TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla via Monsignore Giorgio Bonapace n. 12,
E
(C.f. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrica Cristina Proto, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Milano (MI), al Viale Tunisia n. 48, giusta procura alle liti allegata in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 24 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto l'11 ottobre 2009, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro, con atto dell'anno 2009, n. 24, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione è nato, il 16 maggio 2015, . Per_1
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 8 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con ordinanza del 14 maggio 2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
14 settembre 2023) nel procedimento R.G. n. 5073/2022, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 9 novembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2. Affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre. Conseguentemente, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verrà presa in accordo tra i genitori.
3. La casa coniugale, sita in Catanzaro, alla Via Monsignore Giorgio Bonapace n. 12, di proprietà del signor , rimane ad uso esclusivo dello stesso, essendo la stessa a lui intestata, Parte_1
come già accordato in sede di separazione. La SI , infatti, ha trasferito la Parte_2
propria residenza e quella del figlio minore, nell'abitazione di sua proprietà sita in Catanzaro,
Traversa Antonio Greco n. 2.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà vedere e tenere Parte_1
con sé il figlio minore: nei week end, a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un giorno alla settimana senza pernottamento, da concordare tra le parti, tenuto conto delle esigenze del figlio;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali vale altresì il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti. Nel periodo delle vacanze estive il figlio Per_1
trascorrerà con ciascuno dei due genitori almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente di volta in volta nell'interesse del minore;
per le altre festività1 e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. Altri periodi di visita e/o vacanza potranno essere decisi dai genitori, di comune accordo.
5. Porre a carico del Signor un assegno di euro 400,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento del figlio minore;
assegno da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Porre, altresì, a carico del signor il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per il figlio, purché previamente concordate per iscritto se non di fatto consequenziali a scelte già pattuite tra i coniugi, e documentate. Rientrano tra le spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale retta scuola privata, libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, comprese le vacanze.
7. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese.
8. I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento.
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto, in sede di separazione, a regolamentare ogni reciproca pendenza e pretesa economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse del minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catanzaro (CZ), in data 11 ottobre 2009, tra , nato a Parte_1
Catanzaro (CZ), il 30.04.1975, e , nata a [...], il [...], e trascritto Parte_2
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 24, Parte II, Serie A, anno 2009; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 14 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla via Monsignore Giorgio Bonapace n. 12,
E
(C.f. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrica Cristina Proto, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Milano (MI), al Viale Tunisia n. 48, giusta procura alle liti allegata in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 24 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto l'11 ottobre 2009, in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro, con atto dell'anno 2009, n. 24, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione è nato, il 16 maggio 2015, . Per_1
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 8 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con ordinanza del 14 maggio 2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
14 settembre 2023) nel procedimento R.G. n. 5073/2022, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 9 novembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2. Affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre. Conseguentemente, ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verrà presa in accordo tra i genitori.
3. La casa coniugale, sita in Catanzaro, alla Via Monsignore Giorgio Bonapace n. 12, di proprietà del signor , rimane ad uso esclusivo dello stesso, essendo la stessa a lui intestata, Parte_1
come già accordato in sede di separazione. La SI , infatti, ha trasferito la Parte_2
propria residenza e quella del figlio minore, nell'abitazione di sua proprietà sita in Catanzaro,
Traversa Antonio Greco n. 2.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà vedere e tenere Parte_1
con sé il figlio minore: nei week end, a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un giorno alla settimana senza pernottamento, da concordare tra le parti, tenuto conto delle esigenze del figlio;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali vale altresì il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti. Nel periodo delle vacanze estive il figlio Per_1
trascorrerà con ciascuno dei due genitori almeno due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente di volta in volta nell'interesse del minore;
per le altre festività1 e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. Altri periodi di visita e/o vacanza potranno essere decisi dai genitori, di comune accordo.
5. Porre a carico del Signor un assegno di euro 400,00 a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento del figlio minore;
assegno da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Porre, altresì, a carico del signor il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per il figlio, purché previamente concordate per iscritto se non di fatto consequenziali a scelte già pattuite tra i coniugi, e documentate. Rientrano tra le spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale retta scuola privata, libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, comprese le vacanze.
7. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario entro il giorno
5 di ogni mese.
8. I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento.
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto, in sede di separazione, a regolamentare ogni reciproca pendenza e pretesa economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse del minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Catanzaro (CZ), in data 11 ottobre 2009, tra , nato a Parte_1
Catanzaro (CZ), il 30.04.1975, e , nata a [...], il [...], e trascritto Parte_2
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro al n. 24, Parte II, Serie A, anno 2009; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 14 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo