Ordinanza collegiale 7 maggio 2024
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Francesco Errico, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita, per tutti gli anni di iscrizione all’ente previdenziale, compresi i periodi di riscatto;
nonché, ove occorra, per l’annullamento nei limiti dell’interesse
- dell’atto INPS prot. n. -OMISSIS- del 6 settembre 2021 (prospetto di liquidazione e pagamento prima rata);
- dell’atto INPS prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2022 (prospetto di liquidazione e pagamento seconda rata);
- del silenzio serbato dall’amministrazione in relazione al ricorso amministrativo n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, trasmesso il 1° ottobre 2021;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente,
nonché per la condanna
dell’INPS all’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio e, in particolare, alla liquidazione di quanto dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2025 il dott. AO FU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 25.5.2022 e depositato il 6.6.2022, -OMISSIS-, premettendo di essere un ex militare appartenente alla Guardia di Finanza e di essere andato in quiescenza a decorrere dal 19.3.2020, agisce innanzi a questo Tribunale lamentando l’erroneità del calcolo contributivo effettuato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “INPS”) ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata.
Deduce, più precisamente, il ricorrente nell’unico motivo di ricorso articolato - “ Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Artt. 3, 14, 15, 18, 38 del d.P.R. n. 1032/1973. Art. 1 l. 241/1990. Eccesso di potere (falsità dei presupposti in fatto e diritto. Ingiustizia manifesta). Difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa ” - che i periodi contributivi da lui riscattati sono stati indicati dall’Istituto in misura pari a 4 anni e 5 mesi, in luogo della corretto maturato pari a 4 anni e 7 mesi, circostanza questa che ha comportato, ai fini della quantificazione dell’indennità di buonuscita, un riconoscimento di complessivi 39 anni di contribuzione maturata dall’istante, in luogo di quelli effettivamente computabili, pari a 40 anni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 1032/1973.
Il ricorrente ha chiesto pertanto al Tribunale, previo annullamento degli atti impugnati e in epigrafe meglio indicati, di accertare il proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita spettante per tutti gli anni di iscrizione all’ente previdenziale, compresi i periodi di riscatto, con conseguente condanna dell’INPS all’adozione di tutti gli atti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio e, in particolare, alla liquidazione di quanto dovuto.
2. L’Istituto previdenziale, pur ritualmente notificato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 7.5.2024, il Tribunale ha svolto attività istruttoria, chiedendo all’Istituto di depositare una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa, “ facendo particolare riferimento ai due mesi contributivi asseritamente riscattati dal ricorrente in relazione al periodo compreso tra il 1 ottobre 1996 e il 31 luglio 1997, nonché specificando la complessiva anzianità contributiva maturata dal medesimo ”.
4. Attesa l’inottemperanza dell’Ente alla richiesta formulata dal Collegio, quest’ultima è stata reiterata con successiva ordinanza n. -OMISSIS- del 17.1.2025, rimasta parimenti inadempiuta.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 17.11.2025, la causa è stata dunque trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
6.1. È anzitutto documentato che il periodo contributivo complessivamente riconosciuto dall’Istituto di Previdenza al ricorrente come valido ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio spettante è pari a 39 anni di contribuzioni, lo stesso costituendo il “ periodo utile ” correlato al più ampio periodo totale di contributi calcolati dall’Istituto in complessivi 39 anni, 4 mesi e 21 giorni (come si evince chiaramente dal doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
6.2. È parimenti documentato che, rispetto al suddetto periodo contributivo totale, quello per contribuzioni da riscatto è stato conteggiato dall’INPS in misura pari a 4 anni e 5 mesi (si veda sempre il citato doc. 2), derivante dalla sommatoria di n. 22 mesi di contributi riscattati in relazione al periodo compreso tra il 1.10.1984 e il 30.3.1985, nonché di ulteriori n. 31 mesi riguardanti il successivo arco temporale tra il 16.6.1981 e il 30.9.1996 (cfr. doc. 4, ibidem ).
6.3. Difettano, tuttavia, da tali conteggi i contributi riscattati dal ricorrente con riferimento al periodo compreso tra il 1.10.1996 e il 31.7.1997 in misura pari ad ulteriori 2 mensilità (doc. 5), non computate dall’Istituto di Previdenza, e che pertanto devono aggiungersi alle contribuzioni da riscatto già pacificamente considerate come utili dall’INPS, conducendo a un periodo contributivo da riscatto complessivamente valutabile in favore dell’odierno richiedente pari a n. 55 mesi, vale a dire pari a 4 anni e 7 mesi.
6.4. Il che porta, per l’effetto, in linea con le prospettazioni di parte attrice, a un totale complessivo contributivo maturato dal ricorrente pari a 39 anni, 6 mesi e 21 giorni, che, in termini di “ periodo utile ” valutabile ai fini della quantificazione della liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata dal medesimo, va dunque arrotondato in 40 anni di contribuzioni computabili, secondo quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 1032/1973 (a mente del quale, per quanto di interesse, “ Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e dall’assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero ”).
6.5. Si osserva che la bontà di tale ricostruzione, oltre a trovare riscontro nella documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, trova altresì conferma ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. nella stessa condotta processuale tenuta dall’Ente intimato, il quale, non costituitosi in giudizio, non risulta comunque aver ottemperato per ben due volte alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio con le ordinanze nn. -OMISSIS- del 7.5.2024 e 75 del 17.1.2025.
7. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso azionato da -OMISSIS- va accolto e, per l’effetto, va accertato il diritto del medesimo alla corretta liquidazione della propria indennità di buonuscita, da computarsi in funzione di 40 anni di servizio contributivo utile, con conseguente condanna dell’Istituto previdenziale ad effettuare la correlata riquantificazione e liquidazione in favore del ricorrente del dovuto in ragione della superiore base contributiva valutabile.
Non si ravvisa, per converso, alcun interesse della parte all’annullamento degli atti gravati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico di INPS nella misura meglio liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IN EL RE, Presidente FF
AO FU, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO FU | IN EL RE |
IL SEGRETARIO