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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6269 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 70582 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 15 gennaio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via Lucrezio Caro 67, presso lo Studio dell'Avv. Diego Piersanti
Todisco, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Riccardo Carnevali, per procura in atti
OPPONENTI
E
, in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro tempore Dott. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola Ricciotti 9, presso lo
Studio dell'Avv. Ranieri Roda, che lo rappresenta e difende per procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. ed Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto Parte_2
emesso dal Tribunale di Roma in data 30 settembre 2022, e con cui era stato loro ingiunto di pagare, nei confronti del Controparte_1
, la somma di euro 16.092,49, oltre interessi e spese.
[...]
Contestavano gli opponenti il credito azionato in sede monitoria dall'opposto, rilevando l'inesigibilità delle somme ingiunte per mancata approvazione del piano di riparto del bilancio preventivo
2022, oltre che per inesistenza della delibera di approvazione dei bilanci di cui al punto 8 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 2 febbraio 2022.
Evidenziavano poi che, nell'importo ingiunto, erano state ricomprese rate non ancora scadute e contestavano le ulteriori somme azionate, deducendo di aver effettuato pagamenti intervenuti e non considerati.
Concludevano richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'annullamento della delibera del 30 giugno 2020.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
che contestava le deduzioni ed eccezioni attoree
[...]
e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'avanzata domanda riconvenzionale. Con provvedimento in data 6 giugno 2023, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 15 gennaio
2025, con concessione di termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda azionata in sede monitoria, parte opposta ha richiesto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'opponente in relazione al mancato pagamento degli oneri condominiali scaduti e non corrisposti.
Ora, con provvedimento in data 6 giugno 2023, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, fissando, per l'eventuale prosieguo del giudizio, l'udienza del 23 gennaio 2024.
Nelle note scritte depositate in data 22 gennaio 2024, parte opponente ha dato atto di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, da attivarsi da parte dell'opposto, richiedendo pronunciarsi l'improcedibilità e revocarsi il decreto ingiuntivo;
a fronte di ciò, il , nelle note Controparte_1
depositate in data 22 gennaio 2024, ha evidenziato di non aver introdotto il procedimento di mediazione in quanto l'amministratore non aveva ottenuto dall'assemblea dei condomini, entro il termine di giorni quindici, la prescritta autorizzazione ex art. 71 quater, terzo comma, disp.att. c.c.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (C.C. SS.UU. 19596/20).
Nel caso di specie, a fronte dell'illustrato provvedimento del Giudice in data 6 giugno 2023, con cui veniva concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, parte opposta, su cui ricadeva il relativo onere, non si è in alcun modo attivata in tal senso.
Né appare rilevante la dedotta circostanza che l'amministratore non abbia ottenuto, entro il termine di quindici giorni, l'autorizzazione assembleare ex art. 71 quater, terzo comma, disp. att. c.c., tenuto conto, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella pronuncia n. 40035/21, peraltro in tema di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, che ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è
l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già
l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.
Nel caso di specie, per come chiarito, a fronte del provvedimento del
Giudice in data 6 giugno 2023, parte attrice ha richiesto di essere rimessa in termini per l'introduzione del procedimento di mediazione solo con le note di trattazione scritta depositate in data 22 gennaio
2024, laddove l'udienza di rinvio fissata dal Giudice nel richiamato provvedimento era quella del 23 gennaio 2024. Deve infatti notarsi, in ultimo, come la pronuncia della Suprema Corte
n. 40035/21 abbia ulteriormente chiarito, alla luce della natura non perentoria del termine di quindici giorni concesso dal Giudice, che, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione ex art. 6 D.L.gvo 28/10, senza che il procedimento sia stato iniziato o si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.
A ciò consegue, tenuto conto dei principi di cui alla giurisprudenza citata, che, attesa la mancata introduzione della procedura di mediazione, debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dal con il ricorso in sede Controparte_1
monitoria e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Né, in ultimo, deve essere accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall'opposto nella memoria di replica, tenuto conto che l'alienazione degli immobili degli opponenti, per come dedotto dal , risulta avvenuta in data 26 giugno 2024, laddove la CP_1
pretesa creditoria azionata in sede monitoria, come anche l'impugnazione della delibera del 30 giugno 2020, formulata in via riconvenzionale dagli opponenti, risultano riferirsi ad un periodo antecedente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria da parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi euro
3.000,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 70582 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 15 gennaio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via Lucrezio Caro 67, presso lo Studio dell'Avv. Diego Piersanti
Todisco, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Riccardo Carnevali, per procura in atti
OPPONENTI
E
, in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro tempore Dott. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola Ricciotti 9, presso lo
Studio dell'Avv. Ranieri Roda, che lo rappresenta e difende per procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. ed Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto Parte_2
emesso dal Tribunale di Roma in data 30 settembre 2022, e con cui era stato loro ingiunto di pagare, nei confronti del Controparte_1
, la somma di euro 16.092,49, oltre interessi e spese.
[...]
Contestavano gli opponenti il credito azionato in sede monitoria dall'opposto, rilevando l'inesigibilità delle somme ingiunte per mancata approvazione del piano di riparto del bilancio preventivo
2022, oltre che per inesistenza della delibera di approvazione dei bilanci di cui al punto 8 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 2 febbraio 2022.
Evidenziavano poi che, nell'importo ingiunto, erano state ricomprese rate non ancora scadute e contestavano le ulteriori somme azionate, deducendo di aver effettuato pagamenti intervenuti e non considerati.
Concludevano richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'annullamento della delibera del 30 giugno 2020.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
che contestava le deduzioni ed eccezioni attoree
[...]
e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'avanzata domanda riconvenzionale. Con provvedimento in data 6 giugno 2023, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 15 gennaio
2025, con concessione di termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda azionata in sede monitoria, parte opposta ha richiesto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'opponente in relazione al mancato pagamento degli oneri condominiali scaduti e non corrisposti.
Ora, con provvedimento in data 6 giugno 2023, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, fissando, per l'eventuale prosieguo del giudizio, l'udienza del 23 gennaio 2024.
Nelle note scritte depositate in data 22 gennaio 2024, parte opponente ha dato atto di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, da attivarsi da parte dell'opposto, richiedendo pronunciarsi l'improcedibilità e revocarsi il decreto ingiuntivo;
a fronte di ciò, il , nelle note Controparte_1
depositate in data 22 gennaio 2024, ha evidenziato di non aver introdotto il procedimento di mediazione in quanto l'amministratore non aveva ottenuto dall'assemblea dei condomini, entro il termine di giorni quindici, la prescritta autorizzazione ex art. 71 quater, terzo comma, disp.att. c.c.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (C.C. SS.UU. 19596/20).
Nel caso di specie, a fronte dell'illustrato provvedimento del Giudice in data 6 giugno 2023, con cui veniva concesso termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, parte opposta, su cui ricadeva il relativo onere, non si è in alcun modo attivata in tal senso.
Né appare rilevante la dedotta circostanza che l'amministratore non abbia ottenuto, entro il termine di quindici giorni, l'autorizzazione assembleare ex art. 71 quater, terzo comma, disp. att. c.c., tenuto conto, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella pronuncia n. 40035/21, peraltro in tema di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, che ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è
l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già
l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.
Nel caso di specie, per come chiarito, a fronte del provvedimento del
Giudice in data 6 giugno 2023, parte attrice ha richiesto di essere rimessa in termini per l'introduzione del procedimento di mediazione solo con le note di trattazione scritta depositate in data 22 gennaio
2024, laddove l'udienza di rinvio fissata dal Giudice nel richiamato provvedimento era quella del 23 gennaio 2024. Deve infatti notarsi, in ultimo, come la pronuncia della Suprema Corte
n. 40035/21 abbia ulteriormente chiarito, alla luce della natura non perentoria del termine di quindici giorni concesso dal Giudice, che, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione ex art. 6 D.L.gvo 28/10, senza che il procedimento sia stato iniziato o si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.
A ciò consegue, tenuto conto dei principi di cui alla giurisprudenza citata, che, attesa la mancata introduzione della procedura di mediazione, debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dal con il ricorso in sede Controparte_1
monitoria e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Né, in ultimo, deve essere accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall'opposto nella memoria di replica, tenuto conto che l'alienazione degli immobili degli opponenti, per come dedotto dal , risulta avvenuta in data 26 giugno 2024, laddove la CP_1
pretesa creditoria azionata in sede monitoria, come anche l'impugnazione della delibera del 30 giugno 2020, formulata in via riconvenzionale dagli opponenti, risultano riferirsi ad un periodo antecedente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria da parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi euro
3.000,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2025
IL GIUDICE