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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2828/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3878/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259009689880000 BOLLO AUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1945/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 06/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe, notificato il 03/02/2025, con il quale gli era stato richiesto, per conto della Regione Lazio, il pagamento della somma di € 632,06, sulla base di una cartella esattoriale relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica.
A sostegno del ricorso deduceva che la predetta cartella non gli sarebbe mai stata effettivamente notificata;
deduceva altresì la prescrizione del relativo credito, in assenza di validi atti interruttivi, in quanto maturato nell'anno 2021; concludeva in conformità con tali deduzioni difensive.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria contenente controdeduzioni.
Nella stessa esponeva che la cartella sottesa era stata correttamente notificata tramite PEC, con conseguente infondatezza della conseguente eccezione di prescrizione.
Si costituiva altresì la Regione Lazio, deducendo di avere rispettato la normativa vigente in punto di tempestiva iscrizione a ruolo del credito e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla fase attinente alla notifica della cartella.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
A tale proposito va ricordato che – ai sensi dell'art.26 del d.P.R. n.602/1973, nel testo applicabile ratione temporis – era previsto che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”; a propria volta, il richiamato art.60 del d.P.R. n.600/1973 stabiliva, nel testo vigente prima del d.lgs. 12 febbraio 2024,
n.13, che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello
Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)”.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la cartella sottesa è stata notificata a mezzo PEC al contribuente in data 19/05/2023.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, in presenza del relativo atto interruttivo e non essendo trascorso dallo stesso il termine previsto, ai fini della prescrizione medesima, ai sensi dell'art.3 del d.l. 6.1.1986, n.2, conv. con modif. nella l. 7.3.1986, n.60, in base al quale il termine medesimo ha durata triennale, con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello di maturazione della pretesa.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso nei confronti di Agenzia delle Entrate –
Riscossione e della Regione Lazio delle spese del presente giudizio, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (primo scaglione) tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché del disposto dell'art.15, comma 2- sexies, d.lgs. n.546/1992 - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Regione Lazio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, 18 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3878/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259009689880000 BOLLO AUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1945/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 06/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe, notificato il 03/02/2025, con il quale gli era stato richiesto, per conto della Regione Lazio, il pagamento della somma di € 632,06, sulla base di una cartella esattoriale relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica.
A sostegno del ricorso deduceva che la predetta cartella non gli sarebbe mai stata effettivamente notificata;
deduceva altresì la prescrizione del relativo credito, in assenza di validi atti interruttivi, in quanto maturato nell'anno 2021; concludeva in conformità con tali deduzioni difensive.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria contenente controdeduzioni.
Nella stessa esponeva che la cartella sottesa era stata correttamente notificata tramite PEC, con conseguente infondatezza della conseguente eccezione di prescrizione.
Si costituiva altresì la Regione Lazio, deducendo di avere rispettato la normativa vigente in punto di tempestiva iscrizione a ruolo del credito e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla fase attinente alla notifica della cartella.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
A tale proposito va ricordato che – ai sensi dell'art.26 del d.P.R. n.602/1973, nel testo applicabile ratione temporis – era previsto che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”; a propria volta, il richiamato art.60 del d.P.R. n.600/1973 stabiliva, nel testo vigente prima del d.lgs. 12 febbraio 2024,
n.13, che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello
Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)”.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la cartella sottesa è stata notificata a mezzo PEC al contribuente in data 19/05/2023.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, in presenza del relativo atto interruttivo e non essendo trascorso dallo stesso il termine previsto, ai fini della prescrizione medesima, ai sensi dell'art.3 del d.l. 6.1.1986, n.2, conv. con modif. nella l. 7.3.1986, n.60, in base al quale il termine medesimo ha durata triennale, con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello di maturazione della pretesa.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al rimborso nei confronti di Agenzia delle Entrate –
Riscossione e della Regione Lazio delle spese del presente giudizio, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (primo scaglione) tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché del disposto dell'art.15, comma 2- sexies, d.lgs. n.546/1992 - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Regione Lazio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, 18 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari