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Decreto cautelare 3 agosto 2019
Ordinanza cautelare 13 settembre 2019
Sentenza 20 marzo 2020
Ordinanza cautelare 5 giugno 2020
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 23 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 18 giugno 2021
Decreto presidenziale 2 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 11 maggio 2022
Inammissibile
Sentenza 16 maggio 2022
Parere definitivo 14 dicembre 2022
Sentenza 18 gennaio 2023
Decreto presidenziale 30 marzo 2023
Decreto decisorio 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto decisorio 05/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2025 REG.PROV.PRES.
N. 02712/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2023, proposto da
Nomentana Hospital S.r.l. (Già Centro di Sanità S.p.A. in Liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lara Dentici, Massimo Mellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro dei Disavanzi Settore Sanitario della Regione Lazio, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato e Le Regioni e Le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
San Raffaele S.p.A., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00905/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 38, 84 e 85, co.1, cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia, depositato da parte ricorrente il 28 febbraio 2025;
Ritenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 35, 83, 84, 85 cod. proc. amm., quando è prevista la competenza monocratica a definire il giudizio, la stessa si estenda al regime delle spese di lite, che costituiscono un indefettibile accessorio della decisione principale, sia essa collegiale o monocratica; ritenuto altresì che, nella definizione delle spese di lite, il potere monocratico sia identico a quello del Collegio, come tale comprensivo sia del potere di condanna alle spese che di quello di compensazione delle stesse, non avendo alcuna giustificazione né normativa né logica la tesi che il potere monocratico sulle spese non comprenda la possibilità di compensazione delle stesse; né a tale ricostruzione osta il dato letterale dell’art. 84 c. 2 che, nel prevedere la possibilità di compensare le spese in caso di rinuncia, fa riferimento al “collegio”, e non al “giudice”, in quanto l’art. 85 cod. proc. amm. fissa il principio di perfetta equivalenza tra competenza monocratica e collegiale in caso di pronuncia di estinzione o improcedibilità, così implicitamente rendendo applicabile l’intero art. 84, ivi compreso il co. 2, in caso di definizione monocratica del giudizio per estinzione o improcedibilità;
Ritenuto che, valutate tutte le circostanze del caso, le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Spese compensate. Contributo unificato irripetibile.
La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell’art. 85, co. 2, cod. proc. amm..
Così deciso in Roma il giorno 4 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO