Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2024, proposto da
White Beach s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rizzo e Dario Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gal RE IE Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Eolnet s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva delle istanze non ritenute ammissibili, tra le quali figura la domanda di sostegno n. 24250135845 della ricorrente per l’ammissione al Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi dell’innovazione tecnologica”, azione pal. 1.2, con dotazione finanziaria di euro 265.942,07 pubblicata in data 03.05.2024;
- della graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili per l’ammissione al Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi re dell’innovazione tecnologica”, azione pal. 1.2, con dotazione finanziaria di euro 265.942,07 pubblicata in pari data;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;
e per la conseguente declaratoria dell’ammissibilità e della ricevibilità della domanda di sostegno n. 24250135845 per l’ammissione al Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi re dell’innovazione tecnologica”, azione pal. 1.2, con dotazione finanziaria di euro 265.942,07.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gal RE IE Scarl, della Regione Siciliana -Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DR SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 giugno 2024 e depositato il giorno 11 luglio 2024, la società White Beach s.r.l. (White Beach) agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della graduatoria definitiva relativa al Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “ Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi dell’innovazione tecnologica ”, azione pal. 1.2, con dotazione finanziaria di euro 265.942,07, pubblicata il 3 maggio 2024, nella parte in cui la sua domanda di sostegno -recante n. 24250135845- è stata inserita tra quelle non ritenute ammissibili, nonché per la declaratoria di ammissibilità dell’istanza.
2. Espone in fatto la ricorrente:
- di aver presentato domanda il 29 dicembre 2022 per ottenere un finanziamento destinato all’acquisto di attrezzature per la propria attività turistico-ricreativa nel Comune di Lipari;
- che, inizialmente, la commissione di valutazione del Gruppo Azione Locale (GAL) RE IE aveva ritenuto la domanda “ ricevibile ” e, a seguito di soccorso istruttorio volto all’inserimento nel fascicolo aziendale delle particelle catastali sede dell’attività da finanziare, “ ammissibile ”;
- che, in esito a controllo a campione, con comunicazione prot. 15524 del 26 gennaio 2024 (doc. 7 White Beach) l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea evidenziava al GAL RE IE profili di non ricevibilità e non ammissibilità della domanda, riassumibili: i) nell’inserimento nel fascicolo aziendale della sola particella catastale n. 49 del foglio 27 del Comune di Lipari e non anche dell’adiacente particella n. 50 benché del pari interessata dalla richiesta di sovvenzione; ii) nella mancata allegazione del rinnovo del contratto di affitto dal Comune di Lipari della particella n. 49: scaduto nel 2023; iii) nell’incapacità della deducente di assicurare la disponibilità del bene oggetto degli interventi per tutto il periodo di impegno stante l’intervenuta scadenza della concessione demaniale marittima della finitima particella n. 50, la cui efficacia era stata fissata dal D.A. n. 1784 del 30 dicembre 2023 -al pari delle altre concessioni- alla data del 31 dicembre 2024;
- che non nota prot. n. 50 del 29 gennaio 2024, il GAL RE IE -dando atto di aver presentato controdeduzioni non accolte dall’Amministrazione Regionale- comunicava all’interessata che nella graduatoria definitiva la sua domanda sarebbe stata dichiarata non ammissibile.
3. Lamentando, con unico articolato motivo, “ Violazione o falsa applicazione del Bando Pubblico Misura 19 - Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nei settori del commercio, artigianale, turismo, dei servizi re dell’innovazione tecnologica”. Violazione o falsa applicazione dei principi generali dell’attività amministrativa. Violazione o falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, EX D.lgs. n. 50/2016 sul “soccorso istruttorio” e della circolare prot. n. 29627 del 17/06/2019 firmata dall’AdG. Difetto di motivazione. Contraddittorietà manifesta ”, la ricorrente deduce che l’omesso inserimento delle particelle nel fascicolo aziendale costituirebbe un errore palese , legittimamente sanato tramite soccorso istruttorio, e che le ulteriori criticità sollevate dall’Amministrazione sarebbero infondate. Quanto all’affitto della particella n. 49 deduce, in specie, l’intervenuto rinnovo tacito del rapporto contrattuale. Quanto alla concessione demaniale sulla particella n. 50 contesta, invece, l’applicazione retroattiva del D.A. n. 1784/2023, in asserita violazione del principio tempus regit actum , poiché al momento della valutazione di ammissibilità da parte del GAL (il 17 ottobre 2023) la concessione risultava valida fino al 31 dicembre 2033.
4. Hanno resistito in giudizio l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e il GAL RE IE.
Quest’ultimo ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per: a) tardività del gravame avverso gli atti presupposti lesivi; b) omessa impugnazione del D.A. n. 1784/2023; c) errata individuazione del controinteressato.
Nel merito, entrambe le parti resistenti hanno ribadito la natura di “ errore non palese ” del vizio della domanda e, in modo dirimente, la carenza del requisito della piena disponibilità dei beni per l’intera durata del vincolo di destinazione (5 anni dal pagamento finale), sia per l’incertezza sulla durata della concessione demaniale sulla particella n. 50, sia per le irregolarità relative al rinnovo del contratto di locazione sulla particella n. 49.
5. Non si è costituita in giudizio la parte privata chiamata come controinteressata, evocata in giudizio con notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
6. Con ordinanza n. 334/2024 l’istanza cautelare è stata respinta sotto la “ assorbente ragione che, per quanto riguarda la particella n. 50, la ricorrente non ha dimostrato di avere la disponibilità del bene su cui effettua gli interventi per tutto il periodo di impegno, considerato che la concessione demaniale attualmente in essere, in applicazione del d.a. n. 1784 del 30/12/2023 dell’Assessorato al Territorio e all’Ambiente, ha, così come riconosciuto anche da parte ricorrente, validità solamente fino al 31.12.2024 ”.
7. In vista della discussione orale, le parti ha insistito con memorie nelle rispettive difese e la ricorrente ha replicato alle eccezioni delle parti resistenti.
8. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Preliminarmente il collegio rileva sussistere nel caso in oggetto la giurisdizione del giudice amministrativo dal momento che la controversia trae origine dalla contestazione di un vizio genetico dell’istanza, sussistente -come si specificherà infra - sin dal momento della sua presentazione.
B) Nel merito il ricorso è infondato; ciò che esime il collegio dal vagliare le eccezioni in rito opposte dalle parti resistenti.
B.1) Per consolidata e condivisa giurisprudenza allorché un provvedimento sia fondato su più motivi autonomi e distinti (c.d. atto plurimotivato), la legittimità anche di uno solo di essi è condizione sufficiente a sorreggerne la legittimità, precludendo l’accoglimento del gravame. L’eventuale fondatezza delle censure mosse avverso gli altri profili motivazionali non potrebbe, infatti, condurre all’annullamento dell’atto, il quale continuerebbe a produrre i propri effetti in virtù della motivazione non inficiata da vizi, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori doglianze (cfr. ancora da ultimo, tra le molte altre, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 14 agosto 2025 n. 663; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8174).
Alla predetta categoria è ascrivibile il provvedimento impugnato che, nel recepire gli atti presupposti, e, in particolare, la comunicazione dell’Amministrazione Regionale prot. 15524 del 26 gennaio 2024 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), fonda l’esclusione sia sugli errori -ritenuti “non palesi” e, perciò, non soccorribili- nella compilazione del fascicolo aziendale sia nella carenza della disponibilità dei cespiti per tutta la durata del finanziamento.
B.2) Ciò posto, a guidare il giudizio d’infondatezza si palesa dirimente -come già anticipato in sede di delibazione sommaria- la ragione di diniego incentrata sull’indisponibilità continuativa del cespite demaniale oggetto di una porzione dell’investimento.
Nella specie, è incontestato che parte della sovvenzione richiesta è destinata a un’area soggetta a concessione demaniale marittima: e cioè la particella n. 50 del foglio di mappa n. 27 (cfr. all. 15 della difesa erariale)
Il rapporto concessorio, già scaduto nel 2020, ha beneficiato di proroghe normative a carattere transitorio, trovando il suo termine ultimo nella data del 31 dicembre 2024, come statuito dal Decreto Assessoriale n. 1784 del 30 dicembre 2023 (all. 22 della difesa erariale); non impugnato da parte ricorrente.
Ora, l’art. 12 del bando per la Misura 19 - Sottomisura 19.2 imponeva ai partecipanti di “ mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato ”, precisando altresì che “ gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, pena la revoca del finanziamento ” (doc. 3 White Beach, pagg. 17 e 18).
Tenuto conto che la ricorrente ha presentato la propria domanda il 29 dicembre 2022 (all. 6 della difesa erariale, pag. 13) e che la graduatoria è stata pubblicata il 3 maggio 2024, la scadenza della concessione alla data del 31 dicembre 2024 si palesa incompatibile con la prescritta disponibilità pluriennale del bene: rilevante non solo nella fase esecutiva, ma già quale requisito di partecipazione, posseduto e da dimostrare sin dal momento della presentazione della domanda di sostegno.
La condizione di precarietà del titolo concessorio non può, d’altronde, essere ascritta a una circostanza sopravvenuta e imprevedibile, essendosi invero concretata già alla data del 29 dicembre 2022.
In tale data, infatti, il quadro normativo e giurisprudenziale era già saldamente orientato a sancire la fine del regime delle proroghe automatiche.
Fin dalle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche laddove emessi in seguito a un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto in parola è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
In recepimento del superiore insegnamento, il legislatore è intervenuto con la Legge 5 agosto 2022, n. 118, la quale, in vigore al momento della presentazione della domanda, ha abrogato le precedenti disposizioni di proroga generalizzata e ha fissato -nel testo vigente ratione temporis - il termine finale di efficacia delle concessioni al 31 dicembre 2023, con una limitata possibilità di differimento non oltre il 31 dicembre 2024.
Tale percorso è stato avallato sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 20 aprile 2023, C-348/22), che ha ribadito l’obbligo di espletare procedure di selezione imparziali e trasparenti, sia dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 109 del 24 giugno 2024), che, proprio con riferimento alla legislazione regionale siciliana, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della proroga al 2033.
Non giova, quindi, alla ricorrente invocare il principio tempus regit actum dal momento che tale principio recede proprio al cospetto di una declaratoria d’illegittimità costituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2377; T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 17 ottobre 2022, n. 957; Cass. Civ., sez. trib., 19 maggio 2025, n. 13347) e che, per altro verso, il D.A. 1784/2023 non presenta carattere innovativo; avendo piuttosto recepito un assetto normativo già in vigore e di per sé cogente prima che la stessa presentasse la propria domanda di sostegno.
Nemmeno risulta invocabile una presunta estensione della durata della concessione al 2033, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, anche qualora si volesse considerare tale proroga, l’effetto che ne discenderebbe sarebbe l’obbligo per l’amministrazione di dare corso a una procedura di gara, confermando l’assenza di un’aspettativa qualificata al mantenimento del rapporto (cfr. ex multis T.A.R. Roma Lazio sez. II, 6 settembre 2024, n. 16159).
C) La legittimità della ragione di diniego che fa leva sull’indisponibilità continuativa del cespite determina, pertanto, l’infondatezza del ricorso; con assorbimento delle ulteriori censure giustificato dall’indicata natura plurimotivata dell’atto impugnato.
Il complessivo andamento procedimentale della vicenda e l’oggettiva peculiarità delle questioni trattate giustificano, nondimeno, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG AM, Presidente FF
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR SA | EG AM |
IL SEGRETARIO