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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. CO ER AR EM Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1492/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALLONE RITA, Parte_1 C.F._1
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGNA SAVERIO, CP_1 C.F._2
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate nel termine del 29.9.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONCLUSIONI
all'Onorevole Tribunale adito Pt_2
Dato atto della sentenza parziale di separazione sullo status del Tribunale di Lecco n. 28/2025 RG
1492/2024 RG, del 14/01/2025 pubblicata il 17/01/205, dichiarare l'intervenuta separazione consensuale tra le parti con ogni conseguenza di legge e alle condizioni di cui infra e dichiarare contestualmente, visto il decorso del termine di sei mesi dalla separazione senza prole e le dichiarazione convergenti e consensuali delle parti, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui infra, celebrato l'1.12.2017, nella città di Chengdu della provincia di Sichuan
(Repubblica Popolare Cinese), presso il Dipartimento di Amministrazione Civile, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Varenna, al n. 16, P.
II S. C. -anno 2017
Ordinare al Comune di Varenna (Lc) di annotare gli emanandi provvedimenti a margine dell'atto di matrimonio
Dichiarare che dal matrimonio non sono nati figli e le parti hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni .
Dichiarare compensate le spese legali
Dichiarare la separazione consensuale ed il divorzio consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
Le parti si danno atto di avere già ottenuto pronuncia parziale definitiva di separazione sullo status;
che non c'è stata riconciliazione, di essere economicamente autosufficienti, che entrambi risiedono stabilmente in luoghi diversi, rinunciando alle domande di addebito e ad ogni reciproca pretesa, di rinunciare alle udienze di comparizione e alle impugnazioni degli emanandi provvedimenti in conformità alla scrittura-accordo allegata alle note scritte del 29/09/2025 e di seguito riportate
Art.
1. RINUNCIA AL MANTENIMENTO
La sig.ra dichiara di essere autonoma ed economicamente indipendente e a far data dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo, rinuncia definitivamente a qualunque assegno di mantenimento o contribuzione economica a carico del sig. , sia in sede di coniugio, di separazione Parte_1 che di divorzio. La sig.ra rinuncia espressamente e definitivamente ad ogni ulteriore domanda CP_1
e/o pretesa, nessuna esclusa, nei confronti del sig. a titolo di mantenimento, assegni Parte_1 periodici, assegno divorzile, indennità ex art. 12- bis L. 898/1970, diritti patrimoniali comunque connessi sia al rapporto matrimoniale, sia in sede di separazione che di divorzio, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere, né per il passato, né per il presente, né in futuro. Le parti dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti, ciascuna in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, e che l'importo di cui al punto 3 che seguente ha natura esclusivamente satisfattiva e definitoria.
ART. 2– RINUNCIA A DOMANDE E IMPUGNAZIONI
La Sig.ra rinuncia espressamente e definitivamente: a qualsiasi domanda di addebito;
a CP_1 qualsivoglia pretesa di assegno divorzile, indennità ex art. 12-bis L. 898/1970 e ad ogni altro diritto patrimoniale o personale connesso al matrimonio;
a qualunque impugnazione dei provvedimenti già emessi e da emettere;
ad ogni ulteriore obbligo di solidarietà economica e patrimoniale in capo al Sig.
Parte_1
Art. 3 – ASSEGNO UNA TANTUM E SPESE LEGALI
Il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 4.000,00.= (quattromila/00) omnia Parte_1 all'Avv. Saverio Megna difensore della signora come da espressa volontà della stessa, quali CP_1 spese legali, da versarsi il giorno feriale successivo al deposito della pronunciadi separazione e divorzio congiunto. Su accordo delle parti, l'avv. Rita Mallone consegnerà all'avv. Saverio Megna
l'assegno circolare di € 4.000,00.=omnia già consegnatogli dal sig. in deposito Parte_1 fiduciario in ossequio a quanto previsto al periodo che precede.
Le parti dichiarano che tale importo ha valore di assegno una tantum satisfattivo, liberatorio e tombale di ogni pretesa economica tra le stesse, connessa al matrimonio. Le parti riconoscono che tale somma soddisfa ogni pretesa, passata, attuale e futura e ha effetto liberatorio e transattivo tombale.
La sig.ra ricevuto il suddetto importo, nelle forme sopraindicate dichiara di nulla più avere CP_1
a pretendere dal sig. , a qualsiasi titolo e ragione, rinunciando altresì espressamente: Parte_1 alle domande di addebito e di mantenimento;
a qualsivoglia azione di revisione o modifica delle condizioni di divorzio;
a ogni impugnazione avverso i provvedimenti già resi e da rendersi in questa sede;
a qualunque ulteriore obbligo di solidarietà economica e assistenziale in capo al sig. Pt_1 dichiarando concluso e definito ogni dovere reciproco connesso al vincolo matrimoniale.
Le parti concordano di definire il procedimento con separazione consensuale già intervenuta sullo status e chiedono che il Tribunale, essendo decorso il termine di legge dalla data della comparizione presidenziale (10.01.2025), pronunci direttamente la sentenza di divorzio congiunto, in conformità alla presente scrittura.
Le parti dichiarano che la presente scrittura ha efficacia tombale, definitiva ed irrevocabile, impegnandosi reciprocamente a rispettarne i contenuti e rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa.
Le parti dichiarano che la presente scrittura vale quale rinuncia tombale a tutti i diritti patrimoniali;
vale quale dichiarazione di indipendenza ed autosufficienza economica della moglie;
vale quale esclusione di ogni obbligo di solidarietà passata, presente e futura;
vale quale certificazione di consapevolezza dei legali e delle parti della presente scrittura, vale quale clausola di non impugnabilità con espressa rinuncia a qualsiasi rimedio straordinario (es. revocazione, ricorso straordinario per Cassazione). –
Art.
4-RICHIESTE AL TRIBUNALE
Le parti, congiuntamente, concordano di chiedere come chiedono che il Tribunale: prenda atto dell'intervenuto accordo di separazione consensuale di cui al presente atto recependone le relative condizioni con ogni conseguenziale provvedimento, chiedendo la relativa pronuncia di separazione consensuale e contestuale scioglimento di matrimonio alle stesse medesime condizioni, essendo decorso il termine di legge ex art. 473-bis c.p.c., emettendo sentenza di divorzio congiunto, senza statuizioni economiche ulteriori se non quelle stabilite nel presente accordo provvedendo a disporre le trascrizioni di legge.
Con dichiarazione delle parti che non c'è stata riconciliazione, con rinuncia alla comparizione e ad ogni impugnazione.
Art.5–CLAUSOLA SUBORDINATA
Qualora il Tribunale non dovesse accogliere le richieste congiunte, le parti chiedono in subordine l'accoglimento della domande di pronuncia, nel merito, di separazione consensuale e contestuale pronuncia di divorzio parziale sullo status, alle condizioni qui concordate trattandosi di coniugi senza prole, che confermano e dichiarano sin d'ora che tra di esse non c'è stata alcuna riconciliazione, che rinunciano alla comparizione personale e rinunciano ad ogni impugnazione, alle domande di addebito, al mantenimento e che la si è traferita altrove. CP_1
Art. 6 – Clausola di garanzia e salvaguardia di non azione reciproca con incondizionata rinuncia a pretese alternative
Le parti dichiarano che il presente accordo rappresenta l'espressione completa, libera e consapevole della loro volontà di regolare in via definitiva i rapporti personali e patrimoniali connessi alla separazione e al divorzio. Resta inteso che il presente accordo conserva valore transattivo, tombale e vincolante nei rapporti tra le parti, anche in via privatistica riconoscendone comunque la reciproca efficacia transattiva e l'assoluta rinuncia a ogni diversa pretesa.
Art.7 –R OM
le parti si danno reciprocamente atto di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, derivante dal matrimonio, dalla separazione o dal divorzio e che il presente accordo ove ratificato in toto ha valore di transazione tombale ai sensi dell'art 1965 c.c.
Art.
8 -Remissione delle querele e procura speciale ai difensori Le parti dichiarano con il presente atto e si impegnano e obbligano irrevocabilmente a procedere alla remissione delle querele in corso ad oggi e ad accettarne le remissioni.
A tal fine, le parti conferiscono sin d'ora procura speciale ai rispettivi difensori per sottoscrivere e depositare, presso le competenti autorità giudiziarie, gli atti di remissione e accettazione delle querele, nonché per compiere ogni ulteriore adempimento necessario alla definizione dei procedimenti penali pendenti ad oggi. I difensori si assumono l'onere di acquisire la procura speciale e procedere agli incombenti indicati nel rispetto degli accordi intervenuti.
Art. 9 – Consapevolezza e assistenza legale
Le parti dichiarano di aver pienamente compreso il contenuto e le conseguenze del presente accordo, di averlo liberamente accettato e sottoscritto con l'assistenza dei rispettivi difensori, i quali confermano di aver illustrato alle parti tutte le implicazioni giuridiche ed economiche sottese e che i rispettivi assistiti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di averlo compreso compiutamente confermandolo e ratificandolo e sottoscrivendolo e che tale atto verrà allegato alle note scritte di udienza del 29/09/2025
ART. 10 Dichiarazioni dei difensori
Gli Avv.ti Rita Mallone difensore di e Avv. Megna Saverio difensore di Parte_1 CP_1 dichiarano di avere pienamente illustrato alle rispettive parti assistite le conseguenze giuridiche ed economiche del presente accordo, accertandosi della loro volontà libera e consapevole, e di sottoscrivere anch'essi unitamente alle parti la scrittura ai sensi e per gli effetti di legge che leggono, confermano e sottoscrivono.
Le spese tra le parti sono compensate con rinuncia reciproca al vincolo della solidarietà ad eccezione della condizione di cui al punto art. 3
Letto confermato e sottoscritto da valere anche quale foglio di PC e note scritte e accordo
Como- Lecco, 29 Settembre 2025
Sig. Sig.ra Parte_1 [...]
Controparte_1
Avv. Rita Mallone Avv. Saverio Megna”
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.9.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale , esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio in data CP_1
1.12.2017 in Chengdu (Repubblica Popolare Cinese) e che da detta unione coniugale non sono nati figli.
Il ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedendo in via preliminare l'adozione di provvedimenti indifferibili, ordinando alla sig.ra di non avvicinarsi CP_1
a lui e contestuale ordine di protezione per il grave pregiudizio psico-fisico irreparabile a lui arrecato.
Nel merito il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione personale alla moglie per violazione degli obblighi coniugali, nonché dichiararsi nessuna assegnazione in favore della resistente della casa di proprietà del ricorrente.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione, anche con sentenza parziale, CP_1 con addebito al marito, nonché alla domanda di scioglimento del matrimonio e contestando le ulteriori domande ex adverso formulate.
In particolare, la resistente ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al sig. di versare la Parte_1 somma di euro 1.000,00 quale contributo a favore della stessa, almeno fintantoché quest'ultima non avrà reperito un'occupazione lavorativa stabile. Inoltre, ha chiesto disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Bellano, via Alessandro Manzoni n. 52 di proprietà del ricorrente, essendo ivi collocato il di lei figlio Persona_1
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione giudiziale, salva la prosecuzione del giudizio in ordine agli ulteriori aspetti contenziosi.
Pertanto, il Tribunale con sentenza n. 28/2025 del 17.1.2025 ha pronunciato la separazione personale sullo status, con rimessione della causa sul ruolo in relazione alle altre domande, assegnando a tal fine termine entro sino al 24.2.25 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
A seguito del deposito di note scritte, il Giudice relatore, ritenendone sussistenti i presupposti, ha adottato i provvedimenti in via provvisoria ed urgente, riconoscendo in favore della resistente e a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento pari ad euro 250, assegnando termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Nel proseguo del giudizio le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo per la consensualizzazione del ricorso alle condizioni indicate nella “Scrittura di accordo tombale di definizione del giudizio di separazione e divorzio”, depositata nel fascicolo telematico il 29.9.2025 e
30.9.2025, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, dando atto del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970. Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite, fermi gli accordi raggiunti sul punto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa o assorbita:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 1.12.2017 nella città di Chengdu della provincia di Sichuan (Repubblica Popolare Cinese) tra e , Parte_1 CP_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varenna, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie C, numero 16;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini dott. CO ER AR EM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. CO ER AR EM Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1492/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALLONE RITA, Parte_1 C.F._1
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGNA SAVERIO, CP_1 C.F._2
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate nel termine del 29.9.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONCLUSIONI
all'Onorevole Tribunale adito Pt_2
Dato atto della sentenza parziale di separazione sullo status del Tribunale di Lecco n. 28/2025 RG
1492/2024 RG, del 14/01/2025 pubblicata il 17/01/205, dichiarare l'intervenuta separazione consensuale tra le parti con ogni conseguenza di legge e alle condizioni di cui infra e dichiarare contestualmente, visto il decorso del termine di sei mesi dalla separazione senza prole e le dichiarazione convergenti e consensuali delle parti, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui infra, celebrato l'1.12.2017, nella città di Chengdu della provincia di Sichuan
(Repubblica Popolare Cinese), presso il Dipartimento di Amministrazione Civile, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Varenna, al n. 16, P.
II S. C. -anno 2017
Ordinare al Comune di Varenna (Lc) di annotare gli emanandi provvedimenti a margine dell'atto di matrimonio
Dichiarare che dal matrimonio non sono nati figli e le parti hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni .
Dichiarare compensate le spese legali
Dichiarare la separazione consensuale ed il divorzio consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
Le parti si danno atto di avere già ottenuto pronuncia parziale definitiva di separazione sullo status;
che non c'è stata riconciliazione, di essere economicamente autosufficienti, che entrambi risiedono stabilmente in luoghi diversi, rinunciando alle domande di addebito e ad ogni reciproca pretesa, di rinunciare alle udienze di comparizione e alle impugnazioni degli emanandi provvedimenti in conformità alla scrittura-accordo allegata alle note scritte del 29/09/2025 e di seguito riportate
Art.
1. RINUNCIA AL MANTENIMENTO
La sig.ra dichiara di essere autonoma ed economicamente indipendente e a far data dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo, rinuncia definitivamente a qualunque assegno di mantenimento o contribuzione economica a carico del sig. , sia in sede di coniugio, di separazione Parte_1 che di divorzio. La sig.ra rinuncia espressamente e definitivamente ad ogni ulteriore domanda CP_1
e/o pretesa, nessuna esclusa, nei confronti del sig. a titolo di mantenimento, assegni Parte_1 periodici, assegno divorzile, indennità ex art. 12- bis L. 898/1970, diritti patrimoniali comunque connessi sia al rapporto matrimoniale, sia in sede di separazione che di divorzio, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere, né per il passato, né per il presente, né in futuro. Le parti dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti, ciascuna in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, e che l'importo di cui al punto 3 che seguente ha natura esclusivamente satisfattiva e definitoria.
ART. 2– RINUNCIA A DOMANDE E IMPUGNAZIONI
La Sig.ra rinuncia espressamente e definitivamente: a qualsiasi domanda di addebito;
a CP_1 qualsivoglia pretesa di assegno divorzile, indennità ex art. 12-bis L. 898/1970 e ad ogni altro diritto patrimoniale o personale connesso al matrimonio;
a qualunque impugnazione dei provvedimenti già emessi e da emettere;
ad ogni ulteriore obbligo di solidarietà economica e patrimoniale in capo al Sig.
Parte_1
Art. 3 – ASSEGNO UNA TANTUM E SPESE LEGALI
Il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 4.000,00.= (quattromila/00) omnia Parte_1 all'Avv. Saverio Megna difensore della signora come da espressa volontà della stessa, quali CP_1 spese legali, da versarsi il giorno feriale successivo al deposito della pronunciadi separazione e divorzio congiunto. Su accordo delle parti, l'avv. Rita Mallone consegnerà all'avv. Saverio Megna
l'assegno circolare di € 4.000,00.=omnia già consegnatogli dal sig. in deposito Parte_1 fiduciario in ossequio a quanto previsto al periodo che precede.
Le parti dichiarano che tale importo ha valore di assegno una tantum satisfattivo, liberatorio e tombale di ogni pretesa economica tra le stesse, connessa al matrimonio. Le parti riconoscono che tale somma soddisfa ogni pretesa, passata, attuale e futura e ha effetto liberatorio e transattivo tombale.
La sig.ra ricevuto il suddetto importo, nelle forme sopraindicate dichiara di nulla più avere CP_1
a pretendere dal sig. , a qualsiasi titolo e ragione, rinunciando altresì espressamente: Parte_1 alle domande di addebito e di mantenimento;
a qualsivoglia azione di revisione o modifica delle condizioni di divorzio;
a ogni impugnazione avverso i provvedimenti già resi e da rendersi in questa sede;
a qualunque ulteriore obbligo di solidarietà economica e assistenziale in capo al sig. Pt_1 dichiarando concluso e definito ogni dovere reciproco connesso al vincolo matrimoniale.
Le parti concordano di definire il procedimento con separazione consensuale già intervenuta sullo status e chiedono che il Tribunale, essendo decorso il termine di legge dalla data della comparizione presidenziale (10.01.2025), pronunci direttamente la sentenza di divorzio congiunto, in conformità alla presente scrittura.
Le parti dichiarano che la presente scrittura ha efficacia tombale, definitiva ed irrevocabile, impegnandosi reciprocamente a rispettarne i contenuti e rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa.
Le parti dichiarano che la presente scrittura vale quale rinuncia tombale a tutti i diritti patrimoniali;
vale quale dichiarazione di indipendenza ed autosufficienza economica della moglie;
vale quale esclusione di ogni obbligo di solidarietà passata, presente e futura;
vale quale certificazione di consapevolezza dei legali e delle parti della presente scrittura, vale quale clausola di non impugnabilità con espressa rinuncia a qualsiasi rimedio straordinario (es. revocazione, ricorso straordinario per Cassazione). –
Art.
4-RICHIESTE AL TRIBUNALE
Le parti, congiuntamente, concordano di chiedere come chiedono che il Tribunale: prenda atto dell'intervenuto accordo di separazione consensuale di cui al presente atto recependone le relative condizioni con ogni conseguenziale provvedimento, chiedendo la relativa pronuncia di separazione consensuale e contestuale scioglimento di matrimonio alle stesse medesime condizioni, essendo decorso il termine di legge ex art. 473-bis c.p.c., emettendo sentenza di divorzio congiunto, senza statuizioni economiche ulteriori se non quelle stabilite nel presente accordo provvedendo a disporre le trascrizioni di legge.
Con dichiarazione delle parti che non c'è stata riconciliazione, con rinuncia alla comparizione e ad ogni impugnazione.
Art.5–CLAUSOLA SUBORDINATA
Qualora il Tribunale non dovesse accogliere le richieste congiunte, le parti chiedono in subordine l'accoglimento della domande di pronuncia, nel merito, di separazione consensuale e contestuale pronuncia di divorzio parziale sullo status, alle condizioni qui concordate trattandosi di coniugi senza prole, che confermano e dichiarano sin d'ora che tra di esse non c'è stata alcuna riconciliazione, che rinunciano alla comparizione personale e rinunciano ad ogni impugnazione, alle domande di addebito, al mantenimento e che la si è traferita altrove. CP_1
Art. 6 – Clausola di garanzia e salvaguardia di non azione reciproca con incondizionata rinuncia a pretese alternative
Le parti dichiarano che il presente accordo rappresenta l'espressione completa, libera e consapevole della loro volontà di regolare in via definitiva i rapporti personali e patrimoniali connessi alla separazione e al divorzio. Resta inteso che il presente accordo conserva valore transattivo, tombale e vincolante nei rapporti tra le parti, anche in via privatistica riconoscendone comunque la reciproca efficacia transattiva e l'assoluta rinuncia a ogni diversa pretesa.
Art.7 –R OM
le parti si danno reciprocamente atto di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, derivante dal matrimonio, dalla separazione o dal divorzio e che il presente accordo ove ratificato in toto ha valore di transazione tombale ai sensi dell'art 1965 c.c.
Art.
8 -Remissione delle querele e procura speciale ai difensori Le parti dichiarano con il presente atto e si impegnano e obbligano irrevocabilmente a procedere alla remissione delle querele in corso ad oggi e ad accettarne le remissioni.
A tal fine, le parti conferiscono sin d'ora procura speciale ai rispettivi difensori per sottoscrivere e depositare, presso le competenti autorità giudiziarie, gli atti di remissione e accettazione delle querele, nonché per compiere ogni ulteriore adempimento necessario alla definizione dei procedimenti penali pendenti ad oggi. I difensori si assumono l'onere di acquisire la procura speciale e procedere agli incombenti indicati nel rispetto degli accordi intervenuti.
Art. 9 – Consapevolezza e assistenza legale
Le parti dichiarano di aver pienamente compreso il contenuto e le conseguenze del presente accordo, di averlo liberamente accettato e sottoscritto con l'assistenza dei rispettivi difensori, i quali confermano di aver illustrato alle parti tutte le implicazioni giuridiche ed economiche sottese e che i rispettivi assistiti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di averlo compreso compiutamente confermandolo e ratificandolo e sottoscrivendolo e che tale atto verrà allegato alle note scritte di udienza del 29/09/2025
ART. 10 Dichiarazioni dei difensori
Gli Avv.ti Rita Mallone difensore di e Avv. Megna Saverio difensore di Parte_1 CP_1 dichiarano di avere pienamente illustrato alle rispettive parti assistite le conseguenze giuridiche ed economiche del presente accordo, accertandosi della loro volontà libera e consapevole, e di sottoscrivere anch'essi unitamente alle parti la scrittura ai sensi e per gli effetti di legge che leggono, confermano e sottoscrivono.
Le spese tra le parti sono compensate con rinuncia reciproca al vincolo della solidarietà ad eccezione della condizione di cui al punto art. 3
Letto confermato e sottoscritto da valere anche quale foglio di PC e note scritte e accordo
Como- Lecco, 29 Settembre 2025
Sig. Sig.ra Parte_1 [...]
Controparte_1
Avv. Rita Mallone Avv. Saverio Megna”
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.9.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale , esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio in data CP_1
1.12.2017 in Chengdu (Repubblica Popolare Cinese) e che da detta unione coniugale non sono nati figli.
Il ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedendo in via preliminare l'adozione di provvedimenti indifferibili, ordinando alla sig.ra di non avvicinarsi CP_1
a lui e contestuale ordine di protezione per il grave pregiudizio psico-fisico irreparabile a lui arrecato.
Nel merito il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione personale alla moglie per violazione degli obblighi coniugali, nonché dichiararsi nessuna assegnazione in favore della resistente della casa di proprietà del ricorrente.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione, anche con sentenza parziale, CP_1 con addebito al marito, nonché alla domanda di scioglimento del matrimonio e contestando le ulteriori domande ex adverso formulate.
In particolare, la resistente ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al sig. di versare la Parte_1 somma di euro 1.000,00 quale contributo a favore della stessa, almeno fintantoché quest'ultima non avrà reperito un'occupazione lavorativa stabile. Inoltre, ha chiesto disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Bellano, via Alessandro Manzoni n. 52 di proprietà del ricorrente, essendo ivi collocato il di lei figlio Persona_1
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione giudiziale, salva la prosecuzione del giudizio in ordine agli ulteriori aspetti contenziosi.
Pertanto, il Tribunale con sentenza n. 28/2025 del 17.1.2025 ha pronunciato la separazione personale sullo status, con rimessione della causa sul ruolo in relazione alle altre domande, assegnando a tal fine termine entro sino al 24.2.25 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
A seguito del deposito di note scritte, il Giudice relatore, ritenendone sussistenti i presupposti, ha adottato i provvedimenti in via provvisoria ed urgente, riconoscendo in favore della resistente e a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento pari ad euro 250, assegnando termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Nel proseguo del giudizio le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo per la consensualizzazione del ricorso alle condizioni indicate nella “Scrittura di accordo tombale di definizione del giudizio di separazione e divorzio”, depositata nel fascicolo telematico il 29.9.2025 e
30.9.2025, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, dando atto del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970. Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite, fermi gli accordi raggiunti sul punto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 CP_1 eccezione disattesa o assorbita:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 1.12.2017 nella città di Chengdu della provincia di Sichuan (Repubblica Popolare Cinese) tra e , Parte_1 CP_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varenna, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie C, numero 16;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini dott. CO ER AR EM