Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8132/2023 R.G. promossa
DA
, nata in [...] il [...], sia in proprio che unitamente a Parte_1
Sig. nato in [...] l'[...], nella qualità di Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, Persona_1
nata in [...] il [...]; , nato in [...]
[...] Parte_3
il 23.10.1961, nato in [...] il [...], tutti Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Guido Giudice e Daniela Tiani, giusta procura in atti
- Ricorrenti -
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente di cittadino italiano, nato in [...] il Persona_2
01.10.1878, figlio di e di emigrato in Argentina e Persona_3 Persona_4
deceduto senza naturalizzarsi cittadino argentino;
che in data 11.01.1913, Per_2
[...]
[...] Controparte_2
dalla loro unione nasceva il 05.02.1922 in Argentina Concepcion Inzirillo;
quest'ultima, in data 23.12.1939, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva Per_5
in Argentina il 12.08.1942 la quale in data 10.11.1960, si univa Persona_6
in matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Argentina Persona_7
in data 23.10.1961 che in data 11.04.1989, si univa in Parte_3
matrimonio con e dalla loro unione nascevano in Argentina due Controparte_3
figli: il 27.02.1990 e il 09.09.1993; che Parte_1 Parte_4
in data 16.11.2019, si univa in matrimonio con Parte_1 [...]
e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 25.11.2021 Parte_2
Persona_1
Parte ricorrente ha offerto in comunicazione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1) Albero Genealogico Familiare;
2) Atto di nascita in Originale del capostipite;
3) Certificato di Matrimonio e Morte, entrambi in Originale del capostipite, Legalizzati ed Apostillati con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
4) Certificato di Nascita in Originale Concepcion Inzirillo, Legalizzato ed Apostillato con allegata traduzione in italiano Asseverata;
5) Certificato di Matrimonio e Morte, entrambi in Originale Concepcion , Per_2
Legalizzati ed Apostillati con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
6) Certificato di Nascita in Originale di Legalizzata ed Persona_8
Apostillata con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
7) Certificato di Matrimonio e Morte, entrambi in Originale di Persona_8
Legalizzati ed Apostillati con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
8) Certificato di Nascita in Originale di Legalizzato ed Parte_3
Apostillato con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
9) Certificato di Matrimonio in Originale di Legalizzato ed Parte_3
Apostillato con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
10) Certificato di Nascita in Originale di Legalizzata ed Parte_1
Apostillata con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
11) Certificato di Nascita in Originale di Legalizzato ed Parte_4
Apostillato con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
12) Certificato di Matrimimonio in Originale di Legalizzata ed Parte_1
Apostillata con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
13) Certificato di Nascita in Originale di Legalizzata ed Persona_1
Apostillata con allegata traduzione in italiano Legalizzata ed Apostillata;
14) Certificato in Originale che attesta che il capostipite, comune dante causa degli odierni ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, Legalizzato ed
Apostillato con allegata traduzione in italiano Asseverata;
Il non si è costituito in giudizio malgrado la regolare notifica del Controparte_1
ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Sempre in via preliminare va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea femminile. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente Controparte_1
dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (
“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. Nella specie, tuttavia, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1° gennaio
1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno anche chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”. La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha infine affermato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avanzata risulta pertanto fondata.
Invero, gli avi cittadini italiani, secondo quanto dedotto da parte ricorrente e confermato dalla documentazione in atti, sono cittadino italiano, nato in Persona_2
Grammichele (CT) il 01.10.1878, figlio di e di Persona_3 Persona_4
emigrato in Argentina e deceduto senza naturalizzarsi cittadino argentino e CP_2
anch'essa cittadina italiana, nonché, di conseguenza la loro figlia, ossia
[...]
nata in [...] il [...]. Persona_9
Deve, quindi, concludersi che sia provata la discendenza in linea retta da cittadina italiana, sicchè la trasmissione deve ritenersi intervenuta in forza delle pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile.
Nulla è stato inoltre eccepito in ordine ad eventuali fattispecie interruttive, in considerazione della mancata costituzione dell'amministrazione convenuta.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando Parte_1
cittadini Persona_1 Parte_3 Parte_4 italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e all'evoluzione CP_1
giurisprudenziale relativa alle questioni trattate le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8132/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 [...]
sono cittadini Persona_1 Parte_3 Parte_4
italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 19/03/2025
Il Giudice
Rosario Maria Annibale Cupri