Versione
14 agosto 1958
14 agosto 1958
Art. 5.
Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanita', in conformita' alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero della sanita' concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attivita' sanitarie ed all'uopo puo' promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e puo' chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.
I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attivita' sanitarie, di concerto col Ministro per la sanita'.
Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanita', in conformita' alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero della sanita' concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attivita' sanitarie ed all'uopo puo' promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e puo' chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.
I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attivita' sanitarie, di concerto col Ministro per la sanita'.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/12/1974, n. 285Provvedimento: […] - che il riferimento contenuto nella nota del Ministero della sanità all'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 296, non è pertinente atteso che l'istituto, pur perseguendo scopi di ricerca scientifica, non è ente a carattere nazionale;Leggi di più...
- cura·
- competenza dello stato. (stat. spec. art. 5, nn. 4 e 6).·
- sent. 285/74 a. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
- controlli (di legittimita' e di merito) sugli atti·
- controllo sui relativi atti·
- istituto per l'infanzia e pie fondazioni burlo garofalo etc.·
- qualita' anche di ente sanitario di interesse ed a carattere normale·
- arricchimento degli scopi istituzionali·
- regione f. venezia g.·
- istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza·
- competenza dello stato.·
- sent. 285/74 c. istituti di ricovero e cura·
- ente scientifico sanitario di interesse e a carattere nazionale·
- carattere scientifico·
- natura