TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 765 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Antonio Boderone in sostituzione dell'avv. Licenziati, il quale si riporta ai propri scritti difensivi nonché alle note di trattazione scritta depositate alla precedente udienza e chiede che la causa venga decisa;
nessuno è presente per parte appellata;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 15/01/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt.
22 e ss., L. 689/1981 (violazione del Codice della Strada);
TRA
, in persona del Sindaco p.t. Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Licenziati Adriano ed elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Fiumefreddo Bruzio (CS), alla via degli Italioti
n. 8, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
A seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6988/2022, depositata il 3.3.22, con la quale veniva accolto il quarto motivo del ricorso, veniva cassata la sentenza n. 196/2018 con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Paola, anche per quanto riguarda le spese processuali del giudizio di legittimità, con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il affinché detto Tribunale CP_1 Parte_1
decidesse la controversia uniformandosi ai principi enunciati dalla Suprema Corte.
Il ricorrente, in primo grado, deduceva che, gli veniva notificato il verbale n. PH3245/09 del 3.3.2010, elevato dalla Polizia Municipale di per il pagamento della somma di € 160,00 con la Pt_1
decurtazione di sei punti dalla patente per presunta violazione degli artt. 41 e 146/3 del C.d.S. per aver superato la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguito la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa;
la suddetta violazione veniva accertata il giorno 17.12.2009 mediante il rilevatore automatico Photored F17A installato presso l'impianto semaforico sito in Pt_1 all'incrocio di Via Stromboli con Via Regina Margherita;
che il verbale impugnato doveva essere considerato nullo per i seguenti motivi: a)non era precisata la direzione di marcia del veicolo contravvenzionato, ma solo l'intersezione controllata dal rilevatore automatico;
b)assenza contestazione immediata in quanto, in base ad un orientamento della Suprema Corte (cfr. Sentenza n.
7388/09,8465/06 e 23301/05), l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzo presso l'impianto semaforico di un apparecchio di rilevamento automatico in quanto la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (come ad esempio nel caso di coda di veicoli che non consente al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente); c)il suddetto dispositivo nel caso di specie può essere utilizzato in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia, quando ricorrono determinate condizioni :1) l'apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
2) è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione ; 3) sono scattati almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata;
4) in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora ; 5) l'apparecchiatura è predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;
d) L'apparecchiatura utilizzata non risultava tarata presso gli appositi centri SIT, come previsto dalla Legge 273/91.
Per tali motivi, il sig. proponeva ricorso per l'annullamento del suddetto verbale CP_1
innanzi al Giudice di Pace di il quale lo accoglieva con sent. n. 586/2013. Pt_1
La sentenza veniva appellata dal innanzi al Tribunale di Paola e l'appellato, sig. Parte_1
, si costituiva rilevando il mancato deposito nei termini di legge dei due rilievi CP_1
fotografici, come fatto già nella prima udienza del giudizio di primo grado, nonché rilevava che dagli stessi, depositati poi irritualmente nel corso del giudizio di prime cure, si evidenziava che, nel primo,
l'autovettura del ricorrente non aveva superato la linea d'arresto e che, nel secondo, non era visibile la targa del veicolo contravvenzionato. Inoltre, si eccepiva, come fatto già nel ricorso e nel giudizio di primo grado, che il dispositivo adoperato (Photored F17A) è validamente utilizzabile in modalità automatica laddove è posta la lanterna ripetitiva dopo l'intersezione, come prescritto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 430/2000, che nel caso di specie mancava come evidenziavano ancora una volta i rilievi fotografici esibiti.
Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 196/2018, accoglieva l'appello convalidando il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale di oggetto di opposizione in primo grado e Pt_1
condannava il sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Avverso detta sentenza il sig. proponeva ricorso in Cassazione per omesso esame circa CP_1
la eccepita violazione del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 430/2000 come fatto dirimente per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n.
5 c.p.c., rilevando la nullità del verbale contestato in quanto il dispositivo adoperato (il Photored
F17A) non era stato validamente utilizzato in modalità automatica, mancando, nel caso di specie, la lanterna ripetitiva dopo l'intersezione, come evidenziavano i rilievi fotografici depositati, peraltro tardivamente, dalla difesa del Parte_1
Pertanto, si chiedeva alla Suprema Corte di accertare l'omesso esame circa la detta eccepita violazione, la quale, con sentenza n. 6988, depositata il 3.3.2022, riteneva fondato il citato motivo di ricorso per omessa pronuncia in quanto, a fronte della riproposizione in appello della questione della mancanza della lanterna ripetitiva che il d.d. del n. 430/2000 e il Parte_2
successivo decreto del 2004 del pongono quale Controparte_2
condizione per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo Photored F17A, il Tribunale non si è pronunciato al riguardo con conseguente vizio di omissione di pronuncia.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza, rinviando la causa al Tribunale di Paola, anche per quanto riguarda le spese processuali del giudizio di cassazione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi enunciati.
Pertanto, il sig. , con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente Parte_3
notificato, adiva il Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: rigettare l'appello in quanto improcedibile e/o inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'accoglimento del ricorso come disposto dalla sentenza n. 586/2013 del G.d.P. di
Amantea e, quindi, annullare il verbale n. PH3245/09 del 3.3.10 redatto dalla Polizia Municipale del
Comune di con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di tutti i Pt_1
gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed I.V.A. con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, dichiarata la contumacia, nel presente procedimento di riassunzione, del all'udienza del 15.1.2025 la causa veniva discussa e decisa. Parte_1
Venendo all'unico motivo di gravame accolto dalla Suprema Corte, va annullato il verbale di contestazione oggetto di opposizione, atteso che il d.d. del n. 430/2000 Parte_2 e il successivo decreto del 2004 del pongono la presenza Parte_2 Controparte_2 della lanterna ripetitiva quale condizione per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo
Photored F17A.
Giova ricordare infatti che, il d.d. del Ministero dei lavori pubblici n. 430/2000, all'art. 2, riferendosi in modo specifico al dispositivo Photored F17A, di cui si discute, stabilisce che “il campo di applicazione dell'apparecchiatura deve intendersi limitato ai casi in cui si ritenga opportuno fornire all'operatore in servizio di polizia stradale un ausilio per la lettura e trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione e sia in funzione, oltre l'incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale dell'apparecchio fotografico”.
Tenuto conto anche dell'arresto della Corte di Cassazione sul punto, dal quale origina il presente giudizio, deve affermarsi che l'Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura in modalità automatica, deve utilizzare non solo un'apparecchiatura omologata a funzionare senza ausilio dell'accertatore ma deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l'esatto funzionamento, previste direttamente dal delle infrastrutture. Parte_2
Ora, dall'esame del compendio probatorio in atti, a fronte della specifica contestazione sul punto da parte del sig. , relativa all'assenza, nel caso di specie, della prescritta lanterna ripetitiva, CP_1
in spregio al disposto dell'art. 2 del d.d. 430/2000 e successivo decreto del 2004, nessuna documentazione di segno contrario appare essere stata prodotta dal peraltro Parte_1
rimasto contumace nel procedimento di riassunzione, pur essendo il medesimo gravato dell'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa azionata. In proposito, infatti, occorre ricordare che con l'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione con cui è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria viene introdotto un giudizio ordinario volto ad accertare la fondatezza della pretesa vantata con il medesimo provvedimento, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente, dall'amministrazione opposta e dall'opponente.
Sicché, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre compete all'opponente provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi della medesima pretesa (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. del
3.03.2011 n. 5122).
Ebbene, nella disamina del caso di specie, deve ritenersi che nulla abbia provato l'Amministrazione, stante anche la mancata costituzione nel procedimento di riassunzione, in ordine all'effettiva sussistenza della prescritta lanterna nell'intersezione stradale scenario della violazione per cui è causa ed all'epoca della sua commissione, non rinvenendosi nessuna prova specifica su tale circostanza dirimente. Né la dicitura contenuta nel verbale di accertamento della violazione, laddove vengono genericamente attestate le “risultanze fornite dalla documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a postazione fissa” può integrare il rispetto delle precise modalità di utilizzazione del dispositivo fissate dai predetti decreti.
Pertanto, per i motivi suindicati, non essendovi allegazione specifica né prova adeguata che nella fattispecie l'apparecchiatura Photored F17A sia stata debitamente utilizzata, come prescritto dalla normativa vigente, l'appello proposto dal avverso la sentenza n.586/2013 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di del 24.02.2014, deve essere rigettato, con conseguente Pt_1
annullamento del verbale n. PH3245/09 del 3.3.10 redatto dalla Polizia Municipale del Parte_1
oggetto di opposizione in primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle
[...]
spese di lite inerenti al secondo e al terzo grado di giudizio.
In punto di spese si rileva che il a seguito dell'annullamento, da parte della Parte_1
Cassazione, della sentenza n. 196/2018 emessa dal Tribunale di Paola, è da considerarsi soccombente e va pertanto condannato al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in € 462,00, secondo i valori medi di riferimento di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U n. 236 dell'8.10.2022, entrato in vigore il 23.10.2022, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta, e a quelle sostenute nella fase di legittimità, da liquidarsi in € 645,00 secondo i valori di cui
D.M. n. 55 del 2014, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 02/04/2014, vigente alla data di deposito della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo Parte_1
grado;
-condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Parte_1
, delle spese dell'appello, liquidate in € 462,00 per onorari, e di quelle sostenute nella CP_1 fase di legittimità, da liquidarsi in € 27,00 per esborsi ed € 645,00 per onorari, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Adriano Licenziati
Paola, lì 15.1.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero