Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3356 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto "divorzio -cessazione effetti civili", vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (cf: , rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelo Maietta
ricorrente
E
nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dagli avv. Stefano Saveriano e Brigida Cesta
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.2.2025; in data 16.12.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Sul fatto
Con ricorso depositato il 26.8.2021, ha esposto di aver contratto matrimonio in data 16 Parte_1
ottobre 2010 con matrimonio dal quale sono nati due figli, (13.7.2011) Controparte_1 Per_1
e (23.10.2013); che con provvedimento di omologa n. 1553/2018 è stata pronunciata la Per_2
loro separazione con la quale si era convenuto che avrebbe versato euro 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei minori oltre alla ulteriore somma di euro 150,00 quale contributo per il pagamento della locazione dell'immobile che la avrebbe dovuto affrontare;
che il Tribunale CP_1
di Avellino aveva poi abolito questa ultima contribuzione e ridotto ad euro 400,00 il concorso al mantenimento del figlio minore a causa di sopravvenienze importanti quali il suo licenziamento;
che i minori di fatto vivevano con lui in Mercogliano alla via Fontana San Nicola 49/A, ossia la casa coniugale.
Concludeva, quindi, per la pronuncia di divorzio;
per l'affido condiviso di entrambi i figli ai coniugi e collocazione prevalente presso il padre;
regolamentazione del diritto di visita con la madre come da ricorso.
Si è costituita la quale ha negato la circostanza che i minori vivessero con il padre Controparte_1
presso la casa coniugale, riferendo invece che vivevano stabilmente presso l'abitazione che essa resistente aveva preso in locazione ad Avellino in via Francesco Tedesco numero 100/C giusta contratto del 30.06.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino, in data 02.07.2018,
che si allega in copia;
che la presenza dei minori nello stato di famiglia del padre era stata una soluzione concordata tra i coniugi, al solo fine di consentire allo , all'epoca dei fatti ancora Pt_1
occupato ed assunto alle dipendenze della ditta ITZ di Avellino, di poter percepire gli assegni per i figli a carico;
che l'ex marito a partire dal mese di novembre 2020 non aveva versato nemmeno la somma di euro 400,00 cosicché era stata sporta querela presso la stazione dei carabinieri di Avellino;
che non aveva mai partecipato nemmeno alle spese mediche;
che di fatto si era sempre occupata in via esclusiva dei minori.
Concludeva, pertanto, per la pronuncia di divorzio nonché per l'affido condiviso e collocazione prevalente dei minori presso la madre con regolamentazione del diritto di visita paterno.
Dopo aver ascoltato le parti all'udienza del 16 giugno 2022, il giudice delegato conferiva un incarico peritale per stabilire la migliore collocazione dei figli.
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio e resi i provvedimenti presidenziali, veniva, altresì, con sentenza sullo stato, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa veniva poi ritenuta matura per la decisione ed assegnata a sentenza all'udienza del 20
Febbraio 2025 previa concessione di termini per memorie conclusionali.
Sulla collocazione dei figli
Va, preliminarmente, osservato che con le memorie conclusionali il ricorrente si è sostanzialmente riportato al proprio ricorso introduttivo insistendo per un'ulteriore diminuzione della contribuzione nei confronti dei figli data la sua carenza occupazionale.
D'TO ha, invece, insistito affinché fosse dichiarata la decadenza della potestà genitoriale CP_1
di (“chiede dichiararsi la decadenza del sig. , dalla responsabilità Parte_1 Parte_1
genitoriale, al fine di consentire alla signora di poter agire, senza immotivate Controparte_1 opposizione, nell'interesse primario della prole”) -giusta richiesta avanzata subito dopo l'adozione dell'ordinanza presidenziale- motivando la richiesta sulla sostanziale incapacità contributiva dell'ex marito e data la sua reticenza a partecipare in maniera attiva alla vita dei figli, per esempio anche durante i colloqui scolastici.
La richiesta va rigettata.
Conformemente a quanto già disposto con ordinanza del 12 maggio 2023, il collegio condivide le risultanze della consulenza a firma del dottor . Persona_3
Il consulente, infatti, dopo aver ascoltato ed esaminato tutte le parti di causa, ha riferito che di fatto i minori orbitano su tre abitazioni grazie anche alla disponibilità della nonna materna, il cui ruolo all'interno del nucleo familiare è di doppia importanza, in quanto permette la salvaguardia dei minori dall'esposizione al conflitto genitoriale e fornisce un supporto logistico per la gestione della frequenza scolastica di e . D'altro canto, la natura della conflittualità genitoriale non permette Per_1 Per_2
di ipotizzare una strategia risolutoria che contempli prescrizioni giudiziarie o interventi da parte di agenzie esterne alla famiglia e che sia sufficientemente efficace a salvaguardare l'interesse dei minori.
In sintesi, è stato accertato che e siano entrambi capaci di esercitare Parte_1 Controparte_1
la responsabilità genitoriale nei confronti della loro prole […] Dal punto di vista abitativo, i minori beneficiano di spazi idonei ad un buono sviluppo psicofisico presso entrambe le residenze genitoriali;
rispetto alle relazioni familiari, entrambi godono di buone relazioni con ciascuno dei genitori, sebbene la conflittualità genitoriale rappresenti un importante fattore di vulnerabilità per lo sviluppo psicoaffettivo della prole, il cui superamento rappresenterebbe una maggiore considerazione del superiore interesse dei minori da parte dei genitori […] Alla luce delle esigenze che l'età di sviluppo dei minori evidenzia e di quelle esigenze che si pro-spettano per il futuro della prole, è necessario prevedere : • l'elezione di un affidamento condiviso con collocazione prevalente dalla madre;
ciò al fine di garantire una maggiore stabilità psicologica ai minori che gli dia maggiori possibilità di accedere alle future fasi di sviluppo individuale in assenza di condizionamenti disfunzionali.
Per questo, i minori potranno frequentare il padre, durante la settimana, il martedì e il venerdì
dall'uscita di scuola fino alle 22; il padre si preoccuperà di prelevarli da scuola ed accompagnarli presso la residenza di nonna materna della prole. I minori pernotteranno con il padre Parte_2
a settimane alternate dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica;
il padre si preoccuperà di prelevare i figli da scuola il venerdì pomeriggio ed ivi accompagnarli il lunedì mattina.
• Durante il periodo natalizio, la prole trascorrerà ad annualità alternate il periodo compreso tra 24 e
30 dicembre da un genitore e quello compreso tra 31 dicembre e 6 gennaio dall'altro genitore.
• Per le festività pasquali, rimane invariato il calendario di frequentazione feriale ad eccezione dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo che i minori trascorreranno ad annualità alternate, la Pasqua
presso un genitore, pasquetta presso l'altro.
• Durante il periodo estivo i minori trascorreranno, ad annualità alternate, le prime due settimane dei mesi di luglio e agosto con un genitore e le seconde due settimane degli stessi mesi con l'altro genitore.
• I compleanni dei minori dovranno essere festeggiati presso ciascuna residenza genitoriale ad annualità alternate.
• Ai minori, infine, sarà favorita l'opportunità di trascorrere il giorno del compleanno della madre,
del padre e della nonna materna con essi.
Alla luce di tali considerazioni, confortate dalle risultanze dell'istruttoria espletata -un'istruttoria particolarmente qualificata poiché a firma di un esperto terapeuta- il collegio conferma quanto già disposto con ordinanza del 12 maggio 2023 e rigetta la domanda di declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale del padre avanzata da Controparte_1
Ed invero, L'art. 330 c.c., rubricato "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" prevede che "Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore
viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Obiettivo della disposizione è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere
TO, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori, diritto che riceve altresì tutela costituzionale (art. 30 Cost.: E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità". - Anche il mancato pagamento del mantenimento, se si protrae nel tempo, incidendo sulla vita dei figli sia sul piano strettamente materiale, ma anche sul piano morale, essendo sintomatico della mancanza di qualsiasi impegno del genitore diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilità
nei loro confronti, con inidoneità del suddetto a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita, può in astratto fondare la istanza,
purché però appaia ingiustificato.
Ebbene, nel caso in esame, lo stato di disoccupazione del padre non è contestato (la perdita del posto di lavoro e una conseguente situazione di indigenza e/o indisponibilità, incidono sulla questione,
come è ovvio); inoltre, sotto diverso angolo visuale, il provvedimento richiesto non è allo stato nell'interesse dei minori se è vero che la confortante relazione dei servizi sociali, che ha portato al provvedimento presidenziale di affidamento condiviso, sulla piena capacità genitoriale del padre,
potrebbe comportare un brusco arresto nei rapporti tra minori e padre non utile ad alcuno.
Sul mantenimento ai figli
Con riguardo al mantenimento dei figli, insiste nella previsione di una contribuzione Parte_1
minima.
Il collegio ritiene giusto accogliere tale richiesta, portando il suo onere di contribuzione ad euro
150,00 per ciascun figlio.
Vanno, infatti, valorizzati i seguenti elementi:
1-è indubitabile che abbia perso il lavoro e che abbia serie difficoltà a ottemperare in Parte_1
maniera pedissequa le prescrizioni del Tribunale che sono state già una volta modificate in sede di volontaria giurisdizione. Non è pertanto di ausilio a nessuno, né ai figli né alla serenità delle parti -
che va poi necessariamente a scapito dei minori- prevedere una somma che oggettivamente non è alla portata del padre. Il collegio esorta, pertanto, magari anche con l'aiuto di persone a lui Parte_1
vicine, ad assolvere questo onere contributivo ulteriormente decurtato in maniera tale da evitare cause dispendiose sia dal punto di vista economico che psicologico;
2. va rilevato che i minori trascorrono molto tempo anche con il padre il quale, pertanto, li mantiene facendosi carico di ogni loro esigenza ogni volta che stanno con lui;
3- a questa statuizione consegue l'attribuzione dell'assegno unico integralmente a favore della madre
Controparte_1
Si conferma la previsione delle spese al 50% a carico di entrambe le parti.
4.Sulle spese di lite. La reciproca soccombenza delle parti sulle richieste che hanno avanzato richiedeva la Parte_1
collocazione prevalente dei minori presso di sé mentre ha chiesto la decadenza Controparte_1
dalla potestà genitoriale-giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che i minori e siano affidati in maniera Persona_4 Persona_5
condivisa ai loro genitori con collocazione prevalente presso la madre Controparte_1
2) DISPONE che le visite siano disciplinate secondo quanto già previsto dall'ordinanza del 12
maggio 2023;
3) in parziale accoglimento del ricorso, DISPONE che versi la somma di € 150,00 CP_2
a per il mantenimento di ciascun figlio ponendo le spese straordinarie a Controparte_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati del 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
4) DISPONE che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente da Controparte_1
5) RIGETTA la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale avanzata da Controparte_1
nei confronti di Parte_1
6) COMPENSA le spese di lite;
7) PONE le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano