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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 4.12.2025, svolta davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
IN I., in sostituzione della dott.ssa Serena Andaloro, come da D.P. n. 38/2025 nel giudizio n° 30/2024 R.G. vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Patti (ME), C.so G. Matteotti n. 63, presso e CodiceFiscale_1 nello studio dell' Avv. Giacomo PRINZI, che lo rappresenta e difende;
Attore
e
, con sede in Roma in Via Giuseppe Grezar n.14, cod.fisc. e Controparte_1
Partita Iva: subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche P.IVA_1 processuali, delle società del Gruppo ex art.1 del D.L.n.193 del 22.10.2016 (convertito con CP_2 modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225), in persona del Responsabile Contenzioso Sicilia
e Procuratore Speciale, dott. , giusta procura autentica per atto in Notaio Controparte_3 Per_1
in Roma (Rep.n.180134, Racc.n.12348) del 22.06.23 ed elettivamente domiciliata presso lo
[...] studio dell'Avv. Valentino Giordano, che la rappresenta e difende;
convenuta
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici CP_4 domicilia per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F. ADS80003660836);
terza chiamata in causa
Sono comparsi: L'avv. Puliafito Gaetano in sostituzione degli avv.ti Prinzi e Germanò per parte attrice e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Giorgianni per l'
[...]
, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, agli atti e verbali Controparte_1 di causa ed in particolare alle note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
IL GOP
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio pronuncia sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione civile
In persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta IN AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione cartella di pagamento n. 295 2023 00191269 51 000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.01.2024, ha impugnato la cartella di pagamento Parte_1 in oggetto, emessa dall' , notificata in data 11.12.2023, con la Controparte_1 quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 18.259,40, per contravvenzione al codice della strada nell' anno 2022, di cui € 3.059,90 per contravvenzioni al codice della strada a titolo di maggiorazioni. In particolare, il ricorrente con un unico motivo di ricorso deduceva l'illegittimità degli importi richiesti anche rispetto all'ulteriore maggiorazione, che sarebbero stati determinati erroneamente in € 15.299,50 quale ammenda per la violazione dell'art. 116 c. 15 e 17 del CdS, in aperto contrasto con quanto previsto dal dettato normativo delle citate disposizioni che prevedono l'ammenda, tra un minimo ed un massimo edittale, di euro 2.257,00 ed euro 9.032,00.
Parte ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare di sospendere l'esecutività della cartella impugnata e nel merito di dichiarare nulla e/o illegittima la cartella di pagamento.
Si costituiva, con atto depositato telematicamente l' , che eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, atteso che, rispetto alle questioni attinenti al processo di formazione del ruolo, l'unico soggetto legittimato resta sempre l'Ente creditore sostanziale, ossia nel caso di specie è la , e chiedeva ritenersi legittima la procedura di riscossione. Controparte_4
Autorizzata la chiamata in causa dell'Ente impositore si costituiva in giudizio la CP_4
deducendo l'esattezza dell'ammontare richiesto quale sanzione amministrativa, in ragione
[...] dell'avvenuta depenalizzazione dell'illecito contestato, per il quale ex art. 1, commi 1 e 5 del Dlgs n.
8/2016 la sanzione pecuniaria, va determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000”. Nel caso di specie l'ammenda prevista nel massimo edittale prima della depenalizzazione era pari a €.
9.032,00, per cui la relativa sanzione veniva correttamente sussunta nell'alveo della lett. b) del co. 5 dell'art. 1 cit..
La Prefettura di insisteva, pertanto, nel rigetto dell'opposizione. CP_4
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva concesso termine alle parti per note conclusive e all'odierna udienza la causa veniva decisa.
Va ritenuta la competenza del Tribunale.
La natura della competenza a provvedere, in ordine all'opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è stata oggetto di un vivace contrasto di giurisprudenza, anche della
Cassazione. Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10261 del 27.04.2018, la competenza del
Giudice di Pace è devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del valore. La legge stabilisce espressamente che l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. In base a tale disposizione, si può affermare che la competenza per materia del Giudice di Pace è intesa per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Sempre in base alla legge (art. 6, comma 5 d.lgs. n. 150/2011), quando si contesta un'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto sanzioni per violazione al codice della strada, la competenza è del giudice di pace, ma se l'importo dell'ordinanza supera una determinata soglia, la competenza passa al Tribunale. Più precisamente, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione si presenta dinanzi al Tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro, ovvero quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro.
Fatte queste premesse, questo Giudice osserva che per la determinazione del valore della controversia ai fini dell'attribuzione della competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), d. lgs. n. 150/2011, occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione: nel caso di specie, la sanzione massima è stabilita nella misura di euro 30.000,00, con conseguente competenza del Tribunale.
Inoltre, si rileva, che a fronte dell'applicazione della sanzione amministrativa “base” pari ad euro
15.000,00, la cartella esattoriale quantifica anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 L. 689/1981
(€3.000,00), per un totale complessivo pari ad €18.000,00.
Sull'azione promossa.
Come da consolidata giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, avverso gli atti emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: “…1) l'opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanzaingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo, per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., che deve essere attivata, nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora…”; - in forza di quanto sopra, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo ed è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la notifica/omessa notifica del verbale.
Venendo all'esame della fattispecie, si rileva che parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale deducendo esclusivamente l'errata quantificazione degli importi richiesti, mentre nessun rilievo può attribuirsi alle questioni sollevate solo nelle note conclusive e dunque oltre le preclusioni di legge.
L'azione proposta rientra nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. che va proposta con citazione, come rilevato con l'ordinanza dell'11.4.2024, con la quale è stato altresì disposto il mutamente di rito, attesa la proposizione dell'opposizione con ricorso.
Quanto alla legittimazione passiva.
La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con la sentenza n. 11661/2024, ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore che all'esattore….l'esattore, avendo emesso l'atto opposto, deve essere considerato litisconsorte necessario, poiché una pronuncia di annullamento della cartella potrebbe incidere significativamente sul rapporto esattoriale. Questa decisione chiarisce ulteriormente i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte in tali contenziosi.
Va altresì rilevato che opportunamente il Giudice in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, come nella specie, il concessionario per la riscossione, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (Cassazione civile, sez. trib., 04/02/2020, n. 2480);
Sull'ammontare delle sanzioni amministrative.
Con riferimento alla contestazione dell'ammontare delle somme esposte nella cartella esattoriale, si osserva quanto segue.
L'ammontare della sanzione amministrativa irrogata è stato determinato in applicazione del disposto legislativo di cui all'art. 203, comma 3, del Codice della Strada, che stabilisce che qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, ovvero non si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, il verbale d'accertamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. n.
689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. L'art. 116, comma 15, C.d.S. indica i limiti edittali della sanzione amministrativa in un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 30.000,00, con conseguente applicazione, secondo legge, della sanzione pari alla metà del massimo edittale.
Parimenti infondata è la doglianza del ricorrente relativa all'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 27 L. 689/1981. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.”(Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, n.8116; conf. Cassazione civile sez. VI,
01/02/2016, n.1884).
Contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'opponente, la riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada risultanti da verbali divenuti titoli esecutivi (perché non opposti) è regolata dall'art. 27 della L. 689/1981 - come espressamente previsto dall'art. 206 C.d.S.– e, quindi, a norma del comma 6 del medesimo art. 27, sono dovute dal trasgressore le c.d. maggiorazioni previste per il ritardo nel pagamento (cfr. in tal senso anche Cass.
N .3701 del 2007). Al riguardo, proprio in relazione alla questione di legittimità costituzionale
(sollevata all'epoca dal Pretore di Lucca) dell'art. 206 del C.d.S., nella parte in cui fa richiamo all'art. 27 della L. 689/1981, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione affermando che “(…) la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981
a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (Corte Cost. ord. n. 308 del 1999). Ora, considerato che non ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, né ha impugnato Parte_1 il verbale di accertamento, che è divenuto titolo esecutivo, correttamente sono state applicate le maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, per l'importo di cui alla cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore delle parti resistenti e a carico della parte ricorrente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente il ricorso proposto da avverso la cartella esattoriale n. 295 Parte_1
2023 00191269 51 000, emessa da , notificata in data 11.12.2023, Controparte_1 confermandola;
- condanna al pagamento, in favore dell' e Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in complessivi euro 1.500,00, Controparte_4 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Patti, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Elisabetta IN AR
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 4.12.2025, svolta davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
IN I., in sostituzione della dott.ssa Serena Andaloro, come da D.P. n. 38/2025 nel giudizio n° 30/2024 R.G. vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Patti (ME), C.so G. Matteotti n. 63, presso e CodiceFiscale_1 nello studio dell' Avv. Giacomo PRINZI, che lo rappresenta e difende;
Attore
e
, con sede in Roma in Via Giuseppe Grezar n.14, cod.fisc. e Controparte_1
Partita Iva: subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche P.IVA_1 processuali, delle società del Gruppo ex art.1 del D.L.n.193 del 22.10.2016 (convertito con CP_2 modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225), in persona del Responsabile Contenzioso Sicilia
e Procuratore Speciale, dott. , giusta procura autentica per atto in Notaio Controparte_3 Per_1
in Roma (Rep.n.180134, Racc.n.12348) del 22.06.23 ed elettivamente domiciliata presso lo
[...] studio dell'Avv. Valentino Giordano, che la rappresenta e difende;
convenuta
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici CP_4 domicilia per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F. ADS80003660836);
terza chiamata in causa
Sono comparsi: L'avv. Puliafito Gaetano in sostituzione degli avv.ti Prinzi e Germanò per parte attrice e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Giorgianni per l'
[...]
, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, agli atti e verbali Controparte_1 di causa ed in particolare alle note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
IL GOP
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio pronuncia sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione civile
In persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta IN AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione cartella di pagamento n. 295 2023 00191269 51 000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.01.2024, ha impugnato la cartella di pagamento Parte_1 in oggetto, emessa dall' , notificata in data 11.12.2023, con la Controparte_1 quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 18.259,40, per contravvenzione al codice della strada nell' anno 2022, di cui € 3.059,90 per contravvenzioni al codice della strada a titolo di maggiorazioni. In particolare, il ricorrente con un unico motivo di ricorso deduceva l'illegittimità degli importi richiesti anche rispetto all'ulteriore maggiorazione, che sarebbero stati determinati erroneamente in € 15.299,50 quale ammenda per la violazione dell'art. 116 c. 15 e 17 del CdS, in aperto contrasto con quanto previsto dal dettato normativo delle citate disposizioni che prevedono l'ammenda, tra un minimo ed un massimo edittale, di euro 2.257,00 ed euro 9.032,00.
Parte ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare di sospendere l'esecutività della cartella impugnata e nel merito di dichiarare nulla e/o illegittima la cartella di pagamento.
Si costituiva, con atto depositato telematicamente l' , che eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, atteso che, rispetto alle questioni attinenti al processo di formazione del ruolo, l'unico soggetto legittimato resta sempre l'Ente creditore sostanziale, ossia nel caso di specie è la , e chiedeva ritenersi legittima la procedura di riscossione. Controparte_4
Autorizzata la chiamata in causa dell'Ente impositore si costituiva in giudizio la CP_4
deducendo l'esattezza dell'ammontare richiesto quale sanzione amministrativa, in ragione
[...] dell'avvenuta depenalizzazione dell'illecito contestato, per il quale ex art. 1, commi 1 e 5 del Dlgs n.
8/2016 la sanzione pecuniaria, va determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000”. Nel caso di specie l'ammenda prevista nel massimo edittale prima della depenalizzazione era pari a €.
9.032,00, per cui la relativa sanzione veniva correttamente sussunta nell'alveo della lett. b) del co. 5 dell'art. 1 cit..
La Prefettura di insisteva, pertanto, nel rigetto dell'opposizione. CP_4
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva concesso termine alle parti per note conclusive e all'odierna udienza la causa veniva decisa.
Va ritenuta la competenza del Tribunale.
La natura della competenza a provvedere, in ordine all'opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è stata oggetto di un vivace contrasto di giurisprudenza, anche della
Cassazione. Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10261 del 27.04.2018, la competenza del
Giudice di Pace è devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del valore. La legge stabilisce espressamente che l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. In base a tale disposizione, si può affermare che la competenza per materia del Giudice di Pace è intesa per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Sempre in base alla legge (art. 6, comma 5 d.lgs. n. 150/2011), quando si contesta un'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto sanzioni per violazione al codice della strada, la competenza è del giudice di pace, ma se l'importo dell'ordinanza supera una determinata soglia, la competenza passa al Tribunale. Più precisamente, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione si presenta dinanzi al Tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro, ovvero quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro.
Fatte queste premesse, questo Giudice osserva che per la determinazione del valore della controversia ai fini dell'attribuzione della competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), d. lgs. n. 150/2011, occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione: nel caso di specie, la sanzione massima è stabilita nella misura di euro 30.000,00, con conseguente competenza del Tribunale.
Inoltre, si rileva, che a fronte dell'applicazione della sanzione amministrativa “base” pari ad euro
15.000,00, la cartella esattoriale quantifica anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 L. 689/1981
(€3.000,00), per un totale complessivo pari ad €18.000,00.
Sull'azione promossa.
Come da consolidata giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, avverso gli atti emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: “…1) l'opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanzaingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo, per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., che deve essere attivata, nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora…”; - in forza di quanto sopra, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo ed è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la notifica/omessa notifica del verbale.
Venendo all'esame della fattispecie, si rileva che parte ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale deducendo esclusivamente l'errata quantificazione degli importi richiesti, mentre nessun rilievo può attribuirsi alle questioni sollevate solo nelle note conclusive e dunque oltre le preclusioni di legge.
L'azione proposta rientra nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. che va proposta con citazione, come rilevato con l'ordinanza dell'11.4.2024, con la quale è stato altresì disposto il mutamente di rito, attesa la proposizione dell'opposizione con ricorso.
Quanto alla legittimazione passiva.
La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con la sentenza n. 11661/2024, ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore che all'esattore….l'esattore, avendo emesso l'atto opposto, deve essere considerato litisconsorte necessario, poiché una pronuncia di annullamento della cartella potrebbe incidere significativamente sul rapporto esattoriale. Questa decisione chiarisce ulteriormente i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte in tali contenziosi.
Va altresì rilevato che opportunamente il Giudice in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, come nella specie, il concessionario per la riscossione, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (Cassazione civile, sez. trib., 04/02/2020, n. 2480);
Sull'ammontare delle sanzioni amministrative.
Con riferimento alla contestazione dell'ammontare delle somme esposte nella cartella esattoriale, si osserva quanto segue.
L'ammontare della sanzione amministrativa irrogata è stato determinato in applicazione del disposto legislativo di cui all'art. 203, comma 3, del Codice della Strada, che stabilisce che qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, ovvero non si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, il verbale d'accertamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. n.
689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. L'art. 116, comma 15, C.d.S. indica i limiti edittali della sanzione amministrativa in un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 30.000,00, con conseguente applicazione, secondo legge, della sanzione pari alla metà del massimo edittale.
Parimenti infondata è la doglianza del ricorrente relativa all'applicazione delle sanzioni accessorie ex art. 27 L. 689/1981. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.”(Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, n.8116; conf. Cassazione civile sez. VI,
01/02/2016, n.1884).
Contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'opponente, la riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada risultanti da verbali divenuti titoli esecutivi (perché non opposti) è regolata dall'art. 27 della L. 689/1981 - come espressamente previsto dall'art. 206 C.d.S.– e, quindi, a norma del comma 6 del medesimo art. 27, sono dovute dal trasgressore le c.d. maggiorazioni previste per il ritardo nel pagamento (cfr. in tal senso anche Cass.
N .3701 del 2007). Al riguardo, proprio in relazione alla questione di legittimità costituzionale
(sollevata all'epoca dal Pretore di Lucca) dell'art. 206 del C.d.S., nella parte in cui fa richiamo all'art. 27 della L. 689/1981, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione affermando che “(…) la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981
a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (Corte Cost. ord. n. 308 del 1999). Ora, considerato che non ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, né ha impugnato Parte_1 il verbale di accertamento, che è divenuto titolo esecutivo, correttamente sono state applicate le maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, per l'importo di cui alla cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore delle parti resistenti e a carico della parte ricorrente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente il ricorso proposto da avverso la cartella esattoriale n. 295 Parte_1
2023 00191269 51 000, emessa da , notificata in data 11.12.2023, Controparte_1 confermandola;
- condanna al pagamento, in favore dell' e Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in complessivi euro 1.500,00, Controparte_4 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Patti, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Elisabetta IN AR