TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 323
TAR
Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione del Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c

    Il Collegio rileva che la graduatoria è fondata su più motivi autonomi, tra cui la carenza della disponibilità dei beni per l'intera durata del finanziamento. La scadenza della concessione demaniale sulla particella n. 50 al 31 dicembre 2024 è incompatibile con il requisito di disponibilità pluriennale del bene imposto dal bando (almeno 5 anni dal pagamento finale). Tale precarietà del titolo concessorio era già nota al momento della presentazione della domanda, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Ammissibilità e ricevibilità della domanda

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato, in particolare per la ragione legata all'indisponibilità continuativa del cespite demaniale. Di conseguenza, anche la domanda di declaratoria di ammissibilità e ricevibilità viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 323
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 323
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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