Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 5911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5911/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 09.09.2024, promossa
DA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 CALZOLAIO PASQUALE, giusta procura in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1 dello Stato
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di I grado
Con ricorso depositato in data 30.09.2020, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di la , proponendo CP_1 Controparte_1 opposizione avverso il verbale di contestazione n. 273251535 – Serie 2019 n. 0107 notificato a mezzo del servizio postale in data 31.08.2020.
L'attrice chiedeva l'annullamento del verbale de quo lamentando la inutilizzabilità dei dati personali per violazione della disciplina del trattamento degli stessi, la inapplicabilità del principio di solidarietà di cui all'art. 196 del Codice della Strada, perché l'auto è stata consegnata al trasgressore a sua insaputa;
la mancata indicazione nel verbale della patente necessaria per guidare il veicolo e per mancanza di elemento soggettivo;
lamentava altresì la mancata applicazione della sanzione al 30%.
Si costituiva la di e, ad integrazione, la Legione dei Carabinieri della Puglia CP_1 CP_1 Compagnia di inviava nota, con cui contestava specificatamente le eccezioni dell'opponente. CP_1
Il processo veniva istruito attraverso l'ascolto dei testi indicati da parte opponente: , Testimone_1
e . Testimone_2 Testimone_3
1
Il giudizio di appello
Con citazione in appello avverso la sentenza suindicata, la sig.ra eccepiva: Parte_1
1) Violazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 7 comma 1 d.lgs. 150/2011 non essendo stata data lettura del dispositivo in udienza;
2) Violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e 196 del Codice della strada, non avendo il giudice di pace pronunciato sulla mancata indicazione della patente necessaria alla guida del veicolo;
della mancanza dell'elemento soggettivo;
della mancata applicazione delle riduzioni del 30% della sanzione pecuniaria ex articolo 202 codice della strada;
eccepiva inoltre la errata applicazione dell'articolo 196 del codice della strada poiché dalle prove orali emergeva che la aveva fornito prova che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà, Parte_1 richiamando le prove orali raccolte.
In data 18.11.2022 si costituiva la a mezzo dell'Avvocatura di Stato, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello con vittoria di spese.
La causa si riservava per la decisione all'udienza del 9.9.2024, con assegnazione termini 190 c.p.c. e all'esito dell'esame degli scritti conclusivi si deposita la presente sentenza.
*****
L'appello è tempestivo, in quanto notificato a mezzo pec in data 21.10.2022 entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza depositata in data 23.3.2022, considerata la sospensione feriale dei termini.
*****
L'appello è infondato.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
In primo luogo, è infondata la eccezione di nullità della sentenza ex art. 429 c.p.c., risultando dalla lettura del fascicolo di primo grado che all'udienza del 20.01.2022, il giudice decideva la causa come da separato “dispositivo”.
È ben vero, infatti, che, nel rito del lavoro, l'omissione della lettura del dispositivo in udienza (in violazione del disposto del primo comma dell'art. 429 c.p.c.) determina la nullità insanabile, ma non rilevabile d'ufficio, della sentenza per mancanza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo - che ne risulta perseguito - di fissare, in maniera immodificabile, la decisione, portandola a conoscenza delle parti, che se ne possono avvalere come titolo esecutivo autonomo (vedi, per tutte,
Cass. n. 1733-98).
La lettura del dispositivo in udienza, tuttavia, non deve risultare da esplicita menzione nel verbale della medesima udienza - secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (C. cass. sentenze n. 16312, 5019-02) - ben potendo risultare o, comunque, desumersi da qualsiasi atto processuale.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita la censura che le viene mossa, in quanto dallo stesso verbale dell'udienza risulta che, dopo la discussione delle parti, "il Giudice decide come da separato dispositivo" e dalla sentenza impugnata, datata 20.01.2022, si legge testualmente nella parte in fatto “all'udienza odierna riproduzione il giudice invitava a precisare le
2 conclusioni che qui si abbiano per riportate ed alla discussione decidendosi la causa con dispositivo ai sensi di legge” (p.1).
In ogni caso, si osserva che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo della sentenza all'udienza di discussione determina non l'inesistenza ma la nullità della sentenza medesima, vizio che si converte in motivo di gravame da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa nè rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli art. 353 e 354 dello stesso codice - nè limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito (Cass. sez. lavoro 14/10/2003,
n.15371).
Il risultato pratico della decisione non cambierebbe, considerata la portata del secondo motivo di appello, anche a considerare fondata la eccezione.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
L'appellante sostiene che vi sia in atti la prova della esclusione di responsabilità per l'illecito contestato della ricorrente , posto che la guida del suo autoveicolo da parte di soggetto Parte_1 privo della patente di guida è avvenuta contro la sua volontà.
L'appellante non contesta quindi la esistenza delle violazioni descritte nel verbale oggetto di opposizione, dovendosi quindi ritenere provata la infrazione contestata, peraltro risultante da un verbale dotato di pubblica fede.
Ebbene, così delimitato il thema decidendum, si osserva che il verbale opposto è stato elevato alla sig.ra , in qualità di proprietaria dell'autovettura Ford c-max targata EC416ZDT Parte_1 condotta da soggetto privo di patente e quindi per violazione degli artt. 116 comma 15 e 16 Codice della Strada.
La stessa quindi risponde dell'illecito amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 196 C.d.S., i quali per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, prescrivono la responsabilità del proprietario del veicolo;
tale responsabilità è presunta e il proprietario dell'autoveicolo ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In tema di prova liberatoria, diretta a dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, la giurisprudenza della Suprema Corte osserva: “L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la
S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva rilevato l'omessa adozione di cautele adeguate ad evitare l'utilizzazione, da parte del figlio del proprietario, di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all'abitazione, quali, ad esempio, l'occultamento delle chiavi del veicolo)” (Cassazione civile sez. VI, 21/10/2014, n.22318).
Non è quindi sufficiente la mancanza di consenso del proprietario del mezzo con cui è commessa la infrazione, è necessario che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà e che la stessa abbia tenuto un comportamento concreto idoneo a vietare la circolazione.
Ed ancora, fattispecie analoga per principi applicabili, “ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto 3 ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che potesse integrare gli estremi della prova liberatoria anzidetta il mero fatto di consegnare, al titolare di autofficina, la vettura priva di assicurazione e bollo di circolazione, in quanto auto d'epoca e da collezione) (Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, n.15478).
La decisione del Giudice di Pace ha fatto congrua applicazione di tale principio, non essendo rinvenibile nella istruttoria orale svolta la circostanza che la sig.ra abbia tenuto un Parte_1 comportamento idoneo a impedire la circolazione del mezzo piuttosto parrebbe emergere, ma ciò è insufficiente, che la circolazione sia avvenuta a sua insaputa e con il suo disappunto che però non si
è concretizzato in un comportamento ostativo, che è quello che si richiede al proprietario per superare la presunzione di colpa che sullo stesso grave, dovendo egli provvedere alla custodia del mezzo.
Il teste conferma, infatti, di aver ricevuto l'auto in consegna dal OF , marito ES Tes_1 della sig.ra e dichiara che il OF le riferì che la era contraria alla consegna Parte_1 Parte_1 dell'auto a terzi e che ciò avveniva a sua insaputa. Ora, tutta la testimonianza del che ES dichiara di aver dapprima consegnato l'auto al suo collaboratore che sottoscriveva CP_2 dichiarazione in atti, e poi ad altro collaboratore , al quale è contestato la infrazione CP_3 ex art., 116 comma 15 e 16 Codice della Strada, tutto all'insaputa della sig.ra e per il Parte_1 tramite del marito , non dimostra che la sig.ra abbia assunto un concreto Testimone_1 Parte_1 ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele quale primo fra tutti quello di rimanere unica depositaria delle chiavi dell'autovettura.
Anche la testimonianza di dimostra che la sig.ra avesse parcato l'auto in Testimone_2 Parte_1 una villa a Francavilla Fontana, che fosse gelosa dell'auto e che non gradiva che venisse consegnata a terzi e che la circolazione è avvenuta a sua insaputa ma non dimostra che abbia tenuto un comportamento atto a impedire la circolazione dell'auto.
Infine, allo stesso modo la deposizione del marito della sig.ra , non Parte_1 Testimone_1 dimostra che la stessa avesse adottato cautele per impedire la circolazione dell'auto, avendo il sig.
ammesso di aver trasferito l'auto a terzi all'insaputa della moglie e di averla recuperata prima Tes_1 possibile.
La dichiarazione scritta di non rileva per escludere la responsabilità della sig.ra CP_4
pur potendo essere oggetto di valutazione per una eventuale manleva, che rileva però Parte_1 solo nei rapporti tra le parti e non certo rispetto alla configurazione dell'illecito amministrativo che per legge è posto a carico del proprietario dell'autoveicolo con cui è stata commessa la infrazione.
Infine, non può incidere sulla valutazione delle prove raccolte la allegazione della situazione di handicap della ricorrente, non indicandosene le cause, per cui non può dirsi se la situazione incide sulle sue possibilità di assumere condotte dirette a impedire la circolazione del mezzo.
E da ultimo, non vi è prova di alcuna furtiva sottrazione delle chiavi del mezzo, come sostenuto da parte appellante (p. 12 appello) neppure dal marito. Ancora, neppure rileva la contrarietà del marito OF alla consegna del mezzo a soggetti diversi dal o i tentativi di recuperare l'auto tramite CP_2 terzi nel più breve tempo possibile, per escludere la responsabilità del proprietario.
In conclusione, una condotta rilevante ai sensi dell'art. 3 legge 689/81 avrebbe dovuto essere un comportamento ben più penetrante (ad esempio opposizione netta all'utilizzo della autovettura con adozione di cautele maggiormente attive quali ad esempio la custodia della autovettura in luogo chiuso e non conosciuto ad estranei) (in tal senso, Tribunale Milano sez. I, 21/02/2022, n.1376).
4 Sotto tale profilo, allora, la decisione del Giudice di pace è assunta in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione e richiamati dalla giurisprudenza di merito citata, che si condividono.
Parte appellante lamenta altresì che il Giudice di Pace non avrebbe provveduto in ordine alle altre contestazioni sollevate in ordine 1) alla mancata indicazione della patente necessaria alla guida del veicolo, 2) alla mancanza dell'elemento soggettivo e 3) alla mancata riduzione del 30% della sanzione pecuniaria ex art. 202 c.d.s.
Quanto alle doglianze indicate, si osserva che è irrilevante la indicazione della patente di guida necessaria per condurre l'autovettura, avendo i pubblici ufficiali indicato che il trasgressore era privo della prescritta patente di guida in quanto revocata per provvedimento prefettizio.
Quanto alla mancanza dell'elemento soggettivo, si osserva che l'art. 3 della legge 689/81 il quale prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” va letto in combinato disposto con l'art. 196 codice della strada su richiamato per cui si consente la prova liberatoria, nei termini indicati, della presunzione di responsabilità prevista per il proprietario. Nel caso di specie, può dirsi che la sig.ra sia stata quantomeno negligente non avendo adottato Parte_1 comportamenti diretti a impedire la circolazione della sua auto da parte di terzi.
Infine, quanto alla mancata applicazione della sanzione ridotta, l'art. 202 codice della strada prescrive che “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Si osserva che, legittimamente, non è stato ammesso dai verbalizzanti il pagamento in misura ridotta in quanto è prevista dall'art. 116 comma 17 la sanzione accessoria della sospensione della patente, non rilevando che non possa essere materialmente sospesa poiché revocata, ma affermando la norma, evidentemente in astratto, che il pagamento in misura ridotta non è applicabile ove sia prevista quale sanzione accessoria la sospensione della patente di guida.
Nessun fondamento ha poi la doglianza relativa alla violazione della disciplina sulla Privacy, anche perchè i trattamenti dei dati effettuati da soggetti che svolgono attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria sono considerati di interesse pubblico rilevante.
Infine, si osserva che la sanzione è già applicata al minimo. Ed invero, l'art. 1/1 del D.Lgs. 8/16 ha previsto che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (come quella prevista dall'art. 116 comma 15 e 17 codice della strada qui contestata). L'attuale importo della sanzione pecuniaria amministrativa è da € 5.100 ad € 30.599, ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 8/16, con gli aggiornamenti derivanti dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati previsti dall'art. 1/1 del D.M. 27/12/18 e dall'art. 1/1 del D.M. 31/12/20. La somma di euro 5.100,00 rappresenta quindi il minimo edittale.
In conclusione, non essendo fondato alcuno dei motivi di appello proposti, l'impugnazione è infondata e va rigettata;
di conseguenza, la sentenza impugnata va confermata.
SPESE PROCESSUALI
5 Le spese sono poste a carico della parte appellante soccombente ex art. 91 c.p.c. Si liquidano in euro
832,00, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio ai minimi tariffari (introduttiva, studio e decisionale).
PQM
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
652/2022 emessa dal Giudice di pace di e nei confronti della , CP_1 Controparte_1 così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della , in persona del Prefetto p.t., che liquida in Controparte_1 euro 832,00 oltre IVA, CA e quanto altro dovuto per legge.
Si dà atto che parte appellante è tenuta al versamento del contributo unificato ai sensi dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 18.02.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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