Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2208
CASS
Sentenza 14 febbraio 2003

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In tema di impugnazione del lodo per motivi attinenti alla nomina degli arbitri (art. 829 comma primo n. 2 cod. proc. civ.), l'ammissibilità dell'impugnazione stessa è condizionata alla deduzione della relativa nullità nell'arco dell'intero giudizio arbitrale, senza che possa, conseguentemente, porsi alcuna questione di limiti temporali nell'ambito dello stesso giudizio che non derivi dal necessario rispetto del principio del contraddittorio, restando, per l'effetto, irrilevante che la relativa deduzione sia sollevata non nella prima difesa della parte eccipiente, ma (come nella specie) in una memoria successiva.

In tema di legittima costituzione di collegio arbitrale, l'art. 61 della legge regione Puglia n. 27 del 1985, nel demandare al presidente della giunta regionale la nomina di due arbitri in rappresentanza della P.A., si riferisce ai soli rapporti di appalto di cui sia parte la stessa regione, ed è incostituzionale (giusta sentenza del giudice delle legge n. 33 del 1995) nella parte in cui non prevede che, tra i cinque componenti del collegio arbitrale, uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2208
    Data del deposito : 14 febbraio 2003

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