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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione depositato in Cancelleria il giorno 04.12.2024, iscritta al n. 398/2024
R.G. Sezione Lavoro e trattenuta in decisione all'udienza
collegiale del 08.05.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
OGGETTO: Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, Pt_1
Altre controversie in come da procura generale in atti. materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE obbligatoria c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Persona_1
Losio del foro di Bergamo e dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri
del foro di Milano, questi ultimi domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1170 del 2024 del Tribunale di - 2 -
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1170/2024, pubblicata il 4 novembre
2024, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del giudizio promosso da ai sensi Persona_1
dell'art.28 d.lgs. 150/2011 e dell'art.281 decies c.p.c., ha accolto il ricorso ed ha accertato la sussistenza della condotta discriminatoria dell' per aver respinto la domanda Pt_1
amministrativa di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare avanzata dal ricorrente, non essendo stata corredata della documentazione richiesta dallo stesso ente, condannando l'istituto previdenziale a corrispondere al l'importo di € Per_1
3.817,91, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al saldo, e oltre spese di lite.
Il Tribunale, una volta superate l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso, l'eccezione di prescrizione e l'eccezione dell'inammissibilità dell'azione discriminatoria, ha premesso, per quanto attiene al merito, che il
, lavoratore di nazionalità marocchina e titolare di Per_1
permesso per lungo soggiornanti dal 2017, aveva richiesto - 3 -
l'assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 2017 al 2023, composto dalla moglie e da una figlia minore, questi ultimi residenti all'estero, e l' aveva respinto la domanda, Pt_1
mancando prova adeguata dei requisiti di legge per aver diritto a detta prestazione.
Ha rilevato che l' invocando la propria circolare che Pt_1
a sua volta richiamava le previsioni del d.p.r. 445/2000, in materia di dichiarazioni sostitutive, richiedeva che gli stranieri non appartenenti all'Unione europea, documentassero la composizione del nucleo familiare residente all'estero e il reddito dell'intero nucleo familiare, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità straniera, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attestasse la conformità all'originale.
Ciò diversamente da quanto veniva richiesto dall'ente previdenziale ai cittadini italiani o dell'Unione, ai quali era invece consentito far ricorso all'autocertificazione.
Una simile condotta creava disparità di trattamento tra cittadini e stranieri, in violazione del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale garantito dalle direttive 2003/109 e 2011/98.
Ha rilevato che anche l'art.3 del d.p.r. 445/2000, escludendo la possibilità per gli stranieri non cittadini dell'Unione di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, nel caso di stati o situazioni non accertabili dalle autorità italiane, creava - 4 -
una disparità di trattamento ai danni degli stranieri del tutto priva di giustificazione, rendendo per loro più gravosa la prova dei requisiti per accedere alle prestazioni in materia di sicurezza sociale, in quanto se i cittadini dell'Unione potevano documentare la composizione del nucleo familiare ed i redditi dell'intero nucleo, ivi compresi quelli dei familiari residenti all'estero, utilizzando le dichiarazioni sostitutive, gli stranieri, nella stessa identica posizione, erano invece tenuti a produrre documentazione aggiuntiva, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva, e ciò pur essendo pacifico che per i familiari residenti all'estero di entrambi, cittadini e stranieri, il controllo da parte delle Autorità italiane della veridicità della dichiarazioni sostitutive fosse ugualmente impossibile.
Il Tribunale ha pertanto affermato che le previsioni dell'art.3 del d.p.r. 445/2000 (peraltro regolamentari) in punto fossero in contrasto, a loro volta, con le citate direttive 2003/109
e 2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art.2, comma 5, TU in materia di immigrazione, secondo cui allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
Infine, ha osservato che, per quanto attiene al caso di specie, la parità di trattamento era prevista anche dall'Accordo
Euromediterraneo in materia di previdenza sociale (art.65, - 5 -
comma 1), per cui l' con la propria condotta, aveva violato Pt_1
anche quest'ultima disposizione.
Poiché il lavoratore aveva prodotto in giudizio documentazione ben eccedente quella necessaria, avendo documentato già in sede amministrativa, oltre al proprio status di lungo soggiornante, la composizione della propria famiglia,
l'assenza di redditi dei familiari e la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, nonché l'assenza di altri redditi in Italia diversi da quelli di lavoro, ha accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'ente previdenziale che aveva negato la prestazione dell'ANF al ricorrente, pur in presenza dei requisiti di legge e non riconoscendo il valore probatorio all'autocertificazione e ai documenti prodotti, al contrario idonei e sufficienti a provare i requisiti costitutivi del relativo diritto.
Ha quindi condannato l' a corrispondere al la Pt_1 Per_1
somma di € 3.817,91 (oltre interessi legali), relativa al periodo dall'1 luglio 2021 al 28 febbraio 2022, quale misura idonea a rimuovere gli effetti dell'accertata discriminazione e comunque a titolo di adeguato risarcimento del danno.
Contro la sentenza l' ha proposto appello, Pt_1
impugnando sia il capo che ha respinto l'eccezione di improponibilità o improcedibilità del ricorso, sia il capo sul merito, e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande proposte al ricorrente. - 6 -
si è costituito tempestivamente in Persona_1
giudizio e ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento, seppure la motivazione della sentenza di primo grado meriti in qualche punto alcune precisazioni e modifiche.
1) Il ricorrente di origini marocchine e regolarmente impiegato in attività lavorativa in Italia dal 2010, è titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dal
2017.
La sua famiglia è composta dalla moglie sig.ra Parte_2
, sposata l'8 aprile 2016, e dalla figlia minore,
[...] Per_2
nata in [...] il [...].
[...]
La moglie e la figlia, nel periodo di causa, hanno sempre risieduto in Marocco.
Con più domande, tutte presentate in data 16 settembre
2022, il ricorrente ha chiesto all' l'accertamento del proprio Pt_1
diritto di percepire l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per gli anni dal settembre 2017 al febbraio 2022, essendo a suo carico sia la moglie, sia la figlia minorenne (doc.9 fasc.1° grado ricorrente).
In data 20 aprile 2023, ha pure presentato domanda di autorizzazione ad includere i familiari nel proprio nucleo - 7 -
familiare ai fini dell'erogazione dell'ANF.
Alle suddette domande, contenenti la dichiarazione sostitutiva per quanto attiene ai componenti del nucleo familiare e al reddito dell'intero nucleo famigliare, il ricorrente ha altresì allegato la seguente documentazione: atto di matrimonio tradotto da traduttore giurato presso i Tribunali del Marocco;
atto di attribuzione del codice fiscale alla moglie e alla figlia da parte dell;
documenti di identità di moglie e Controparte_1
figlia; estratto dell'atto di nascita della figlia tradotto da traduttore giurato presso i Tribunali del Marocco e munito di apostilla.
L' dopo aver chiesto al ricorrente di integrare tale Pt_1
documentazione con il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici competenti del Marocco, tradotto e legalizzato con apostilla, nonché con il certificato attestante i redditi dei familiari all'estero, tradotto e con apostilla, ha respinto tutte le domande, non avendo il ricorrente proceduto all'integrazione della documentazione e non essendo la documentazione presentata idonea a riscontrare i requisiti per aver diritto alla prestazione, riguardanti i componenti del nucleo familiare a carico del richiedente e i redditi da loro eventualmente percepiti all'estero.
Il ha allora agito nel presente giudizio, con il rito Per_1
speciale ai sensi dell'art.28 d.lgs. 150/2011, sostenendo il carattere discriminatorio delle disposizioni interne, cui nella - 8 -
specie si era attenuto l' (circolare n.95 del 2022) e assunte a Pt_1
seguito delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, c-302/2019 e c-303/2019, depositate il 25 novembre
2020, nonché della sentenza della Corte Costituzione n.67 dell'11 marzo 2022, avendo dette disposizioni interne introdotto per gli stranieri un onere documentale non previsto per i cittadini italiani con familiari residenti all'estero, in tal modo creando una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri.
In ogni caso, ha prodotto nel giudizio di primo grado un certificato negativo di lavoro riguardante la moglie, rilasciato il
18 febbraio 2021, munito di apostilla e tradotto da parte di un traduttore giurato (doc.7 fasc.1° grado), nonché un certificato di carico familiare, pure con apostilla e tradotto in lingua italiana
(doc.8 fasc.1° grado).
L' ha contestato le difese del ricorrente, sostenendo Pt_1
di aver operato secondo legge, essendo la circolare invocata dal ricorrente conforme alle previsioni dell'art.3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445/2000, secondo il quale il cittadino straniero non appartenente all'Unione può utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt.46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante e, al di fuori di questi casi, gli - 9 -
stati, le qualità personali ed i fatti devono invece essere documentati con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana e autenticati dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale (c.d apostilla).
Il giudice di primo grado, come premesso, ha accolto il ricorso del lavoratore e dopo aver accertato la dedotta discriminazione, ha condannato l' alla corresponsione in Pt_1
favore del ricorrente dell'importo corrispondente agli assegni per il nucleo familiare per il periodo 2021-2022.
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2) Ciò premesso quanto ai fatti, l' si duole delle Pt_1
statuizioni del Tribunale e, con il primo motivo di appello, rileva che pur essendo ormai superata la questione della spettanza dell'ANF anche per i figli residenti all'estero di lavoratore straniero con permesso per lungo soggiornanti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per mancanza di domanda amministrativa, posto che il petitum sostanziale della domanda giudiziale avanzata dal sarebbe comunque costituito dalla Per_1
prestazione previdenziale negata, e l'utilizzo formale dell'azione antidiscriminatoria non farebbe venir meno la necessità di detto presupposto di legge.
Nella specie, la domanda amministrativa presentata dal ricorrente non integrerebbe questo presupposto, essendo risultata - 10 -
carente dal punto di vista della documentazione necessaria per il suo accoglimento.
Il motivo va disatteso.
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che la domanda proposta dal ricorrente non è una domanda di prestazione previdenziale, bensì una domanda in materia di discriminazione in ragione della nazionalità e pertanto si tratta di domanda che ha quale causa petendi l'asserita condotta discriminatoria posta in essere dall'ente previdenziale, per cui la stessa (pur avendo come petitum la corresponsione della prestazione negata o meglio delle somme corrispondenti a tale prestazione) non rientra tra le domande di cui all'art. 442 c.p.c. (non richiedendo di conseguenza la previa proposizione di domanda amministrativa).
Sotto diverso profilo, anche a voler opinare diversamente, è pacifico in causa che il ricorrente, prima di promuovere l'odierna causa, ha proposto domanda amministrativa all' (si tratta, in verità, di molteplici Pt_1
domande, ognuna riguardante il singolo anno in relazione al quale è richiesto l'ANF), e il fatto che questa domanda non sia stata corredata della documentazione ritenuta dall'ente previdenziale indispensabile per riconoscere il diritto alla prestazione, è del tutto indifferente, nel senso che non può annullare il fatto storico che la domanda amministrativa sia stata proposta (così come avviene ogni qualvolta la domanda amministrativa sia respinta anche per ragioni diverse da quelle - 11 -
riguardanti l'adeguatezza della documentazione allegata dal richiedente).
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3) L' con il secondo motivo di gravame, critica il Pt_1
merito della decisione e rileva che la propria condotta sarebbe stata conforme alle previsioni dell'art.3 del d.p.r.445 del 2000, secondo cui i cittadini non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, al pari degli italiani, unicamente per attestare gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani o in virtù di specifiche convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza dello straniero,
e al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità delle persone e altri fatti sono documentati mediante certificati e attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti e documenti non veritieri (c.d. apostilla).
Osserva l' che pertanto nessun contenuto Pt_1
discriminatorio può assumere la condotta della pubblica amministrazione che applica le disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
Deduce ancora che le richiamate previsioni normative (e di riflesso le coerenti disposizioni della circolare n.95 del 2022), - 12 -
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non avrebbero alcun contenuto discriminatorio, in quanto regolano la materia allo stesso identico modo per il cittadini italiani o della UE e gli stranieri (come chiarito anche nel precedente di questa stessa
Corte territoriale, sent.n.437 del 2016), posto che anche i primi non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive per attestare stati e altri fatti relativi a familiari residenti all'estero, ma devono fornire la stessa documentazione richiesta agli stranieri.
Peraltro, il ricorrente non avrebbe neppure dedotto, né tantomeno provato, l'esistenza di impedimenti oggettivi che non gli avrebbero consentito di corredare la domanda con la documentazione richiesta.
Inoltre, sarebbe inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'art.65 dell'Accordo Euromediterraneo con il Marocco, atteso che la convenzione riguarderebbe unicamente il profilo sostanziale del reciproco riconoscimento delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori, e non conterrebbe alcuna disposizione diretta a disciplinare le modalità di prova dei requisiti alla base di ogni prestazione.
Le censure non possono essere condivise.
Preliminarmente, pur dandosi atto che il ha Per_1
prodotto in questo grado di giudizio anche l'atto di matrimonio tradotto e con apostilla, nonché il certificato di anagrafico di matrimonio, e che nel giudizio di primo grado aveva già prodotto il certificato negativo di lavoro della moglie e il - 13 -
certificato di carico famigliare, entrambi tradotti e con apostilla
(e dunque il ricorrente ha prodotto in causa tutta la documentazione necessaria, secondo l' per dimostrare la Pt_1
sussistenza dei requisiti per aver diritto all'ANF), deve rilevarsi che tale produzione non è risolutiva dell'odierna controversia in termini di rigetto dell'appello, come vorrebbe il lavoratore, perché, come si è detto sopra, questi non ha agito per ottenere la prestazione negatagli dall' bensì con la speciale azione Pt_1
antidiscriminatoria e al fine di denunciare la discriminazione subita e dovuta alla condotta dell' che lo ha trattato, per Pt_1
quanto riguarda la prova dei requisiti in questione, in maniera diversa rispetto ai cittadini italiani con familiari residenti all'estero, consentendo soltanto a questi ultimi di far ricorso alle dichiarazioni sostitutive e così negandogli la prestazione richiesta perché non provata con adeguata e aggiuntiva documentazione (il che equivale a dire che la circostanza che il ricorrente nel corso del giudizio abbia poi reperito tutta la documentazione ritenuta dall idonea a fornire la prova in Pt_1
questione, non ha alcun rilievo sotto il profilo dell'asserita condotta discriminatoria, non incidendo detta produzione sulla prospettata disparità di trattamento, essendo stato il ricorrente ad adeguarsi alle richieste dell'ente previdenziale e non quest'ultimo ente a modificare la condotta denunciata).
Passando al merito, giova premettere che l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del - 14 -
d.l. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988, a norma del quale tale prestazione, introdotta in sostituzione dei vecchi assegni familiari, “... compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto”, e “il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. ...”.
Per quanto attiene poi al requisito del reddito, la norma sancisce che “il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. ... Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori ad € ...”.
L'assegno al nucleo familiare, dunque, in sostanziale discontinuità rispetto alle misure precedenti, si riferisce al reddito familiare considerato nel suo complesso e costituito dalla - 15 -
somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi componenti alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione.
Ed ancora, l'importo dell'assegno va calcolato in base alla situazione reddituale dichiarata dal richiedente, rapportata alla consistenza effettiva del nucleo familiare documentata dallo stato di famiglia e la prestazione è erogata unitariamente, a beneficio dell'intero nucleo, ed ha struttura modulare: nel senso che una crescita progressiva del nucleo familiare ne comporta l'incremento, così come, a parità (anche) di suoi appartenenti, una crescita di reddito dell'intero nucleo familiare ne comporta la diminuzione.
Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare è un elemento costitutivo del diritto ed è dato dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
La nozione di “nucleo familiare” fa poi riferimento al solo legame familiare, senza alcun richiamo alla residenza o alla convivenza: il familiare fa parte del nucleo, ai fini del diritto agli
ANF e anche ai fini del reddito della famiglia, per il solo fatto di avere un determinato grado di parentela (coniuge non separato, figlio minore, ecc.), indipendentemente dalla circostanza che il familiare sia convivente e sia residente sul territorio nazionale. - 16 -
Ne deriva che anche la composizione del nucleo familiare è un requisito che rileva ai fini della prestazione in esame.
Queste essendo le disposizioni di legge, la giurisprudenza di legittimità ha anzitutto chiarito che la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere provata dall'interessato (Cass.n.
16710/2022 e Cass.n. 8973/2014), il quale pertanto, nel caso di familiari residenti all'estero, deve provare non solo che questi facciano parte del nucleo familiare e siano a suo carico, ma anche il loro eventuale reddito quale componente del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare.
Ciò posto, è proprio sulle modalità di questa prova che si incentra l'odierna controversia.
Come detto, il ricorrente ha dedotto che l' negando Pt_1
valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli stranieri non cittadini italiani e non appartenenti alla UE, diversamente da quanto avverrebbe per costoro, e richiedendo agli stranieri ulteriore documentazione attestante lo stato del nucleo familiare e il reddito dei familiari all'estero, creerebbe una disparità di trattamento in violazione sia dell'art.2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998, che sancisce il diritto alla parità di trattamento tra italiani e stranieri nei rapporti con la p.a., sia del diritto dell'Unione, che proprio in materia di ANF ha sancito l'obbligo di parità di trattamento tra stranieri e cittadini UE, - 17 -
trattandosi di prestazione rientrante nella materia della sicurezza sociale.
Le difese del ricorrente, già accolte dal giudice di primo grado, meritano condivisione, nonostante le critiche dell' Pt_1
Al riguardo deve precisarsi che questa conclusione deriva non tanto dalla contrarietà delle previsioni (regolamentari) dell'art.3 del d.p.r.445 del 2000 con le direttive 2003/109 e
2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art.2, comma 5, TU sull'immigrazione, in materia parità di trattamento tra cittadini e stranieri nei rapporti con la p.a., come accertato dal giudice di prime cure, quanto dal fatto che l' Pt_1
pratichi, in concreto, una disparità di trattamento tra stranieri con familiari residenti all'estero e cittadini italiani o appartenenti alla
UE, pure con familiari all'estero, richiedendo soltanto agli stranieri la documentazione prevista dal cit.art.3 e consentendo invece ai cittadini italiani o UE di far ricorso alle sole dichiarazioni sostitutive.
Questa Corte territoriale, come ricordato dall' si è Pt_1
già pronunciata sull'interpretazione dell'art.3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445 del 2000, e ritiene di ribadire detta interpretazione
(cfr.sent.437 del 2016).
Occorre chiarire che queste norme sono quelle che oggi si applicano in materia di prova dei requisiti per accedere all'ANF, quanto meno per quanto riguarda il reddito, posto che a mente dell'art.2, comma 9, della d.l. 69 del 1988, “l'attestazione - 18 -
del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15” e poiché quest'ultima legge è stata abrogata, il riferimento è oggi alle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal d.p.r. 445 del 2000.
L'art.3 di quest'ultimo d.p.r., dopo aver stabilito, al comma 1, che le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini italiani e della UE, recita, al comma 2, che “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.
Aggiunge, al comma 3, che “al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.
Infine, al comma 4, dispone che “al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono - 19 -
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
L'art. 46 del medesimo d.p.r. stabilisce poi che “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti
(segue l'elenco di una serie di situazioni, tra cui lo stato di coniugato, la nascita del figlio e la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali).
L'art.47 sancisce infine che “l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38”.
A fronte di questa disciplina complessiva, è indubbio che l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 ai cittadini italiani (o comunitari) presuppone pur sempre che si tratti di fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani.
Ciò si desume non solo dal fatto che l'autocertificazione - 20 -
sostituisce le certificazioni della Pubblica Amministrazione
(italiana, è appena il caso di dire), ma soprattutto dal correlato obbligo di controllo e verifica che lo stesso d.p.r. 445/2000 impone alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi (art.43, commi 1,2,4 e 5, art.71 e art.44 bis del d.p.r.).
Dal complesso dei poteri e degli obblighi previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, si ricava allora che le autocertificazioni di cui agli art. 46 e 47 devono necessariamente riguardare stati, qualità personali e fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani e che certamente un cittadino italiano non può autocertificare uno stato, una qualità personale o un fatto rispetto al quale non sono esercitabili i poteri di informazione e accertativi d'ufficio della Pubblica
Amministrazione, in quanto fatto verificatosi in un paese extracomunitario o qualità e stati relativi ad un ordinamento extracomunitario.
In altri termini, il cittadino italiano (e il comunitario) non può autocertificare i propri status, qualità personali o fatti quando si tratti di status, qualità e fatti non riscontrabili presso una PA italiana.
In questi casi il cittadino italiano dovrà necessariamente ricorrere a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione autenticata dall'autorità consolare. - 21 -
Il principio generale sotteso alla materia de qua è infatti quello che la pubblica amministrazione non può chiedere documenti che già possiede o che può acquisire d'ufficio da altra pubblica amministrazione (italiana, ovviamente) ai sensi degli art. 43 e segg. del DPR 445/2000, valendo in questo caso le dichiarazioni sostitutive, ma, al contrario, quando si tratta di fatti non accertabili dalla pubblica amministrazione italiana, la documentazione che li attesta deve essere prodotta e le dichiarazioni sostitutive non hanno alcun valore probatorio.
Se questo è il principio, risulta quindi certo che anche per il cittadino italiano vige il limite degli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Risulta a questo punto chiara quale sia la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 445/2000: la previsione ha voluto estendere ai cittadini extracomunitari l'applicabilità degli artt. 46 e 47, precisando tuttavia che, in ogni caso, le relative autocertificazioni possono riguardare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
L'opportunità della precisazione è evidente: siccome la possibilità di avvalersi delle autocertificazioni presuppone comunque l'esercizio del potere di informazione e verifica da parte della Pubblica Amministrazione, è stato chiarito espressamente che (anche) i cittadini extracomunitari possano avvalersi delle autocertificazioni, ma ciò solo limitatamente a - 22 -
stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, secondo il principio che vale in generale per i cittadini italiani e della UE.
Se così è, ne consegue che non sussiste alcuna disparità di trattamento tra cittadini italiani o della UE e stranieri realizzata dalla normativa in parola.
In argomento la sentenza di primo grado deve essere pertanto rivista.
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Sennonché, una volta raggiunta la conclusione che precede, occorre ancora verificare se l' come dedotto dal Pt_1
ricorrente, tratti diversamente, in concreto e di fatto, i cittadini italiani (o UE) e gli stranieri per quanto riguarda la prova dei requisiti per accedere all'ANF nel caso di familiari residenti all'estero (composizione del nucleo familiare e reddito dei familiari residenti all'estero), nel senso di accettare che soltanto il cittadino italiano (o UE) possa autocertificare la composizione del proprio nucleo familiare e i redditi in capo ai familiari residenti all'estero, laddove lo straniero è invece tenuto ad allegare alla domanda amministrativa certificati riguardanti la composizione del nucleo famigliare e il reddito dei familiari residenti all'estero, autenticati e con apostilla (ai sensi del cit.art.3 d.p.r. 445 del 2000).
Ebbene, le emergenze di causa forniscono elementi sufficienti a riscontrare questa condotta dell'ente previdenziale. - 23 -
Anzitutto, i moduli scaricati dal sito web dell e Pt_1
prodotti dal ricorrente in primo grado (doc.18 fasc.1° grado), riguardanti l'autorizzazione per l'inclusione di familiari nel nucleo del richiedente ai fini dell'ANF, danno conto del diverso trattamento, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, tra cittadino italiano e, per quel che qui rileva, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo: il cittadino italiano è tenuto ad allegare dichiarazione di responsabilità che attesti la composizione del nucleo familiare residente all'estero; il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno è invece tenuto ad allegare certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità consolare, autenticati e con apostilla, sia con riferimento al nucleo familiare, sia con riferimento al reddito prodotto all'estero dai componenti del nucleo (cfr. penultima pagina del modulo).
In secondo luogo, la stessa circolare n.95/2022, con la quale l' ha riconosciuto anche agli stranieri il diritto di Pt_1
percepire l'ANF per i familiari residenti all'estero (adeguandosi alle pronunce giurisdizionali in materia, ivi comprese le due sentenze della Corte di Giustizia del 25 novembre 2020 e la sentenza della Corte Costituzionale n.67 del 2022), dispone che ai fini dell'accesso alla prestazione gli stessi non possano avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ma debbano presentare le attestazioni e le certificazioni di cui all'art.3, comma 3 - 24 -
d.p.r.445 del 2000, sia per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare, sia per quanto attiene al reddito dei componenti del nucleo residenti all'estero.
Questa circolare si riferisce in via esclusiva agli stranieri e non risulta che analoga circolare sia stata adottata dall' Pt_1
anche per i cittadini italiani, con familiari residenti all'estero
(secondo il ricorrente una circolare analoga a quella riguardante gli stranieri e riferita ai cittadini italiani non esiste).
Tali essendo le risultanze, il diverso trattamento riservato dall' agli stranieri risulta sufficientemente dimostrato in Pt_1
causa, anche alla luce del fatto che l'ente previdenziale pur negando il fatto in questione (e affermando che anche i cittadini italiani, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, sarebbero tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta agli stranieri) non ha fornito alcun elemento di prova capace di smentire le risultanze ora esaminate.
Che poi il diverso trattamento in questione riservato dall' agli stranieri contrasti con il principio di parità di Pt_1
trattamento tra italiani a stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione, per come sancito dall'art.2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998 e, più in generale, con il principio di parità di trattamento tra cittadini UE e stranieri nell'accesso ad una prestazione di sicurezza sociale sancito dagli artt. 11, paragrafo
1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, è indubbio, essendo ormai - 25 -
pacifico che l'ANF presenti caratteristiche tali da essere ricompreso nell'ambito della sicurezza sociale (come più volte affermato dalla Corte di Cassazione); ed essendo altrettanto certo che il principio di parità di trattamento è violato, di fatto, anche quando lo straniero è onerato, per accedere alla prestazione di sicurezza sociale, e a parità di tutte le altre condizioni, di un onere probatorio aggiuntivo e più gravoso (che, in concreto, potrebbe anche rendergli impossibile l'accesso alla prestazione o comunque indurlo a rinunciare alla stessa, per la difficoltà di reperire la documentazione aggiuntiva richiesta).
Né l'accertata diversità di trattamento può essere giustificata dall'impossibilità di controllo da parte della pubblica amministrazione italiana dei fatti attestati dallo straniero (per quanto attiene i familiari residenti all'estero), atteso che questa impossibilità di controllo ricorre anche per i fatti attestati dal cittadino italiano con riferimento ai familiari residenti all'estero e una volta che la p.a. decida di derogare alle norme ed ai principi di cui al d.p.r.445 del 2000 nei confronti del cittadino italiano (consentendogli di autocertificare fatti non verificabili dalla p.a. italiana), è evidente che la stessa deroga non può che valere per lo straniero, pena la violazione dei principi di parità di trattamento sopra richiamati.
Sussiste, dunque, la condotta discriminatoria dell'ente previdenziale denunciata dal ricorrente.
In definitiva, l'appello va respinto, seppure con una - 26 -
motivazione non completamente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado.
::::::::::
4) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo, in Pt_1
considerazione del valore della causa.
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.1170/2024 del
Tribunale di Brescia;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellato Pt_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 1.600,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
distrae le spese in favore dei procuratori dell'appellato che si sono dichiarati antistatari.
Brescia, 8 maggio 2025
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione depositato in Cancelleria il giorno 04.12.2024, iscritta al n. 398/2024
R.G. Sezione Lavoro e trattenuta in decisione all'udienza
collegiale del 08.05.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
OGGETTO: Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, Pt_1
Altre controversie in come da procura generale in atti. materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE obbligatoria c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Persona_1
Losio del foro di Bergamo e dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri
del foro di Milano, questi ultimi domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1170 del 2024 del Tribunale di - 2 -
Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1170/2024, pubblicata il 4 novembre
2024, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del giudizio promosso da ai sensi Persona_1
dell'art.28 d.lgs. 150/2011 e dell'art.281 decies c.p.c., ha accolto il ricorso ed ha accertato la sussistenza della condotta discriminatoria dell' per aver respinto la domanda Pt_1
amministrativa di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare avanzata dal ricorrente, non essendo stata corredata della documentazione richiesta dallo stesso ente, condannando l'istituto previdenziale a corrispondere al l'importo di € Per_1
3.817,91, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al saldo, e oltre spese di lite.
Il Tribunale, una volta superate l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso, l'eccezione di prescrizione e l'eccezione dell'inammissibilità dell'azione discriminatoria, ha premesso, per quanto attiene al merito, che il
, lavoratore di nazionalità marocchina e titolare di Per_1
permesso per lungo soggiornanti dal 2017, aveva richiesto - 3 -
l'assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 2017 al 2023, composto dalla moglie e da una figlia minore, questi ultimi residenti all'estero, e l' aveva respinto la domanda, Pt_1
mancando prova adeguata dei requisiti di legge per aver diritto a detta prestazione.
Ha rilevato che l' invocando la propria circolare che Pt_1
a sua volta richiamava le previsioni del d.p.r. 445/2000, in materia di dichiarazioni sostitutive, richiedeva che gli stranieri non appartenenti all'Unione europea, documentassero la composizione del nucleo familiare residente all'estero e il reddito dell'intero nucleo familiare, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità straniera, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attestasse la conformità all'originale.
Ciò diversamente da quanto veniva richiesto dall'ente previdenziale ai cittadini italiani o dell'Unione, ai quali era invece consentito far ricorso all'autocertificazione.
Una simile condotta creava disparità di trattamento tra cittadini e stranieri, in violazione del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale garantito dalle direttive 2003/109 e 2011/98.
Ha rilevato che anche l'art.3 del d.p.r. 445/2000, escludendo la possibilità per gli stranieri non cittadini dell'Unione di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, nel caso di stati o situazioni non accertabili dalle autorità italiane, creava - 4 -
una disparità di trattamento ai danni degli stranieri del tutto priva di giustificazione, rendendo per loro più gravosa la prova dei requisiti per accedere alle prestazioni in materia di sicurezza sociale, in quanto se i cittadini dell'Unione potevano documentare la composizione del nucleo familiare ed i redditi dell'intero nucleo, ivi compresi quelli dei familiari residenti all'estero, utilizzando le dichiarazioni sostitutive, gli stranieri, nella stessa identica posizione, erano invece tenuti a produrre documentazione aggiuntiva, non essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva, e ciò pur essendo pacifico che per i familiari residenti all'estero di entrambi, cittadini e stranieri, il controllo da parte delle Autorità italiane della veridicità della dichiarazioni sostitutive fosse ugualmente impossibile.
Il Tribunale ha pertanto affermato che le previsioni dell'art.3 del d.p.r. 445/2000 (peraltro regolamentari) in punto fossero in contrasto, a loro volta, con le citate direttive 2003/109
e 2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art.2, comma 5, TU in materia di immigrazione, secondo cui allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
Infine, ha osservato che, per quanto attiene al caso di specie, la parità di trattamento era prevista anche dall'Accordo
Euromediterraneo in materia di previdenza sociale (art.65, - 5 -
comma 1), per cui l' con la propria condotta, aveva violato Pt_1
anche quest'ultima disposizione.
Poiché il lavoratore aveva prodotto in giudizio documentazione ben eccedente quella necessaria, avendo documentato già in sede amministrativa, oltre al proprio status di lungo soggiornante, la composizione della propria famiglia,
l'assenza di redditi dei familiari e la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, nonché l'assenza di altri redditi in Italia diversi da quelli di lavoro, ha accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'ente previdenziale che aveva negato la prestazione dell'ANF al ricorrente, pur in presenza dei requisiti di legge e non riconoscendo il valore probatorio all'autocertificazione e ai documenti prodotti, al contrario idonei e sufficienti a provare i requisiti costitutivi del relativo diritto.
Ha quindi condannato l' a corrispondere al la Pt_1 Per_1
somma di € 3.817,91 (oltre interessi legali), relativa al periodo dall'1 luglio 2021 al 28 febbraio 2022, quale misura idonea a rimuovere gli effetti dell'accertata discriminazione e comunque a titolo di adeguato risarcimento del danno.
Contro la sentenza l' ha proposto appello, Pt_1
impugnando sia il capo che ha respinto l'eccezione di improponibilità o improcedibilità del ricorso, sia il capo sul merito, e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande proposte al ricorrente. - 6 -
si è costituito tempestivamente in Persona_1
giudizio e ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento, seppure la motivazione della sentenza di primo grado meriti in qualche punto alcune precisazioni e modifiche.
1) Il ricorrente di origini marocchine e regolarmente impiegato in attività lavorativa in Italia dal 2010, è titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dal
2017.
La sua famiglia è composta dalla moglie sig.ra Parte_2
, sposata l'8 aprile 2016, e dalla figlia minore,
[...] Per_2
nata in [...] il [...].
[...]
La moglie e la figlia, nel periodo di causa, hanno sempre risieduto in Marocco.
Con più domande, tutte presentate in data 16 settembre
2022, il ricorrente ha chiesto all' l'accertamento del proprio Pt_1
diritto di percepire l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per gli anni dal settembre 2017 al febbraio 2022, essendo a suo carico sia la moglie, sia la figlia minorenne (doc.9 fasc.1° grado ricorrente).
In data 20 aprile 2023, ha pure presentato domanda di autorizzazione ad includere i familiari nel proprio nucleo - 7 -
familiare ai fini dell'erogazione dell'ANF.
Alle suddette domande, contenenti la dichiarazione sostitutiva per quanto attiene ai componenti del nucleo familiare e al reddito dell'intero nucleo famigliare, il ricorrente ha altresì allegato la seguente documentazione: atto di matrimonio tradotto da traduttore giurato presso i Tribunali del Marocco;
atto di attribuzione del codice fiscale alla moglie e alla figlia da parte dell;
documenti di identità di moglie e Controparte_1
figlia; estratto dell'atto di nascita della figlia tradotto da traduttore giurato presso i Tribunali del Marocco e munito di apostilla.
L' dopo aver chiesto al ricorrente di integrare tale Pt_1
documentazione con il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici competenti del Marocco, tradotto e legalizzato con apostilla, nonché con il certificato attestante i redditi dei familiari all'estero, tradotto e con apostilla, ha respinto tutte le domande, non avendo il ricorrente proceduto all'integrazione della documentazione e non essendo la documentazione presentata idonea a riscontrare i requisiti per aver diritto alla prestazione, riguardanti i componenti del nucleo familiare a carico del richiedente e i redditi da loro eventualmente percepiti all'estero.
Il ha allora agito nel presente giudizio, con il rito Per_1
speciale ai sensi dell'art.28 d.lgs. 150/2011, sostenendo il carattere discriminatorio delle disposizioni interne, cui nella - 8 -
specie si era attenuto l' (circolare n.95 del 2022) e assunte a Pt_1
seguito delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, c-302/2019 e c-303/2019, depositate il 25 novembre
2020, nonché della sentenza della Corte Costituzione n.67 dell'11 marzo 2022, avendo dette disposizioni interne introdotto per gli stranieri un onere documentale non previsto per i cittadini italiani con familiari residenti all'estero, in tal modo creando una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri.
In ogni caso, ha prodotto nel giudizio di primo grado un certificato negativo di lavoro riguardante la moglie, rilasciato il
18 febbraio 2021, munito di apostilla e tradotto da parte di un traduttore giurato (doc.7 fasc.1° grado), nonché un certificato di carico familiare, pure con apostilla e tradotto in lingua italiana
(doc.8 fasc.1° grado).
L' ha contestato le difese del ricorrente, sostenendo Pt_1
di aver operato secondo legge, essendo la circolare invocata dal ricorrente conforme alle previsioni dell'art.3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445/2000, secondo il quale il cittadino straniero non appartenente all'Unione può utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt.46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante e, al di fuori di questi casi, gli - 9 -
stati, le qualità personali ed i fatti devono invece essere documentati con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana e autenticati dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale (c.d apostilla).
Il giudice di primo grado, come premesso, ha accolto il ricorso del lavoratore e dopo aver accertato la dedotta discriminazione, ha condannato l' alla corresponsione in Pt_1
favore del ricorrente dell'importo corrispondente agli assegni per il nucleo familiare per il periodo 2021-2022.
::::::::::
2) Ciò premesso quanto ai fatti, l' si duole delle Pt_1
statuizioni del Tribunale e, con il primo motivo di appello, rileva che pur essendo ormai superata la questione della spettanza dell'ANF anche per i figli residenti all'estero di lavoratore straniero con permesso per lungo soggiornanti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per mancanza di domanda amministrativa, posto che il petitum sostanziale della domanda giudiziale avanzata dal sarebbe comunque costituito dalla Per_1
prestazione previdenziale negata, e l'utilizzo formale dell'azione antidiscriminatoria non farebbe venir meno la necessità di detto presupposto di legge.
Nella specie, la domanda amministrativa presentata dal ricorrente non integrerebbe questo presupposto, essendo risultata - 10 -
carente dal punto di vista della documentazione necessaria per il suo accoglimento.
Il motivo va disatteso.
Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che la domanda proposta dal ricorrente non è una domanda di prestazione previdenziale, bensì una domanda in materia di discriminazione in ragione della nazionalità e pertanto si tratta di domanda che ha quale causa petendi l'asserita condotta discriminatoria posta in essere dall'ente previdenziale, per cui la stessa (pur avendo come petitum la corresponsione della prestazione negata o meglio delle somme corrispondenti a tale prestazione) non rientra tra le domande di cui all'art. 442 c.p.c. (non richiedendo di conseguenza la previa proposizione di domanda amministrativa).
Sotto diverso profilo, anche a voler opinare diversamente, è pacifico in causa che il ricorrente, prima di promuovere l'odierna causa, ha proposto domanda amministrativa all' (si tratta, in verità, di molteplici Pt_1
domande, ognuna riguardante il singolo anno in relazione al quale è richiesto l'ANF), e il fatto che questa domanda non sia stata corredata della documentazione ritenuta dall'ente previdenziale indispensabile per riconoscere il diritto alla prestazione, è del tutto indifferente, nel senso che non può annullare il fatto storico che la domanda amministrativa sia stata proposta (così come avviene ogni qualvolta la domanda amministrativa sia respinta anche per ragioni diverse da quelle - 11 -
riguardanti l'adeguatezza della documentazione allegata dal richiedente).
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3) L' con il secondo motivo di gravame, critica il Pt_1
merito della decisione e rileva che la propria condotta sarebbe stata conforme alle previsioni dell'art.3 del d.p.r.445 del 2000, secondo cui i cittadini non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, al pari degli italiani, unicamente per attestare gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani o in virtù di specifiche convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza dello straniero,
e al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità delle persone e altri fatti sono documentati mediante certificati e attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti e documenti non veritieri (c.d. apostilla).
Osserva l' che pertanto nessun contenuto Pt_1
discriminatorio può assumere la condotta della pubblica amministrazione che applica le disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
Deduce ancora che le richiamate previsioni normative (e di riflesso le coerenti disposizioni della circolare n.95 del 2022), - 12 -
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non avrebbero alcun contenuto discriminatorio, in quanto regolano la materia allo stesso identico modo per il cittadini italiani o della UE e gli stranieri (come chiarito anche nel precedente di questa stessa
Corte territoriale, sent.n.437 del 2016), posto che anche i primi non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive per attestare stati e altri fatti relativi a familiari residenti all'estero, ma devono fornire la stessa documentazione richiesta agli stranieri.
Peraltro, il ricorrente non avrebbe neppure dedotto, né tantomeno provato, l'esistenza di impedimenti oggettivi che non gli avrebbero consentito di corredare la domanda con la documentazione richiesta.
Inoltre, sarebbe inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'art.65 dell'Accordo Euromediterraneo con il Marocco, atteso che la convenzione riguarderebbe unicamente il profilo sostanziale del reciproco riconoscimento delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori, e non conterrebbe alcuna disposizione diretta a disciplinare le modalità di prova dei requisiti alla base di ogni prestazione.
Le censure non possono essere condivise.
Preliminarmente, pur dandosi atto che il ha Per_1
prodotto in questo grado di giudizio anche l'atto di matrimonio tradotto e con apostilla, nonché il certificato di anagrafico di matrimonio, e che nel giudizio di primo grado aveva già prodotto il certificato negativo di lavoro della moglie e il - 13 -
certificato di carico famigliare, entrambi tradotti e con apostilla
(e dunque il ricorrente ha prodotto in causa tutta la documentazione necessaria, secondo l' per dimostrare la Pt_1
sussistenza dei requisiti per aver diritto all'ANF), deve rilevarsi che tale produzione non è risolutiva dell'odierna controversia in termini di rigetto dell'appello, come vorrebbe il lavoratore, perché, come si è detto sopra, questi non ha agito per ottenere la prestazione negatagli dall' bensì con la speciale azione Pt_1
antidiscriminatoria e al fine di denunciare la discriminazione subita e dovuta alla condotta dell' che lo ha trattato, per Pt_1
quanto riguarda la prova dei requisiti in questione, in maniera diversa rispetto ai cittadini italiani con familiari residenti all'estero, consentendo soltanto a questi ultimi di far ricorso alle dichiarazioni sostitutive e così negandogli la prestazione richiesta perché non provata con adeguata e aggiuntiva documentazione (il che equivale a dire che la circostanza che il ricorrente nel corso del giudizio abbia poi reperito tutta la documentazione ritenuta dall idonea a fornire la prova in Pt_1
questione, non ha alcun rilievo sotto il profilo dell'asserita condotta discriminatoria, non incidendo detta produzione sulla prospettata disparità di trattamento, essendo stato il ricorrente ad adeguarsi alle richieste dell'ente previdenziale e non quest'ultimo ente a modificare la condotta denunciata).
Passando al merito, giova premettere che l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del - 14 -
d.l. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988, a norma del quale tale prestazione, introdotta in sostituzione dei vecchi assegni familiari, “... compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto”, e “il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. ...”.
Per quanto attiene poi al requisito del reddito, la norma sancisce che “il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. ... Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori ad € ...”.
L'assegno al nucleo familiare, dunque, in sostanziale discontinuità rispetto alle misure precedenti, si riferisce al reddito familiare considerato nel suo complesso e costituito dalla - 15 -
somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi componenti alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione.
Ed ancora, l'importo dell'assegno va calcolato in base alla situazione reddituale dichiarata dal richiedente, rapportata alla consistenza effettiva del nucleo familiare documentata dallo stato di famiglia e la prestazione è erogata unitariamente, a beneficio dell'intero nucleo, ed ha struttura modulare: nel senso che una crescita progressiva del nucleo familiare ne comporta l'incremento, così come, a parità (anche) di suoi appartenenti, una crescita di reddito dell'intero nucleo familiare ne comporta la diminuzione.
Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare è un elemento costitutivo del diritto ed è dato dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
La nozione di “nucleo familiare” fa poi riferimento al solo legame familiare, senza alcun richiamo alla residenza o alla convivenza: il familiare fa parte del nucleo, ai fini del diritto agli
ANF e anche ai fini del reddito della famiglia, per il solo fatto di avere un determinato grado di parentela (coniuge non separato, figlio minore, ecc.), indipendentemente dalla circostanza che il familiare sia convivente e sia residente sul territorio nazionale. - 16 -
Ne deriva che anche la composizione del nucleo familiare è un requisito che rileva ai fini della prestazione in esame.
Queste essendo le disposizioni di legge, la giurisprudenza di legittimità ha anzitutto chiarito che la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere provata dall'interessato (Cass.n.
16710/2022 e Cass.n. 8973/2014), il quale pertanto, nel caso di familiari residenti all'estero, deve provare non solo che questi facciano parte del nucleo familiare e siano a suo carico, ma anche il loro eventuale reddito quale componente del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare.
Ciò posto, è proprio sulle modalità di questa prova che si incentra l'odierna controversia.
Come detto, il ricorrente ha dedotto che l' negando Pt_1
valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli stranieri non cittadini italiani e non appartenenti alla UE, diversamente da quanto avverrebbe per costoro, e richiedendo agli stranieri ulteriore documentazione attestante lo stato del nucleo familiare e il reddito dei familiari all'estero, creerebbe una disparità di trattamento in violazione sia dell'art.2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998, che sancisce il diritto alla parità di trattamento tra italiani e stranieri nei rapporti con la p.a., sia del diritto dell'Unione, che proprio in materia di ANF ha sancito l'obbligo di parità di trattamento tra stranieri e cittadini UE, - 17 -
trattandosi di prestazione rientrante nella materia della sicurezza sociale.
Le difese del ricorrente, già accolte dal giudice di primo grado, meritano condivisione, nonostante le critiche dell' Pt_1
Al riguardo deve precisarsi che questa conclusione deriva non tanto dalla contrarietà delle previsioni (regolamentari) dell'art.3 del d.p.r.445 del 2000 con le direttive 2003/109 e
2011/98, e, prima ancora, con la norma di rango primario di cui all'art.2, comma 5, TU sull'immigrazione, in materia parità di trattamento tra cittadini e stranieri nei rapporti con la p.a., come accertato dal giudice di prime cure, quanto dal fatto che l' Pt_1
pratichi, in concreto, una disparità di trattamento tra stranieri con familiari residenti all'estero e cittadini italiani o appartenenti alla
UE, pure con familiari all'estero, richiedendo soltanto agli stranieri la documentazione prevista dal cit.art.3 e consentendo invece ai cittadini italiani o UE di far ricorso alle sole dichiarazioni sostitutive.
Questa Corte territoriale, come ricordato dall' si è Pt_1
già pronunciata sull'interpretazione dell'art.3, commi 2 e 3, del d.p.r. 445 del 2000, e ritiene di ribadire detta interpretazione
(cfr.sent.437 del 2016).
Occorre chiarire che queste norme sono quelle che oggi si applicano in materia di prova dei requisiti per accedere all'ANF, quanto meno per quanto riguarda il reddito, posto che a mente dell'art.2, comma 9, della d.l. 69 del 1988, “l'attestazione - 18 -
del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15” e poiché quest'ultima legge è stata abrogata, il riferimento è oggi alle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal d.p.r. 445 del 2000.
L'art.3 di quest'ultimo d.p.r., dopo aver stabilito, al comma 1, che le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini italiani e della UE, recita, al comma 2, che “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.
Aggiunge, al comma 3, che “al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.
Infine, al comma 4, dispone che “al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono - 19 -
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
L'art. 46 del medesimo d.p.r. stabilisce poi che “sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti
(segue l'elenco di una serie di situazioni, tra cui lo stato di coniugato, la nascita del figlio e la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali).
L'art.47 sancisce infine che “l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38”.
A fronte di questa disciplina complessiva, è indubbio che l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 ai cittadini italiani (o comunitari) presuppone pur sempre che si tratti di fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani.
Ciò si desume non solo dal fatto che l'autocertificazione - 20 -
sostituisce le certificazioni della Pubblica Amministrazione
(italiana, è appena il caso di dire), ma soprattutto dal correlato obbligo di controllo e verifica che lo stesso d.p.r. 445/2000 impone alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi (art.43, commi 1,2,4 e 5, art.71 e art.44 bis del d.p.r.).
Dal complesso dei poteri e degli obblighi previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, si ricava allora che le autocertificazioni di cui agli art. 46 e 47 devono necessariamente riguardare stati, qualità personali e fatti certificabili da parte dei soggetti pubblici italiani e che certamente un cittadino italiano non può autocertificare uno stato, una qualità personale o un fatto rispetto al quale non sono esercitabili i poteri di informazione e accertativi d'ufficio della Pubblica
Amministrazione, in quanto fatto verificatosi in un paese extracomunitario o qualità e stati relativi ad un ordinamento extracomunitario.
In altri termini, il cittadino italiano (e il comunitario) non può autocertificare i propri status, qualità personali o fatti quando si tratti di status, qualità e fatti non riscontrabili presso una PA italiana.
In questi casi il cittadino italiano dovrà necessariamente ricorrere a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione autenticata dall'autorità consolare. - 21 -
Il principio generale sotteso alla materia de qua è infatti quello che la pubblica amministrazione non può chiedere documenti che già possiede o che può acquisire d'ufficio da altra pubblica amministrazione (italiana, ovviamente) ai sensi degli art. 43 e segg. del DPR 445/2000, valendo in questo caso le dichiarazioni sostitutive, ma, al contrario, quando si tratta di fatti non accertabili dalla pubblica amministrazione italiana, la documentazione che li attesta deve essere prodotta e le dichiarazioni sostitutive non hanno alcun valore probatorio.
Se questo è il principio, risulta quindi certo che anche per il cittadino italiano vige il limite degli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Risulta a questo punto chiara quale sia la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 445/2000: la previsione ha voluto estendere ai cittadini extracomunitari l'applicabilità degli artt. 46 e 47, precisando tuttavia che, in ogni caso, le relative autocertificazioni possono riguardare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
L'opportunità della precisazione è evidente: siccome la possibilità di avvalersi delle autocertificazioni presuppone comunque l'esercizio del potere di informazione e verifica da parte della Pubblica Amministrazione, è stato chiarito espressamente che (anche) i cittadini extracomunitari possano avvalersi delle autocertificazioni, ma ciò solo limitatamente a - 22 -
stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, secondo il principio che vale in generale per i cittadini italiani e della UE.
Se così è, ne consegue che non sussiste alcuna disparità di trattamento tra cittadini italiani o della UE e stranieri realizzata dalla normativa in parola.
In argomento la sentenza di primo grado deve essere pertanto rivista.
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Sennonché, una volta raggiunta la conclusione che precede, occorre ancora verificare se l' come dedotto dal Pt_1
ricorrente, tratti diversamente, in concreto e di fatto, i cittadini italiani (o UE) e gli stranieri per quanto riguarda la prova dei requisiti per accedere all'ANF nel caso di familiari residenti all'estero (composizione del nucleo familiare e reddito dei familiari residenti all'estero), nel senso di accettare che soltanto il cittadino italiano (o UE) possa autocertificare la composizione del proprio nucleo familiare e i redditi in capo ai familiari residenti all'estero, laddove lo straniero è invece tenuto ad allegare alla domanda amministrativa certificati riguardanti la composizione del nucleo famigliare e il reddito dei familiari residenti all'estero, autenticati e con apostilla (ai sensi del cit.art.3 d.p.r. 445 del 2000).
Ebbene, le emergenze di causa forniscono elementi sufficienti a riscontrare questa condotta dell'ente previdenziale. - 23 -
Anzitutto, i moduli scaricati dal sito web dell e Pt_1
prodotti dal ricorrente in primo grado (doc.18 fasc.1° grado), riguardanti l'autorizzazione per l'inclusione di familiari nel nucleo del richiedente ai fini dell'ANF, danno conto del diverso trattamento, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, tra cittadino italiano e, per quel che qui rileva, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo: il cittadino italiano è tenuto ad allegare dichiarazione di responsabilità che attesti la composizione del nucleo familiare residente all'estero; il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno è invece tenuto ad allegare certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità consolare, autenticati e con apostilla, sia con riferimento al nucleo familiare, sia con riferimento al reddito prodotto all'estero dai componenti del nucleo (cfr. penultima pagina del modulo).
In secondo luogo, la stessa circolare n.95/2022, con la quale l' ha riconosciuto anche agli stranieri il diritto di Pt_1
percepire l'ANF per i familiari residenti all'estero (adeguandosi alle pronunce giurisdizionali in materia, ivi comprese le due sentenze della Corte di Giustizia del 25 novembre 2020 e la sentenza della Corte Costituzionale n.67 del 2022), dispone che ai fini dell'accesso alla prestazione gli stessi non possano avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ma debbano presentare le attestazioni e le certificazioni di cui all'art.3, comma 3 - 24 -
d.p.r.445 del 2000, sia per quanto attiene alla composizione del nucleo familiare, sia per quanto attiene al reddito dei componenti del nucleo residenti all'estero.
Questa circolare si riferisce in via esclusiva agli stranieri e non risulta che analoga circolare sia stata adottata dall' Pt_1
anche per i cittadini italiani, con familiari residenti all'estero
(secondo il ricorrente una circolare analoga a quella riguardante gli stranieri e riferita ai cittadini italiani non esiste).
Tali essendo le risultanze, il diverso trattamento riservato dall' agli stranieri risulta sufficientemente dimostrato in Pt_1
causa, anche alla luce del fatto che l'ente previdenziale pur negando il fatto in questione (e affermando che anche i cittadini italiani, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, sarebbero tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta agli stranieri) non ha fornito alcun elemento di prova capace di smentire le risultanze ora esaminate.
Che poi il diverso trattamento in questione riservato dall' agli stranieri contrasti con il principio di parità di Pt_1
trattamento tra italiani a stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione, per come sancito dall'art.2, comma 3, del d.lgs.286 del 1998 e, più in generale, con il principio di parità di trattamento tra cittadini UE e stranieri nell'accesso ad una prestazione di sicurezza sociale sancito dagli artt. 11, paragrafo
1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, è indubbio, essendo ormai - 25 -
pacifico che l'ANF presenti caratteristiche tali da essere ricompreso nell'ambito della sicurezza sociale (come più volte affermato dalla Corte di Cassazione); ed essendo altrettanto certo che il principio di parità di trattamento è violato, di fatto, anche quando lo straniero è onerato, per accedere alla prestazione di sicurezza sociale, e a parità di tutte le altre condizioni, di un onere probatorio aggiuntivo e più gravoso (che, in concreto, potrebbe anche rendergli impossibile l'accesso alla prestazione o comunque indurlo a rinunciare alla stessa, per la difficoltà di reperire la documentazione aggiuntiva richiesta).
Né l'accertata diversità di trattamento può essere giustificata dall'impossibilità di controllo da parte della pubblica amministrazione italiana dei fatti attestati dallo straniero (per quanto attiene i familiari residenti all'estero), atteso che questa impossibilità di controllo ricorre anche per i fatti attestati dal cittadino italiano con riferimento ai familiari residenti all'estero e una volta che la p.a. decida di derogare alle norme ed ai principi di cui al d.p.r.445 del 2000 nei confronti del cittadino italiano (consentendogli di autocertificare fatti non verificabili dalla p.a. italiana), è evidente che la stessa deroga non può che valere per lo straniero, pena la violazione dei principi di parità di trattamento sopra richiamati.
Sussiste, dunque, la condotta discriminatoria dell'ente previdenziale denunciata dal ricorrente.
In definitiva, l'appello va respinto, seppure con una - 26 -
motivazione non completamente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado.
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4) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo, in Pt_1
considerazione del valore della causa.
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.1170/2024 del
Tribunale di Brescia;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellato Pt_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 1.600,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
distrae le spese in favore dei procuratori dell'appellato che si sono dichiarati antistatari.
Brescia, 8 maggio 2025
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)