Art. 5.
Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanita', in conformita' alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero della sanita' concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attivita' sanitarie ed all'uopo puo' promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e puo' chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.
I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attivita' sanitarie, di concerto col Ministro per la sanita'.
Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanita', in conformita' alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero della sanita' concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attivita' sanitarie ed all'uopo puo' promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e puo' chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.
I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attivita' sanitarie, di concerto col Ministro per la sanita'.