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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/08/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1242/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (identificativo fiscale in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo
Grasso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Forlì alla Via
Oreste Regnoli 3
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. ) titolare dell'impresa Parte_2 C.F._1 individuale (p. Iva ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Filippo Maria La Scala,
Nadia Rolandi e Silvia Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Silivai Ceci in Venezia Mestre alla Via Cristoforo
Colombo10
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 131/2022 del
Tribunale di Belluno, depositata in data 22 aprile 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Previo rigetto di tutte le domande, anche riconvenzionali formulate dall'appellata.
In via istruttoria, previa rimessione in istruttoria, ammettersi CTU tecnica, così come richiesta e formulata da parte opponente.
Nel merito e in via principale, in accoglimento dell'impugnazione, previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza di presupposti di legge, revocare o comunque dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n.
37/2018 emesso il 24.01.2018 e notificato all'attore opponente in data
16.03.2018 e per l'effetto revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla società in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
alla ditta per tutti i motivi indicati in atti. CP_1
In via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera del pavimento in marmo per il grave inadempimento della ricorrente posto che il materiale posato manca delle qualità pattuite (vendita a campione) e la posa del materiale è stata eseguita senza il corretto criterio di distribuzione delle lastre e senza la doverosa cernita preventiva delle tonalità e venatura;
invero le lastre fornite sono state tagliate su vena diversa e dunque le opere sono state mal realizzate e non sono eseguite a regola d'arte; conseguentemente condannare l'opposta, previo accertamento dell'esistenza di difformità e/o difetti del materiale fornito e della posa in opera eseguita dalla ditta presso l'Hotel Villa Marin di Grado, Controparte_1
ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, ivi quantificata nell'importo di euro 80.000,00
(ottantamila euro), o nel diverso importo, maggiore o minore, che sarà comunque ritenuto di giustizia in via equitativa.
Oltre al risarcimento della somma di euro 100.000,00 (centomila euro), ovvero l'importo che l'Hotel Villa Marin di Grado avrebbe corrisposto alla società opponente per un ulteriore incarico che, a seguito degli eventi descritti nell'atto di citazione in opposizione, è stato commissionato ad altri professionisti;
il tutto oltre ai danni di immagine patiti e patiendi che da quantificarsi in via equitativa.
Accertare e dichiarare non dovuta la fattura n. 26/2017 allegata al decreto ingiuntivo opposto posto che detto materiale e lavori di posa sono stati commissionati alla ditta direttamente dal titolare dell'attività CP_1
Hotel Marin.
In via ulteriore riconvenzionale: previo accertamento dell'esistenza di difformità e/o difetti dell'opera eseguita dalla ditta presso l'Hotel CP_1
Marin, ridurre le pretese avverse fino a compensare tra le dette parti le reciproche ragioni di credito in relazione ai rapporti oggetto di causa, il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare comunque non dovuta la fattura n. 26/2017 allegata al decreto ingiuntivo opposto posto che detto materiale e lavori di posa sono stati commissionati alla ditta direttamente CP_1
dal titolare dell'attività Hotel Marin.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da avverso la sentenza n. 131/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Belluno.
Sempre in via preliminare
Dichiarare inammissibili le nuove domande proposte da per Parte_1
violazione del divieto di “nova” previsto dall'art. 345 c.p.c.
Nel merito
Respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, proposte da nella presente causa e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n.131/2022 emessa dal Tribunale di Belluno.
In via istruttoria
Respingere la domanda di rimessione in istruttoria per l'ammissione della
CTU tecnica.
In via incidentale
Riformare la sentenza n. 131/2022, emessa dal Tribunale di Belluno nella parte in cui ha rigettato la domanda di parte convenuta opposta ex art. 96
c.p.c. e per l'effetto accertare che l'appellante, oltre a non aver aderito alla negoziazione assistita, ha anche promosso il presente giudizio con mala fede e colpa grave e pertanto, condannarla, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come novellato dalla L. 69/2009 al pagamento in favore della convenuta dell'ulteriore somma da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Belluno depositato in data 22 gennaio 2018 il signor agendo quale titolare della impresa individuale Parte_2
denominata “ ha chiesto di ingiungere alla Controparte_1
società il pagamento in suo favore della somma di € Parte_1
7.421,00 oltre interessi moratori dichiarandosene creditore a titolo di saldo del corrispettivo dovutogli da quella società per la fornitura e la posa in opera di un pavimento in marmo, eseguite su suo incarico presso l'hotel
Villa Marin sito in Grado, successivamente integrata con la fornitura di ulteriore materiale di finitura.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso ha proposto opposizione la società eccependo la presenza Pt_1
di vizi del marmo fornito come pure di difetti nel montaggio della pavimentazione, nonché allegando che i restanti materiali erano stati commissionati direttamente dalla proprietà dell'albergo sicché difettava la sua legittimazione passiva, e svolgendo domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto per l'inadempimento del nonché la sua condanna al risarcimento dei danni derivanti da CP_1
quell'inadempimento indicandoli nella misura di € 80.000,00 quali costi sostenuti per il ripristino del pavimento e di € 100.000,00 a titolo di mancato guadagno dovuto al fatto che la proprietà dell'albergo le aveva revocato taluni ulteriori incarichi promessi ed in corso di affidamento.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposto che ha eccepito la tardività della denuncia dei vizi – pur sempre negandone la sussistenza – in quanto formulata solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo, con l'effetto della decadenza di cui all'articolo 1667 del codice civile, ed ha ribadito la sussistenza e l'ammontare del credito dedotto in lite, chiedendo infine la condanna dell'opponente ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il Tribunale, ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, indi l'ha decisa con il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale risarcitoria, ponendo a carico dell'opponente le spese di lite e rigettando la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società Pt_1
chiedendone l'integrale riforma mediante l'accoglimento di tutte le sue originarie domande, e sollecitando l'espletamento nel grado d'una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza e l'entità dei vizi e dei difetti del pavimento.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha proposto impugnazione incidentale avverso il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata. La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 21 febbraio 2025 e da parte appellata in data 13 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza in ciascuna delle sue statuizioni affermando che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie, sia di prova orale che documentale, dolendosi principalmente della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto a tale ultima richiesta, riproposta nel grado, deve dichiararsene l'irrilevanza dovendosi ritenere accertato lo stato di realizzazione del pavimento come desumibile dalla riproduzioni fotografiche prodotte in atti sul cui contenuto e sulla cui riferibilità all'opera realizzata dal non CP_1
è insorta contestazione tra le parti.
- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che la considerazione espressa dal Tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova sul numero delle lastre di marmo che sarebbero state viziate, fosse questione del tutto inconferente ai fini della decisione, in quanto il pavimento, considerato nella sua interezza, si presentava con aree tra loro di differente colorazione.
La Corte osserva che, effettivamente, il Tribunale non ha adeguatamente apprezzato la deposizione dell'architetto assunta Testimone_1
all'udienza del 7 luglio 2021, in sé di particolare rilievo in considerazione della assoluta terzietà rispetto alle parti in lite, nonché in considerazione della sua peculiare funzione di direttore dei lavori e dunque intuibilmente a conoscenza dell'andamento delle opere realizzate sotto la sua supervisione, oltre che della sua specifica competenza professionale.
Il teste infatti aveva con precisione riferito che una parte del pavimento, commisurandola al venti per cento dell'intero, presentava una notevole differenza di colore tra le lastre tra loro poste in contiguità, e che la circostanza fu segnalata al fornitore CP_1
Di tale acquisizione istruttoria il Tribunale non ha dato conto motivo alcuno neppure per escluderne la decisività.
- Con il secondo motivo, correlato al primo, l'appellante ha criticato la decisione assumendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, quanto al ritenuto mancato raggiungimento della prova delle cause della discromia.
La doglianza, per come formulata, offre lo spunto per le seguenti osservazioni.
Di prioritario rilievo considerare che l'appellante, con encomiabile lealtà processuale, ha ribadito che nell'intero corso processuale non è mai stato posto in dubbio che il materiale fornito dall'appellato non fosse di buona qualità.
Vi è però che proprio la riconosciuta buona qualità del marmo utilizzato per realizzare il pavimento di cui si controverte avrebbe imposto che l'installazione avvenisse con cura ed accortezza tali da attutire l'effetto, pur sempre naturale, della differente colorazione dovuta alla mancanza di uniformità dei toni e delle tinte in quanto variabili in base alla venatura del blocco di marmo da cui le lastre erano state tagliate.
Ciò detto deve dunque rilevarsi che anche a tal riguardo il Tribunale non ha compiutamente considerato quanto riferito dai testimoni architetto
[...]
e (sentito all'udienza del 27 gennaio 2021) Tes_2 Testimone_3
riguardo alla distribuzione delle lastre al momento del loro montaggio al fine di mitigare l'impatto visivo dovuto alla variegata colorazione non uniforme nelle varie zone del pavimento.
- Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fosse dovuto al il corrispettivo per CP_1
la fornitura dei materiali di finitura.
Il punto del contendere è se l'ordine dei detti materiali (si trattava di battiscopa, stipiti, cappelli e davanzali) e l'incarico della loro posa fosse attribuibile alla stessa ovvero al proprietario dell'albergo ove Pt_1
vennero posti in opera.
L'appellante, anche in tal caso, ha criticato la valutazione delle prove fatta dal precedente giudicante, enfatizzando di contro il dichiarato testimoniale del signor e facendo rilevare la mancanza di alcun ordine scritto Tes_3
riferibile ad essa appellante. Osserva la Corte che, anche a prescindere dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca del teste la tesi d'appello, pur Tes_3
suggestivamente illustrata, non è però fondatamente sostenibile sol che si consideri che nell'ambito del rapporto in essere tra l'appellante ed il proprietario dell'albergo, qualificato dalla stessa appellante come “contract” di arredamento, ed in mancanza di elementi di senso contrario è plausibile ritenere che la dovesse occuparsi dell'intera sistemazione della Pt_1
struttura, come d'uso per quel tipo di attività, il che porta ad escludere che il proprietario potesse autonomamente intervenire – quand'anche in piena legittimità – apportando variazioni alla ristrutturazione senza che il
“contractor” non si premunisse di un formale esonero di responsabilità per tale intervento, il che nella vicenda non consta essersi verificato.
Sotto altro profilo è di ben poca verosimiglianza il fatto che nel dare corso all'acquisto del pavimento il medesimo “contractor” abbia Pt_1
omesso di acquistare anche i battiscopa lasciando che di tale attività se ne occupasse il proprietario dell'albergo, dovendosi piuttosto ritenere che l'acquisto dei battiscopa fosse già previsto salvo effettuarne la scelta ad avvenuto montaggio del pavimento.
Né ad alcuna diversa valutazione conduce la lettura della comunicazione dell'appellato datata 9 maggio 2017 posto che, a fronte della proposta del di rimuovere i battiscopa e le cornici delle finestre ove non gli CP_1
fossero stati pagati, non consta essere succeduta alcuna richiesta in tal senso da parte della Pt_1
- Con il quarto motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della decisione quanto alla tempestività della denuncia. Anche a tale riguardo deve osservarsi che il precedente giudicante ha pretermesso dalla sua considerazione le dichiarazioni rese dai ricordati architetto e i quali hanno invece Tes_2 Testimone_3
credibilmente riferito come fosse emerso fin dall'ultimazione del montaggio e della lucidatura l'irregolare effetto dato dalla complessiva visione del pavimento e della contestuale segnalazione all'esecutore della posa in opera.
- Ad esito di rigetto deve pervenirsi in relazione ai motivi quinto e sesto riguardanti la sussistenza dei danni rivendicati a vario titolo dall'appellante.
Quanto ai costi di ripristino del pavimento non può che darsi conferma a quanto ritenuto dal Tribunale non constando in atti prova che le attività e le opere descritte nel preventivo datato 15 febbraio 2019 fossero effettivamente correlate alla vicenda per cui è causa tenuto oltretutto conto del considerevole iato temporale tra la vicenda e la data risultante da quel preventivo, non essendo peraltro emerso alcun elemento da cui desumere l'effettiva realizzazione della sostituzione.
Quanto al danno di immagine indicato nella misura di € 80.000,00 deve condividersi la valutazione espressa dal Tribunale non rilevandosi in atti alcun elemento che ne dia prova della sussistenza come pure del suo ammontare.
Quanto infine al danno da perdita di chance, pur potendosi ritenere dimostrata la correlazione causale tra la vicenda per cui è causa e le successive determinazioni del proprietario dell'albergo di non più dare corso al preventivo datato 23 gennaio 2017, quella petizione non può dirsi accoglibile in quanto è rimasto indimostrato l'ammontare della pretesa consistente nel solo utile d'impresa ottenibile dall'esecuzione delle opere essendosi limitata l'appellante ad indicare il preventivo quale parametro per la liquidazione del danno.
- Ad avviso della Corte va rigettata anche l'impugnazione incidentale con il cui unico motivo il ha criticato la decisione nella parte in cui il CP_1
Tribunale aveva rigettato la domanda di addebito alla società Pt_1
della responsabilità aggravata agli effetti di cui all'articolo 96 del codice di rito civile asserendo, tra l'altro, che il contegno di quella fosse stato connotato da assoluta gravità allorché era mancata la sua adesione alla stipulazione d'una convenzione di negoziazione assistita.
Potendosi condividere da parte di questa Corte le ragioni del rigetto espresse dal Tribunale, va ulteriormente osservato che la censura non ha fondamento rivolgendosi l'invocata norma – di effetto essenzialmente sanzionatorio – alla fase dell'azione giudiziale, ovvero della resistenza, connotate da mala fede o colpa grave, il che nella concreta fattispecie non può dirsi configurato, né potendo dirsi che la restante condotta processuale della come riepilogata dall'appellante incidentale, sia stata Pt_1
scorretta nei riguardi della controparte.
- In conclusiva analisi tanto l'impugnazione principale – mancando la prova della sussistenza e dell'ammontare del danno – quanto quella incidentale vanno rigettate con integrale conferma della pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle spese di lite nel presente grado, considerato il rigetto di entrambe le impugnazioni ed in applicazione del criterio di cui all'articolo
92 comma secondo del codice di procedura civile, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 sia l'appellante principale che quello incidentale vanno dichiarati tenuti, ciascuno per sé, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 131/2022 del Tribunale di Belluno, depositata in data 22 aprile 2022, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado;
- dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1242/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (identificativo fiscale in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo
Grasso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Forlì alla Via
Oreste Regnoli 3
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. ) titolare dell'impresa Parte_2 C.F._1 individuale (p. Iva ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Filippo Maria La Scala,
Nadia Rolandi e Silvia Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Silivai Ceci in Venezia Mestre alla Via Cristoforo
Colombo10
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 131/2022 del
Tribunale di Belluno, depositata in data 22 aprile 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Previo rigetto di tutte le domande, anche riconvenzionali formulate dall'appellata.
In via istruttoria, previa rimessione in istruttoria, ammettersi CTU tecnica, così come richiesta e formulata da parte opponente.
Nel merito e in via principale, in accoglimento dell'impugnazione, previo accertamento e declaratoria dell'insussistenza di presupposti di legge, revocare o comunque dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n.
37/2018 emesso il 24.01.2018 e notificato all'attore opponente in data
16.03.2018 e per l'effetto revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla società in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
alla ditta per tutti i motivi indicati in atti. CP_1
In via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera del pavimento in marmo per il grave inadempimento della ricorrente posto che il materiale posato manca delle qualità pattuite (vendita a campione) e la posa del materiale è stata eseguita senza il corretto criterio di distribuzione delle lastre e senza la doverosa cernita preventiva delle tonalità e venatura;
invero le lastre fornite sono state tagliate su vena diversa e dunque le opere sono state mal realizzate e non sono eseguite a regola d'arte; conseguentemente condannare l'opposta, previo accertamento dell'esistenza di difformità e/o difetti del materiale fornito e della posa in opera eseguita dalla ditta presso l'Hotel Villa Marin di Grado, Controparte_1
ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, ivi quantificata nell'importo di euro 80.000,00
(ottantamila euro), o nel diverso importo, maggiore o minore, che sarà comunque ritenuto di giustizia in via equitativa.
Oltre al risarcimento della somma di euro 100.000,00 (centomila euro), ovvero l'importo che l'Hotel Villa Marin di Grado avrebbe corrisposto alla società opponente per un ulteriore incarico che, a seguito degli eventi descritti nell'atto di citazione in opposizione, è stato commissionato ad altri professionisti;
il tutto oltre ai danni di immagine patiti e patiendi che da quantificarsi in via equitativa.
Accertare e dichiarare non dovuta la fattura n. 26/2017 allegata al decreto ingiuntivo opposto posto che detto materiale e lavori di posa sono stati commissionati alla ditta direttamente dal titolare dell'attività CP_1
Hotel Marin.
In via ulteriore riconvenzionale: previo accertamento dell'esistenza di difformità e/o difetti dell'opera eseguita dalla ditta presso l'Hotel CP_1
Marin, ridurre le pretese avverse fino a compensare tra le dette parti le reciproche ragioni di credito in relazione ai rapporti oggetto di causa, il tutto nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare comunque non dovuta la fattura n. 26/2017 allegata al decreto ingiuntivo opposto posto che detto materiale e lavori di posa sono stati commissionati alla ditta direttamente CP_1
dal titolare dell'attività Hotel Marin.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da avverso la sentenza n. 131/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Belluno.
Sempre in via preliminare
Dichiarare inammissibili le nuove domande proposte da per Parte_1
violazione del divieto di “nova” previsto dall'art. 345 c.p.c.
Nel merito
Respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, proposte da nella presente causa e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza n.131/2022 emessa dal Tribunale di Belluno.
In via istruttoria
Respingere la domanda di rimessione in istruttoria per l'ammissione della
CTU tecnica.
In via incidentale
Riformare la sentenza n. 131/2022, emessa dal Tribunale di Belluno nella parte in cui ha rigettato la domanda di parte convenuta opposta ex art. 96
c.p.c. e per l'effetto accertare che l'appellante, oltre a non aver aderito alla negoziazione assistita, ha anche promosso il presente giudizio con mala fede e colpa grave e pertanto, condannarla, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come novellato dalla L. 69/2009 al pagamento in favore della convenuta dell'ulteriore somma da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Belluno depositato in data 22 gennaio 2018 il signor agendo quale titolare della impresa individuale Parte_2
denominata “ ha chiesto di ingiungere alla Controparte_1
società il pagamento in suo favore della somma di € Parte_1
7.421,00 oltre interessi moratori dichiarandosene creditore a titolo di saldo del corrispettivo dovutogli da quella società per la fornitura e la posa in opera di un pavimento in marmo, eseguite su suo incarico presso l'hotel
Villa Marin sito in Grado, successivamente integrata con la fornitura di ulteriore materiale di finitura.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso ha proposto opposizione la società eccependo la presenza Pt_1
di vizi del marmo fornito come pure di difetti nel montaggio della pavimentazione, nonché allegando che i restanti materiali erano stati commissionati direttamente dalla proprietà dell'albergo sicché difettava la sua legittimazione passiva, e svolgendo domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto per l'inadempimento del nonché la sua condanna al risarcimento dei danni derivanti da CP_1
quell'inadempimento indicandoli nella misura di € 80.000,00 quali costi sostenuti per il ripristino del pavimento e di € 100.000,00 a titolo di mancato guadagno dovuto al fatto che la proprietà dell'albergo le aveva revocato taluni ulteriori incarichi promessi ed in corso di affidamento.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposto che ha eccepito la tardività della denuncia dei vizi – pur sempre negandone la sussistenza – in quanto formulata solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo, con l'effetto della decadenza di cui all'articolo 1667 del codice civile, ed ha ribadito la sussistenza e l'ammontare del credito dedotto in lite, chiedendo infine la condanna dell'opponente ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il Tribunale, ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, indi l'ha decisa con il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale risarcitoria, ponendo a carico dell'opponente le spese di lite e rigettando la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società Pt_1
chiedendone l'integrale riforma mediante l'accoglimento di tutte le sue originarie domande, e sollecitando l'espletamento nel grado d'una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza e l'entità dei vizi e dei difetti del pavimento.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha proposto impugnazione incidentale avverso il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata. La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 21 febbraio 2025 e da parte appellata in data 13 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza in ciascuna delle sue statuizioni affermando che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie, sia di prova orale che documentale, dolendosi principalmente della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto a tale ultima richiesta, riproposta nel grado, deve dichiararsene l'irrilevanza dovendosi ritenere accertato lo stato di realizzazione del pavimento come desumibile dalla riproduzioni fotografiche prodotte in atti sul cui contenuto e sulla cui riferibilità all'opera realizzata dal non CP_1
è insorta contestazione tra le parti.
- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che la considerazione espressa dal Tribunale in ordine al mancato raggiungimento della prova sul numero delle lastre di marmo che sarebbero state viziate, fosse questione del tutto inconferente ai fini della decisione, in quanto il pavimento, considerato nella sua interezza, si presentava con aree tra loro di differente colorazione.
La Corte osserva che, effettivamente, il Tribunale non ha adeguatamente apprezzato la deposizione dell'architetto assunta Testimone_1
all'udienza del 7 luglio 2021, in sé di particolare rilievo in considerazione della assoluta terzietà rispetto alle parti in lite, nonché in considerazione della sua peculiare funzione di direttore dei lavori e dunque intuibilmente a conoscenza dell'andamento delle opere realizzate sotto la sua supervisione, oltre che della sua specifica competenza professionale.
Il teste infatti aveva con precisione riferito che una parte del pavimento, commisurandola al venti per cento dell'intero, presentava una notevole differenza di colore tra le lastre tra loro poste in contiguità, e che la circostanza fu segnalata al fornitore CP_1
Di tale acquisizione istruttoria il Tribunale non ha dato conto motivo alcuno neppure per escluderne la decisività.
- Con il secondo motivo, correlato al primo, l'appellante ha criticato la decisione assumendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, quanto al ritenuto mancato raggiungimento della prova delle cause della discromia.
La doglianza, per come formulata, offre lo spunto per le seguenti osservazioni.
Di prioritario rilievo considerare che l'appellante, con encomiabile lealtà processuale, ha ribadito che nell'intero corso processuale non è mai stato posto in dubbio che il materiale fornito dall'appellato non fosse di buona qualità.
Vi è però che proprio la riconosciuta buona qualità del marmo utilizzato per realizzare il pavimento di cui si controverte avrebbe imposto che l'installazione avvenisse con cura ed accortezza tali da attutire l'effetto, pur sempre naturale, della differente colorazione dovuta alla mancanza di uniformità dei toni e delle tinte in quanto variabili in base alla venatura del blocco di marmo da cui le lastre erano state tagliate.
Ciò detto deve dunque rilevarsi che anche a tal riguardo il Tribunale non ha compiutamente considerato quanto riferito dai testimoni architetto
[...]
e (sentito all'udienza del 27 gennaio 2021) Tes_2 Testimone_3
riguardo alla distribuzione delle lastre al momento del loro montaggio al fine di mitigare l'impatto visivo dovuto alla variegata colorazione non uniforme nelle varie zone del pavimento.
- Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fosse dovuto al il corrispettivo per CP_1
la fornitura dei materiali di finitura.
Il punto del contendere è se l'ordine dei detti materiali (si trattava di battiscopa, stipiti, cappelli e davanzali) e l'incarico della loro posa fosse attribuibile alla stessa ovvero al proprietario dell'albergo ove Pt_1
vennero posti in opera.
L'appellante, anche in tal caso, ha criticato la valutazione delle prove fatta dal precedente giudicante, enfatizzando di contro il dichiarato testimoniale del signor e facendo rilevare la mancanza di alcun ordine scritto Tes_3
riferibile ad essa appellante. Osserva la Corte che, anche a prescindere dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca del teste la tesi d'appello, pur Tes_3
suggestivamente illustrata, non è però fondatamente sostenibile sol che si consideri che nell'ambito del rapporto in essere tra l'appellante ed il proprietario dell'albergo, qualificato dalla stessa appellante come “contract” di arredamento, ed in mancanza di elementi di senso contrario è plausibile ritenere che la dovesse occuparsi dell'intera sistemazione della Pt_1
struttura, come d'uso per quel tipo di attività, il che porta ad escludere che il proprietario potesse autonomamente intervenire – quand'anche in piena legittimità – apportando variazioni alla ristrutturazione senza che il
“contractor” non si premunisse di un formale esonero di responsabilità per tale intervento, il che nella vicenda non consta essersi verificato.
Sotto altro profilo è di ben poca verosimiglianza il fatto che nel dare corso all'acquisto del pavimento il medesimo “contractor” abbia Pt_1
omesso di acquistare anche i battiscopa lasciando che di tale attività se ne occupasse il proprietario dell'albergo, dovendosi piuttosto ritenere che l'acquisto dei battiscopa fosse già previsto salvo effettuarne la scelta ad avvenuto montaggio del pavimento.
Né ad alcuna diversa valutazione conduce la lettura della comunicazione dell'appellato datata 9 maggio 2017 posto che, a fronte della proposta del di rimuovere i battiscopa e le cornici delle finestre ove non gli CP_1
fossero stati pagati, non consta essere succeduta alcuna richiesta in tal senso da parte della Pt_1
- Con il quarto motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della decisione quanto alla tempestività della denuncia. Anche a tale riguardo deve osservarsi che il precedente giudicante ha pretermesso dalla sua considerazione le dichiarazioni rese dai ricordati architetto e i quali hanno invece Tes_2 Testimone_3
credibilmente riferito come fosse emerso fin dall'ultimazione del montaggio e della lucidatura l'irregolare effetto dato dalla complessiva visione del pavimento e della contestuale segnalazione all'esecutore della posa in opera.
- Ad esito di rigetto deve pervenirsi in relazione ai motivi quinto e sesto riguardanti la sussistenza dei danni rivendicati a vario titolo dall'appellante.
Quanto ai costi di ripristino del pavimento non può che darsi conferma a quanto ritenuto dal Tribunale non constando in atti prova che le attività e le opere descritte nel preventivo datato 15 febbraio 2019 fossero effettivamente correlate alla vicenda per cui è causa tenuto oltretutto conto del considerevole iato temporale tra la vicenda e la data risultante da quel preventivo, non essendo peraltro emerso alcun elemento da cui desumere l'effettiva realizzazione della sostituzione.
Quanto al danno di immagine indicato nella misura di € 80.000,00 deve condividersi la valutazione espressa dal Tribunale non rilevandosi in atti alcun elemento che ne dia prova della sussistenza come pure del suo ammontare.
Quanto infine al danno da perdita di chance, pur potendosi ritenere dimostrata la correlazione causale tra la vicenda per cui è causa e le successive determinazioni del proprietario dell'albergo di non più dare corso al preventivo datato 23 gennaio 2017, quella petizione non può dirsi accoglibile in quanto è rimasto indimostrato l'ammontare della pretesa consistente nel solo utile d'impresa ottenibile dall'esecuzione delle opere essendosi limitata l'appellante ad indicare il preventivo quale parametro per la liquidazione del danno.
- Ad avviso della Corte va rigettata anche l'impugnazione incidentale con il cui unico motivo il ha criticato la decisione nella parte in cui il CP_1
Tribunale aveva rigettato la domanda di addebito alla società Pt_1
della responsabilità aggravata agli effetti di cui all'articolo 96 del codice di rito civile asserendo, tra l'altro, che il contegno di quella fosse stato connotato da assoluta gravità allorché era mancata la sua adesione alla stipulazione d'una convenzione di negoziazione assistita.
Potendosi condividere da parte di questa Corte le ragioni del rigetto espresse dal Tribunale, va ulteriormente osservato che la censura non ha fondamento rivolgendosi l'invocata norma – di effetto essenzialmente sanzionatorio – alla fase dell'azione giudiziale, ovvero della resistenza, connotate da mala fede o colpa grave, il che nella concreta fattispecie non può dirsi configurato, né potendo dirsi che la restante condotta processuale della come riepilogata dall'appellante incidentale, sia stata Pt_1
scorretta nei riguardi della controparte.
- In conclusiva analisi tanto l'impugnazione principale – mancando la prova della sussistenza e dell'ammontare del danno – quanto quella incidentale vanno rigettate con integrale conferma della pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle spese di lite nel presente grado, considerato il rigetto di entrambe le impugnazioni ed in applicazione del criterio di cui all'articolo
92 comma secondo del codice di procedura civile, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 sia l'appellante principale che quello incidentale vanno dichiarati tenuti, ciascuno per sé, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 131/2022 del Tribunale di Belluno, depositata in data 22 aprile 2022, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado;
- dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni