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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1155/2020 Verbale di Udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 13 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale All'esito dell'udienza cartolare del giorno 19 novembre 2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore con Parte_1 cui nel riportarsi alle difese in atti conclude reiterando le conclusioni rassegnate con la memoria conclusiva chiedendone l' accoglimento;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dal convenuto con Controparte_1 cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese del giudizio” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 19 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1155 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
Atripalda (AV) al Largo Fiumitello n.33, C.F.: , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso, in virtù di procura rilasciata con atto separato sa intendersi in calce all'atto di citazione, dall'avv. Silvio Garofalo, (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati come in atti;
ATTORE
, P.Iva in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Pt_2 CodiceFiscale_3
su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Colacurcio Giovanni (CF: , elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: prestazione di opera intellettuale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 30/09/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino il esponendo di aver svolto, quale Controparte_1
commercialista, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in favore del convenuto attività di consulenza amministrativa e fiscale, attività di CP_1
compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali con ogni adempimento inerente e conseguente, attività di assistenza alle assemblee consortili ed alla sedute del CdA con redazione dei relativi verbali, attività di domiciliatario del . CP_1
Per tale attività richiedeva il pagamento del compenso professionale ammontante, per l'anno 2013, alla somma di € 4.632,16, per l'anno 2014, alla somma di € 3.760,14, per l'anno 2015, alla somma di € 3.820,87, per l'anno 2016, alla somma di € 3.841,69, per l'anno 2017 alla somma di € 3.835,35, per l'anno 2018 alla somma di € 3.587,93 e per l'anno 2019 alla somma di € 2.828,16,
Le note di messa in mora rimanevano senza esito.
L'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“condannare il convenuto in persona del legale p.t. al pagamento in Controparte_1
favore del dott. della somma di € 26.306,30, per le causali di cui Parte_1
in premessa ed oltre accessori di legge maturandi dalla data della prima messa in mora all'effettivo pagamento;
in ogni caso, vittoria delle spese del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che impugnava la Controparte_1
domanda attorea eccependo la mancata dimostrazione dell'attività svolta e della debenza somma , il mancato adempimento della prestazione, mai realizzate e oltretutto sfornite di prova e infine la mancata dimostrazione determinazione somme richieste.
Il convenuto concludeva “Chiedendo che l'On Giudice adito per le ragioni indicate in fatto e diritto voglia rigettare la domanda proposta dall'attore; per mero scrupolo difensivo in subordine rideterminare le somme che si riterranno dovute Il tutto con vittoria e spese di causa con attribuzione”.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta dalle parti. Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° luglio 2024, poi differita al 30/09/2025 e infine all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa.
DIRITTO
La domanda attorea trova parziale accoglimento.
Occorre procedere ad un breve inquadramento giuridico della fattispecie in disamina che, ai sensi dell' art. 2230 c.c., si fonda su un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto il conferimento al dott. di un incarico di consulenza in favore del Parte_1
convenuto. Come sancito da costanti pronunce giurisprudenziali, CP_1
presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore , anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al Giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova, anche presuntiva, del conferimento dell'incarico professionale e del suo espletamento, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità(Cassazione civile sez. VI - 10/05/2018). Nella fattispecie la prova può ritenersi in parte assolta dall'allegazione della documentazione in possesso del medesimo professionista e da questi assunta in base ai suoi atti rilevando che la corposa documentazione prodotta dall'attore e dal tenore delle difese del convenuto appare pacifico l'effettivo conferimento dell'incarico professionale allo
, seppure per talune attività. Parte_1
Né i testi di parte attrice hanno convincentemente avallato gli assunti attorei in ordine a tutte le attività che il professionista assume di avere svolto in favore del convenuto.
Né dai documenti depositati dall'attore emergono elementi sufficienti per consentire la liquidazione delle spettanze professionali per tutte le attività richieste.
Il professionista per i crediti inerenti attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è privo di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione" (Cass. Civ. 20/04/2006, n. 9254).
Orbene all'esito dell'esame degli atti di causa e dell'istruttoria espletata e documentata dall'attore , per gli anni dal 2013 al 2019, è stata accertata la sola attività di compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali con ogni adempimento inerente e conseguente. In definitiva dallo scarno supporto documentale le pretese dell'attore risultino del tutto sfornite di prova in ordine a tutte le attività per cui richiede il compenso.
Si precisa che in atti non vi è prova di alcun accordo tra le parti circa il compenso pattuito, né la prova testimoniale sul punto ha fornito elementi utili a suffragare le deduzioni dell'attore. A tal proposito, appare utile richiamare l'art. 2233 c.c. che stabilisce una scala preferenziale di determinazione del compenso professionale, che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass.
n. 29837/2011). Qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione (Cass. n. 12095/1995).
Nel caso di specie, l'importo attribuibile al professionista e ritenuto congruo così come richiesto per l'attività di attività di compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali con ogni adempimento inerente e conseguente e quindi rimborso spese connesse alla trasmissione telematica Dichiarazione Iva, Spesometro, Certificazioni Uniche,
Modello Unico/, con annessi Studi di Settore, Mod. IRAP Dichiarazione sostituti d'imposta è desumibile dalle notule del 30/12/2016, per € 1.227,82;10/10/2017 per €
1.227,82 e 30/12/2018 per € 1.027,82 ,e quindi in totale € 3.483,46 oltre oneri accessori.
SUL REGIME DELLE SPESE
Il parziale accoglimento della domanda che ha visto ridotto di oltre 4/5 l'importo richiesto, comporta la compensazione delle spese di lite per 4/5 restando 1/5 a carico del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del
D. M. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate privilegiando il valore al minimo per la sola fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c caratterizzata dall'estrema snellezza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa IL Casale, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 1155/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1)ACCOGLIE parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1
, per compensi professionali, la somma di € 3.483,46 oltre oneri accessori
[...]
come per legge, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3)CONDANNA il , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.227,00 restando a carico di parte opponente € 845,00 (1/5 di € 4.227.00) e compensando tra le parti i restanti 4/5.
Così deciso in Avellino il 19 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa IL Casale
vista la nota per la trattazione scritta depositata dal convenuto con Controparte_1 cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese del giudizio” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 19 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1155 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1
Atripalda (AV) al Largo Fiumitello n.33, C.F.: , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso, in virtù di procura rilasciata con atto separato sa intendersi in calce all'atto di citazione, dall'avv. Silvio Garofalo, (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati come in atti;
ATTORE
, P.Iva in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Pt_2 CodiceFiscale_3
su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Colacurcio Giovanni (CF: , elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: prestazione di opera intellettuale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 30/09/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino il esponendo di aver svolto, quale Controparte_1
commercialista, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in favore del convenuto attività di consulenza amministrativa e fiscale, attività di CP_1
compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali con ogni adempimento inerente e conseguente, attività di assistenza alle assemblee consortili ed alla sedute del CdA con redazione dei relativi verbali, attività di domiciliatario del . CP_1
Per tale attività richiedeva il pagamento del compenso professionale ammontante, per l'anno 2013, alla somma di € 4.632,16, per l'anno 2014, alla somma di € 3.760,14, per l'anno 2015, alla somma di € 3.820,87, per l'anno 2016, alla somma di € 3.841,69, per l'anno 2017 alla somma di € 3.835,35, per l'anno 2018 alla somma di € 3.587,93 e per l'anno 2019 alla somma di € 2.828,16,
Le note di messa in mora rimanevano senza esito.
L'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“condannare il convenuto in persona del legale p.t. al pagamento in Controparte_1
favore del dott. della somma di € 26.306,30, per le causali di cui Parte_1
in premessa ed oltre accessori di legge maturandi dalla data della prima messa in mora all'effettivo pagamento;
in ogni caso, vittoria delle spese del giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che impugnava la Controparte_1
domanda attorea eccependo la mancata dimostrazione dell'attività svolta e della debenza somma , il mancato adempimento della prestazione, mai realizzate e oltretutto sfornite di prova e infine la mancata dimostrazione determinazione somme richieste.
Il convenuto concludeva “Chiedendo che l'On Giudice adito per le ragioni indicate in fatto e diritto voglia rigettare la domanda proposta dall'attore; per mero scrupolo difensivo in subordine rideterminare le somme che si riterranno dovute Il tutto con vittoria e spese di causa con attribuzione”.
Assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta dalle parti. Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° luglio 2024, poi differita al 30/09/2025 e infine all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa.
DIRITTO
La domanda attorea trova parziale accoglimento.
Occorre procedere ad un breve inquadramento giuridico della fattispecie in disamina che, ai sensi dell' art. 2230 c.c., si fonda su un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto il conferimento al dott. di un incarico di consulenza in favore del Parte_1
convenuto. Come sancito da costanti pronunce giurisprudenziali, CP_1
presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore , anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al Giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova, anche presuntiva, del conferimento dell'incarico professionale e del suo espletamento, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità(Cassazione civile sez. VI - 10/05/2018). Nella fattispecie la prova può ritenersi in parte assolta dall'allegazione della documentazione in possesso del medesimo professionista e da questi assunta in base ai suoi atti rilevando che la corposa documentazione prodotta dall'attore e dal tenore delle difese del convenuto appare pacifico l'effettivo conferimento dell'incarico professionale allo
, seppure per talune attività. Parte_1
Né i testi di parte attrice hanno convincentemente avallato gli assunti attorei in ordine a tutte le attività che il professionista assume di avere svolto in favore del convenuto.
Né dai documenti depositati dall'attore emergono elementi sufficienti per consentire la liquidazione delle spettanze professionali per tutte le attività richieste.
Il professionista per i crediti inerenti attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è privo di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione" (Cass. Civ. 20/04/2006, n. 9254).
Orbene all'esito dell'esame degli atti di causa e dell'istruttoria espletata e documentata dall'attore , per gli anni dal 2013 al 2019, è stata accertata la sola attività di compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali con ogni adempimento inerente e conseguente. In definitiva dallo scarno supporto documentale le pretese dell'attore risultino del tutto sfornite di prova in ordine a tutte le attività per cui richiede il compenso.
Si precisa che in atti non vi è prova di alcun accordo tra le parti circa il compenso pattuito, né la prova testimoniale sul punto ha fornito elementi utili a suffragare le deduzioni dell'attore. A tal proposito, appare utile richiamare l'art. 2233 c.c. che stabilisce una scala preferenziale di determinazione del compenso professionale, che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass.
n. 29837/2011). Qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione (Cass. n. 12095/1995).
Nel caso di specie, l'importo attribuibile al professionista e ritenuto congruo così come richiesto per l'attività di attività di compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali con ogni adempimento inerente e conseguente e quindi rimborso spese connesse alla trasmissione telematica Dichiarazione Iva, Spesometro, Certificazioni Uniche,
Modello Unico/, con annessi Studi di Settore, Mod. IRAP Dichiarazione sostituti d'imposta è desumibile dalle notule del 30/12/2016, per € 1.227,82;10/10/2017 per €
1.227,82 e 30/12/2018 per € 1.027,82 ,e quindi in totale € 3.483,46 oltre oneri accessori.
SUL REGIME DELLE SPESE
Il parziale accoglimento della domanda che ha visto ridotto di oltre 4/5 l'importo richiesto, comporta la compensazione delle spese di lite per 4/5 restando 1/5 a carico del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del
D. M. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate privilegiando il valore al minimo per la sola fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c caratterizzata dall'estrema snellezza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa IL Casale, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 1155/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1)ACCOGLIE parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1
, per compensi professionali, la somma di € 3.483,46 oltre oneri accessori
[...]
come per legge, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3)CONDANNA il , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.227,00 restando a carico di parte opponente € 845,00 (1/5 di € 4.227.00) e compensando tra le parti i restanti 4/5.
Così deciso in Avellino il 19 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa IL Casale