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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC Addì 15/4/2024 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti: Avv. Bendinelli che conclude come in nota conclusiva cui si riporta;
Avv. Stretti in sostituzione dell'Avv. Biasotti che precisa come in nota conclusiva cui si riporta;
Avv Beretti che precisa come in nota conclusiva cui si riporta. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2325/2020 RG
promossa da
Avv. F. Bendinelli Parte_1
ATTORE nei confronti di
Avv. F. Biasotti CP_1
CONVENUTA
Avv. S. Beretti Controparte_2
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza. Sinteticamente: ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni dallo stesso patiti in data 17/10/2017 nel mentre si trovava all'interno dell'abitazione della convenuta;
ha dedotto che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la convenuta ha perso l'equilibrio allorchè si trovava su una scala a libro ed aveva perso l'equilibrio cadendo rovinosamente addosso ad esso attore colpendolo violentemente al ginocchio destro e facendolo sbattere al suolo.
Si è costituita non contestando l'evento lesivo CP_1 dedotto;
ha chiesto di ed ottenuto di chiamare in causa la propria Assicurazione, , (deducendo di esser assicurata con CP_2 polizza denominata: “ ” avente n. 800968362) per Org_1 essere da essa tenuta integralmente indenne in caso di accoglimento della domanda dell'attore. Si è costituita contestando an e quantum Controparte_3 della pretesa attorea.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
• La domanda è inquadrabile nella fattispecie generale di cui all'art 2043 cc,
• Il fatto lesivo descritto è ammesso dalla convenuta che ha confermato che, in casa sua, cadendo da una scala ha colpito l'attore provocandogli danni al ginocchio;
• La dinamica della caduta della convenuta (chiaramente ascrivibile a sua colpa) è stata ritenuta dal CTU medico-legale in attendibile nesso causale con il trauma distorsivo del ginocchio destro riportato dall'attore e di cui alla documentazione medica immediatamente successiva all'evento.
• Anche il terzo chiamato – assicuratore della responsabilità civile della convenuta – dopo le risultanze della CTU CP_1 in punto di nesso causale, ha dichiarato di non contestare l'”an” del diritto risarcitorio azionato dall'attore ( cfr verbale udienza del
2 16/1/2024).
• Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile deve rilevarsi che il nominato CTU medico-legale, elaborando i dati clinici e quelli strumentali ricavati dalla RMN del ginocchio dx (disposta dal CTU ed eseguita in data 8/8/22) ha motivatamente riferito che la situazione di cui si duole il periziando è ascrivibile a preesistenze rispetto alle quali l'evento traumatico per cui è causa ha prodotto un modesto aggravamento relativamente al quadro distrattivo del LCA e della quota dolorosa generata dalla degenerazione meniscosica.
• Il CTU in correlazione con l'aggravamento causalmente ascrivibile all'evento per cui è causa ha valutato una riduzione dell'integrità psico-fisica classificabile come danno biologico permanente nella misura del 2%; ha, altresì valutato una temporanea parziale così ripartita: gg. 7 al 75%, gg. 10 al 50%; gg. 10 al 25%.
• Ritiene questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU in quanto corredate da un iter motivazionale immune da vizi logici o di altra natura.
• Per la liquidazione del predetto danno, di natura non patrimoniale, vertendosi in materia di danno da responsabilità aquiliana diverso da RCA e responsabilità medica, si applicano le tabelle Milanesi secondo le indicazioni della Corte di Cassazione
(Cass. n. 4509/2022) cui ha aderito anche la Corte di Appello di Genova.
• Tutto quanto sopra premesso, deve liquidarsi all'attore (soggetto di anni 46 al tempo dell'evento lesivo) i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale: euro 2.468,00 per IP del 2%; euro 1.262,25 per invalidità temporanea;
• Complessivamente il danno non patrimoniale patito dall'attore è liquidabile in euro 3.730,25, somma determinata all'attualità;
• Detta somma è dovuta dalla convenuta all'attore e su di essa sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno (Cass. S.U. n. 1712/1995).
3 • A titolo di danno patrimoniale parte attrice ha documentato spese mediche per complessivi euro 886,08, esborsi che il CTU ha ritenuto congrui e pertinenti (cfr verbale udienza del
25/10/2023); tale importo è già comprensivo del costo della relazione medica stragiudiziale del dott. Parte Per_1 convenuta, pertanto, dovrà corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 886,08 oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi. La spesa del CTP entra nella valutazione concernente la regolazione delle spese di lite trattandosi di spesa per difesa tecnica. La domanda di manleva proposta dalla convenuta CP_1 nei confronti di è fondata essendo pacifico e CP_4 CP_5 documentato il rapporto assicurativo e non essendovi contestazioni in merito ad esso. Pertanto, dovrà tenere indenne Controparte_3 CP_1
per quanto la predetta dovrà corrispondere, in forza della
[...] presente sentenza, a , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, spese legali, di CTU e CTP. Le spese di lite: sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra attore e convenuta nei limiti di 1/2 in quanto, da un lato, non sono state formulate all'attore offerte di risarcimento ante causam;
da altro lato, deve evidenziarsi che non potevano essere sconosciute all'attore (e al suo CTP) le preesistenze relative al ginocchio dx da cui era affetto esso attore e dalle quali deriva la rilevante difformità tra quanto domandato a titolo di danno non patrimoniale e quanto riconosciuto sulla base di CTU motivata e supportata anche da dati strumentali. La residua metà è dovuta dalla convenuta all'attore; si ritiene di non dovere riconoscere un autonomo compenso per l'attività espletata dall'Avv. Bendinelli prima dell'introduzione del giudizio, trattandosi di prestazione stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività. Nel rapporto tra la convenuta ed il terzo chiamato le spese della convenuta sono a carico del terzo chiamato. La spesa delle CTU medico legale è posta a carico di parte attrice e convenuta, in misura paritaria.
PQM
4 Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
• dichiara che l'evento per cui è causa è ascrivibile, ex art 2043 cc, alla convenuta . CP_1
• condanna a corrispondere a : CP_1 Parte_1
1. euro 3.730,25 a titolo di danno non patrimoniale, somma determinata all'attualità; su di essa sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno.
2. Euro euro 886,08 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi. Compensa le spese di lite tra attore e convenuta, per la metà, e condanna la convenuta a rifondere all'attore la residua metà che liquida – quota parte - in euro 275,06 per esborsi, euro 244,00 per costo CTP;
euro 1.300,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, condanna
[...]
a tenere indenne per quanto la predetta CP_3 CP_1 dovrà corrispondere, in forza della presente sentenza, a Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno, spese legali, di CTU e
[...]
CTP. condanna il terzo chiamato a rifondere le spese di lite della convenuta (assicurata) che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. Pone la spesa della CTU medico legale a carico di parte attrice e convenuta, in misura paritaria. La Spezia, 15/4/2024 Il Giudice
Dott. Nella Mori
5
Avv. Stretti in sostituzione dell'Avv. Biasotti che precisa come in nota conclusiva cui si riporta;
Avv Beretti che precisa come in nota conclusiva cui si riporta. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2325/2020 RG
promossa da
Avv. F. Bendinelli Parte_1
ATTORE nei confronti di
Avv. F. Biasotti CP_1
CONVENUTA
Avv. S. Beretti Controparte_2
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza. Sinteticamente: ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni dallo stesso patiti in data 17/10/2017 nel mentre si trovava all'interno dell'abitazione della convenuta;
ha dedotto che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la convenuta ha perso l'equilibrio allorchè si trovava su una scala a libro ed aveva perso l'equilibrio cadendo rovinosamente addosso ad esso attore colpendolo violentemente al ginocchio destro e facendolo sbattere al suolo.
Si è costituita non contestando l'evento lesivo CP_1 dedotto;
ha chiesto di ed ottenuto di chiamare in causa la propria Assicurazione, , (deducendo di esser assicurata con CP_2 polizza denominata: “ ” avente n. 800968362) per Org_1 essere da essa tenuta integralmente indenne in caso di accoglimento della domanda dell'attore. Si è costituita contestando an e quantum Controparte_3 della pretesa attorea.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
• La domanda è inquadrabile nella fattispecie generale di cui all'art 2043 cc,
• Il fatto lesivo descritto è ammesso dalla convenuta che ha confermato che, in casa sua, cadendo da una scala ha colpito l'attore provocandogli danni al ginocchio;
• La dinamica della caduta della convenuta (chiaramente ascrivibile a sua colpa) è stata ritenuta dal CTU medico-legale in attendibile nesso causale con il trauma distorsivo del ginocchio destro riportato dall'attore e di cui alla documentazione medica immediatamente successiva all'evento.
• Anche il terzo chiamato – assicuratore della responsabilità civile della convenuta – dopo le risultanze della CTU CP_1 in punto di nesso causale, ha dichiarato di non contestare l'”an” del diritto risarcitorio azionato dall'attore ( cfr verbale udienza del
2 16/1/2024).
• Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile deve rilevarsi che il nominato CTU medico-legale, elaborando i dati clinici e quelli strumentali ricavati dalla RMN del ginocchio dx (disposta dal CTU ed eseguita in data 8/8/22) ha motivatamente riferito che la situazione di cui si duole il periziando è ascrivibile a preesistenze rispetto alle quali l'evento traumatico per cui è causa ha prodotto un modesto aggravamento relativamente al quadro distrattivo del LCA e della quota dolorosa generata dalla degenerazione meniscosica.
• Il CTU in correlazione con l'aggravamento causalmente ascrivibile all'evento per cui è causa ha valutato una riduzione dell'integrità psico-fisica classificabile come danno biologico permanente nella misura del 2%; ha, altresì valutato una temporanea parziale così ripartita: gg. 7 al 75%, gg. 10 al 50%; gg. 10 al 25%.
• Ritiene questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU in quanto corredate da un iter motivazionale immune da vizi logici o di altra natura.
• Per la liquidazione del predetto danno, di natura non patrimoniale, vertendosi in materia di danno da responsabilità aquiliana diverso da RCA e responsabilità medica, si applicano le tabelle Milanesi secondo le indicazioni della Corte di Cassazione
(Cass. n. 4509/2022) cui ha aderito anche la Corte di Appello di Genova.
• Tutto quanto sopra premesso, deve liquidarsi all'attore (soggetto di anni 46 al tempo dell'evento lesivo) i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale: euro 2.468,00 per IP del 2%; euro 1.262,25 per invalidità temporanea;
• Complessivamente il danno non patrimoniale patito dall'attore è liquidabile in euro 3.730,25, somma determinata all'attualità;
• Detta somma è dovuta dalla convenuta all'attore e su di essa sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno (Cass. S.U. n. 1712/1995).
3 • A titolo di danno patrimoniale parte attrice ha documentato spese mediche per complessivi euro 886,08, esborsi che il CTU ha ritenuto congrui e pertinenti (cfr verbale udienza del
25/10/2023); tale importo è già comprensivo del costo della relazione medica stragiudiziale del dott. Parte Per_1 convenuta, pertanto, dovrà corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 886,08 oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi. La spesa del CTP entra nella valutazione concernente la regolazione delle spese di lite trattandosi di spesa per difesa tecnica. La domanda di manleva proposta dalla convenuta CP_1 nei confronti di è fondata essendo pacifico e CP_4 CP_5 documentato il rapporto assicurativo e non essendovi contestazioni in merito ad esso. Pertanto, dovrà tenere indenne Controparte_3 CP_1
per quanto la predetta dovrà corrispondere, in forza della
[...] presente sentenza, a , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, spese legali, di CTU e CTP. Le spese di lite: sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra attore e convenuta nei limiti di 1/2 in quanto, da un lato, non sono state formulate all'attore offerte di risarcimento ante causam;
da altro lato, deve evidenziarsi che non potevano essere sconosciute all'attore (e al suo CTP) le preesistenze relative al ginocchio dx da cui era affetto esso attore e dalle quali deriva la rilevante difformità tra quanto domandato a titolo di danno non patrimoniale e quanto riconosciuto sulla base di CTU motivata e supportata anche da dati strumentali. La residua metà è dovuta dalla convenuta all'attore; si ritiene di non dovere riconoscere un autonomo compenso per l'attività espletata dall'Avv. Bendinelli prima dell'introduzione del giudizio, trattandosi di prestazione stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività. Nel rapporto tra la convenuta ed il terzo chiamato le spese della convenuta sono a carico del terzo chiamato. La spesa delle CTU medico legale è posta a carico di parte attrice e convenuta, in misura paritaria.
PQM
4 Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
• dichiara che l'evento per cui è causa è ascrivibile, ex art 2043 cc, alla convenuta . CP_1
• condanna a corrispondere a : CP_1 Parte_1
1. euro 3.730,25 a titolo di danno non patrimoniale, somma determinata all'attualità; su di essa sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno.
2. Euro euro 886,08 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi. Compensa le spese di lite tra attore e convenuta, per la metà, e condanna la convenuta a rifondere all'attore la residua metà che liquida – quota parte - in euro 275,06 per esborsi, euro 244,00 per costo CTP;
euro 1.300,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, condanna
[...]
a tenere indenne per quanto la predetta CP_3 CP_1 dovrà corrispondere, in forza della presente sentenza, a Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno, spese legali, di CTU e
[...]
CTP. condanna il terzo chiamato a rifondere le spese di lite della convenuta (assicurata) che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. Pone la spesa della CTU medico legale a carico di parte attrice e convenuta, in misura paritaria. La Spezia, 15/4/2024 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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