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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/11/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10561/2023 - Rg 10561-1/2023
Udienza del 17.11.25 h 10,45 avanti al compare per parte ricorrente l'Avv. Villa CP_1 che precisa le conclusioni come in note conclusive depositate insistendo nelle domande svolte sia in merito alla querela incidentale di falso sia in merito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione.-
L'Avv. Villa chiede di essere dispensata dal presenziare alla lettura del dispositivo
Il Gop
Dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, all'esito ad h. 16,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del seguente dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento RG n. 10561/2023 promosso da:
elett.te dom.ta in Genova Via XX Settembre n. 26/9 c/o lo Studio dell'Avv. Parte_1
BR VE che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
Contro
Controparte_2
PPELLO di Genova-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate
Partigiane n. 2, è domiciliato;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di Genova- Corte d'Appello di
Genova - il 21.6.23 e notificata il 21/10/2023, di pagamento dell'importo di € 25.822,85= quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7 c. 6 L. n. 515/93 e dell'art. 11 e segg. L. n.
96/12, non avendo la medesima provveduto a depositare nei termini presso il detto Collegio
Regionale il rendiconto elettorale previsto dalle cit. norme, né avendo provveduto all'esito di diffida ex artt. 14 c. 4 e 15 c 8 L. 515/93 nei quindici giorni decorrenti dal ricevimento della stessa .-
In particolare la non depositava presso il collegio regionale di garanzia elettorale la Pt_1
dichiarazione di cui all'art 2 c. 3 L 441/82 corredata dalla documentazione contabile relativa ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la competizione elettorale (elezioni politiche
2022), come previsto dall'art 7 c 6 L. 515/ 93, né ottemperava al deposito o fatto conoscere i motivi dell'omissione all'esito di diffida asseritamente notificata in data 6.3.23 ex art 140 cpc.
L'opponente eccepisce la violazione dell'art. 15 c. 8 L. n. 515/1993, rilevando la omessa notifica della previa diffida, risultando la stessa, all'esito della visione degli atti, inviata c/o indirizzo ove da oltre un anno non aveva più la residenza;
chiede quindi accertarsi la inesistenza della stessa con rimessione in termini per sanare la irregolarità e comunque insistendo per l'annullamento e/o la nullità dell'ordinanza opposta, e subordinatamente formula eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 441/1982, degli artt. 2, 7 e 15 della legge n. 515/1993 e dell'art. 13 della legge n. 96/2012 per violazione degli artt. 3, 49, 51 e 97 Cost. .-
La resistente ha contestato la domanda svolta chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta e costituendosi ha prodotto la detta diffida, munita della notifica (in copia- v doc. 2 pag 1) effettuata ex art 140 cpc alla dott.ssa con invio della relativa raccomandata, il cui avviso di Pt_1
ricevimento risulterebbe ricevuto dalla ricorrente, che avrebbe ivi apposto la sua firma.-
L'opponente ha quindi disconosciuto la sottoscrizione apposta ed ha proposto querela di falso avverso il detto avviso di ricevimento, prodotto in copia da parte resistente sub doc.2 pag 1 e depositato poi in originale agli atti del giudizio in data 22.10.24 . Apertosi quindi il relativo procedimento incidentale in corso di causa ex artt 221 e ss cpc, integrato il contraddittorio nei cf.
del PM , interpellata ex art 222 cpc la resistente che ha dichiarato di volersi avvalere del documento, ritenuto lo stesso rilevante ai fini del decidere e dichiarata ammissibile la querela,
veniva dato corso agli incombenti di legge ex art. 223 cpc (v. verbale udienza 16.12.24), ordinata la conservazione in cassaforte dell' avviso di ricevimento depositato in originale, e, prodotte da parte ricorrente le scritture comparative, veniva disposta consulenza tecnica al fine di verificare la provenienza dalla mano della ricorrente della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso, nominando a tal fine CTU la Dott.ssa .- Persona_1
Trattasi in particolare dell' avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG - di datato CP_3
06.03.2023 (Cron. N. 157R).-
Dalla espletata CTU (svolta con motivazione convincente e condivisibile e condotta mediante accertamenti accurati ed esaurienti senza peraltro che siano pervenute osservazioni tecniche da parte della convenuta nell'ambito del contraddittorio ex art. 195 c.p.c.,) emerge quanto segue:- “
L'indagine tecnico-grafica fa riferimento a più metodi ed anche ai criteri del protocollo E.N.F.S.I.
(European Network of Forensic Science Institutes)…. La sottoscrizione in verifica è stata vergata
con penna a sfera di colore nero sull'avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG - di CP_3
riportante la data manoscritta 06.03.2023, nella parte riservata al “destinatario”. Tale avviso di
ricevimento, composto da una cartolina fronte e retro, è stato sottoposto ad esame strumentale del
tracciato mediante scansioni ed ingrandimenti utili ai fini dell'indagine tecnico-grafica. I
documenti comparativi sono stati analizzati e osservati nella loro naturale consistenza e nella loro
totalità: tutta la documentazione a disposizione è stata oggetto di scansioni ed ingrandimenti utili
agli accertamenti tecnico-grafici. Ponendo a confronto la firma in verifica con le comparative della
IG.ra , si rilevano non corrispondenze degli elementi sostanziali quali, ad Parte_1
esempio: il movimento;
la gestione spaziale;
la conduzione del mezzo scrittorio;
la modalità di
redazione delle forme più personalizzanti…….” Il Ctu poi conclude: “ Alla luce delle suddette risultanze grafiche individuate, è possibile
riconoscere una sostanziale mancanza di analogie e coincidenze del movimento scrittorio, delle
strutture morfologiche, dei gesti fuggitivi e di dettaglio. Elementi che lasciano emergere una
oggettiva incompatibilità tra le caratteristiche della sottoscrizione in verifica e l'autografia della
IG.ra . …..La sottoscrizione apposta sul documento - avviso di ricevimento – Parte_1
oggetto della querela di falso, non proviene dalla mano della ricorrente. Ai fini dell'indagine sono
stati utilizzate quali scritture di comparazione quelle presenti nel fascicolo già allegate dalla
ricorrente in data 10.12.24 e 11.12.24 (sub All. Da 1 a 11) ed il saggio grafico rilasciato nel corso
delle operazioni peritali”
Il documento pertanto oggetto della querela di falso è del tutto inutilizzabile, né può configurarsi alcuna notifica, del tutto inesistente, attesa la accertata falsità della sottoscrizione.-
Consegue da quanto sopra che, in accoglimento della proposta querela di falso, risulta accertata e deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento - Mod. 23i
RAG - di datato 06.03.2023 (Cron. N. 157R), in quanto non riferibile a CP_3 [...]
- Pertanto, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., va ordinato che sul detto avviso di ricevimento Parte_1
postale sia fatta menzione della odierna sentenza con cui è accertata la falsità della sottoscrizione di
.- Parte_1
Come sopra già rilevato, tanto determina, nel merito della pretesa azionata, l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa il 21.6.23 dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
di Genova con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta da ed Parte_1
annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Va infatti ribadito che la regolare notifica della diffida ex art 15 c.8 L n. 515/93 è condizione essenziale ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento della sanzione in esame (essa rappresenta infatti – v doc.
1-2 fasc. resist.- anche contestazione ai fini dell'art 14 L 689/8, ed in difetto di una valida notifica della stessa si determina l'estinzione della relativa obbligazione di pagamento ex art 14 ult. com. cit.).- La querela di falso e l'opposizione vanno pertanto accolte.
Vanno poste ad integrale ed esclusivo carico della resistente le spese di ctu, già liquidate, nonché le spese di CTP della ricorrente per importo pari ad € 1068,80 (v fattura n. 63/001 del 09/10/2025 sub doc. 6 fasc ricorr.).
Le ulteriori spese di lite, atteso l'emergere in corso di espletata ctu della falsità della sottoscrizione,
vengono compensate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- In accoglimento della querela di falso, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG - di datato 06.03.2023 (Cron. N. 157R ), in quanto non CP_3
riferibile e non proveniente da .- Parte_1
-Ordina, ex art. 226 c.p.c., che sull' avviso di ricevimento postale sia annotata la falsità della sottoscrizione di disponendo che a cura della Cancelleria sia fatta menzione Parte_1
della presente sentenza sull'originale del documento
- Accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione opposta emessa il 21.6.23 dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale di Genova -Corte di Appello di Genova-
- Pone le spese di CTU, già liquidate, ad esclusivo ed integrale carico di parte resistente e condanna quest'ultima a corrispondere alla ricorrente i costi di CTP pari all'importo di € 1068,80.-
-Spese di giudizio nel resto compensate.- -
Così deciso in Genova all'udienza del 17.11.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
Udienza del 17.11.25 h 10,45 avanti al compare per parte ricorrente l'Avv. Villa CP_1 che precisa le conclusioni come in note conclusive depositate insistendo nelle domande svolte sia in merito alla querela incidentale di falso sia in merito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione.-
L'Avv. Villa chiede di essere dispensata dal presenziare alla lettura del dispositivo
Il Gop
Dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, all'esito ad h. 16,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del seguente dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento RG n. 10561/2023 promosso da:
elett.te dom.ta in Genova Via XX Settembre n. 26/9 c/o lo Studio dell'Avv. Parte_1
BR VE che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
Contro
Controparte_2
PPELLO di Genova-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate
Partigiane n. 2, è domiciliato;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di Genova- Corte d'Appello di
Genova - il 21.6.23 e notificata il 21/10/2023, di pagamento dell'importo di € 25.822,85= quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7 c. 6 L. n. 515/93 e dell'art. 11 e segg. L. n.
96/12, non avendo la medesima provveduto a depositare nei termini presso il detto Collegio
Regionale il rendiconto elettorale previsto dalle cit. norme, né avendo provveduto all'esito di diffida ex artt. 14 c. 4 e 15 c 8 L. 515/93 nei quindici giorni decorrenti dal ricevimento della stessa .-
In particolare la non depositava presso il collegio regionale di garanzia elettorale la Pt_1
dichiarazione di cui all'art 2 c. 3 L 441/82 corredata dalla documentazione contabile relativa ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la competizione elettorale (elezioni politiche
2022), come previsto dall'art 7 c 6 L. 515/ 93, né ottemperava al deposito o fatto conoscere i motivi dell'omissione all'esito di diffida asseritamente notificata in data 6.3.23 ex art 140 cpc.
L'opponente eccepisce la violazione dell'art. 15 c. 8 L. n. 515/1993, rilevando la omessa notifica della previa diffida, risultando la stessa, all'esito della visione degli atti, inviata c/o indirizzo ove da oltre un anno non aveva più la residenza;
chiede quindi accertarsi la inesistenza della stessa con rimessione in termini per sanare la irregolarità e comunque insistendo per l'annullamento e/o la nullità dell'ordinanza opposta, e subordinatamente formula eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 441/1982, degli artt. 2, 7 e 15 della legge n. 515/1993 e dell'art. 13 della legge n. 96/2012 per violazione degli artt. 3, 49, 51 e 97 Cost. .-
La resistente ha contestato la domanda svolta chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta e costituendosi ha prodotto la detta diffida, munita della notifica (in copia- v doc. 2 pag 1) effettuata ex art 140 cpc alla dott.ssa con invio della relativa raccomandata, il cui avviso di Pt_1
ricevimento risulterebbe ricevuto dalla ricorrente, che avrebbe ivi apposto la sua firma.-
L'opponente ha quindi disconosciuto la sottoscrizione apposta ed ha proposto querela di falso avverso il detto avviso di ricevimento, prodotto in copia da parte resistente sub doc.2 pag 1 e depositato poi in originale agli atti del giudizio in data 22.10.24 . Apertosi quindi il relativo procedimento incidentale in corso di causa ex artt 221 e ss cpc, integrato il contraddittorio nei cf.
del PM , interpellata ex art 222 cpc la resistente che ha dichiarato di volersi avvalere del documento, ritenuto lo stesso rilevante ai fini del decidere e dichiarata ammissibile la querela,
veniva dato corso agli incombenti di legge ex art. 223 cpc (v. verbale udienza 16.12.24), ordinata la conservazione in cassaforte dell' avviso di ricevimento depositato in originale, e, prodotte da parte ricorrente le scritture comparative, veniva disposta consulenza tecnica al fine di verificare la provenienza dalla mano della ricorrente della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso, nominando a tal fine CTU la Dott.ssa .- Persona_1
Trattasi in particolare dell' avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG - di datato CP_3
06.03.2023 (Cron. N. 157R).-
Dalla espletata CTU (svolta con motivazione convincente e condivisibile e condotta mediante accertamenti accurati ed esaurienti senza peraltro che siano pervenute osservazioni tecniche da parte della convenuta nell'ambito del contraddittorio ex art. 195 c.p.c.,) emerge quanto segue:- “
L'indagine tecnico-grafica fa riferimento a più metodi ed anche ai criteri del protocollo E.N.F.S.I.
(European Network of Forensic Science Institutes)…. La sottoscrizione in verifica è stata vergata
con penna a sfera di colore nero sull'avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG - di CP_3
riportante la data manoscritta 06.03.2023, nella parte riservata al “destinatario”. Tale avviso di
ricevimento, composto da una cartolina fronte e retro, è stato sottoposto ad esame strumentale del
tracciato mediante scansioni ed ingrandimenti utili ai fini dell'indagine tecnico-grafica. I
documenti comparativi sono stati analizzati e osservati nella loro naturale consistenza e nella loro
totalità: tutta la documentazione a disposizione è stata oggetto di scansioni ed ingrandimenti utili
agli accertamenti tecnico-grafici. Ponendo a confronto la firma in verifica con le comparative della
IG.ra , si rilevano non corrispondenze degli elementi sostanziali quali, ad Parte_1
esempio: il movimento;
la gestione spaziale;
la conduzione del mezzo scrittorio;
la modalità di
redazione delle forme più personalizzanti…….” Il Ctu poi conclude: “ Alla luce delle suddette risultanze grafiche individuate, è possibile
riconoscere una sostanziale mancanza di analogie e coincidenze del movimento scrittorio, delle
strutture morfologiche, dei gesti fuggitivi e di dettaglio. Elementi che lasciano emergere una
oggettiva incompatibilità tra le caratteristiche della sottoscrizione in verifica e l'autografia della
IG.ra . …..La sottoscrizione apposta sul documento - avviso di ricevimento – Parte_1
oggetto della querela di falso, non proviene dalla mano della ricorrente. Ai fini dell'indagine sono
stati utilizzate quali scritture di comparazione quelle presenti nel fascicolo già allegate dalla
ricorrente in data 10.12.24 e 11.12.24 (sub All. Da 1 a 11) ed il saggio grafico rilasciato nel corso
delle operazioni peritali”
Il documento pertanto oggetto della querela di falso è del tutto inutilizzabile, né può configurarsi alcuna notifica, del tutto inesistente, attesa la accertata falsità della sottoscrizione.-
Consegue da quanto sopra che, in accoglimento della proposta querela di falso, risulta accertata e deve essere dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento - Mod. 23i
RAG - di datato 06.03.2023 (Cron. N. 157R), in quanto non riferibile a CP_3 [...]
- Pertanto, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., va ordinato che sul detto avviso di ricevimento Parte_1
postale sia fatta menzione della odierna sentenza con cui è accertata la falsità della sottoscrizione di
.- Parte_1
Come sopra già rilevato, tanto determina, nel merito della pretesa azionata, l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa il 21.6.23 dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
di Genova con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta da ed Parte_1
annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Va infatti ribadito che la regolare notifica della diffida ex art 15 c.8 L n. 515/93 è condizione essenziale ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento della sanzione in esame (essa rappresenta infatti – v doc.
1-2 fasc. resist.- anche contestazione ai fini dell'art 14 L 689/8, ed in difetto di una valida notifica della stessa si determina l'estinzione della relativa obbligazione di pagamento ex art 14 ult. com. cit.).- La querela di falso e l'opposizione vanno pertanto accolte.
Vanno poste ad integrale ed esclusivo carico della resistente le spese di ctu, già liquidate, nonché le spese di CTP della ricorrente per importo pari ad € 1068,80 (v fattura n. 63/001 del 09/10/2025 sub doc. 6 fasc ricorr.).
Le ulteriori spese di lite, atteso l'emergere in corso di espletata ctu della falsità della sottoscrizione,
vengono compensate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- In accoglimento della querela di falso, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG - di datato 06.03.2023 (Cron. N. 157R ), in quanto non CP_3
riferibile e non proveniente da .- Parte_1
-Ordina, ex art. 226 c.p.c., che sull' avviso di ricevimento postale sia annotata la falsità della sottoscrizione di disponendo che a cura della Cancelleria sia fatta menzione Parte_1
della presente sentenza sull'originale del documento
- Accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione opposta emessa il 21.6.23 dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale di Genova -Corte di Appello di Genova-
- Pone le spese di CTU, già liquidate, ad esclusivo ed integrale carico di parte resistente e condanna quest'ultima a corrispondere alla ricorrente i costi di CTP pari all'importo di € 1068,80.-
-Spese di giudizio nel resto compensate.- -
Così deciso in Genova all'udienza del 17.11.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani