Sentenza 2 febbraio 2026
Decreto collegiale 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01893/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Prestianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/2001 n. -OMISSIS- del 19 maggio 2025, rilasciato dal Comune di Caltagirone in favore dei controinteressati, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque lesivi della posizione dell’odierno ricorrente e per la condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti e subendi in conseguenza della nullità e illegittimità del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caltagirone e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LA AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in Caltagirone, ha impugnato il P.D.C. in sanatoria n. -OMISSIS-/2025, rilasciato, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 in favore dei controinteressati evocati in giudizio per legittimare “ l’aumento di volume del 2° piano mediante l’innalzamento della linea di gronda del preesistente tetto di copertura ” dell’immobile di loro proprietà, confinante con il proprio.
2. Ha esposto in fatto che i danti causa dei controinteressati avrebbero ottenuto dal Comune, nell’anno 2009, una serie di C.E. per lavori di modifica e rifinitura interna ed esterna dell’immobile.
Nel 2010, tuttavia, il Comune avrebbe accertato la realizzazione di opere abusive realizzate in difformità dei predetti titoli, per le quali i vicini avrebbero chiesto la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985.
Quest’ultima non sarebbe mai stata rilasciata per mancato adempimento da parte dei richiedenti dell’integrazione documentale inerente al certificato di idoneità sismica.
2.1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2016, il Comune avrebbe, pertanto, emesso l’ordine di demolizione delle predette opere abusive, ma il predetto provvedimento sarebbe stato annullato in sede giurisdizionale.
2.2. Ritenuto che gli interventi abusivi realizzati avessero determinato l’aumento dei carichi strutturali e il conseguente pericolo di collassamento della intera struttura, la dante causa - nonché madre - dell’odierno ricorrente avrebbe, allora, inoltrato diversi solleciti al Comune e alle autorità competenti al fine di ottenere la demolizione dell’immobile oggi di proprietà dei controinteressati, il quale, essendo prospicente il comune cortile di accesso, comporterebbe un concreto rischio di danni per la sicurezza delle persone e delle cose che ivi si trovino.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 2017, il Comune avrebbe reso noto di aver presentato denuncia con notizia di reato, in relazione alle opere abusivamente realizzate dai controinteressati. Successivamente, sarebbe estata emessa l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 31 agosto 2017, rimasta inottemperata, per come accertato dal Comando di Polizia Municipale con nota dell’11.12.2017.
2.3. Conseguentemente, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27.3.2018 il Comune avrebbe dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’interno stabile e, successivamente, i funzionari comunali si sarebbero immessi nel possesso dello stesso.
I succitati provvedimenti sarebbero stati impugnati dai controinteressati innanzi a questo T.A.R., ma il relativo ricorso sarebbe stato rigettato con sentenza n. 1113/2019, che ha così confermato l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-/2017 e i relativi atti applicativi.
Il Comune si sarebbe, dunque, reimmesso nel possesso dell’immobile, senza tuttavia provvedere alla demolizione dello stesso.
2.4. A seguito di una serie di istanze di accesso, la madre del ricorrente sarebbe venuta a conoscenza che il Comune avrebbe, dapprima, autorizzato i controinteressati (con il permesso di costruire -OMISSIS-del 19/10/2021) a provvedere alla demolizione delle opere abusive e, successivamente, con determina n. 97 del 31/01/2023 avrebbe disposto la revoca dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio dell’Ente.
Avverso tale ultimo provvedimento, la madre del ricorrente avrebbe presentato ricorso a questo T.A.R., che tuttavia lo ha respinto con la sentenza n. 1341/2024, facendo salvo il diritto di sollecitare ulteriori interventi repressivi.
2.5. Pertanto, la medesima avrebbe commissionato apposita consulenza tecnica, da cui sarebbe emersa la conferma dell’irregolarità dell’interno immobile in relazione alle seguenti circostanze:
- la modifica del tetto mediante innalzamento della linea di gronda e la creazione di una sopraelevazione corrispondente al sottotetto, trasformato a piano abitabile, sarebbe successiva all’atto di acquisto dell’immobile da parte dei danti causa dei controinteressati (anno 1967), circostanza che non sarebbe mai stata rappresentata nelle istanze volte ad ottenere i titoli edilizi rilasciati dal Comune nel corso del tempo;
- conseguentemente, nessuna delle C.E. relative all’immobile avrebbe mai riguardato le opere del sottotetto, posto che sarebbero state rilasciate sulla base di documenti attestanti falsamente l’anteriorità al 1967 delle relative opere;
- trattandosi di opere strutturali di sopraelevazione, l’immobile avrebbe richiesto interventi, non di mero miglioramento statico (quali quelli autorizzati dal Genio Civile nel 1993), bensì di adeguamento sismico;
- le autorizzazioni rilasciate dal Genio civile per il miglioramento statico, pertanto, non erano sufficienti a giustificare il rilascio dei titoli edilizi relativi all’immobile;
- l’eventuale permesso di costruire in sanatoria per le opere relative al sottotetto poteva essere rilasciato solo dopo il deposito del CIS al Genio Civile, che tuttavia non sarebbe mai avvenuto per le opere in commento; l’Autorità, peraltro, non avrebbe comunque potuto rilasciare la propria autorizzazione prima della pronuncia irrevocabile da parte dell’Autorità giudiziaria;
- i CIS che assistono gli altri titoli edilizi precedentemente rilasciati non sarebbero conformi alle norme, in quanto rilasciati in assenza di collaudo delle opere;
- in ogni caso il n.o. del Genio Civile del 2022 non avrebbe tenuto conto della trasformazione del tetto in lastrico solare a seguito dell’innalzamento gronda.
In relazione alle predette irregolarità, la madre del ricorrente avrebbe presentato denuncia alla Procura della Repubblica, al Comune e al Genio civile di Catania, ciascuno per quanto di competenza.
2.6. A seguito di tale ultimo esposto, il Comune, con nota del 18.12.2024, avrebbe avviato il procedimento amministrativo repressivo, avendo appurato che, in considerazione della diversa muratura, i lavori di modifica della copertura al 2° piano dell’immobile de controinteressati sarebbero stati eseguiti dopo il 1967, con conseguente necessità che gli stessi fossero assistiti da un titolo edilizio, invece non acquisito.
I controinteressati, pertanto, si sarebbero attivati chiedendo e ottenendo il P.D.C. n. -OMISSIS-/2025.
3. Avverso quest’ultimo il ricorrente, frattanto subentrato nella titolarità dell’immobile originariamente intestato alla propria madre, ha formulato il seguente articolato motivo di ricorso: “Nullità del permesso di costruire del 19/05/2025 - Violazione delle norme di tutela della sicurezza statica di cui all’art. 67, comma 5 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 110 della l.r. n. 4/2003 - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà della motivazione, errore e travisamento di fatto, ingiustizia manifesta - Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento ”.
In sintesi, le censure mosse dal ricorrente avverso il titolo edilizio impugnato, possono riassumersi come seguito:
- il Comune avrebbe illegittimamente rilasciato il permesso senza aver risolto il rilievo mosso ai controinteressati con la nota di avvio del procedimento repressivo del 18.12.2024, e cioè che i lavori sul tetto dell’immobile sarebbero stati realizzati in epoca successiva al 1967, in assenza della licenza del podestà del Comune, prescritta dall’art. 31, comma 1, della L. 1150/1942 e della delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 9.2.1960;
- il P.D.C. impugnato, inoltre, sarebbe stato rilasciato in assenza del deposito presso il Genio Civile di Catania del certificato attestante l’idoneità sismica della struttura, a seguito della trasformazione del tetto di copertura, in violazione dell’art 110 della L.R. n. 4/2003 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, oltre che in palese contraddizione con il precedente operato del Comune e con quanto rilevato nel citato avvio del procedimento del 18.12.2024;
- sarebbe stato altresì violato il quarto comma dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede quale condizione per l’emissione del permesso di costruire, la previa conclusione con pronuncia irrevocabile dell’Autorità giudiziaria, del procedimento avviato a seguito della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in mancanza della quale il Genio Civile non può rilasciare il nulla osta di competenza, ai sensi dell’art. 23 della L. n.64/1974.
4. Per le ragioni di cui sopra, oltre che la declaratoria di nullità o l’annullamento del P.D.C. n. -OMISSIS-/2025, il ricorrente ha altresì chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti e subendi.
5. Si sono costituiti per resistere al giudizio i controinteressati, rispettivamente con memorie depositate il 16.10.2025 e il 21.10.2025, i quali, con analoghe difese, hanno eccepito, preliminarmente: a) l’inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente avverso atti precedenti e diversi dal P.D.C. n.-OMISSIS-/2025, mai impugnati; b) comunque, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, posto che la proprietà del ricorrente non sarebbe adiacente a quella dei controinteressati e non sussisterebbe il pericolo di crollo dallo stesso paventato, essendo stata più volte attestata la stabilità dell’immobile, anche nell’ambito del giudizio civile che ha visto coinvolte le parti.
5.1. Sempre in via preliminare, hanno eccepito la tardività e l’inammissibilità dell’ulteriore perizia prodotta dal ricorrente in data 13.12.2025, in quanto depositata in violazione del termine dei 40 giorni liberi prima dell’udienza del 13.1.2026, di cui all’art. 73 c.p.a.
5.2. Nel merito, hanno contestato la fondatezza di tutte le censure formulate dal medesimo.
6. Si è altresì costituito in giudizio il Comune intimato, il quale, dopo aver messo anch’esso in dubbio la sussistenza di un valido interesse a ricorrere, ha confermato la legittimità e la correttezza del proprio operato, deducendo l’infondatezza di tutte le censure mosse dal ricorrente.
7. Dopo il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere darsi conto dell’eccezione di inammissibilità de ricorso per carenza di interesse, avanzata tanto dai controinteressati quanto dal Comune.
1.2. Il Collegio ritiene di poterne omettere il compiuto vaglio, posto che il ricorso è comunque infondato nel merito, per quanto si dirà appresso.
2. Sempre in via preliminare, al fine di circoscrivere l’esatto oggetto del presente giudizio, nonché il compendio documentale su cui la presente decisione deve fondarsi, si impone l’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità avanzate dai difensori dei controinteressati.
3.1. Viene in considerazione, in primo luogo, la contestata inammissibilità per tardività delle censure, seppure a latere, mosse dal ricorrente avverso il contenuto di atti diversi a quello impugnato (ad es. sulle pregresse autorizzazioni rilasciate dal Genio Civile).
L’eccezione merita accoglimento, dovendosi precisare che l’unico oggetto del presente giudizio è costituito dal P.D.C. n. -OMISSIS-/2025, non potendosi estendere il sindacato di questo Tribunale su atti ulteriori e diversi che, seppure presupposti o conseguenti al predetto titolo edilizio, non sono stati ritualmente impugnati dal ricorrente, dovendosi dunque ritenere ormai consolidati.
3.2. In secondo luogo, deve vagliarsi l’eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata dal ricorrente in data 13.12.2025. L’eccezione è fondata, posto che il termine dei 40 giorni liberi anteriori all’udienza per la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è scaduto, nel caso di specie, in data 3.12.2025, con la conseguenza che del documento denominato “relazione di perizia tecnica 4” non se ne potrà tenere conto ai fini della decisione della controversia in esame.
4. Ciò posto, può passarsi all’esame del merito del ricorso che, come anticipato, è infondato.
4.1. La prima doglianza che il ricorrente muove avverso il titolo edilizio impugnato è quella secondo cui le opere in questione (la modifica del tetto di copertura dell’immobile tramite innalzamento della linea di gronda e creazione di un sottotetto abitabile) sarebbero state realizzate successivamente al 1967, e, in ogni caso, avrebbero necessitato del permesso di costruire (nelle forme dell’autorizzazione del podestà del Comune) già in forza della L. 1150/1942 e della delibera consiliare n. 15 del 9.2.1960.
4.1.1. Detta doglianza non assume rilievo, posto che il titolo edilizio impugnato è stato rilasciato ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, vale a dire in sanatoria, ora per allora.
Ai sensi del citato articolo, “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire (…), fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, ((...)) e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ”.
Come rappresentato dal Comune resistente, e non contestato dal ricorrente, a seguito della presentazione da parte dei controinteressati dell’istanza ex art. 36 per la regolarizzazione delle modifiche al tetto, il Comune ha avviato una apposita istruttoria, in occasione della quale ha verificato la sussistenza della doppia conformità urbanistica, posto che l’intervento rientrerebbe nei limiti volumetrici e di altezza consentiti tanto dal Regolamento Edilizio del 1926 quanto dal P.R.G. vigente.
Viene meno, pertanto, il profilo di asserita abusività delle opere per assenza di titolo, oggi rilasciato.
4.2. Sotto il profilo statico, il Comune ha rilevato di aver rilasciato il PDC impugnato sulla base, tra l’altro, del nulla osta del Genio Civile di Catania del 22.4.2021 e del certificato di collaudo statico vistato dall’Autorità con atto prot. n. 102100 del 15.7.2022, relativi alle opere di cui PDC n. -OMISSIS-. Tali atti presupposti, richiamati nel titolo edilizio e mai impugnati dal ricorrente, a dire del Comune attesterebbero sufficientemente la sicurezza statica dell’immobile, senza che fosse necessaria l’istruzione di una nuova pratica.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto, per converso, che i predetti atti non sarebbero idonei ad attestare l’idoneità statica dell’edificio, in quanto riguarderebbero esclusivamente le opere descritte nel PDC n. -OMISSIS-, affatto diverse da quelle assentite con il PDC oggetto della presente impugnazione, che riguarda le opere di trasformazione del tetto di copertura, mai collaudate o autorizzate dall’Autorità regionale. Prima del rilascio del titolo edilizio in relazione alle predette opere, pertanto, sarebbe stato necessario istruire una nuova pratica al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni da parte dell’Autorità regionale.
4.2.1. L’assunto è privo di pregio, posto che le opere di cui al PDC n. -OMISSIS-/2025 sono di vecchia data ed erano già esistenti al momento del collaudo del 2022, come rappresentato dalle parti resistenti e non adeguatamente smentito dal ricorrente.
Che il collaudo del 2022, poi, abbia riguardato l’intero immobile, nello stato in cui si trovava (e dunque comprensivo delle opere realizzate e dei volumi creati a seguito della modifica del tetto tramite innalzamento della linea di gronda e creazione di una copertura piana) emerge testualmente da corpo dell’atto prot. n. 98812 dell’8.7.2022, a firma dell’Ing. -OMISSIS-e munito del visto dell’Autorità prot. n. 102100 del 15.7.2022, in cui si dà atto del collaudo di un edificio “ composto di quattro piani fuori terra ”, in cui “ al terzo piano vi è una stanza e una porzione di terrazza ” e “ la copertura è piana ”.
4.3. Quanto, infine, al rilievo secondo cui sarebbe stato violato l’art. 97, comma quarto del D.P.R. n. 380/2001, il Collegio ritiene che lo stesso sia generico, oltre che fondato sul presupposto, non provato, della pendenza innanzi alla A.G. di un procedimento relativo ai fatti di causa; pertanto, nemmeno detto motivo merita accoglimento.
5. Conseguentemente, non può che denegarsi la tutela risarcitoria chiesta in seno al ricorso, peraltro, in termini del tutto generici.
6. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Le spese, tuttavia, possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, coinvolgenti anche aspetti tecnici e alla natura degli interessi ad esse sottesi..
8. Va, infine, disposta l’ammissione definitiva della controinteressata -OMISSIS- al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. 156/2025 dalla Commissione istituita presso questo Tribunale e alla liquidazione del compenso spettante al difensore si provvederà con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Conferma definitivamente l’ammissione al gratuito patrocinio della controinteressata -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LA AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN RI | ES AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.