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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3866/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3866/20 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Primiceri, con domicilio eletto Parte_1
presso il proprio studio, per mandato rilasciato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Melgiovanni, con domicilio Controparte_1
eletto presso lo studio dello stesso, come da mandato rilasciato in calce all'istanza del 13.05.2021
OPPOSTA
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 477/20 e conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la ditta _1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale, dichiarare
[...]
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per le ragioni espresse nelle premesse del presente atto e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto n.477/2020 emesso dal Tribunale di
Lecce in data 19.02.2020 (R.G. 1222/2020); in via gradata, senza recesso dalla precedente ed assorbente eccezione,
salvo gravame e/o impugnazione, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto e, comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa pretesa, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Esponeva di aver affidato nel 2019 alla ditta opposta l'incarico di eseguire i lavori di rifacimento di uno stradone posto sul fondo della suocera, in Matino, alla Contrada Lazzarello e che, verbalmente, era stato concordato il riempimento, con pietra di roccia dura, dello scavo già esistente, lungo 65 metri e largo 3 metri, stabilendo il prezzo di Euro 5,00 a metro quadro.
Sosteneva che durante lo svolgimento dei lavori, lo scavatore aveva allargato di quasi mezzo metro lo stradone in oggetto, per cui il prezzo a metro quadro era stato nuovamente concordato in Euro 6,00.
Precisava di aver contestato le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio e che riguardo alla fattura n.173/19 l'autovettura era stata rimossa dal Sig. giacché il mezzo della ditta opposta, Pt_2
pur essendo giunto sul luogo del sinistro, non era stato in grado, poiché rivelatosi non inidoneo, di rimuovere il veicolo.
Contestava il lavoro sotto il profilo quantitativo, poiché riteneva che i metri quadri rilevati dal proprio tecnico di fiducia, Geom. , erano di circa 270 mq, anziché 528, come indicato nella fattura Persona_1
n. 174, mentre in ordine alla fattura n. 172 sosteneva che le parti avevano concordato il prezzo di
Euro 270,00 a fronte dell'importo richiesto di Euro 472,75.
Si costituiva la che, a sua volta, contestava le deduzioni avversarie e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente, concedere ex art 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone i presupposti;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione ex art. 645 poiché comunque illegittima e comunque infondata in fatto e diritto, per l'effetto, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la
richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento in favore dell'impresa della somma di Euro 6.947,29 oltre interessi per Controparte_1 le causali di cui al ricorso ex art. 633 cpc oltre alla rifusione delle spese come liquidate nel decreto opposto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Contestava gli assunti difensivi dell'opponente e rilevava l'illogicità di quanto sostenuto in merito alle ragioni per cui le parti avrebbero stabilito, prima, un prezzo di Euro 5.00 a mq e, poi, di Euro 6,00, giacché l'aumento della superficie avrebbe solo potuto determinare un prezzo complessivo dell'opera.
Contestava la relazione del geom. , anche perché riferita ad un'epoca notevolmente Persona_1
anteriore ai fatti di causa ed ai lavori di sbancamento effettuati dal nel 2015, che avevano Parte_3
interessato un'area inferiore, limitatamente alla parte alta dello stradone.
Sosteneva la correttezza degli importi riportati nelle fatture e, riguardo alla fattura n.173/19, evidenziava che lo stesso opponente aveva riconosciuto la circostanza che l'impresa , si era _1
recata sul luogo del sinistro, per recuperare l'auto, pur non riuscendovi dopo numerosi tentativi, a causa delle caratteristiche del luogo del sinistro.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, espletata la prova per testi, disposta CTU e precisate le conclusioni, la causa è stata infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto ed emesso sulla base delle fatture n. 172/19,
173/19 e 174/19 emesse dalla ditta opposta e della copia conforme dell'estratto del registro IVA, documenti ritenuti idonei per riscontrare la prova scritta ai sensi dell'art.634 c.p.c., pur rimanendo salva la facoltà del debitore di dimostrare l'insussistenza del credito fatto valere nel giudizio a cognizione piena di opposizione, al pari del creditore che, a prescindere dalla legittimità o validità del decreto ingiuntivo, può provare il suo credito.
Nella vicenda in esame non è in contestazione l'esecuzione dei lavori, bensì la determinazione del compenso, atteso che le parti hanno stabilito verbalmente le condizioni contrattuali e sono emerse divergenze sia sul prezzo che sulla quantità dell'opera, per cui si é reso necessario disporre la prova testimoniale e la CTU tecnica.
Ebbene, il teste che ha seguito l'opera dall'inizio alla fine, all'udienza del Testimone_1
22.09.2021 ha precisato che i lavori hanno riguardato oltre lo stradone, anche l'ingresso, dall'inizio della strada, ed il piazzale vicino all'abitazione, indicando una superficie di circa 500 mq, circostanza confermata anche dal teste , che pure ha partecipato ai lavori, il quale ha riferito che Testimone_2
gli stessi hanno riguardato lo stradone che partiva dalla casa fino alla fine della proprietà.
D'altronde il geom. , nel confermare la perizia di parte in atti, ha precisato che la sua Persona_1
valutazione era limitata solo allo stradone e non anche alla parte antistante l'abitazione e l'ingresso, per cui non vi è dubbio che la superficie interessata dai lavori ha avuto un'estensione maggiore di quella indicata dall'opponente.
Per l'esatta determinazione della superficie sulla quale é stata realizzata l'opera della ditta opposta, non essendo emersa in modo inconfutabile l'esatta estensione, é stato necessario disporre CTU, per cui é determinante la detta relazione per la quantificazione dell'esatto dare-avere, atteso che le conclusioni cui é giunto il CTU vengono pienamente condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici e di metodo, atteso che le osservazione formulate dal geom. risultano Persona_1
smentite dalla prova testimoniale e finanche dal teste , che ha eseguito lo Testimone_3
sbancamento e precisato che i lavori hanno riguardato lo stradone, il quadrato che si trova all'inizio della strada e l'area in prossimità della casa.
Ebbene, il detto CTU dopo aver descritto lo stato dei luoghi ha misurato in mq 513 l'estensione dell'opera svolta dalla ditta opposta e stabilito in Euro 7,70 il prezzo a metro quadro, determinando in Euro 3.847,50 oltre iva, l'importo dovuto dall'opponente, relativamente alle fatture n.172 e 174 in atti.
Per quanto riguarda, infine, la fattura n. 173/19, si osserva che non é in contestazione l'intervento della ditta opposta per rimuovere l'auto ribaltata, pure riconosciuto dall'opponente, ma solo la circostanza che tale intervento non é stato risulutivo, atteso che é stato necessario l'intervento del sig. munito di mezzo idoneo. Pt_2
Ciò posto, non è in discussione l'intervento della ditta ma, ancora una volta, l'importo _1
dovuto, determinato in Euro 677,00 in fattura, con l'indicazione di un tempo pari a 4 ore.
Il detto importo andrà indubbiamente ridotto, poiché la ditta dopo l'intervento avrebbe _1
dovuto accorgersi sin da subito della difficoltà e dell'impossibilità ad eseguire il recupero dell'autovettura senza aggravare di costi inutili l'opponente e limitando la spesa.
Alla luce di tale osservazione si ritiene di rideterminare l'importo per tale ultima attività ex art. 1226
c.c. nella misura di Euro 150,00.
L'importo complessivo dovuto dall'opponente ammonta, pertanto, ad Euro 3.997,50 oltre iva.
Riguardo alle spese di causa, si osserva, infine, che l'opponente, pur avendo contestato le fatture emesse dalla ditta opposta, non ha mai ritenuto di corrispondere alla stessa neppure le somme che riteneva di dover corrispondere sulla base del prezzo e della superficie da lui stesso indicati, dimostrando un totale disinteresse all'adempimento della propria obbligazione, mentre riguardo alla ditta opposta si rileva che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo è indubbiamente superiore a quanto accertato, circostanze, queste, che impongono la compensazione delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2020 emesso dal Tribunale di Lecce;
2) accertato un credito della ditta di Euro 3.997,50 oltre iva, condanna Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore dell'opposta della detta somma oltre interessi dalla domanda fino
[...]
all'effettivo soddisfo;
3) Spese di lite compensate.
4) Spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 16.04.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c..
Lecce, 16.04.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3866/20 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Primiceri, con domicilio eletto Parte_1
presso il proprio studio, per mandato rilasciato in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Melgiovanni, con domicilio Controparte_1
eletto presso lo studio dello stesso, come da mandato rilasciato in calce all'istanza del 13.05.2021
OPPOSTA
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 477/20 e conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la ditta _1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale, dichiarare
[...]
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per le ragioni espresse nelle premesse del presente atto e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto n.477/2020 emesso dal Tribunale di
Lecce in data 19.02.2020 (R.G. 1222/2020); in via gradata, senza recesso dalla precedente ed assorbente eccezione,
salvo gravame e/o impugnazione, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto e, comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa pretesa, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Esponeva di aver affidato nel 2019 alla ditta opposta l'incarico di eseguire i lavori di rifacimento di uno stradone posto sul fondo della suocera, in Matino, alla Contrada Lazzarello e che, verbalmente, era stato concordato il riempimento, con pietra di roccia dura, dello scavo già esistente, lungo 65 metri e largo 3 metri, stabilendo il prezzo di Euro 5,00 a metro quadro.
Sosteneva che durante lo svolgimento dei lavori, lo scavatore aveva allargato di quasi mezzo metro lo stradone in oggetto, per cui il prezzo a metro quadro era stato nuovamente concordato in Euro 6,00.
Precisava di aver contestato le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio e che riguardo alla fattura n.173/19 l'autovettura era stata rimossa dal Sig. giacché il mezzo della ditta opposta, Pt_2
pur essendo giunto sul luogo del sinistro, non era stato in grado, poiché rivelatosi non inidoneo, di rimuovere il veicolo.
Contestava il lavoro sotto il profilo quantitativo, poiché riteneva che i metri quadri rilevati dal proprio tecnico di fiducia, Geom. , erano di circa 270 mq, anziché 528, come indicato nella fattura Persona_1
n. 174, mentre in ordine alla fattura n. 172 sosteneva che le parti avevano concordato il prezzo di
Euro 270,00 a fronte dell'importo richiesto di Euro 472,75.
Si costituiva la che, a sua volta, contestava le deduzioni avversarie e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente, concedere ex art 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone i presupposti;
nel merito, rigettare l'avversa opposizione ex art. 645 poiché comunque illegittima e comunque infondata in fatto e diritto, per l'effetto, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la
richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento in favore dell'impresa della somma di Euro 6.947,29 oltre interessi per Controparte_1 le causali di cui al ricorso ex art. 633 cpc oltre alla rifusione delle spese come liquidate nel decreto opposto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Contestava gli assunti difensivi dell'opponente e rilevava l'illogicità di quanto sostenuto in merito alle ragioni per cui le parti avrebbero stabilito, prima, un prezzo di Euro 5.00 a mq e, poi, di Euro 6,00, giacché l'aumento della superficie avrebbe solo potuto determinare un prezzo complessivo dell'opera.
Contestava la relazione del geom. , anche perché riferita ad un'epoca notevolmente Persona_1
anteriore ai fatti di causa ed ai lavori di sbancamento effettuati dal nel 2015, che avevano Parte_3
interessato un'area inferiore, limitatamente alla parte alta dello stradone.
Sosteneva la correttezza degli importi riportati nelle fatture e, riguardo alla fattura n.173/19, evidenziava che lo stesso opponente aveva riconosciuto la circostanza che l'impresa , si era _1
recata sul luogo del sinistro, per recuperare l'auto, pur non riuscendovi dopo numerosi tentativi, a causa delle caratteristiche del luogo del sinistro.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, espletata la prova per testi, disposta CTU e precisate le conclusioni, la causa è stata infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto ed emesso sulla base delle fatture n. 172/19,
173/19 e 174/19 emesse dalla ditta opposta e della copia conforme dell'estratto del registro IVA, documenti ritenuti idonei per riscontrare la prova scritta ai sensi dell'art.634 c.p.c., pur rimanendo salva la facoltà del debitore di dimostrare l'insussistenza del credito fatto valere nel giudizio a cognizione piena di opposizione, al pari del creditore che, a prescindere dalla legittimità o validità del decreto ingiuntivo, può provare il suo credito.
Nella vicenda in esame non è in contestazione l'esecuzione dei lavori, bensì la determinazione del compenso, atteso che le parti hanno stabilito verbalmente le condizioni contrattuali e sono emerse divergenze sia sul prezzo che sulla quantità dell'opera, per cui si é reso necessario disporre la prova testimoniale e la CTU tecnica.
Ebbene, il teste che ha seguito l'opera dall'inizio alla fine, all'udienza del Testimone_1
22.09.2021 ha precisato che i lavori hanno riguardato oltre lo stradone, anche l'ingresso, dall'inizio della strada, ed il piazzale vicino all'abitazione, indicando una superficie di circa 500 mq, circostanza confermata anche dal teste , che pure ha partecipato ai lavori, il quale ha riferito che Testimone_2
gli stessi hanno riguardato lo stradone che partiva dalla casa fino alla fine della proprietà.
D'altronde il geom. , nel confermare la perizia di parte in atti, ha precisato che la sua Persona_1
valutazione era limitata solo allo stradone e non anche alla parte antistante l'abitazione e l'ingresso, per cui non vi è dubbio che la superficie interessata dai lavori ha avuto un'estensione maggiore di quella indicata dall'opponente.
Per l'esatta determinazione della superficie sulla quale é stata realizzata l'opera della ditta opposta, non essendo emersa in modo inconfutabile l'esatta estensione, é stato necessario disporre CTU, per cui é determinante la detta relazione per la quantificazione dell'esatto dare-avere, atteso che le conclusioni cui é giunto il CTU vengono pienamente condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici e di metodo, atteso che le osservazione formulate dal geom. risultano Persona_1
smentite dalla prova testimoniale e finanche dal teste , che ha eseguito lo Testimone_3
sbancamento e precisato che i lavori hanno riguardato lo stradone, il quadrato che si trova all'inizio della strada e l'area in prossimità della casa.
Ebbene, il detto CTU dopo aver descritto lo stato dei luoghi ha misurato in mq 513 l'estensione dell'opera svolta dalla ditta opposta e stabilito in Euro 7,70 il prezzo a metro quadro, determinando in Euro 3.847,50 oltre iva, l'importo dovuto dall'opponente, relativamente alle fatture n.172 e 174 in atti.
Per quanto riguarda, infine, la fattura n. 173/19, si osserva che non é in contestazione l'intervento della ditta opposta per rimuovere l'auto ribaltata, pure riconosciuto dall'opponente, ma solo la circostanza che tale intervento non é stato risulutivo, atteso che é stato necessario l'intervento del sig. munito di mezzo idoneo. Pt_2
Ciò posto, non è in discussione l'intervento della ditta ma, ancora una volta, l'importo _1
dovuto, determinato in Euro 677,00 in fattura, con l'indicazione di un tempo pari a 4 ore.
Il detto importo andrà indubbiamente ridotto, poiché la ditta dopo l'intervento avrebbe _1
dovuto accorgersi sin da subito della difficoltà e dell'impossibilità ad eseguire il recupero dell'autovettura senza aggravare di costi inutili l'opponente e limitando la spesa.
Alla luce di tale osservazione si ritiene di rideterminare l'importo per tale ultima attività ex art. 1226
c.c. nella misura di Euro 150,00.
L'importo complessivo dovuto dall'opponente ammonta, pertanto, ad Euro 3.997,50 oltre iva.
Riguardo alle spese di causa, si osserva, infine, che l'opponente, pur avendo contestato le fatture emesse dalla ditta opposta, non ha mai ritenuto di corrispondere alla stessa neppure le somme che riteneva di dover corrispondere sulla base del prezzo e della superficie da lui stesso indicati, dimostrando un totale disinteresse all'adempimento della propria obbligazione, mentre riguardo alla ditta opposta si rileva che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo è indubbiamente superiore a quanto accertato, circostanze, queste, che impongono la compensazione delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 477/2020 emesso dal Tribunale di Lecce;
2) accertato un credito della ditta di Euro 3.997,50 oltre iva, condanna Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore dell'opposta della detta somma oltre interessi dalla domanda fino
[...]
all'effettivo soddisfo;
3) Spese di lite compensate.
4) Spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 16.04.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c..
Lecce, 16.04.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini