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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 2475/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. BREVI CARLO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via
Caprie 12
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
1. Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, art. 6 dlvo 150/2011, depositato in data 17/3/2025,
[...]
ha rappresentato: Parte_1
1 - di avere ricevuto notifica, in data 17/2/2025, dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-001851737,
con la quale le è stata irrogata sanzione amministrativa per il mancato pagamento di ritenute previdenziali relative all'anno 2018;
- che detta ordinanza è conseguente alla notifica di verbale di accertamento n. CP_1
8106.27/09/2019.0139691 del 27/9/2019.
La ha quindi proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione, a causa dell'intervenuta Pt_1
prescrizione quinquennale del credito;
l'art. 28 l. 689/1981 prevede infatti che il diritto a riscuotere le sanzioni disciplinate nel medesimo testo normativo si prescrive in anni 5 dal giorno di commissione della violazione;
l'ordinanza-ingiunzione è stata però notificata a più di 5 anni di distanza dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Per l' , infatti, CP_1 CP_2
l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata notificata prima del decorso del termine quinquennale,
tenendo in considerazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 2 co 1
quater della l. 463/1983, nonché l'ulteriore sospensione eccezionale disposta dall'art. 103 co 6
bis del d.l. 18/2020; il termine di prescrizione sarebbe spirato solo nell'aprile di quest'anno, a fronte di notifica del provvedimento opposto nel mese di febbraio.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. L'unica doglianza della ricorrente e motivo di opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non risulta in contestazione né la prescrizione per il periodo intercorso tra l'omesso versamento e la notifica della contestazione della violazione (circa un anno, del resto) né la notifica di tale ultimo atto (in relazione alla quale la ricorrente non ha sottoposto alcuna doglianza, neppure larvata), notifica avvenuta in data 8/10/2019 (v. doc. 2 ); è oggetto di contenzioso solo il CP_1
periodo intercorso tra l'evento da ultimo citato e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, posto che tale lasso temporale sarebbe superiore a quello che l'art. 28 l. 689/1981 prevede quale tempo che comporta l'estinzione del credito di natura sanzionatoria.
2 Occorre quindi considerare che:
- l'atto di accertamento e contestazione della violazione ha interrotto il decorso della prescrizione, essendo esercizio del credito (e peraltro neppure tale dato è controverso);
- il dies a quo della decorrenza della prescrizione (ritenuta maturata) sarebbe quindi l'8/10/2019.
Conteggiando 5 anni da tale momento si ha che la prescrizione sarebbe effettivamente maturata nell'ottobre del 2024. Ma occorre considerare anche le seguenti sospensioni del termine estintivo:
- tre mesi, ex art. 2 co 1 quater l. 463/1983, ovvero il tempo intercorrente durante il decorso del termine previsto dal comma 1 bis (appunto, tre mesi dalla notifica della contestazione/accertamento dell'illecito, durante i quali l'autore della violazione può
provvedere al versamento del dovuto); il dies a quo è quindi l'8/1/2020;
- al quinquennio decorrente dal 27/12/2019 occorre poi aggiungere complessivi 98 giorni,
secondo il disposto dell'art. 103 co 6 bis d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, che ha previsto: “Il
termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
[…]”.
La prescrizione sarebbe pertanto maturata in data 16/4/2025; essendo stata notificata l'ordinanza ingiunzione, come detto, il 17/2/2025, il termine è stato interrotto prima del quinquennio.
Il ricorso, come anticipato, deve essere pertanto rigettato.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico della ricorrente, non essendovi motivi per discostarsi dalle previsioni dell'art. 91 cpc, e sono liquidate in dispositivo
3 (sulla base del valore di lite, ovvero euro 3.529,50, e tenendo in considerazione la semplicità
dell'oggetto della causa).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese processuali nei Parte_1
confronti di;
spese liquidate in complessivi euro 1.400,00 oltre ad accessori di legge. CP_1
Torino, 24/9/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 2475/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. BREVI CARLO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via
Caprie 12
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
1. Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, art. 6 dlvo 150/2011, depositato in data 17/3/2025,
[...]
ha rappresentato: Parte_1
1 - di avere ricevuto notifica, in data 17/2/2025, dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-001851737,
con la quale le è stata irrogata sanzione amministrativa per il mancato pagamento di ritenute previdenziali relative all'anno 2018;
- che detta ordinanza è conseguente alla notifica di verbale di accertamento n. CP_1
8106.27/09/2019.0139691 del 27/9/2019.
La ha quindi proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione, a causa dell'intervenuta Pt_1
prescrizione quinquennale del credito;
l'art. 28 l. 689/1981 prevede infatti che il diritto a riscuotere le sanzioni disciplinate nel medesimo testo normativo si prescrive in anni 5 dal giorno di commissione della violazione;
l'ordinanza-ingiunzione è stata però notificata a più di 5 anni di distanza dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Per l' , infatti, CP_1 CP_2
l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata notificata prima del decorso del termine quinquennale,
tenendo in considerazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 2 co 1
quater della l. 463/1983, nonché l'ulteriore sospensione eccezionale disposta dall'art. 103 co 6
bis del d.l. 18/2020; il termine di prescrizione sarebbe spirato solo nell'aprile di quest'anno, a fronte di notifica del provvedimento opposto nel mese di febbraio.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. L'unica doglianza della ricorrente e motivo di opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non risulta in contestazione né la prescrizione per il periodo intercorso tra l'omesso versamento e la notifica della contestazione della violazione (circa un anno, del resto) né la notifica di tale ultimo atto (in relazione alla quale la ricorrente non ha sottoposto alcuna doglianza, neppure larvata), notifica avvenuta in data 8/10/2019 (v. doc. 2 ); è oggetto di contenzioso solo il CP_1
periodo intercorso tra l'evento da ultimo citato e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, posto che tale lasso temporale sarebbe superiore a quello che l'art. 28 l. 689/1981 prevede quale tempo che comporta l'estinzione del credito di natura sanzionatoria.
2 Occorre quindi considerare che:
- l'atto di accertamento e contestazione della violazione ha interrotto il decorso della prescrizione, essendo esercizio del credito (e peraltro neppure tale dato è controverso);
- il dies a quo della decorrenza della prescrizione (ritenuta maturata) sarebbe quindi l'8/10/2019.
Conteggiando 5 anni da tale momento si ha che la prescrizione sarebbe effettivamente maturata nell'ottobre del 2024. Ma occorre considerare anche le seguenti sospensioni del termine estintivo:
- tre mesi, ex art. 2 co 1 quater l. 463/1983, ovvero il tempo intercorrente durante il decorso del termine previsto dal comma 1 bis (appunto, tre mesi dalla notifica della contestazione/accertamento dell'illecito, durante i quali l'autore della violazione può
provvedere al versamento del dovuto); il dies a quo è quindi l'8/1/2020;
- al quinquennio decorrente dal 27/12/2019 occorre poi aggiungere complessivi 98 giorni,
secondo il disposto dell'art. 103 co 6 bis d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, che ha previsto: “Il
termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
[…]”.
La prescrizione sarebbe pertanto maturata in data 16/4/2025; essendo stata notificata l'ordinanza ingiunzione, come detto, il 17/2/2025, il termine è stato interrotto prima del quinquennio.
Il ricorso, come anticipato, deve essere pertanto rigettato.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico della ricorrente, non essendovi motivi per discostarsi dalle previsioni dell'art. 91 cpc, e sono liquidate in dispositivo
3 (sulla base del valore di lite, ovvero euro 3.529,50, e tenendo in considerazione la semplicità
dell'oggetto della causa).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese processuali nei Parte_1
confronti di;
spese liquidate in complessivi euro 1.400,00 oltre ad accessori di legge. CP_1
Torino, 24/9/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
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