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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
7900 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, nella causa n. 7900/2023 R.G.
promossa da:
- con l'avvocato Francesco Micheletti del Foro di Mantova;
Parte_1
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica NA con
l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- ER di Germania, contumace;
CP_1
avente ad oggetto: risarcimento danni;
ha emesso la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
1 rilevato che la presente causa veniva instaurata da in qualità Parte_1
di figlio e legittimo erede di contro il Ministero dell'Economia e Persona_1
delle Finanze e la (in persona dell'Ambasciatore Controparte_2
pro tempore in Italia) per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da a seguito dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati nei Persona_1
confronti di quest'ultimo, all'epoca militare di cavalleria, dalle forze armate tedesche all'indomani dell'Armistizio dell' 8 settembre 1943 e consistiti nella sua cattura lo stesso giorno 8 settembre 1943, successiva deportazione in Germania ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati presso il Lager di Luckenwalde in Germania e rientro in Italia nel 1945 alla fine della guerra;
rilevato che l'attore per i fatti di cui sopra conveniva quindi in giudizio il
Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo di “1) accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...], ha subito lesione di diritti Persona_1
inviolabili della persona compiuti nel territorio italiano dalle forze del RZ CH nel periodo fra il 1° settembre 1943 e lo 08.05.1945 essendo stato preso prigioniero dalle forze armate tedesche in Merano il 08.09.1943, deportato in Germania ed ivi internato nel Lager di Lukenwalde fino al 25.04.1943 e poi rientrato in Italia il successivo
02.09.1945, e conseguentemente 2) liquidare i danni subiti in conseguenza della lesione dei propri diritti inviolabili della persona in conseguenza dell'imprigionamento, deportazione e detenzione nel Lager di Luckenwalde: per danno patrimoniale in complessi-vi L. 21.787, in valuta del 1945; per danno non patrimoniale € 170.000,96, e comunque la maggiore o minor somma che sarà determinata dal Giudice, an-che in via equitativa ex art. 1226 Cod. Civ., oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284 Cod. Civ. e rivalutazione monetaria dal
03.09.1945 1945 ad oggi per il danno patrimoniale e conseguentemente 3) accertare e dichiarare che il Sig. e per esso il figlio unico Persona_1 Parte_1
erede, successore ed avente causa, ha diritto ad ac-cedere al Fondo istituito ex art. 43
2 D.L. 30.04.1943 n. 36 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano e comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ CH nel periodo dallo 01.09.1943 al 08.05.1945, con le modalità stabilite dal citato art. 43
D.L. n. 36/2022; 4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sua sen-tenza e successive;
”; rilevato che si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'Avvocatura dello Stato chiedendo “In via istruttoria:
1. Disporre, come sopra richiesto, richiesta di informazioni all'Inps.
2. Ordinare l'esibizione agli attori, come sopra richiesto. Nel merito: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
dichiarare quindi le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza;
b) nel merito, in via principale e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, dichiarare prescritta la pretesa attorea e comunque rigettare la domanda perché prescritta, infondata, inammissibile e/o improcedibile e comunque non provata;
c) in subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori ex articoli 2934 e
2947, commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito; d) in estremo subordine, dare atto e disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL. n. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto all'attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, e della legge 29 gennaio 1994,
3 n. 94”; e) condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite.”; rilevato che in corso di causa il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della che non si costituiva per cui Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia;
rilevato che successivamente, invitate le parti a depositare brevi note conclusionali, il giudice tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione;
ciò premesso, va rilevato che in detta materia, a seguito delle sentenze emesse da vari giudici italiani di condanna della al Controparte_2
risarcimento dei danni nei confronti degli ex Internati Militari Italiani (IMI), interveniva su istanza della Germania, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) che con la sentenza 3 febbraio 2012 dichiarava che l'Italia aveva mancato all'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta alla Controparte_2
dal diritto internazionale permettendo che fossero intentate nei
[...]
confronti di essa cause civili fondate sulle violazioni del diritto umanitario commesse dal CH tedesco nel periodo 1943/1945, disponendo altresì che la
Repubblica NA avrebbe dovuto promulgare una legislazione adeguata o adottare comunque tutte le misure del caso per fare in modo che le decisioni dei tribunali italiani e delle altre autorità giudiziarie che contrastassero con l'immunità riconosciuta alla Repubblica ER di Germania fossero prive d'effetto; rilevato che successivamente si pronunciava però la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n.238/2014 del 22 ottobre 2014 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.3 della legge n.5/2013 e dell'art.1 della legge n.848/1957 esclusivamente nella parte in cui obbligavano il giudice italiano ad adeguarsi alla sopra citata pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 3 febbraio
2012, dato che essa “che gli (al giudice italiano n.d.r.) impone di negare la propria
4 giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistono in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona”; rilevato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la
Corte di Cassazione statuiva che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti jure imperii costituisce una mera prerogativa riconosciuta dalla consuetudine internazionale la cui operatività nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, “è preclusa… per i delicta imperii, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di jus cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”, delitti tra cui rientrano all'evidenza le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del CH tedesco fra il 1943 ed il 1945 lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità
(cfr. Cass. n.15812/2016, Cass. n.762/2017, Cass. n.20442/2020); rilevato che, a questo punto, le altre eccezioni svolte dall'Avvocatura dello Stato per resistere alle domande degli ex Internati Militari Italiani (IMI), risultavano infondate posto che riguardo all'eccezione di inammissibilità della domanda per la rinuncia dello Stato Italiano a qualsiasi domanda contro la Germania derivante dall'art.77 comma IV del Trattato di Pace del 10.2.1947, detta previsione -per la natura propria dell'atto in cui è contenuta- va letta e interpretata in senso restrittivo e risulta quindi inapplicabile al caso di specie in quanto da una parte fa riferimento alle domande pendenti alla data dell'8 maggio 1945 - e le presenti domande, all'evidenza, allora non erano giuridicamente pendenti - e dall'altra specifica che la rinuncia si applica “ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra” evidentemente nell'ambito interstatale, restando fuori dalla previsione le eventuali domande risarcitorie di privati nei confronti dello Stato tedesco;
5
ritenuto che
conforta detta interpretazione la sua intrinseca ragionevolezza, posto che erano parti del trattato di pace da un lato le “potenze alleate ed associate” e dall'altro l'Italia e non certo la Germania che in quel momento non era neppure ben individuabile come soggetto giuridico internazionale essendo ancora sotto il regime di occupazione militare a seguito della resa incondizionata dell'8 maggio
1945, il Paese era infatti ancora diviso in quattro zone di occupazione e governato formalmente dal Consiglio di controllo alleato;
rilevato ancora che conferma questa interpretazione proprio il fatto che, successivamente, come di seguito illustrato, sono intervenuti in materia accordi diretti tra lo Stato Italiano e quello TE (richiamati anche dalle difese dell'Avvocatura dello Stato), a conferma del carattere limitato della previsione contenuta nel trattato di pace;
rilevato ancora quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per la rinuncia dello Stato Italiano derivante dagli Accordi di Bonn del 2.6.1961 tra la
Repubblica NA e la Repubblica ER ES (resi esecutivi in Italia con la legge n.404/1963 ed i successivi DPR n.1263/1962 e DPR n.2043/1963) che trattasi di accordi tra Stati che non possono impedire, in assenza di specifico divieto previsto dalla legge, le eventuali azioni da parte dei privati nei confronti dello Stato estero, a prescindere dagli impegni assunti dallo Stato di appartenenza nei confronti dello Stato estero, e ciò tanto più che facendo riferimento alle
“questioni pendenti”, essi escludono, per tabulas, la loro applicazione alle domande allora non ancora proposte, come appunto questa per cui è causa;
rilevato quanto all'eccepita decadenza della domanda per decorrenza del termine previsto dall'art.6 del DPR n.2043/1963 che, per i motivi di cui sopra, detta previsione non è applicabile ai casi di specie relativi alle domande dirette da parte dei privati;
6 rilevato infine quanto all'eccezione di prescrizione, che il diritto al risarcimento dei danni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità è da considerarsi imprescrittibile come ha avuto modo di chiarire, sebbene incidenter tantum, la stessa Suprema Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n.5044/2004 con espresso riferimento anche ai processi civili che traggono origine da tali crimini, sentenza richiamata anche nella successiva sentenza della Cassazione n.3642/2024, richiamata anche dall'Avvocatura dello Stato, in cui si fa ancora riferimento alla
“imprescrittibilità” per i crimini in questione facendo riferimento a convenzioni internazionali che, per la loro portata e rilevanza, devono ritenersi principi di diritto internazionale cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma ai sensi dell'art.10 della Costituzione;
rilevato che a fronte delle conseguenti inevitabili pronunce dei giudici italiani contro la Germania, la Repubblica ER di Germania avviava nell'aprile 2022 un nuovo procedimento contro l'Italia davanti alla Corte Internazionale di
Giustizia (CIG) eccependo che, nonostante la precedente pronuncia i giudici italiani avevano continuato ad accogliere i ricorsi contro la Germania in violazione della relativa immunità, tanto che si era arrivati ad agire in executivis su beni dello
Stato tedesco in Italia;
rilevato che in tale contesto interveniva finalmente in modo espresso il legislatore italiano con il decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito in legge 29 giugno 2022
n.79, che all'art. 43 istituiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il
“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forza del RZ CH nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945” così da assicurare, si legge al comma 1, “continuità all'accordo tra la Repubblica NA e la Repubblica ER di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962
7 n.1263”, prevedendo un'apposita dotazione finanziaria e stabilendo che hanno diritto all'accesso al Fondo “coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni… a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” del medesimo articolo, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2023; rilevato che il medesimo articolo al comma 3 prevede che “in deroga all'art.282 del codice di procedura civile, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1”, tant' è che si prevede espressamente, in ossequio alla citata pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), che le procedure esecutive contro la
Germania basate sui titoli aventi ad oggetto il risarcimento dei danni provocati dalle forze armate del RZ CH durante la seconda guerra mondiale (anche nel caso di pronunce straniere) non possono essere iniziate o proseguite ed i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti;
ritenuto che
il predetto Fondo istituito dall'Italia per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano dalle forze armate del
RZ CH durante la seconda guerra mondiale, così come del pari i Fondi creati anche in altri Paesi per garantire alle vittime di guerra o del terrorismo un ristoro delle gravi violazioni subite, come rilevato dalla condivisibile migliore dottrina, appaiono strumenti legittimi per dare attuazione al diritto al risarcimento delle vittime, anche quando sia necessario non trasgredire alle norme sull'immunità statale da un lato e/o non ci si possa rivalere sui soggetti responsabili dall'altro, e ciò coerentemente con i principi costituzionali che garantiscono il diritto ad un
8 rimedio nel caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, già citata;
rilevato in particolare che la pronuncia della Corte Costituzionale nella sopra citata sentenza vuole garantire “una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice” evitando “il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela dei diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione” quale sarebbe riconoscere “l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana… quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”; ritenuto perciò che, dovendo rispettare da una parte gli obblighi internazionali, pattizi e consuetudinari ribaditi dalla citata sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012 e dall'altra i principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione come interpretati e richiamati dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n.238/2014, il legislatore con la normativa introdotta dal citato art.43, come rilevato dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale
n.159/2023 del 4/21 luglio 2023, “opera un non irragionevole bilanciamento tra questi principi, tutti di rango costituzionale”, nella consapevolezza che “l'assoluta peculiarità della fattispecie… costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale…. segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra”; ritenuto pertanto che per “l'assoluta peculiarità della fattispecie” fermo restando che la condanna al risarcimento dei danni può essere pronunciata, come previsto dalla normativa sopra indicata, solo nei confronti dello Stato italiano, sussiste comunque la legittimazione passiva della a stare Controparte_2
9 in giudizio, quale successore del cessato RZ CH autore dei crimini in questione, al fine di evitare che, come rilevato ancora dalla condivisibile migliore dottrina, si affermi nell'ordinamento internazionale il principio per cui gli Stati di cittadinanza delle vittime siano chiamati a rispondere di illeciti non ad essi imputabili, quasi ad incentivo per gli Stati responsabili a non preoccuparsi particolarmente del rispetto delle norme a tutela di fondamentali diritti individuali, tanto da non dover neppure essere parte nei relativi processi;
ritenuto perciò che la domanda azionata nel presente giudizio va esaminata nel merito e a questo riguardo, secondo i principi generali in tema di onere della prova di cui all'art.115 cpc, ritiene questo giudice che in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei territori allora occupati dal CH tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano -e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la Germania-, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro accertato da svariate pubblicazioni storiche e documentari filmati, alcuni prodotti anche in questo giudizio;
ritenuto a questo riguardo che, a differenza di quanto pure sostenuto dall'Avvocatura, la cattura e la deportazione in Germania dei militari italiani, all'indomani della firma dell'armistizio con le potenze alleate, da parte delle forze armate del RZ CH, non ha e non può avere alcuna giustificazione, esso violava platealmente la sovranità dello Stato italiano e costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità per il trattamento cui notoriamente furono sottoposti i militari deportati;
10 ritenuto comunque che sarebbe stato eventualmente onere dei convenuti provare l'eccezione da essi dedotta per cui il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, sarebbe stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie, prova che all'evidenza non è stata fornita;
ritenuto quindi che trattasi di crimini imprescrittibili e la previsione contenuta nell'art.43 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito in legge 29 giugno 2022 n.79, secondo cui viene “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione….”, non introduce un termine di prescrizione per il caso di specie ma si limita a richiamare l'applicazione degli ordinari termini di prescrizione ai casi in cui la prescrizione si applica e, all'evidenza, non si applica per i reati imprescrittibili;
ritenuto quanto all'eccezione formulata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla prova di non aver ricevuto prima d'ora altri risarcimenti dallo Stato secondo quanto previsto dal citato art.43 comma 4, che per il fondamentale principio di cui all'art.2697 cc parte attrice è tenuta a provare i fatti costituivi del diritto azionato
(la deportazione in Germania, ecc.) e parte convenuta, cioè lo Stato italiano, è tenuta a provare i fatti estintivi come l'avvenuta corresponsione di eventuali somme a titolo risarcitorio, e ciò anche in applicazione del principio di “prossimità della prova”, per cui è semmai lo Stato che deve eccepire e provare di aver già in toto o in parte risarcito le vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità oggetto del presente giudizio;
ritenuto infine in ordine al quantum, considerati la decorrenza del tempo, oltre ottant'anni, ed il contesto storico in cui i fatti sono avvenuti, che il risarcimento non può che essere quantificato in via assolutamente equitativa, svolgendo esso a distanza di tanto tempo ed in un contesto sociale e politico totalmente diverso, una funzione sostanzialmente simbolica, atteso comunque che nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ai sensi dell'art.1223 cc
11 per atti e fatti che rientrano tra le grandi tragedie della storia il cui carattere universale trascende i singoli che ne sono coinvolti;
ritenuto pertanto che va senz'altro escluso per la determinazione del danno il riferimento a tabelle o criteri normativi previsti per vicende e fatti di tutt'altra natura, in alcun modo rapportabili alla vicenda per cui è causa;
ritenuto pertanto che alla luce delle risultanze sopra specificate, ritiene equo questo giudice, tenuto conto di quanto analogamente deciso da altri Tribunali della Stato italiano, quantificare il risarcimento dovuto per tutti coloro che, catturati dai tedeschi ed internati in Germania all'indomani dell'8 settembre 1943 sono rientrati solo alla fine della guerra nel 1945 in euro 40.000,00 mentre per quelli che, pur internati in Germania, risultano comunque liberati o congedati in epoca anteriore dalle stesse autorità del CH tedesco il risarcimento può essere quantificato in euro 30.000,00 in quanto il periodo di internamento è risultato di fatto minore;
rilevato che, trattandosi di somme determinate ad oggi in via equitativa, su di esse decorreranno gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto pertanto che, nel contraddittorio con la Repubblica ER di
Germania, il Ministero dell'Economia e delle Finanze va condannato a pagare a a titolo di risarcimento danni per i motivi indicati, la somma Parte_1
di euro 40.000,00 con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine quanto alle spese che per il principio della soccombenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze va condannato a rimborsarle a parte attrice e si liquidano come in dispositivo con riferimento al parametro di valore indeterminabile di complessità media, mentre nessuna pronuncia di condanna va emessa nei confronti della;
Controparte_2
12
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) nel contraddittorio con la Repubblica ER di Germania, condanna il
Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare a a Parte_1
titolo di risarcimento danni per quanto indicato in motivazione, la somma di euro 40.000,00 con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare a le spese di causa che si liquidano in euro 12.000,00 per Parte_1
compensi professionali ed euro 786,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese, IVA e Cassa Previdenziale come per legge.
Così deciso in Brescia il 5 novembre 2025
Il giudice
IA AD
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, nella causa n. 7900/2023 R.G.
promossa da:
- con l'avvocato Francesco Micheletti del Foro di Mantova;
Parte_1
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica NA con
l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- ER di Germania, contumace;
CP_1
avente ad oggetto: risarcimento danni;
ha emesso la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
1 rilevato che la presente causa veniva instaurata da in qualità Parte_1
di figlio e legittimo erede di contro il Ministero dell'Economia e Persona_1
delle Finanze e la (in persona dell'Ambasciatore Controparte_2
pro tempore in Italia) per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da a seguito dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati nei Persona_1
confronti di quest'ultimo, all'epoca militare di cavalleria, dalle forze armate tedesche all'indomani dell'Armistizio dell' 8 settembre 1943 e consistiti nella sua cattura lo stesso giorno 8 settembre 1943, successiva deportazione in Germania ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati presso il Lager di Luckenwalde in Germania e rientro in Italia nel 1945 alla fine della guerra;
rilevato che l'attore per i fatti di cui sopra conveniva quindi in giudizio il
Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo di “1) accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] il [...], ha subito lesione di diritti Persona_1
inviolabili della persona compiuti nel territorio italiano dalle forze del RZ CH nel periodo fra il 1° settembre 1943 e lo 08.05.1945 essendo stato preso prigioniero dalle forze armate tedesche in Merano il 08.09.1943, deportato in Germania ed ivi internato nel Lager di Lukenwalde fino al 25.04.1943 e poi rientrato in Italia il successivo
02.09.1945, e conseguentemente 2) liquidare i danni subiti in conseguenza della lesione dei propri diritti inviolabili della persona in conseguenza dell'imprigionamento, deportazione e detenzione nel Lager di Luckenwalde: per danno patrimoniale in complessi-vi L. 21.787, in valuta del 1945; per danno non patrimoniale € 170.000,96, e comunque la maggiore o minor somma che sarà determinata dal Giudice, an-che in via equitativa ex art. 1226 Cod. Civ., oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284 Cod. Civ. e rivalutazione monetaria dal
03.09.1945 1945 ad oggi per il danno patrimoniale e conseguentemente 3) accertare e dichiarare che il Sig. e per esso il figlio unico Persona_1 Parte_1
erede, successore ed avente causa, ha diritto ad ac-cedere al Fondo istituito ex art. 43
2 D.L. 30.04.1943 n. 36 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano e comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ CH nel periodo dallo 01.09.1943 al 08.05.1945, con le modalità stabilite dal citato art. 43
D.L. n. 36/2022; 4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sua sen-tenza e successive;
”; rilevato che si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'Avvocatura dello Stato chiedendo “In via istruttoria:
1. Disporre, come sopra richiesto, richiesta di informazioni all'Inps.
2. Ordinare l'esibizione agli attori, come sopra richiesto. Nel merito: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
dichiarare quindi le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza;
b) nel merito, in via principale e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, dichiarare prescritta la pretesa attorea e comunque rigettare la domanda perché prescritta, infondata, inammissibile e/o improcedibile e comunque non provata;
c) in subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori ex articoli 2934 e
2947, commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito; d) in estremo subordine, dare atto e disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL. n. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto all'attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n.
791, e della legge 29 gennaio 1994,
3 n. 94”; e) condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite.”; rilevato che in corso di causa il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della che non si costituiva per cui Controparte_2
ne veniva dichiarata la contumacia;
rilevato che successivamente, invitate le parti a depositare brevi note conclusionali, il giudice tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione;
ciò premesso, va rilevato che in detta materia, a seguito delle sentenze emesse da vari giudici italiani di condanna della al Controparte_2
risarcimento dei danni nei confronti degli ex Internati Militari Italiani (IMI), interveniva su istanza della Germania, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) che con la sentenza 3 febbraio 2012 dichiarava che l'Italia aveva mancato all'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta alla Controparte_2
dal diritto internazionale permettendo che fossero intentate nei
[...]
confronti di essa cause civili fondate sulle violazioni del diritto umanitario commesse dal CH tedesco nel periodo 1943/1945, disponendo altresì che la
Repubblica NA avrebbe dovuto promulgare una legislazione adeguata o adottare comunque tutte le misure del caso per fare in modo che le decisioni dei tribunali italiani e delle altre autorità giudiziarie che contrastassero con l'immunità riconosciuta alla Repubblica ER di Germania fossero prive d'effetto; rilevato che successivamente si pronunciava però la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n.238/2014 del 22 ottobre 2014 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art.3 della legge n.5/2013 e dell'art.1 della legge n.848/1957 esclusivamente nella parte in cui obbligavano il giudice italiano ad adeguarsi alla sopra citata pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 3 febbraio
2012, dato che essa “che gli (al giudice italiano n.d.r.) impone di negare la propria
4 giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistono in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona”; rilevato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la
Corte di Cassazione statuiva che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti jure imperii costituisce una mera prerogativa riconosciuta dalla consuetudine internazionale la cui operatività nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, “è preclusa… per i delicta imperii, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di jus cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”, delitti tra cui rientrano all'evidenza le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del CH tedesco fra il 1943 ed il 1945 lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità
(cfr. Cass. n.15812/2016, Cass. n.762/2017, Cass. n.20442/2020); rilevato che, a questo punto, le altre eccezioni svolte dall'Avvocatura dello Stato per resistere alle domande degli ex Internati Militari Italiani (IMI), risultavano infondate posto che riguardo all'eccezione di inammissibilità della domanda per la rinuncia dello Stato Italiano a qualsiasi domanda contro la Germania derivante dall'art.77 comma IV del Trattato di Pace del 10.2.1947, detta previsione -per la natura propria dell'atto in cui è contenuta- va letta e interpretata in senso restrittivo e risulta quindi inapplicabile al caso di specie in quanto da una parte fa riferimento alle domande pendenti alla data dell'8 maggio 1945 - e le presenti domande, all'evidenza, allora non erano giuridicamente pendenti - e dall'altra specifica che la rinuncia si applica “ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra” evidentemente nell'ambito interstatale, restando fuori dalla previsione le eventuali domande risarcitorie di privati nei confronti dello Stato tedesco;
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ritenuto che
conforta detta interpretazione la sua intrinseca ragionevolezza, posto che erano parti del trattato di pace da un lato le “potenze alleate ed associate” e dall'altro l'Italia e non certo la Germania che in quel momento non era neppure ben individuabile come soggetto giuridico internazionale essendo ancora sotto il regime di occupazione militare a seguito della resa incondizionata dell'8 maggio
1945, il Paese era infatti ancora diviso in quattro zone di occupazione e governato formalmente dal Consiglio di controllo alleato;
rilevato ancora che conferma questa interpretazione proprio il fatto che, successivamente, come di seguito illustrato, sono intervenuti in materia accordi diretti tra lo Stato Italiano e quello TE (richiamati anche dalle difese dell'Avvocatura dello Stato), a conferma del carattere limitato della previsione contenuta nel trattato di pace;
rilevato ancora quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per la rinuncia dello Stato Italiano derivante dagli Accordi di Bonn del 2.6.1961 tra la
Repubblica NA e la Repubblica ER ES (resi esecutivi in Italia con la legge n.404/1963 ed i successivi DPR n.1263/1962 e DPR n.2043/1963) che trattasi di accordi tra Stati che non possono impedire, in assenza di specifico divieto previsto dalla legge, le eventuali azioni da parte dei privati nei confronti dello Stato estero, a prescindere dagli impegni assunti dallo Stato di appartenenza nei confronti dello Stato estero, e ciò tanto più che facendo riferimento alle
“questioni pendenti”, essi escludono, per tabulas, la loro applicazione alle domande allora non ancora proposte, come appunto questa per cui è causa;
rilevato quanto all'eccepita decadenza della domanda per decorrenza del termine previsto dall'art.6 del DPR n.2043/1963 che, per i motivi di cui sopra, detta previsione non è applicabile ai casi di specie relativi alle domande dirette da parte dei privati;
6 rilevato infine quanto all'eccezione di prescrizione, che il diritto al risarcimento dei danni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità è da considerarsi imprescrittibile come ha avuto modo di chiarire, sebbene incidenter tantum, la stessa Suprema Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n.5044/2004 con espresso riferimento anche ai processi civili che traggono origine da tali crimini, sentenza richiamata anche nella successiva sentenza della Cassazione n.3642/2024, richiamata anche dall'Avvocatura dello Stato, in cui si fa ancora riferimento alla
“imprescrittibilità” per i crimini in questione facendo riferimento a convenzioni internazionali che, per la loro portata e rilevanza, devono ritenersi principi di diritto internazionale cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma ai sensi dell'art.10 della Costituzione;
rilevato che a fronte delle conseguenti inevitabili pronunce dei giudici italiani contro la Germania, la Repubblica ER di Germania avviava nell'aprile 2022 un nuovo procedimento contro l'Italia davanti alla Corte Internazionale di
Giustizia (CIG) eccependo che, nonostante la precedente pronuncia i giudici italiani avevano continuato ad accogliere i ricorsi contro la Germania in violazione della relativa immunità, tanto che si era arrivati ad agire in executivis su beni dello
Stato tedesco in Italia;
rilevato che in tale contesto interveniva finalmente in modo espresso il legislatore italiano con il decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito in legge 29 giugno 2022
n.79, che all'art. 43 istituiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il
“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forza del RZ CH nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945” così da assicurare, si legge al comma 1, “continuità all'accordo tra la Repubblica NA e la Repubblica ER di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962
7 n.1263”, prevedendo un'apposita dotazione finanziaria e stabilendo che hanno diritto all'accesso al Fondo “coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni… a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” del medesimo articolo, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2023; rilevato che il medesimo articolo al comma 3 prevede che “in deroga all'art.282 del codice di procedura civile, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1”, tant' è che si prevede espressamente, in ossequio alla citata pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), che le procedure esecutive contro la
Germania basate sui titoli aventi ad oggetto il risarcimento dei danni provocati dalle forze armate del RZ CH durante la seconda guerra mondiale (anche nel caso di pronunce straniere) non possono essere iniziate o proseguite ed i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti;
ritenuto che
il predetto Fondo istituito dall'Italia per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano dalle forze armate del
RZ CH durante la seconda guerra mondiale, così come del pari i Fondi creati anche in altri Paesi per garantire alle vittime di guerra o del terrorismo un ristoro delle gravi violazioni subite, come rilevato dalla condivisibile migliore dottrina, appaiono strumenti legittimi per dare attuazione al diritto al risarcimento delle vittime, anche quando sia necessario non trasgredire alle norme sull'immunità statale da un lato e/o non ci si possa rivalere sui soggetti responsabili dall'altro, e ciò coerentemente con i principi costituzionali che garantiscono il diritto ad un
8 rimedio nel caso di gravi violazioni dei diritti fondamentali come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, già citata;
rilevato in particolare che la pronuncia della Corte Costituzionale nella sopra citata sentenza vuole garantire “una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice” evitando “il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela dei diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione” quale sarebbe riconoscere “l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana… quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”; ritenuto perciò che, dovendo rispettare da una parte gli obblighi internazionali, pattizi e consuetudinari ribaditi dalla citata sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012 e dall'altra i principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione come interpretati e richiamati dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n.238/2014, il legislatore con la normativa introdotta dal citato art.43, come rilevato dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale
n.159/2023 del 4/21 luglio 2023, “opera un non irragionevole bilanciamento tra questi principi, tutti di rango costituzionale”, nella consapevolezza che “l'assoluta peculiarità della fattispecie… costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale…. segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra”; ritenuto pertanto che per “l'assoluta peculiarità della fattispecie” fermo restando che la condanna al risarcimento dei danni può essere pronunciata, come previsto dalla normativa sopra indicata, solo nei confronti dello Stato italiano, sussiste comunque la legittimazione passiva della a stare Controparte_2
9 in giudizio, quale successore del cessato RZ CH autore dei crimini in questione, al fine di evitare che, come rilevato ancora dalla condivisibile migliore dottrina, si affermi nell'ordinamento internazionale il principio per cui gli Stati di cittadinanza delle vittime siano chiamati a rispondere di illeciti non ad essi imputabili, quasi ad incentivo per gli Stati responsabili a non preoccuparsi particolarmente del rispetto delle norme a tutela di fondamentali diritti individuali, tanto da non dover neppure essere parte nei relativi processi;
ritenuto perciò che la domanda azionata nel presente giudizio va esaminata nel merito e a questo riguardo, secondo i principi generali in tema di onere della prova di cui all'art.115 cpc, ritiene questo giudice che in ordine all'an sia sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in Germania o nei territori allora occupati dal CH tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano -e già questo costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità in quanto in quel momento l'Italia non era in guerra contro la Germania-, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari italiani internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie come peraltro accertato da svariate pubblicazioni storiche e documentari filmati, alcuni prodotti anche in questo giudizio;
ritenuto a questo riguardo che, a differenza di quanto pure sostenuto dall'Avvocatura, la cattura e la deportazione in Germania dei militari italiani, all'indomani della firma dell'armistizio con le potenze alleate, da parte delle forze armate del RZ CH, non ha e non può avere alcuna giustificazione, esso violava platealmente la sovranità dello Stato italiano e costituisce un crimine di guerra e contro l'umanità per il trattamento cui notoriamente furono sottoposti i militari deportati;
10 ritenuto comunque che sarebbe stato eventualmente onere dei convenuti provare l'eccezione da essi dedotta per cui il trattamento ricevuto dai militari italiani internati, nel caso di specie, sarebbe stato adeguato e rispettoso delle norme internazionali e consuetudinarie, prova che all'evidenza non è stata fornita;
ritenuto quindi che trattasi di crimini imprescrittibili e la previsione contenuta nell'art.43 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito in legge 29 giugno 2022 n.79, secondo cui viene “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione….”, non introduce un termine di prescrizione per il caso di specie ma si limita a richiamare l'applicazione degli ordinari termini di prescrizione ai casi in cui la prescrizione si applica e, all'evidenza, non si applica per i reati imprescrittibili;
ritenuto quanto all'eccezione formulata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla prova di non aver ricevuto prima d'ora altri risarcimenti dallo Stato secondo quanto previsto dal citato art.43 comma 4, che per il fondamentale principio di cui all'art.2697 cc parte attrice è tenuta a provare i fatti costituivi del diritto azionato
(la deportazione in Germania, ecc.) e parte convenuta, cioè lo Stato italiano, è tenuta a provare i fatti estintivi come l'avvenuta corresponsione di eventuali somme a titolo risarcitorio, e ciò anche in applicazione del principio di “prossimità della prova”, per cui è semmai lo Stato che deve eccepire e provare di aver già in toto o in parte risarcito le vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità oggetto del presente giudizio;
ritenuto infine in ordine al quantum, considerati la decorrenza del tempo, oltre ottant'anni, ed il contesto storico in cui i fatti sono avvenuti, che il risarcimento non può che essere quantificato in via assolutamente equitativa, svolgendo esso a distanza di tanto tempo ed in un contesto sociale e politico totalmente diverso, una funzione sostanzialmente simbolica, atteso comunque che nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ai sensi dell'art.1223 cc
11 per atti e fatti che rientrano tra le grandi tragedie della storia il cui carattere universale trascende i singoli che ne sono coinvolti;
ritenuto pertanto che va senz'altro escluso per la determinazione del danno il riferimento a tabelle o criteri normativi previsti per vicende e fatti di tutt'altra natura, in alcun modo rapportabili alla vicenda per cui è causa;
ritenuto pertanto che alla luce delle risultanze sopra specificate, ritiene equo questo giudice, tenuto conto di quanto analogamente deciso da altri Tribunali della Stato italiano, quantificare il risarcimento dovuto per tutti coloro che, catturati dai tedeschi ed internati in Germania all'indomani dell'8 settembre 1943 sono rientrati solo alla fine della guerra nel 1945 in euro 40.000,00 mentre per quelli che, pur internati in Germania, risultano comunque liberati o congedati in epoca anteriore dalle stesse autorità del CH tedesco il risarcimento può essere quantificato in euro 30.000,00 in quanto il periodo di internamento è risultato di fatto minore;
rilevato che, trattandosi di somme determinate ad oggi in via equitativa, su di esse decorreranno gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto pertanto che, nel contraddittorio con la Repubblica ER di
Germania, il Ministero dell'Economia e delle Finanze va condannato a pagare a a titolo di risarcimento danni per i motivi indicati, la somma Parte_1
di euro 40.000,00 con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine quanto alle spese che per il principio della soccombenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze va condannato a rimborsarle a parte attrice e si liquidano come in dispositivo con riferimento al parametro di valore indeterminabile di complessità media, mentre nessuna pronuncia di condanna va emessa nei confronti della;
Controparte_2
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) nel contraddittorio con la Repubblica ER di Germania, condanna il
Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare a a Parte_1
titolo di risarcimento danni per quanto indicato in motivazione, la somma di euro 40.000,00 con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare a le spese di causa che si liquidano in euro 12.000,00 per Parte_1
compensi professionali ed euro 786,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese, IVA e Cassa Previdenziale come per legge.
Così deciso in Brescia il 5 novembre 2025
Il giudice
IA AD
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