Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/03/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04986/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4986 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. K10/-OMISSIS-, del 30 ottobre 2020, di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata in data 6 aprile 2016 ex art. 9, lettera f) L. 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, prot. n. K10/-OMISSIS-, emesso in data 30 ottobre 2020, di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata in data 6 aprile 2016 ex art. 9, lettera f) L. 5 febbraio 1992, n. 91, siccome integrati dal D.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, in quanto residente ininterrottamente da oltre dieci anni nel territorio della Repubblica, motivato in ragione: a) della presunta esistenza del decreto penale di condanna del Tribunale di Padova 27 settembre 2012 per il reato di cui all'articolo 5 lett. g) della L. n. 283/1962; b) del decreto penale di condanna del Tribunale di Padova del 5 dicembre 2011, per il reato di cui all'articolo 659 C.p.; c) di una presunta notizia di reato, risalente all’anno 2003, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il cui procedimento era stato archiviato da molto tempo;
- che la stessa parte ha dedotto, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:1) “ Vizio di violazione dell’Articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ”; 2) “ Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea ed insufficiente motivazione ”; 3) “ Correlato vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti, per illogicità e per contraddittorietà manifesta riscontrabile all’interno della motivazione del provvedimento impugnato ” atteso che, quanto al decreto penale di condanna del Tribunale di Padova del 27 settembre 2012 per il reato di cui all’aeticolo 5 lett. g) della L. n. 283/1962, il relativo reato è stato dichiarato estinto con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione Penale di Padova; in relazione al decreto penale di condanna del Tribunale di Padova del 5 dicembre 2011, per il reato di cui all'articolo 659 c.p., aveva richiesto il campione penale e corrisposto l'ammenda, sicché il reato risulta medio tempore estinto; infine, con riferimento alla notizia di reato, risalente all’anno 2003, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il relativo procedimento era stato, come detto, archiviato. Con la conseguenza, in definitiva, che trattandosi in tal caso di un “giudizio sulla persona” la motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana non poteva fermarsi alla soglia della mera valutazione delle vicende penali; 4) “ Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea motivazione sotto altro e distinto profilo ” in quanto l’asserito procedimento penale, al quale si faceva accenno nel provvedimento impugnato, non aveva mai superato la fase delle indagini preliminari;
- che l’amministrazione resistente si costituiva in giudizio depositando, in allegato alla memoria di costituzione, il rapporto informativo risultante dalla Banca dati Interforze, dalla quale era emerso quanto segue: - denuncia del 2.12.2003 della locale Squadra Mobile di Padova per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; - presso il Casellario Giudiziale Nazionale, decreto penale di condanna del 5.12.2911 emesso dal Tribunale di Padova per il reato di cui all'ad. 659 C.P. nonché decreto penale di condanna del 27.9.2012 emesso dal Tribunale di Padova per il reato di cui all'art.. 5 lett. g) della legge n. n. 283/62; - ancora pendente, il procedimento penale nr. -OMISSIS- PM per il reato di cui agli artt. 5 e 6 del D.L.vo n. 283/98;
Considerato che all’all’udienza di smaltimento del 14 febbraio 2025, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione. In tale sede il difensore di parte ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni.
Ritenuto che il ricorso debba essere rigettato, perché manifestamente infondato, tenuto conto – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – dei principi generali statuiti dall’intestato Tribunale in fattispecie sovrapponibili ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Quinta bis, sentenza n. 23989 del 31 dicembre 2024, per la quale “ Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013). L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato. In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999). Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ”). Applicando infatti le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierna ricorrente, essendo emersi a carico dello stesso molteplici precedenti penali definitivi, e non già solo uno, per cui non si tratta di mera “occasionalità”, e considerato che gli stessi non sono invero così risalenti nel tempo. Senza peraltro tralasciare che parte ricorrente ha dichiarato, in sede di istanza di rilascio della cittadinanza, di non aver riportato in assoluto condanne penali, mentre - come pure valorizzato dal provvedimento reiettivo- ciò si pone in contrasto con la realtà giuridica;
Atteso, tuttavia, che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, e la risalenza della stessa, impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.