Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pisano e Gennaro Di Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della ordinanza n. -OMISSIS- prot. 3725 del 23 giugno 2021, notificata alla ricorrente in data 2 luglio 2021, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto alla destinataria la demolizione di un manufatto in copertura di terrazzo di immobile sito in -OMISSIS- alla Via Mameli n. 1;
- di tutti gli altri atti del procedimento, antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati, per quanto pregiudizievoli alla ricorrente, così come meglio illustrato nelle censure che seguono, in particolare della relazione della Polizia Locale prot. int. 2050 del 30 marzo 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 18.12.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa EN AR e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione da remoto presentata da parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 18.12.2025 parte ricorrente ha depositato la dichiarazione nella quale dà atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venga dichiarata l’improcedibilità;
- che il Comune intimato non si è costituito in giudizio;
- che al Collegio non resta che procedere in conformità a quanto sopra richiesto da parte ricorrente, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a.;
- che sulle spese di giudizio non è dovuta nessuna statuizione attesa la mancata costituzione del Comune intimato come resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese per il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le sue proprietà.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
EN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | Marco CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.