Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati:
dott. Elvira Bellantoni Presidente
dott. Carmine Esposito Giudice dott. Alessia Annunziata Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. ESPOSITO, elettivamente domiciliata Parte_2 presso i predetti difensori e (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TUDISCO GIUSEPPE, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi al ricorso congiunto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato in data 29/7/2024, e Parte_1 CP_1 congiuntamente adivano l'intestato Tribunale per la
[...] regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei figli minori, nati dall'unione more uxorio tra le parti, nato ad [...]_1
(SA) il 19.10.2014, e , nata ad [...] il [...] . Persona_2
In particolare, le parti chiedevano al Tribunale di recepire le condizioni di cui al ricorso, che, in particol are, prevedono:
“1) e restano affidati ai genitori in modo condiviso;
pertanto Per_1 Per_2 tutte le decisioni riguardanti la loro educazione, lo sviluppo, la salute nonché gli studi saranno prese concordemente e congiuntamente da entrambi i genitori;
2) e manterranno il collocamento privilegiato presso la Per_1 Per_2 residenza della madre e della nonna;
relativamente all'esercizio del diritto di visita:
3) e incontreranno il padre: Per_1 Per_2
- durante il periodo estivo, da giugno a settembre, il martedì, il giovedì ed il venerdì, dalle ore 11.00 alle 17.00, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante il periodo invernale, da ottobre a maggio, il martedì ed il giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00. I genitori si accorderanno per il prelievo da scuola;
- durante tutto l'anno, i bambini trascorreranno, una settimana il sabato e la settimana successiva la domenica, dalle ore 11.00 alle ore 18.00 con prelievo a riaccompagnamento presso la casa familiare;
4) per le festività natalizie, le parti stabiliscono che, ad anni alterni e, previo accordo anticipato tra i genitori, i minori trascorreranno alternativamente con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale;
l'anno successivo con la madre la Vigilia di Natale e con il padre pagina 2 di 4 il giorno di Natale;
i minori trascorreranno alternativamente con il padre il
31 dicembre e con la madre il 1° gennaio, mentre l'anno successivo trascorreranno con la madre il 31 dicembre e con il padre il 1° gennaio;
- per le ricorrenze pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre mentre l'anno successivo i giorni di visita tra i genitori saranno invertiti;
6) per tutte le esigenze dei minori legate alla salute, allo sport, ai viaggi, allo studio, etc., in cui sia necessaria la presenza e/o l'accompagnamento da parte dei genitori, le relative decisioni e accompagnamenti saranno adottate tra quest'ultimi raccordando le proprie esigenze di lavoro con le necessità dei figli;
7)) corrisponderà per il mantenimento di entrambi i Controparte_1 figli minori, e , un assegno mensile di € 400,00, entro il 5 di Per_1 Per_2 ciascun mese per il mese corrente su POSTEPAY EVOLUTION intestata a
, IBAN: [...]; tale assegno Parte_1 sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2025;
8) relativamente alla ripartizione delle spese straordinarie afferenti i comuni figli (a titolo esemplificativo sport, studio, spese mediche etc.), previamente concordate tra i genitori e da entrambi previamente ed espressamente accettate, saranno divise tra questi nella misura del 50% ciascuno;
per il resto, le parti, in assenza di un protocollo sulle spese straordinarie siglato dal Tribunale di Vallo della Lucania, faranno Contro riferimento a quello del
9) le spese della presente procedura sono compensate tra le parti e i Legali che sottoscrivono con i propri assistiti rinunciano alla solidarietà professionale”.
Alla prima udienza, fissata per il 31/10/2024, le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice, confermavano di voler regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni di cui al ricorso e il giudice, ritenuta la causa matura essere decisa, invitava le parti a pagina 3 di 4 precisare le conclusioni, riservando di relazionare al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le suelencate pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, nonché all'art. 160 c.c. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni , che il Tribunale fa proprie.
.Data la natura e la conclusione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Affida i minori, e , ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori congiuntamente.
- Recepisce le condizioni inerenti al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento di cui in parte motiva.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, così deciso nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
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