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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/09/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2134/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di RA Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2134/2025 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. FASANINO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CARRARA Controparte_1 C.F._2
BONAVENTURA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce all'accordo depositato il 28.07.2025. resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/06/2025, ha chiesto al Tribunale di RA Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio in RA Inferiore il 08/12/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte I, n. 36), deducendo che dal matrimonio con erano nati: Controparte_1
- (nato a [...] il [...]), CP_2
- (nato a [...] l'[...]), CP_3
- (nato a [...] il [...]), CP_1
- nato in [...] il [...]) CP_4
- (nata in [...] il [...]). CP_5
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso, all'uopo deducendo il disinteresse materiale e morale del padre che, peraltro, era detenuto presso il carcere di Bellizzi Irpino.
, costituitosi, ha dedotto di aver raggiunto un accordo alle condizioni di Controparte_1 cui alla scrittura privata, da questi sottoscritta il 25.07.2025 e depositata il 28.07.2025, le cui condizioni, peraltro, sono state confermate, previa sua audizione, da all'udienza Parte_1 del 29.07.2025.
Medio tempore, peraltro, tenuto conto di quanto riportato nel ricorso introduttivo, con provvedimento monocratico del 16.06.2025, il Giudice delegato alla trattazione così disponeva:
“Il Giudice, dott. Simone Iannone, letto il ricorso introduttivo, ove si chiede regolamentarsi le questioni concernenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei minori sopra indicati;
considerato come a sostegno del ricordo deduca quanto segue:
- “col tempo la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, a causa del comportamento del CP_ GN , totalmente assente nella cura dei figli, aggressivo e violento nei confronti del coniuge anche alla presenza dei figli minori;
CP_
4) per lunghi periodi il sig. abbandonava la casa coniugale senza dare notizie di sé, né curandosi di provvedere in alcun modo al mantenimento della moglie e dei figli;
CP_
5) Il GN è stato poi gravato da misura per procedimenti penali di cui nulla sa la GNa RA e per i quali starebbe, ora, scontando un definitivo pena presso il carcere di Bellizzi Irpino” Ciò premesso, considerato come, ai sensi dell'art. 473-bis n. 14 c.p.c., laddove ricorrano ragioni di urgenza di provvedere, come nel caso di specie, sia altresì possibile anticipare, d'ufficio, l'udienza, all'uopo abbreviando, della metà, i termini previsti dal precitato articolo, nonché dall'articolo 473- bis n. 17 c.p.c.; considerato, per l'effetto, come, nel caso di specie, alla luce di quando allegato, dedotto e documentato dalla madre, di dover senz'altro adottare i provvedimenti di cui al richiamato articolo di legge, tenuto conto di come il decorso del tempo dalla eventuale prossima udienza, come fissata pagina 2 di 7 secondo il calendario ordinario per la trattazione del procedimento, la tenera età dei minori e le circostanze come dedotte e, prima facie, documentate dalla madre, potrebbero cagionare loro un pregiudizio irreparabile e, in particolare, un nocumento alla sua integrità psico-fisica ed al diritto ad una crescita sana ed equilibrata;
ritenuto, pertanto, medio tempore, fermo restando la domiciliazione dei minori presso la madre secondo una logica di continuità, di dovere:
- regolamentare, in via provvisoria e nel superiore e prevalente interesse di minori gli incontri con il padre, prevedendoli in forma protetta, all'uopo delegando il Servizio Sociale di NOCERA INFERIORE, luogo di attuale domiciliazione della madre;
- disporre un servizio di educativa domiciliare, del quale si farà carico il Servizio precedentemente incaricato, ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti, tenuto conto, peraltro, anche delle criticità familiari riscontrate, all'uopo mandando altresì il Servizio a compiere attività di periodico monitoraggio e disponendo che relazioni allo Scrivente Tribunale con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta la situazione e l'urgenza del caso concreto lo richieda (e, pertanto, anche prima della scadenza mensile);
- del pari, relazionare in ordine alle condizioni personali ed abitative, come riscontrate presso il domicilio della madre, del padre e nei confronti di costoro e della prole e, ove ciò non risulti pregiudizievole per la serenità e l'equilibrio psico-fisico della piccola, raccoglierne i propri desiderata, descrivendo, pertanto, i rapporti che i minori intrattengono con i propri genitori, nonché con eventuali persone con loro conviventi..”.
Pertanto, al fine di verificare l'effettività dell'accordo raggiunto, nel superiore e prevalente interesse della prole, venivano posti gli interventi a sostegno del nucleo familiare materno, in uno al monitoraggio e, pertanto, il Servizio Sociale incaricato relazionava sul punto:
- ha riscontrato una buona condizione abitativa, peraltro di proprietà del suocero della ricorrente che, oltretutto, ne pagava le utenze;
- ha precisato come, a fronte di un iniziale riappacificazione, nell'anno 2022 Parte_1 si era definitivamente separata dal marito, anche in cura presso il SERD, avendolo denunciato per pregresse violenze subite nell'anno 2021, tuttavia, precisava la ricorrente, mai rivolte alla prole;
- ed sono seguiti da specialisti per problematiche psicologiche, anche relative CP_2 CP_3 all'apprendimento;
- ha dedotto la difficoltà a concedere le autorizzazioni necessarie nell'interesse dei figli, tenuto conto della circostanza che il marito sia recluso e la oggettiva difficoltà di agire prontamente, laddove fosse necessario;
- ha riferito, peraltro, di accompagnare settimanalmente i figli (e comunque ogni quindici giorni, quando non riesce) a visita dal padre in Carcere (ciò, peraltro, conformemente all'accordo raggiunto), chiedendo, peraltro, la revoca degli incontri protetti, potenzialmente pregiudizievoli nei confronti della prole, rappresentando, infine, come sia contento CP_2 di vedere il padre;
- ha altresì riferito come il legale della NOCERA abbia chiesto la posticipazione degli incontri protetti a data da destinarsi, tenuto conto di come fossero impraticabili, stante il regime di pagina 3 di 7 detenzione del padre;
- ha, infine, rappresentato come i bambini siano seguiti dal Centro Studi per il supporto scolastico, frequentando, altresì, attività sportive ( , e NUNZIO il nuoto;
CP_2 CP_1 Per_
il ); CP_3
- ha rappresentato come, dal punto di vista economico, la madre percepisca emolumenti statali per oltre 2000 euro mensili (830 assegno di inclusione;
1560 assegno unico;
80 per carta acquisti);
- in definitiva, non sono emerse criticità tali da ritenere inidoneo, allo stato, l'accordo raggiunto.
All'udienza del 29.07.2025, comparsa , la stessa ha confermato le condizioni Parte_1 dell'accordo raggiunto, laddove ha fatto pervenire l'accettazione del Controparte_1 medesimo in forma scritta e per il tramite del proprio procuratore, peraltro anche ivi dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla partecipazione in presenza.
Per l'effetto, entrambi i procuratori, previa adesione all'accordo raggiunto, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre – tuttavia con le precisazioni ed integrazioni che seguono – alla base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (anche tenuto conto del peculiare stato pagina 4 di 7 di detenzione del padre), nonché il mantenimento da parte del padre.
Gli accordi raggiunti prevedono quanto di seguito trascritto: A) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
B) i figli minori vengono affidati alla madre che eserciterà, in via esclusiva e comunque fino a quando il padre non riacquisterà la libertà, la responsabilità genitoriale, con collocazione dei minori presso la stessa;
CP_ C) prevedere a carico del sig. l'obbligo di versare alla GNa , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
nonché il 50% delle spese straordinarie e mediche;
D) assegnare la casa coniugale, sita in RA Inferiore alla via Libraia n. 105, alla GNa RA;
E) il sig. eserciterà con cadenza quindicinale il proprio diritto di visita secondo le modalità CP_1
e le formalità previste dalla Casa Circondariale in cui è collocato (attualmente Avellino); F) il padre, una volta espiata la pena, potrà vedere e tenere con sé i figli almeno tre giorni a settimana da concordarsi con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
nelle festività comandate, Natale e Pasqua, i figli staranno alternativamente con ciascuno dei genitori nel senso se a Natale stanno con il padre a Pasqua staranno con la madre e viceversa;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per almeno 15gg consecutivamente da concordarsi con la moglie entro il mese di giugno;
G) i coniugi esprimono reciprocamente sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto;
H) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA Inferiore perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”
Va, peraltro, dato atto di come, in relazione al punto G), il Tribunale prenderà atto, trattandosi di libera determinazione volitiva delle parti.
Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene altresì opportuno, a tutela della prole minore, confermare, de residuo, anche le disposizioni di cui al decreto del Giudice delegato emesso il 16.06.2025 ( e con l'esclusione degli incontri protetti, valorizzando, a tal fine, la relazione del Servizio Sociale e le richieste della madre nonché della propria procuratrice), tenuto conto della necessità che il nucleo familiare in atti sia comunque seguito dal Servizio Sociale incaricato, il quale, peraltro, dovrà far pervenire le relazioni all'Ufficio del Giudice Tutelare, a cui verrà comunicato il presente decisum ai sensi dell'art. 337 c.c., per svolgere la vigilanza attiva ivi prevista.
Infatti, tenuto conto di come, allo stato:
- gli accordi trovino riscontro nei fatti (in relazione al diritto di visita paterno ed alla necessità che la madre possa, prontamente, decidere per la prole durante la fase di reclusione del padre); pagina 5 di 7 - i figli, al netto di difficoltà proprie per le quali sono anche in atti percorsi di sostegno psicologico già attivati, studiano regolarmente e frequentano anche attività sportive;
- l'ambiente domestico materno è risultano senz'altro idoneo, non avendo il Servizio rappresentato criticità, nemmeno con la figura genitoriale materna che, allo stato, si occupa in via esclusiva dei figli,
lo stesso può essere posto alla base della presente decisione, fermo restando la necessità che il Servizio Sociale effettui uno stringente monitoraggio e sostenga il nucleo familiare materno con la disposta educativa domiciliare.
Pertanto, il Servizio Sociale incaricato dovrà:
- proseguire il servizio di educativa domiciliare, ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti,
- all'uopo mandando altresì il Servizio a compiere attività di periodico monitoraggio e disponendo che relazioni periodicamente all'Ufficio del Giudice Tutelare in sede, o comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di RA Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in RA Inferiore il 08/12/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte I, n. 36);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e di seguito riportati: A) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
B) i figli minori vengono affidati alla madre che eserciterà, in via esclusiva e comunque fino a quando il padre non riacquisterà la libertà, la responsabilità genitoriale, con collocazione dei pagina 6 di 7 minori presso la stessa;
CP_ C) prevedere a carico del sig. l'obbligo di versare alla GNa , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
nonché il 50% delle spese straordinarie e mediche;
D) assegnare la casa coniugale, sita in RA Inferiore alla via Libraia n. 105, alla GNa RA;
E) il sig. eserciterà con cadenza quindicinale il proprio diritto di visita secondo le modalità CP_1
e le formalità previste dalla Casa Circondariale in cui è collocato (attualmente Avellino); F) il padre, una volta espiata la pena, potrà vedere e tenere con sé i figli almeno tre giorni a settimana da concordarsi con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
nelle festività comandate, Natale e Pasqua, i figli staranno alternativamente con ciascuno dei genitori nel senso se a Natale stanno con il padre a Pasqua staranno con la madre e viceversa;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per almeno 15gg consecutivamente da concordarsi con la moglie entro il mese di giugno;
prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e di seguito riportati: G) i coniugi esprimono reciprocamente sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto;
dispone che il Servizio Sociale di NOCERA INFERIORE ottemperi a tutto quanto in parte motiva chiarito, relazionando all'Ufficio del Giudice Tutelare in sede, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
manda, ai sensi dell'art. 337 c.c. per la comunicazione all'Ufficio del Giudice Tutelare in sede.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 24.04.2025.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
RA Inferiore, camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di RA Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2134/2025 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. FASANINO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CARRARA Controparte_1 C.F._2
BONAVENTURA e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce all'accordo depositato il 28.07.2025. resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10/06/2025, ha chiesto al Tribunale di RA Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio in RA Inferiore il 08/12/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte I, n. 36), deducendo che dal matrimonio con erano nati: Controparte_1
- (nato a [...] il [...]), CP_2
- (nato a [...] l'[...]), CP_3
- (nato a [...] il [...]), CP_1
- nato in [...] il [...]) CP_4
- (nata in [...] il [...]). CP_5
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso, all'uopo deducendo il disinteresse materiale e morale del padre che, peraltro, era detenuto presso il carcere di Bellizzi Irpino.
, costituitosi, ha dedotto di aver raggiunto un accordo alle condizioni di Controparte_1 cui alla scrittura privata, da questi sottoscritta il 25.07.2025 e depositata il 28.07.2025, le cui condizioni, peraltro, sono state confermate, previa sua audizione, da all'udienza Parte_1 del 29.07.2025.
Medio tempore, peraltro, tenuto conto di quanto riportato nel ricorso introduttivo, con provvedimento monocratico del 16.06.2025, il Giudice delegato alla trattazione così disponeva:
“Il Giudice, dott. Simone Iannone, letto il ricorso introduttivo, ove si chiede regolamentarsi le questioni concernenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei minori sopra indicati;
considerato come a sostegno del ricordo deduca quanto segue:
- “col tempo la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, a causa del comportamento del CP_ GN , totalmente assente nella cura dei figli, aggressivo e violento nei confronti del coniuge anche alla presenza dei figli minori;
CP_
4) per lunghi periodi il sig. abbandonava la casa coniugale senza dare notizie di sé, né curandosi di provvedere in alcun modo al mantenimento della moglie e dei figli;
CP_
5) Il GN è stato poi gravato da misura per procedimenti penali di cui nulla sa la GNa RA e per i quali starebbe, ora, scontando un definitivo pena presso il carcere di Bellizzi Irpino” Ciò premesso, considerato come, ai sensi dell'art. 473-bis n. 14 c.p.c., laddove ricorrano ragioni di urgenza di provvedere, come nel caso di specie, sia altresì possibile anticipare, d'ufficio, l'udienza, all'uopo abbreviando, della metà, i termini previsti dal precitato articolo, nonché dall'articolo 473- bis n. 17 c.p.c.; considerato, per l'effetto, come, nel caso di specie, alla luce di quando allegato, dedotto e documentato dalla madre, di dover senz'altro adottare i provvedimenti di cui al richiamato articolo di legge, tenuto conto di come il decorso del tempo dalla eventuale prossima udienza, come fissata pagina 2 di 7 secondo il calendario ordinario per la trattazione del procedimento, la tenera età dei minori e le circostanze come dedotte e, prima facie, documentate dalla madre, potrebbero cagionare loro un pregiudizio irreparabile e, in particolare, un nocumento alla sua integrità psico-fisica ed al diritto ad una crescita sana ed equilibrata;
ritenuto, pertanto, medio tempore, fermo restando la domiciliazione dei minori presso la madre secondo una logica di continuità, di dovere:
- regolamentare, in via provvisoria e nel superiore e prevalente interesse di minori gli incontri con il padre, prevedendoli in forma protetta, all'uopo delegando il Servizio Sociale di NOCERA INFERIORE, luogo di attuale domiciliazione della madre;
- disporre un servizio di educativa domiciliare, del quale si farà carico il Servizio precedentemente incaricato, ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti, tenuto conto, peraltro, anche delle criticità familiari riscontrate, all'uopo mandando altresì il Servizio a compiere attività di periodico monitoraggio e disponendo che relazioni allo Scrivente Tribunale con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta la situazione e l'urgenza del caso concreto lo richieda (e, pertanto, anche prima della scadenza mensile);
- del pari, relazionare in ordine alle condizioni personali ed abitative, come riscontrate presso il domicilio della madre, del padre e nei confronti di costoro e della prole e, ove ciò non risulti pregiudizievole per la serenità e l'equilibrio psico-fisico della piccola, raccoglierne i propri desiderata, descrivendo, pertanto, i rapporti che i minori intrattengono con i propri genitori, nonché con eventuali persone con loro conviventi..”.
Pertanto, al fine di verificare l'effettività dell'accordo raggiunto, nel superiore e prevalente interesse della prole, venivano posti gli interventi a sostegno del nucleo familiare materno, in uno al monitoraggio e, pertanto, il Servizio Sociale incaricato relazionava sul punto:
- ha riscontrato una buona condizione abitativa, peraltro di proprietà del suocero della ricorrente che, oltretutto, ne pagava le utenze;
- ha precisato come, a fronte di un iniziale riappacificazione, nell'anno 2022 Parte_1 si era definitivamente separata dal marito, anche in cura presso il SERD, avendolo denunciato per pregresse violenze subite nell'anno 2021, tuttavia, precisava la ricorrente, mai rivolte alla prole;
- ed sono seguiti da specialisti per problematiche psicologiche, anche relative CP_2 CP_3 all'apprendimento;
- ha dedotto la difficoltà a concedere le autorizzazioni necessarie nell'interesse dei figli, tenuto conto della circostanza che il marito sia recluso e la oggettiva difficoltà di agire prontamente, laddove fosse necessario;
- ha riferito, peraltro, di accompagnare settimanalmente i figli (e comunque ogni quindici giorni, quando non riesce) a visita dal padre in Carcere (ciò, peraltro, conformemente all'accordo raggiunto), chiedendo, peraltro, la revoca degli incontri protetti, potenzialmente pregiudizievoli nei confronti della prole, rappresentando, infine, come sia contento CP_2 di vedere il padre;
- ha altresì riferito come il legale della NOCERA abbia chiesto la posticipazione degli incontri protetti a data da destinarsi, tenuto conto di come fossero impraticabili, stante il regime di pagina 3 di 7 detenzione del padre;
- ha, infine, rappresentato come i bambini siano seguiti dal Centro Studi per il supporto scolastico, frequentando, altresì, attività sportive ( , e NUNZIO il nuoto;
CP_2 CP_1 Per_
il ); CP_3
- ha rappresentato come, dal punto di vista economico, la madre percepisca emolumenti statali per oltre 2000 euro mensili (830 assegno di inclusione;
1560 assegno unico;
80 per carta acquisti);
- in definitiva, non sono emerse criticità tali da ritenere inidoneo, allo stato, l'accordo raggiunto.
All'udienza del 29.07.2025, comparsa , la stessa ha confermato le condizioni Parte_1 dell'accordo raggiunto, laddove ha fatto pervenire l'accettazione del Controparte_1 medesimo in forma scritta e per il tramite del proprio procuratore, peraltro anche ivi dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla partecipazione in presenza.
Per l'effetto, entrambi i procuratori, previa adesione all'accordo raggiunto, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre – tuttavia con le precisazioni ed integrazioni che seguono – alla base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (anche tenuto conto del peculiare stato pagina 4 di 7 di detenzione del padre), nonché il mantenimento da parte del padre.
Gli accordi raggiunti prevedono quanto di seguito trascritto: A) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
B) i figli minori vengono affidati alla madre che eserciterà, in via esclusiva e comunque fino a quando il padre non riacquisterà la libertà, la responsabilità genitoriale, con collocazione dei minori presso la stessa;
CP_ C) prevedere a carico del sig. l'obbligo di versare alla GNa , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
nonché il 50% delle spese straordinarie e mediche;
D) assegnare la casa coniugale, sita in RA Inferiore alla via Libraia n. 105, alla GNa RA;
E) il sig. eserciterà con cadenza quindicinale il proprio diritto di visita secondo le modalità CP_1
e le formalità previste dalla Casa Circondariale in cui è collocato (attualmente Avellino); F) il padre, una volta espiata la pena, potrà vedere e tenere con sé i figli almeno tre giorni a settimana da concordarsi con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
nelle festività comandate, Natale e Pasqua, i figli staranno alternativamente con ciascuno dei genitori nel senso se a Natale stanno con il padre a Pasqua staranno con la madre e viceversa;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per almeno 15gg consecutivamente da concordarsi con la moglie entro il mese di giugno;
G) i coniugi esprimono reciprocamente sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto;
H) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA Inferiore perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”
Va, peraltro, dato atto di come, in relazione al punto G), il Tribunale prenderà atto, trattandosi di libera determinazione volitiva delle parti.
Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene altresì opportuno, a tutela della prole minore, confermare, de residuo, anche le disposizioni di cui al decreto del Giudice delegato emesso il 16.06.2025 ( e con l'esclusione degli incontri protetti, valorizzando, a tal fine, la relazione del Servizio Sociale e le richieste della madre nonché della propria procuratrice), tenuto conto della necessità che il nucleo familiare in atti sia comunque seguito dal Servizio Sociale incaricato, il quale, peraltro, dovrà far pervenire le relazioni all'Ufficio del Giudice Tutelare, a cui verrà comunicato il presente decisum ai sensi dell'art. 337 c.c., per svolgere la vigilanza attiva ivi prevista.
Infatti, tenuto conto di come, allo stato:
- gli accordi trovino riscontro nei fatti (in relazione al diritto di visita paterno ed alla necessità che la madre possa, prontamente, decidere per la prole durante la fase di reclusione del padre); pagina 5 di 7 - i figli, al netto di difficoltà proprie per le quali sono anche in atti percorsi di sostegno psicologico già attivati, studiano regolarmente e frequentano anche attività sportive;
- l'ambiente domestico materno è risultano senz'altro idoneo, non avendo il Servizio rappresentato criticità, nemmeno con la figura genitoriale materna che, allo stato, si occupa in via esclusiva dei figli,
lo stesso può essere posto alla base della presente decisione, fermo restando la necessità che il Servizio Sociale effettui uno stringente monitoraggio e sostenga il nucleo familiare materno con la disposta educativa domiciliare.
Pertanto, il Servizio Sociale incaricato dovrà:
- proseguire il servizio di educativa domiciliare, ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti,
- all'uopo mandando altresì il Servizio a compiere attività di periodico monitoraggio e disponendo che relazioni periodicamente all'Ufficio del Giudice Tutelare in sede, o comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di RA Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in RA Inferiore il 08/12/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte I, n. 36);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e di seguito riportati: A) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
B) i figli minori vengono affidati alla madre che eserciterà, in via esclusiva e comunque fino a quando il padre non riacquisterà la libertà, la responsabilità genitoriale, con collocazione dei pagina 6 di 7 minori presso la stessa;
CP_ C) prevedere a carico del sig. l'obbligo di versare alla GNa , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
nonché il 50% delle spese straordinarie e mediche;
D) assegnare la casa coniugale, sita in RA Inferiore alla via Libraia n. 105, alla GNa RA;
E) il sig. eserciterà con cadenza quindicinale il proprio diritto di visita secondo le modalità CP_1
e le formalità previste dalla Casa Circondariale in cui è collocato (attualmente Avellino); F) il padre, una volta espiata la pena, potrà vedere e tenere con sé i figli almeno tre giorni a settimana da concordarsi con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli;
nelle festività comandate, Natale e Pasqua, i figli staranno alternativamente con ciascuno dei genitori nel senso se a Natale stanno con il padre a Pasqua staranno con la madre e viceversa;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per almeno 15gg consecutivamente da concordarsi con la moglie entro il mese di giugno;
prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e di seguito riportati: G) i coniugi esprimono reciprocamente sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto;
dispone che il Servizio Sociale di NOCERA INFERIORE ottemperi a tutto quanto in parte motiva chiarito, relazionando all'Ufficio del Giudice Tutelare in sede, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
manda, ai sensi dell'art. 337 c.c. per la comunicazione all'Ufficio del Giudice Tutelare in sede.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al Parte_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 24.04.2025.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
RA Inferiore, camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire pagina 7 di 7