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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
FI AL, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 18.09.2025, lette le note di trattazione scritta, visti gli atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5362 del ruolo gen. dell'anno 2019
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Anna Carmela Parte_1
TT e UI PO, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(già Controparte_1 [...]
, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Ileana Pasqualina Grimaldi
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.07.2019 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dall' 11 ottobre 2012 al 25 gennaio
2015, svolgendo le mansioni di cameriera ed addetta alle pulizie nel locale ristorante-pub, con sede operativa in Nola alla via SS 7 bis 98, denominato "Bayerischer Hof Pub Steak House"; di
1 essere stata assunta in data 10.10.2012 con contratto a tempo determinato, sino al 31.12.2012, ed a tempo parziale per otto ore settimanali- segnatamente con orario di lavoro di 4 ore il venerdì e di 4 ore di sabato-, e con qualifica di operaia di 6°livello di cui al CCNL settore dipendenti di pubblici servizi;
che tale contratto veniva rinnovato dal 01/01/2013 al 30/09/2013, restando sempre a tempo determinato e parziale;
che, successivamente, in data 01/10/2013, veniva invece inquadrata a tempo indeterminato, con contratto del 30/09/2013, con un numero di 8 ore di lavoro a settimana, sempre con mansioni di cameriera e addetta alle pulizie, e con qualifica di operaio 6° livello;
di avere, invece, lavorato dal giovedì alla domenica dalle 18.00 alle 2.00 di notte;
di avere percepito una paga mensile media di euro 400,00; di non avere mai percepito nulla a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, per il lavoro effettuato nei giorni festivi e per il lavoro notturno;
di non avere percepito nulla per le mensilità di novembre e dicembre 2014, né per il T.F.R.; di essersi dimessa per giusta causa in data 26.1.20215.
Tanto premesso, ha chiesto al Giudice adito di condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 53.048,01 a titolo di differenze retributive, straordinario, assegni familiari e FR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda, contestando i conteggi, e concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, rappresentava che la ricorrente aveva ricevuto tutto quanto spettante e che, in data 26.04.2017 , sottoscriveva un “Atto di transazione e quietanza” ricevendo l'assegno n. 3694100761-00 dell'importo di euro 1.650,00 per il CP_3 totale e completo soddisfacimento del FR maturato nel corso del rapporto lavorativo, nonché degli assegni familiari ed eventuali mensilità arretrate. Aggiungeva che la sottoscriveva Pt_1 altresì una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti della Controparte_1 sottoscrivendo, contestualmente al ricevimento dell'assegno sopraindicato, un modello di conteggio FR con il quale riconosceva “ che la suddetta ditta ha sempre soddisfatto ogni obbligo contrattuale e legislativo nei suoi riguardi per cui non ha piu' nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione per il decorso rapporto di lavoro a seguito della presente transazione.”
Ammessa la prova testimoniale, l'assunzione del mezzo istruttorio era delegata al GOP, il quale, esaurita l'istruzione (con escussione dei due testi di parte ricorrente), rimetteva la causa a questo
Giudice, che fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 6.2.2025.
2 Alla udienza del 6.2.2025 il difensore presente per pare resistente rappresentava di aver provveduto al deposito telematico della visura camerale della società da cui si evince la nuova denominazione della stessa, nonché la modifica del legale rappresentante. La causa veniva dunque rinviata per discussione con termine per il deposito note conclusionali.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In limine litis, quanto alla dedotta modifica della denominazione sociale e della persona del legale rapp.te della società resistente, si rileva che dalla visura CCIAA versata in atti da parte resistete
(v.si deposito del 6.2.2015) si evince che in data 04/04/2022 la società modificava la propria denominazione sociale in quella di Controparte_1 assumendo il la qualifica di socio accomandatario.
[...] Controparte_1
Sul punto si osserva che "…il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante,
Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089); del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede sociale all'estero, un mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la «continuità» giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n.
18944). Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 cod. civ., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558; Cass. 14 dicembre 2006,
n. 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza del soggetto nella trasformazione;
Cass. 13 aprile 1989, n. 1781; con qualche episodica incertezza: cfr. Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario)….” (così Cass. S.U. n. 21970 /2021).
E noto poi, sotto altro profilo, che il mandato "ad litem" rilasciato al difensore dal legale rappresentante di una società non si estingue per il sopravvenuto mutamento della persona fisica che rappresenta al società, ma continua a produrre effetti finché non sia revocato dal nuovo rappresentante..”(v.si
Cass Sentenza n. 6292 del 25/06/1998)
Ebbene, poiché la modifica della ragione sociale non comporta l'estinzione della società, ma solo una modifica dello statuto sociale, la stessa conserva la capacità di stare in giudizio e la titolarità dei rapporti giuridici, anche processuali, anteriori alla modifica, e non ha l'obbligo di spiegare
3 alcun atto di intervento nel giudizio, che è invece necessario quando subentra un soggetto diverso da quello originario.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, posto che l'istante, col proprio atto introduttivo, ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
Su punto si osserva brevemente che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (cfr.
Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
Volgendo ora al merito della fattispecie, si rileva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai fini della necessaria perimetrazione del tema di indagine, deve evidenziarsi che risulta documentata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 11.10.2012 al
25.1.2015, con contratto di lavoro part-time (8 ore settimanali), inizialmente a tempo determinato (dal 10.10.2012 al 30.9.2013) e, successivamente, a tempo indeterminato (a decorrere dal 1.10.2013), sempre part-time per 8 ore settimanali, con inquadramento della ricorrente nel 6°livello del CCNL pubblici esercizi, e con mansioni di cameriera(v.si in atti, prod. ricorrente, contratto del 10.10.2012 e successiva “trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato” datata 30.0.2013, buste paga, estratto contributivo).
Tanto chiarito, quanto alle reclamate differenze retributive, si osserva che la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di non aver ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo, nonché a titolo di mensilità di novembre e dicembre 2014 ed, infine, di FR : le causali poste a fondamento delle reclamate “differenze” retributive, così individuate, delimitano e circoscrivono, dunque, l'oggetto della presente indagine.
Si evidenzia, per completezza, che nel corpo del ricorso(segnatamente alla 3°pagina) vengono riportate delle “differenze retributive”, non meglio specificate, leggendosi che “la ricorrente, nonostante reiterate richieste non ha ancora percepito le seguenti mensilità, così come da conteggi allegati al presente
4 ricorso, che abbiansi qui per ripetuti e trascritti: differenze retributive -anno 2012 di euro 2504,160- anno 2013 di euro 8963.500- anno 2014 di euro 10163,500-anno 2015 di euro 1040,250….”.
Si ricordi, in merito, che se è vero che, ai fini della quantificazione della pretesa, può farsi utile riferimento ai conteggi, è altresì vero che tale quantificazione deve necessariamente trovare il suo presupposto in una esposizione completa, pur se sommaria, dei punti di riferimento (fattuali e giuridici) su cui la pretesa stessa si basa (cfr. Cass. 5648/1989), esposizione che nel caso di specie risulta, in parte qua, mancante. Invero , nel caso di specie l'istante nulla ha specificato circa il fondamento di tali asseriti crediti per “differenze retributive”, non avendo né lamentato di aver percepito, ad esempio, a titolo di retribuzione ordinaria una somma inferiore a quella risultante dalle buste paga, né che gli emolumenti corrisposti ed indicati a tale titolo nelle buste paga siano stati inferiori, e per quale ragione, a quelli previsti dal CCNL di categoria.
Tanto chiarito, si osserva che la resistente ha rappresentato che la ricorrente in data 26.4.2017 sottoscriveva un atto di “transazione e quietanza” per il totale soddisfacimento del FR degli assegni familiari e di eventuali mensilità arretrate ed, inoltre, che sottoscriveva una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti di essa resistente.
Ebbene, in primo luogo deve rilevarsi che non risulta formulata da parte della convenuta una espressa eccezione di improponibilità della domanda della lavoratrice per intervenuta rinuncia o transazione (sul punto v.si Cass 552/ 1995, secondo cui l'eccezione di imporponibilità della domanda per intervenuta transazione o rinuncia ex art. 2213 c.c. configura un'eccezione in senso stretto da proporsi tempestivamente ai sensi dell'art 416 c.p.c.).
Ad ogni buon contro, anche a voler diversamente ragionare, si rileva, in ogni caso, che gli atti ai quali parte resistente assegna valore di una rinuncia o transazione , non possono, a parere del giudicante, qualificarsi come tali.
Giova sul punto premettere che, la dichiarazione liberatoria con cui, in occasione di una quietanza a saldo, il lavoratore dà atto di aver ricevuto quanto dovutogli e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, ha normalmente il contenuto di una dichiarazione di scienza o di opinione, e può essere considerata rinuncia o transazione, solo se, per il concorso di ulteriori particolari elementi di interpretazione contenuti in siffatta dichiarazione, o di speciali circostanze probanti desumibili aliunde, risulti inequivocabilmente accertato (secondo una valutazione di fatto riservata al giudice del merito ma censurabile, ove illogicamente motivata, in sede di legittimità) che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intendimento di abbandonarli (in termini, Cass., sez. lav., 10 gennaio 1989, n.31).
La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito, con orientamento costante, che, ai fini della
5 qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione, contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (e plurimis. Cass. n.729/2003)
In particolare si è affermato che “La quietanza a saldo, o, comunque, la dichiarazione con la quale il prestatore d'opera da atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta, di regola, una semplice manifestazione del convincimento dello interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta perciò una mera dichiarazione di scienza e di opinione, priva di ogni efficacia negoziale, che, come tale, se successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire (nel termine di prescrizione) per il riconoscimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti” (corte di Cass.
Sentenza n. 5604 del 26/10/1982 ).
Ebbene, venendo al caso di specie, si osserva che parte resistente ha depositato un primo documento sottoscritto dalla ricorrente intitolato “atto di transazione e quietanza” nel quale la ricorrente dichiara di ricevere, in data 26.04.2017, l'assegno non trasferibile n. CP_3
3694100761-00 dell'importo di euro 1.650,00 “per il totale e completo soddisfacimento del FR maturato nel corso del rapporto lavorativo, nonché degli assegni familiari ed eventuali mensilità arretrate. “ e dichiara altresì “di rinunciare a qualsiasi giudizio pendente nei confronti della .(v.si Controparte_1 doc prod.resist.)
Parte convenuta, ha depositato, inoltre, un secondo documento, denominato “trattamento di fine rapporto”( contenente un conteggio del FR maturato) in calce al quale si rinviene la seguente dicitura “il sottoscritto riconosce inoltre che la suddetta ditta ha sempre soddisfatto ogni obbligo contrattuale e legislativo nei suoi riguardi per cui non ha piu' nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione per il decorso rapporto di lavoro a seguito della presente transazione.” seguita dalla sottoscrizione della ricorrente.
In applicazione delle cennate coordinate ermeneutiche al caso che ne occupa, ritiene questo
Giudice che dalla lettura del contenuto del primo documento in esame (intitolato “atto di transazione e quietanza”), si evince che trattasi di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte con valenza, in parte qua( ossia con riferimento ai titoli ivi espressamente indicati) di
6 quietanza a saldo, posto che a ricorrente dichiarava di ricevere la somma ivi riportata a titolo di soddisfacimento del FR, degli anf e delle eventuali mensilità arretrate.
Quanto alla successiva dichiarazione di rinuncia, basti in questa sede solo osservare, in via assorbente, che la stessa è riferita a “giudizi pendenti”, per cui, in considerazione della data della sottoscrizione (26.4.2017), in nessun caso la stessa potrebbe esplicare efficacia nei confronti del presente giudizio, iscritto al ruolo nell'anno 2019.
In definitiva deve ritenersi che quella rilasciata e sottoscritta dalla ricorrente non sia stata una valida dichiarazione di rinuncia a carattere abdicativo, atteso che in essa la lavoratrice ha espressamente dichiarato solo di avere ricevuto una somma a soddisfacimento dei crediti per
FR, anf e mensilità arretrate.
Quanto, poi, al secondo documento sopra indicato, si osserva che la dichiarazione di non aver nulla da pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, in dipendenza del rapporto di lavoro, senza alcuna specifica indicazione dei diritti in ipotesi soddisfatti o abdicati, e senza che siano stati indicati gli specifici emolumenti ricevuti e determinati anche nel loro preciso ammontare, manifestando-in assenza di ulteriori specifici ed univoci elementi di concreta valutazione-, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale.
Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 2113 c.c., con conseguente proponibilità della presente domanda, atteso che in tema di applicazione dell'art. 2113 cod. civ., la dichiarazione liberatoria espressa dal lavoratore di non aver nulla da pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, in dipendenza del rapporto di lavoro non fornisce la prova di una volontà dispositiva, tanto abdicativa che transattiva, bensì manifesta la mera opinione del lavoratore circa l'avvenuto adempimento delle obbligazioni del datore di lavoro, la quale non è di per sè preclusiva della tutela giurisdizionale dei diritti che successivamente il lavoratore medesimo pretenda essere rimasti effettivamente insoddisfatti. ( cfr. Cass. n. 5604/1982).
Tanto chiarito, si è visto che la ricorrente lamenta in primis lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di ore di lavoro straordinario (invero trattasi piuttosto di lavoro
“supplementare”, deducendosi nel complesso lo svolgimento di 32 ore settimanali ), notturno e festivo.
Ebbene, si rileva che la stessa non ha fornito la prova, pur essendone onerata, di aver lavorato per la datrice società oltre l'orario di lavoro pattuito(8 ore settimanali) posto che, all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata, non può dirsi raggiunta la prova dell'osservanza da parte della ricorrente dell' orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso.
Il teste , escusso alla udienza del 11.10.2022, ha dichiarato: “la ricorrente Testimone_1
7 era la mia compagna…Sono a conoscenza dei fatti per cui è causa visto il rapporto che al tempo avevo con la signora La ha lavorato presso il pub hoff tra l'anno 2012 e l'anno 2015. La Pt_1 Pt_1 CP_1 lavorava dal giovedì alla domenica con orario continuativo dalle 18:00 alle 22:00. Qualche volta Pt_1 capitava che si trattenesse presso il locale anche oltre tale orario, specie il venerdì e il sabato. Sono a conoscenza di tale circostanza perché ero io che accompagnavo la sul posto di lavoro e l'attendevo alla chiusura del locale Pt_1 in quanto la stessa non guidava”.
La teste escussa alla udienza del 21.03.2023, ha affermato, per quanto di Testimone_2 rilevo, “conosco i fatti di causa perché ero venuta a conoscenza della circostanza che alla cercavano CP_4 una ragazza come cameriera ed ho così informato la sig. mia amica, di ciò. Sono a conoscenza che la
Pt_1 ha svolto le mansioni di cameriera presso la società resistente perché a volte io stessa le portavo il pranzo
Pt_1 sul luogo di lavoro ed anche perché il giorno di sabato, accudivo il figlio piccolo della mentre lei era al
Pt_1 lavoro. Ciò avveniva perché io abito non lontano da dove la lavorava. Posso affermare che la ricorrente ha
Pt_1 lavorato dal mese di ottobre 2012 a gennaio del 2015 presso il suddetto ristorante- pub. Ricordo con precisione la data perché l'assunzione della è avvenuta in prossimità del mio compleanno. In merito alla cessazione
Pt_1 dallo stesso, ricordo che fui chiamata dalla per andarla a prendere sul luogo di lavoro, ma non ricordo con
Pt_1 precisione il periodo. È capitato che oltre al giorno del sabato ho accudito il figlio della anche in altri
Pt_1 giorni della settimana. È capitato altresì che qualche volta ho portato il pranzo alla presso il locale dove
Pt_1 lavorava. In qualche occasione in cui ho portato il pranzo alla ricorrente ho sentito una signora, che non conosco, o il proprietario che conosco perché ho avuto con lo stesso un colloquio di lavoro, che dicevano alla di fare le
Pt_1 pulizie e di servire ai tavoli. Mi ricordo perché riferitomi dalla ricorrente, che costei si lamentava del fatto che non veniva retribuita regolarmente dal datore di lavoro. Preciso che quando portavo il pranzo alla ciò
Pt_1 avveniva tra le ore 13 e le ore 14. Null'altro so.”.
È di meridiana evidenza che le dichiarazioni testimoniali sopra riportate appaiono scarsamente attendibili poiché, oltre che assolutamente generiche, non coerenti tra loro.
Ed invero, il teste ha affermato che la ricorrente lavorava dal giovedì Testimone_1 alla domenica con orario continuativo dalle 18:00 alle 22:00 e di conoscere tale circostanza poiché era lui che “accompagnavo la sul posto di lavoro e l'attendevo alla chiusura del locale in quanto la Pt_1 stessa non guidava”. Tuttavia non ha specificato con quale frequenza accompagnasse la ricorrente al lavoro, né con quale frequenza la andasse a riprendere al termine della giornata lavorativa.
Dal suo canto la teste PO ha dichiarato che di sabato, accudiva il figlio piccolo della
, mentre lei era al lavoro, senza nulla specificare in relazione all'orario di tale attività, ed Pt_1
8 ha, inoltre, aggiunto, di avere talora portato il pranzo alla ricorrente sul posto di lavoro tra le ore
13 e le ore 14.
Non sfugge al giudicante che, mentre il primo teste ha dichiarato di accompagnare la ricorrente al lavoro alle 18.00, la seconda ha, di contro, riferito della presenza al lavoro della ricorrente già alle ore 13-14: tale mancanza di coerenza tra le deposizioni non può che riverberarsi negativamente sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle testimoni.
In ogni caso, è evidente che entrambe i testimoni escussi, essendosi limitati l'uno ad accompagnare la ricorrente al lavoro (peraltro senza specificarne la frequenza) e l'altra a portarle talora il pranzo, non hanno avuto assolutamente modo di osservare lo svolgimento dell'asserita relazione lavorativa in modo diretto, costante e continuativo, con la conseguenza che nulla di sufficientemente specifico e circostanziato può dirsi emerso in relazione alla effettiva articolazione dell'orario e dei giorni di lavoro della ricorrente.
La conclusione è che le risultanze testimoniali esaminate non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'osservanza di un orario di lavoro maggiore di quello risultante dal contratto e dalle buste paga buste paga, e nella collocazione settimanale ed oraria descritta in ricorso.
Com'è noto, la prova in ordine al lavoro straordinario- ma lo stesso discorso vale per il lavoro supplementare, festivo, per le ferie e per i permessi non goduti-, deve essere assolutamente rigorosa in ordine all' an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n.
12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389).
Spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr.,
Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. E
9 che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Ne discende che, indimostrato lo svolgimento dell'orario di lavoro allegato in ricorso, la domanda volta al pagamento del lavoro “straordinario” , notturno e festivo , si rivela infondata e va rigettata.
Nemmeno può essere accolta la richiesta di pagamento degli assegni familiari per euro 11.024, stante l'assoluta genericità della domanda, in mancanza di qualsivoglia indicazione in ricorso dei relativi fatti costitutivi.
In definitiva deve ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part- time
(per 8 ore settimanali) nel periodo dall' 11.10.2012 al 25.1.2015, con inquadramento nel
6°LIVELO del CCNL applicato inter partes , dapprima a tempo determinato e successivamente(
a decorrere dal 1.10.2013) a tempo indeterminato, svoltosi in conformità a quanto emergente dalle buste paga (v.si buste paga).
Ciò posto, una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità emergenti dalla documentazione in atti, avendo parte ricorrente allegato l'inadempimento della controparte- deducendo specificamente di non avere percepito le retribuzioni di novembre e dicembre 2014, ed il FR, spettava allora alla convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto in virtù dei principi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali.,
In primo luogo, sul punto deve rilevarsi, circa la quantificazione di tali pretese, e che non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dalla ricorrente, essendo evidentemente effettuati sulla base della maggiore retribuzione rivendicata in questa sede e, per tutto quanto sopra esposto, non spettante, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alle busta paga di cui si dispone.
Orbene, dalla busta paga relativa al FR, elaborata all'esito della cessazione del rapporto di lavoro, e non contestata dalla ricorrente, emerge che la somma spettante a titolo di FR ammonta ad euro 699,75 netti(v.si prod.resistente).
La busta paga di novembre 2014, versata in atti dalla parte ricorrente, reca un dovuto netto di euro 660,00.
Per ciò che concerne, infine, la retribuzione del mese di dicembre 2014,in mancanza della relativa busta paga, stante l' assenza di eccezioni datoriali relative ad ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (aspettativa, ecc.), con conseguente sospensione della relativa controprestazione, va comunque riconosciuto il diritto della ricorrente e alla retribuzione per la detta mensilità, che va quantificata in euro 260,00- importo ottenuto rapportando l'importo della retribuzione ordinaria
(paga base e contingenza),così come indicato nella busta paga di fine rapporto (euro 1300,31, ) alla percentuale di part -time applicata al rapporto de quo, pari al 20%-.
10 Ne discende che l'importo complessivo spettante a titolo di FR e di mensilità di novembre e dicembre 2014, ammonta ad euro 1619,75.
Ora, si è già visto che la datrice società ha dedotto di aver corrisposto alla ricorrente l'importo di euro 1650 a mezzo assegno bancario a soddisfacimento del FR, degli anf e di eventuali mensilità arretrare;
a tal fine ha depositato: assegno bancario dell'importo di euro 1650, e quietanza di pagamento con imputazione del pagamento ai suddetti titoli(già sopra analizzata).
Quanto all'efficacia probatoria della quietanza di pagamento, è concordemente attribuita alla quietanza liberatoria rilasciata dal creditore al debitore al momento del pagamento, la natura di atto unilaterale recettizio che, in quanto contenete il riconoscimento da parte del creditore dell'avvenuto pagamento, integra una confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell'obbligazione che, in attuazione dell'art 2735 c.c., esonera il debitore del relativo onere della prova e vincola il Giudice circa la veridicità del suddetto fatto nella controversia in cui sono parte l'autore ed il destinatario della dichiarazione di scienza (si v. in tal senso ex plurimis Corte di
Cassn. 544/1986 e cass n.4288/2005).
In definitiva risulta provato che l'istante abbia ricevuto in data 26.4.2017 la somma di euro 1650, pienamente satisfattiva dei crediti da ultimo evidenziati.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione per i 2/3, tenuto conto delle difficoltà probatorie incombenti sul lavoratore in punto di accertamento del lavoro straordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa FI AL, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite in ragione dei 2/3 e condanna la ricorrente al pagamento della restante parte delle spese (1/3), che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi euro 1500,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione
Si comunichi
Nola, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa FI AL
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