TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE, dott. Giovanni Pascarella, quale giudice del lavoro, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18170/2024 R.G, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 45, presso lo studio Parte_1
degli avv. ti Emiliano Irazza e Floriana Alessandrini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in via telematica il 10/5/2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti per
[...]
l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, negati dal ctu all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445, commi 1 e ss, c.p.c., deducendo che l'ausiliare aveva erroneamente valutato l'incidenza invalidante delle gravi e numerose patologie da cui era affetta, mal interpretando le risultanze delle certificazioni mediche in atti, da cui emergeva un deficit mnesico ingravescente e disorientamento spaziale e temporale.
Ha, quindi, concluso chiedendo riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 30/6/2022 o da quella che risulterà accertata in corso di giudizio.
Non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con ricorso notificato a mezzo CP_1
pec sia presso la sede legale che presso la sede provinciale
1 Disposta la rinnovazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. di cui è data pubblica lettura.
2.Rileva il Tribunale che il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3.La domanda è infondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.ssa specialista in medicina Persona_1
legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla legge 18/80 e dalla legge 508/88, sia delle valutazioni medico-legali espresse dal precedente consulente, sia dei rilievi prospettati dalla ricorrente, così accertando che la è affetta da: deterioramento cognitivo di grado moderato Pt_1
(MMSE 17/30) in encefalopatia degenerativa;
diabete mellito di tipo II in trattamento ipoglicemizzante orale;
remota frattura scomposta rotula sinistra post traumatica, trattata con cerchiaggio, poi rimosso;
ipertensione arteriosa in farmacoterapia con riferito pregresso duplice evento lipotimico;
pregressa artroprotesi di anca destra in coxartrosi (2013);pregressa frattura del V dito piede sinistro da schiacciamento;
ipoacusia bilaterale neurosensoriale;
ipovisus bilaterale (VOD
- 6-7/10; VOS = 7/10) in soggetto con cataratta bilaterale non operata;
pregressa colecistectomia -
IRC al III stadio in soggetto con esiti di remota nefrectomia destra per litiasi;
incontinenza trattata con presidi di assorbenza.
L'ausiliare ha, poi, evidenziato che “da un punto di vista cognitivo, sebbene sia stato certificato un deterioramento di grado moderato, in occasione della visita medico legale la periziata è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, conscia delle finalità della visita stessa e non ha presentato evidenti lacune mnesiche nè nella memoria a breve termine nè nella memoria di rievocazione;
che per ciò che
2 riguarda l'autonomia deambulatoria, benchè si sia presentata a visita con deambulatore, il cui utilizzo
è riferito precauzionale stante alcuni episodi di cadute accidentali, è apparsa autonoma nei passaggi posturali e nella deambulazione che di fatto avviene a base allargata e piccoli passi e migliora, in termini di stabilità con l'utilizzo del deaambulatore;
che il quadro patologico acclarato fa ritenere non sussistenti nel caso di specie i requisiti medico legali necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento essendo la periziata, autonoma nell'adempimento degli atti quotidiani della vita e presentando una riduzione della capacità deambulatoria che non risulta abolita nè compromessa al punto da richiedere una supervisione o assistenza da parte di terzi”
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera di parte ricorrente, che ha omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
4.Poiché ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att c.p.c., la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite, sicchè devono porsi a carico dell'Istituto le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Pascarella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE, dott. Giovanni Pascarella, quale giudice del lavoro, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18170/2024 R.G, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 45, presso lo studio Parte_1
degli avv. ti Emiliano Irazza e Floriana Alessandrini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: come da ricorso e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in via telematica il 10/5/2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti per
[...]
l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, negati dal ctu all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445, commi 1 e ss, c.p.c., deducendo che l'ausiliare aveva erroneamente valutato l'incidenza invalidante delle gravi e numerose patologie da cui era affetta, mal interpretando le risultanze delle certificazioni mediche in atti, da cui emergeva un deficit mnesico ingravescente e disorientamento spaziale e temporale.
Ha, quindi, concluso chiedendo riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 30/6/2022 o da quella che risulterà accertata in corso di giudizio.
Non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con ricorso notificato a mezzo CP_1
pec sia presso la sede legale che presso la sede provinciale
1 Disposta la rinnovazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. di cui è data pubblica lettura.
2.Rileva il Tribunale che il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3.La domanda è infondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.ssa specialista in medicina Persona_1
legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla legge 18/80 e dalla legge 508/88, sia delle valutazioni medico-legali espresse dal precedente consulente, sia dei rilievi prospettati dalla ricorrente, così accertando che la è affetta da: deterioramento cognitivo di grado moderato Pt_1
(MMSE 17/30) in encefalopatia degenerativa;
diabete mellito di tipo II in trattamento ipoglicemizzante orale;
remota frattura scomposta rotula sinistra post traumatica, trattata con cerchiaggio, poi rimosso;
ipertensione arteriosa in farmacoterapia con riferito pregresso duplice evento lipotimico;
pregressa artroprotesi di anca destra in coxartrosi (2013);pregressa frattura del V dito piede sinistro da schiacciamento;
ipoacusia bilaterale neurosensoriale;
ipovisus bilaterale (VOD
- 6-7/10; VOS = 7/10) in soggetto con cataratta bilaterale non operata;
pregressa colecistectomia -
IRC al III stadio in soggetto con esiti di remota nefrectomia destra per litiasi;
incontinenza trattata con presidi di assorbenza.
L'ausiliare ha, poi, evidenziato che “da un punto di vista cognitivo, sebbene sia stato certificato un deterioramento di grado moderato, in occasione della visita medico legale la periziata è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, conscia delle finalità della visita stessa e non ha presentato evidenti lacune mnesiche nè nella memoria a breve termine nè nella memoria di rievocazione;
che per ciò che
2 riguarda l'autonomia deambulatoria, benchè si sia presentata a visita con deambulatore, il cui utilizzo
è riferito precauzionale stante alcuni episodi di cadute accidentali, è apparsa autonoma nei passaggi posturali e nella deambulazione che di fatto avviene a base allargata e piccoli passi e migliora, in termini di stabilità con l'utilizzo del deaambulatore;
che il quadro patologico acclarato fa ritenere non sussistenti nel caso di specie i requisiti medico legali necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento essendo la periziata, autonoma nell'adempimento degli atti quotidiani della vita e presentando una riduzione della capacità deambulatoria che non risulta abolita nè compromessa al punto da richiedere una supervisione o assistenza da parte di terzi”
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera di parte ricorrente, che ha omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
4.Poiché ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att c.p.c., la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite, sicchè devono porsi a carico dell'Istituto le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Pascarella
3