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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/10/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1161/2025
Udienza del 23/10/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini è comparso per parte ricorrente
[...]
, l'avv. stabilito Gabriele Pasquale, nessuno è comparso per parti resi- Parte_1 stenti non costituite CP_1 Controparte_2 CP_3
L'avv. Pasquale discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento della do- manda.
Il giudice dichiara la contumace della convenuta ed emette la seguente sentenza che viene pubblicata mediante allegazione al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1161/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. ; Parte_2
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 cod. fisc. , cod. fisc. con- P.IVA_1 CP_3 C.F._3 tumaci.
- parte convenuta –
Oggetto: compensi avvocato.
Conclusioni parte attrice: “1) ACCERTARE E DICHIARARE che dal 30/09/2019 al 23/12/2019 nella controversia civile Parte_3 CP_3
contro , introdotta in sede giudiziale e conclusa in sede stra-
[...] Controparte_4 giudiziale, così come esposta nella premessa del presente ricorso, il Sig. Avv. Pt_1 Pt_1
, ha svolto per ordine, conto ed interesse della società
[...] Parte_4
, in persona del socio amministr
[...] Sig. , come in atti, con sede in Montecatini Terme (PT), in Viale Bicchierai, CP_3 n. 2, P. IVA: , l'attività professionale di cui al progetto di notula prodotto in atti;
P.IVA_1 conseguentemente, 2) CONDANNARE la società Parte_4
, in persona del socio amministratore, legale rappresentante p.t., Sig.
[...] [...]
, come in atti, con sede in Montecatini Terme (PT), in Viale Bicchierai, n. 2, P. IVA: CP_5
ed i soci Sig. , nato a [...], il [...], (C.F.: P.IVA_1 CP_3
) e residente in [...], lettera D, ed il C.F._3 Sig. nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_4
), già residente in [...], tutti illimita- C.F._2 tamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali assunte dalla società in que- stione, al pagamento, in via solidale fra loro, in favore del Sig. Avv. , della Pt_1 Parte_2 residua complessiva somma, compresi accessori e spese anticipate in nome e per conto della predetta società assistita, di € 6.855,24.#, come da progetto di notula del 02/01/2020, in merito alla controversia civile instaurata innanzi al Tribunale di Pistoia, nella persona del
2 Giudice Dott.ssa Leoncini Lucia con R.G. n. 2740/2019 e terminata in sede stragiudiziale con la transazione del 23/12/2019, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore
o minore, che risulterà di Giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione moneta- ria, dalla data di messa in mora al saldo. 3) Con vittoria di spese e competenze della presente causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'avv. , premesso di avere svolto a favore della parte con- Parte_2 venuta attività professionale nella causa civile RGN 2740/2019 consistente nella redazione della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, nel presenziare all'udienza del 25 novembre 2029 e poi nella conclusione dell'ac- cordo transattivo, ha chiesto che gli venisse riconosciuto l'onorario pari a €
6.855,24.
La parte convenuta, cui il ricorso era stato notificato ai sensi dell'art. 140 r
143 c.p.c., non si è costituita.
2.- La domanda merita accoglimento dal momento che sono state provate tutte le circostanze dedotte come desumibili dal fascicolo del giudizio depositato ed in particolare dall'atto di transazione e dal verbale dell'udienza 25 novembre
2019.
Venendo poi alla quantificazione del dovuto, considerando il valore della causa in € 18.000,00 pari a quello dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio
RGN 2740/2019, il compenso deve essere limitato alle attività effettivamente svolte, ovvero fase di studio, introduttiva e trattazione e lo scaglione previsto per la fase di discussione (che non è dovuta) deve essere utilizzato per valorizzare la raggiunta transazione che dà diritto all'aumento del 50% sulla somma di €
1.700,00 a quel titolo prevista pari a € 850,00.
Il compenso totale ammonta a € 4.226,00 che deve essere posto a carico solidale delle parti convenute alla luce della responsabilità solidale ed illimitata dei soci di società in nome collettivo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico solidale delle parti convenute anche ove la parte attrice sia un avvocato alla luce della sentenza delle Cassazione di Cassazione secondo cui civile
“nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sop- portate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sé
3 medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale” (Cass., 21/01/2019, n. 1518).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
condanna , e in solido tra loro Parte_4 Controparte_2 CP_3
a corrispondere all'avv. la somma di € 4.226,00 oltre interessi Parte_2 dalla data del deposito del ricorso oltre alla refusioni delle spese per la difesa che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
23/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 1161/2025
Udienza del 23/10/2025.
Dinanzi al giudice, dott. Matteo Marini è comparso per parte ricorrente
[...]
, l'avv. stabilito Gabriele Pasquale, nessuno è comparso per parti resi- Parte_1 stenti non costituite CP_1 Controparte_2 CP_3
L'avv. Pasquale discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento della do- manda.
Il giudice dichiara la contumace della convenuta ed emette la seguente sentenza che viene pubblicata mediante allegazione al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1161/2025 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. ; Parte_2
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 cod. fisc. , cod. fisc. con- P.IVA_1 CP_3 C.F._3 tumaci.
- parte convenuta –
Oggetto: compensi avvocato.
Conclusioni parte attrice: “1) ACCERTARE E DICHIARARE che dal 30/09/2019 al 23/12/2019 nella controversia civile Parte_3 CP_3
contro , introdotta in sede giudiziale e conclusa in sede stra-
[...] Controparte_4 giudiziale, così come esposta nella premessa del presente ricorso, il Sig. Avv. Pt_1 Pt_1
, ha svolto per ordine, conto ed interesse della società
[...] Parte_4
, in persona del socio amministr
[...] Sig. , come in atti, con sede in Montecatini Terme (PT), in Viale Bicchierai, CP_3 n. 2, P. IVA: , l'attività professionale di cui al progetto di notula prodotto in atti;
P.IVA_1 conseguentemente, 2) CONDANNARE la società Parte_4
, in persona del socio amministratore, legale rappresentante p.t., Sig.
[...] [...]
, come in atti, con sede in Montecatini Terme (PT), in Viale Bicchierai, n. 2, P. IVA: CP_5
ed i soci Sig. , nato a [...], il [...], (C.F.: P.IVA_1 CP_3
) e residente in [...], lettera D, ed il C.F._3 Sig. nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_4
), già residente in [...], tutti illimita- C.F._2 tamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali assunte dalla società in que- stione, al pagamento, in via solidale fra loro, in favore del Sig. Avv. , della Pt_1 Parte_2 residua complessiva somma, compresi accessori e spese anticipate in nome e per conto della predetta società assistita, di € 6.855,24.#, come da progetto di notula del 02/01/2020, in merito alla controversia civile instaurata innanzi al Tribunale di Pistoia, nella persona del
2 Giudice Dott.ssa Leoncini Lucia con R.G. n. 2740/2019 e terminata in sede stragiudiziale con la transazione del 23/12/2019, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore
o minore, che risulterà di Giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione moneta- ria, dalla data di messa in mora al saldo. 3) Con vittoria di spese e competenze della presente causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'avv. , premesso di avere svolto a favore della parte con- Parte_2 venuta attività professionale nella causa civile RGN 2740/2019 consistente nella redazione della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, nel presenziare all'udienza del 25 novembre 2029 e poi nella conclusione dell'ac- cordo transattivo, ha chiesto che gli venisse riconosciuto l'onorario pari a €
6.855,24.
La parte convenuta, cui il ricorso era stato notificato ai sensi dell'art. 140 r
143 c.p.c., non si è costituita.
2.- La domanda merita accoglimento dal momento che sono state provate tutte le circostanze dedotte come desumibili dal fascicolo del giudizio depositato ed in particolare dall'atto di transazione e dal verbale dell'udienza 25 novembre
2019.
Venendo poi alla quantificazione del dovuto, considerando il valore della causa in € 18.000,00 pari a quello dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio
RGN 2740/2019, il compenso deve essere limitato alle attività effettivamente svolte, ovvero fase di studio, introduttiva e trattazione e lo scaglione previsto per la fase di discussione (che non è dovuta) deve essere utilizzato per valorizzare la raggiunta transazione che dà diritto all'aumento del 50% sulla somma di €
1.700,00 a quel titolo prevista pari a € 850,00.
Il compenso totale ammonta a € 4.226,00 che deve essere posto a carico solidale delle parti convenute alla luce della responsabilità solidale ed illimitata dei soci di società in nome collettivo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico solidale delle parti convenute anche ove la parte attrice sia un avvocato alla luce della sentenza delle Cassazione di Cassazione secondo cui civile
“nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sop- portate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sé
3 medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale” (Cass., 21/01/2019, n. 1518).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
condanna , e in solido tra loro Parte_4 Controparte_2 CP_3
a corrispondere all'avv. la somma di € 4.226,00 oltre interessi Parte_2 dalla data del deposito del ricorso oltre alla refusioni delle spese per la difesa che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
23/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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