Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 10566 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' Parte_1 C.F._1
avv. D'ESPOSITO LUCIO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro app.to/a e difeso/a dall'avv. Giuliana Cavalcanti ed elett.te CP_1
dom.to/a come in atti Resistente
in persona del leg. Rapp.te rapp.to/a e Controparte_2
difeso/a dall'avv. Gasetano Lipiani ed elett.te dom.to/a come in atti
Oggetto :Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/06/2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.0712023900079548000 per un importo complessivo di €.
18132,43 del 27/01/2023 notificata dall' a mezzo racc n° Controparte_2
695316870597 il 26/04/2023, contenente i seguenti avvisi di addebito cartelle di pagamento:
1) Avviso di addebito n° 37120120002613114000 presumibilmente notificato il 09/05/2012
e 2) Avviso di addebito n° 37120120015243726000 presumibilmente notificato il
17/01/2013 – relativi ad omesso versamento di contributi IVS riferiti a diverse annualità (
menzionata intimazione di pagamento, impugnata in questa sede, era nulla e/o annullabile, in ogni caso illegittima, in primo luogo per l'omessa /irrituale notifica dell'avviso di addebito summenzionato ed eccepiva la prescrizione dei contributi Concludeva quindi : “ In via preliminare si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto d' intimazione di pagamento n°07120239000979548000 lotto di stampa n°08314 del 27/01/2023 notificata a mezzo racc n° 695316870597 il 26/04/2023 e degli 1) Avviso di addebito n°
37120120002613114000 presumibilmente notificato il 09/05/2012 e 2) Avviso di addebito
n° 37120120015243726000 presumibilmente notificato il 17/01/2013 Avvisi di addebito oggi impugnati il tutto stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il grave ed irreparabile pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme, anche ingenti, che risultano essere inesorabilmente illegittime e oltremodo estinti per il decorso dei termini di prescrizione Nel merito:a. Accertare e dichiarare inesistente, illegittima e nulla la notifica degli avvisi di addebito di seguito riportati: 1) Avviso di addebito n°37120120002613114000 presumibilmente notificato il 09/05/2012 2) Avviso di addebito n° 37120120015243726000 presumibilmente notificato il 17/01/2013 B. Accertare e dichiarare illegittimità e annullabilità totale e/o parziale dell'atto d' intimazione di pagamento n°
07120239000979548000 lotto di stampa n°08314 del 27/01/2023 notificata a mezzo racc n°
695316870597 il 26/04/2023 perché contenente la richiesta di pagamento di tributi allo stato estinti per decorso dei termini di prescrizione C. Accertare e dichiarare l'illegittimità e annullabilità degli 1) Avviso di addebito n° 37120120002613114000 presumibilmente notificato il
09/05/2012 2) Avviso di addebito n° 37120120015243726000 presumibilmente notificato il 17/01/2013 richiesti in corresponsione a mezzo dell'atto d' intimazione oggi opposto perché contenente la richiesta di pagamento di tributi allo stato estinti per decorso dei termini di prescrizione d. Con vittoria di spese, competenze ed onorari determinandole in conformità all'art.15, comma 2, del D.Lgs. 546/92, con distrazione …”
Notificato ricorso e decreto si costituivano ed . CP_1 Controparte_2
L eccepiva l'inammissibilità dell'azione di accertamento Controparte_2
negativo nonché la propria estraneità alla formazione degli avvisi di addebito, riservata all'Ente impositore e l'infondatezza per essere stati notificati gli avvisi di addebito;
contestava la prescrizione per l'avvenuta notifica di atti interruttivi, che allegava, tra cui il fermo amministrativo e la richiesta di adesione alla definizione agevolata in relazione agli avvisi di addebiti impugnati inoltrata dalla ricorrente in data 29.04.2019 (doc.to n. 07190201903828413000) e in data 31.03.2023 (doc.to n. 07190202302021390000.
Chiedeva quindi il rigetto.
L' si è costituito a seguito di notifica disposta in corso di causa e si è difeso producendo CP_1
la notifica in giudizio degli avvisi impugnati dalla ricorrente che depositava e contestava quindi l'eccezione di mancata notifica precisando quindi che nessuno degli indicati atti era stato impugnato nel termine di 40 giorni prescritto per cui erano divenuti inoppugnabili ed il credito incontestabile. Contestava inoltre la eccepita prescrizione e chiedeva rigetto dell'opposizione.
All'udienza odierna la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza, di cui si è data lettura in udienza, completa di motivazione e dispositivo.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Sussiste la legittimazione passiva di per la parte Controparte_3 relativa all'impugnativa di atti propri del concessionario (notifica dell'atto di intimazione), atti che sono completi per i requisiti ed il contenuto.
L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio e per CP_1
l'impugnativa degli avvisi di addebito.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.)
o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le decisioni n. 22080 del 2017 e n. 7822 del 2020 (in motivazione), hanno chiarito che, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame - di contestazioni riferite alla notifica della cartella, lo strumento processuale da adottare per la eliminazione della cartella è quello dell'opposizione agli atti esecutivi. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento e/o avviso di addebito è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
Ed al fine di distinguere le censure da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi da quelle soggette al termine di quaranta giorni per l'opposizione di merito, è sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito (ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25 d.lgs. 46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito.
A ciò deve aggiungersi che in caso di mancata notifica degli avvisi di addebito la opposizione agli atti successivi può avere funzione recuperatoria dell'azione ex art. 24 comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 purché proposta nei 40 giorni dalla notifica.
Fatta questa premessa occorre rilevare che la pretesa contributiva dell' è stata fatta CP_1
valere mediante notifica di avviso di addebito. E' il caso, quindi, di richiamare brevemente la disciplina applicabile alla fattispecie. Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile".
La disciplina è stata recentemente integrata dal D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010, in virtù del quale, per i crediti vantati dall' dall'01.01.2011 (anche relativi a contributi per anni CP_1
precedenti, ma accertati da tale data in poi), non è più prevista la riscossione a mezzo ruolo e quindi l'iscrizione a ruolo, bensì mediante avviso di addebito, che è un titolo esecutivo stragiudiziale formato dallo stesso , seguito poi da espropriazione forzata da parte del CP_1
concessionario con le modalità della riscossione a mezzo ruolo.
Per quanto concerne poi gli avvisi bonari, è lo stesso art.24, co.2, D.Lgs. n.46/99, a precisare
CP_ che l' ha la facoltà – e non l'obbligo – di inviare un avviso bonario preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha ritenuto non indispensabile, ai fini della validità della cartella di pagamento (e quindi del nuovo avviso di addebito), l'esistenza di un atto presupposto di accertamento, cosicché la cartella stessa (e oggi l'avviso di addebito) ben può essere il primo e unico atto notificato al contribuente ( Cass. Civ. n.3269/09).
L'art. 30 D.L. 78/2010 cit. prevede poi che : "
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività
CP_ di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2.L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.4.
L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_1
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento....11... Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento".
Venendo quindi all'esame di motivi del ricorso emergono rilievi sia di carattere formale e procedurale, integranti, come tali, motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto le difese sollevate dalla ricorrente sono connesse all'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito summenzionati sia di carattere sostanziale per l'eccezione di prescrizione integranti l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Ebbene l'opponente ha dedotto la mancata notificazione degli avvisi di addebito già menzionati, di cui avrebbe appreso soltanto a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento. L'eccezione è inammissibile in quanto l'opposizione ex art. 617 cpc è stata depositata (05/06/2023) oltre i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 26/04/2023. Tale termine di decadenza fissato dalla norma in questione, com'è noto, è perentorio e il suo decorso è rilevabile anche d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. civ.
[ord.], sez. VI, 17-07-2015, n. 15116).
Tra l'altro l' ha depositato in giudizio la documentazione relativa alle notifiche degli CP_1
avvisi di addebito e nessuna contestazione è stata sollevata dalla ricorrente in merito alla prova documentale allegata dall' e alle notifiche stesse. CP_1
Occorre adesso esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente e quindi l'opposizione all'esecuzione avendo fatto valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione.
Ebbene dalla documentazione prodotta dall è emerso in Controparte_2
modo inequivocabile l'avvenuta notifica degli atti interruttivi e precisamente : con intimazione di pagamento n. 07120139095268083000 notificata in data 22.10.2013 relativo all'addebito n. n° 37120120002613114000
con intimazione di pagamento n. 07120149004305372000 notificata in data 30.05.2014
relativo all'addebito n. n° 37120120002613114000 con intimazione di pagamento n. 07120149004305473000 notificata in data 30.05.2014 relativo all'addebito n. n° 37120120015243726000 e n ° 37120120002613114000 con preavviso di fermo amm.vo n. 07180201400000188000 notificato in data 21.08.2014
con intimazione di pagamento n. 07120199001438960000 notificata in data 03.04.2019 relativo all'addebito n. n° 37120120015243726000 e n ° 37120120002613114000 con intimazione di pagamento n. 07120239000979548000 notificata in data 7.04.2023 relativo all'addebito n. n° 37120120015243726000 e n ° 37120120002613114000
A ciò si aggiunge anche la circostanza che la ricorrente ha riconosciuto il debito con istanze di definizione agevolata del 29/04/2019 e del 31/03/2023 relative agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata cosicché da costituire ulteriore interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. e che tale comportamento è certamente incompatibile con l'assunto di mancata notifica degli avvisi.
Pertanto alla data di deposito del ricorso non era maturata la prescrizione per alcuno dei crediti portati negli avvisi sottesi all'intimazione impugnata.
L'opposizione va quindi rigettata secondo le motivazioni estese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOP dr.ssa Adele di Lorenzo definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione
- condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' e dell CP_1 Controparte_2
delle spese di giudizio che liquida per ciascuna parte vittoriosa in €.
[...]
1800,00 oltre spese generali, IVA e CPA -
Così deciso in Napoli, il 07/05/2025 ore 15:17
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo