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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/09/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3905/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raimonda Parte_1
Pesci Ferrari e Mirco Sassi, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Controparte_1
Laurenti e Vittorio Anelli, elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 23 aprile 2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva del 28 maggio 2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, 1) Dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile al marito, signor per violazione degli obblighi derivanti dal Controparte_1 matrimonio previsti dall'art. 143, 2° comma, c.c.; 2) Affidare la figlia , nata il 17 febbraio Per_1
2009, ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di frequentare il padre ogni qual volta lo desideri compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e personali;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Parma, Via L. Lama, n.5 alla signora in quanto genitore Parte_1 convivente con le figlie e , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Persona_2 indipendente;
4) Disporre in capo al signor l'obbligo di corrispondere entro il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese alla signora a titolo di concorso al mantenimento delle Parte_1 figlie e la somma di euro 2.500,00 per ciascuna, annualmente soggetta a Persona_2 Per_1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita a decorrere da novembre 2023 e di provvedere integralmente alle seguenti spese extra assegno: spese per le sedute con psicologa e lezioni private di latino e greco di;
spese per tutor privato di Costanza e nella misura Persona_2 del 75% alle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Parma del 20 dicembre 2023; Disporre altresì che l'assegno unico familiare sia attribuito al genitore collocatario;
5) Disporre in capo al signor ex art. 156 c.c. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 signora entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2023, la Parte_1 somma di euro 8.000,00 annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
6) Respingere siccome inammissibile, infondata e non provata, anche a seguito delle intervenute decadenze per la tardiva costituzione, ogni diversa domanda del resistente;
7) Condannare al pagamento di tutte le spese legali, incluse quelle di CTU, oltre Controparte_1 il 15% di rimborso forfettario, CPA ed IVA di legge”.
Parte resistente, depositando note scritte il 18 aprile 2025, ha precisato le conclusioni chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca in parte qua dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'Ordinanza Presidenziale del 14/02/2024 n. 1598/2024 e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, - dato atto della intervenuta Sentenza parziale di separazione dei coniugi n. 841/2024 e pronunciata dal Tribunale di Parma, riunito in Camera di Consiglio, in data 03/06/2024; - respingere le domande tutte, anche di addebito, proposte dalla Signora PT in quanto del tutto illegittime, non provate ed infondate, - accogliere le seguenti
[...]
CONCLUSIONI: “A. Dando atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi, B. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Il padre potrà Per_1 frequentare la figlia , anche per periodi prolungati in accordo con la madre, ogni qualvolta Per_1
lo desideri, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e personali, ovvero in quelle Per_1 diverse modalità ritenute di opportunità, equità e prudente determinazione da parte di chi giudica. C. Assegnare la casa coniugale, sita in Parma, Via Lama n. 5, alla Signora in quanto Parte_1 genitore convivente con le figlie. In punto al mantenimento della moglie: D. Rigettare - previa revoca in parte qua dei provvedimenti provvisori 14/02/2024 - la domanda di erogazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, non ricorrendone i presupposti per il suo riconoscimento;
In punto al mantenimento delle figlie e : E. Previa revoca, in Persona_2 Per_1 parte qua, dei provvedimenti provvisori ed urgenti giusta Ordinanza Presidenziale del 14/02/2024 n. 1598/2024, disporre che il Signor versi a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1 figlie e un importo non superiore ad Euro 1.000,00= mensili per ciascuna Persona_2 Per_1 figlia, con rivalutazione monetaria, con le seguenti modalità: - versamento a favore della madre del contributo per il mantenimento della figlia minore;
versamento ex art. 337 septies c.c. Per_1 del contributo a favore della figlia maggiorenne;
In punto alle spese straordinarie: F. Persona_2
Previa revoca in parte qua dei provvedimenti provvisori 14/02/2024, dichiarare tenuti entrambi i genitori a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie a favore delle figlie, come da Prot. n. 38665/2023 “Protocollo d'intesa spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare – Ordine degli Avvocati di Parma”, ivi comprese ed in tale misura le spese mediche specialistiche, le sedute, e le spese per lezioni e corsi privati. I genitori contribuiranno altresì nella misura della metà ciascuno al pagamento delle spese straordinarie rappresentate dalle eventuali tasse e rette universitarie, nonché dell'eventuale canone di locazione dell'alloggio fuori sede. L'assegno unico familiare sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla Signora quale genitore collocatario. La detrazione fiscale ai fini Parte_1
Irpef delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 novembre 2023 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 6 settembre 2003, in Parma, e che dalla loro unione sono Controparte_1 nate (rispettivamente, il 5 febbraio 2006 e il 17 febbraio 2009) le figlie e . Persona_2 Per_1 Esponeva che il legame di convivenza era cessato nell'aprile 2023 allorquando il marito aveva lasciato la casa familiare per coltivare la sua relazione sentimentale con altra donna.
Sotto altro profilo, ancora, forniva indicazioni specifiche sulle condizioni e sulle esigenze di vita delle figlie, oltre che sulle disponibilità economiche delle parti, a tale riguardo deducendo che il nucleo familiare aveva goduto di un alto tenore di vita valendosi prevalentemente degli elevati redditi di . Controparte_1
In ragioni di siffatte premesse la stessa ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal marito con altrui addebito, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso sé medesima, delle figlie minorenni, assegnare in proprio favore la casa familiare, porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 prole mediante la corresponsione di un importo complessivo mensile pari ad Euro 5.000,00, nonché l'obbligo di versare un assegno ex art. 156 c.c. nella misura di Euro 8.000,00 al mese.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il 9 gennaio 2024. Controparte_1
Proponendo a propria volta domanda di separazione, chiedeva anzitutto il rigetto della domanda di addebito formulata da controparte, assumendo di avere lasciato la casa coniugale in un contesto matrimoniale ormai alla deriva e per porre termine a uno stato di insopportabile contrapposizione con la moglie, nocivo anche per l'equilibrio delle figlie.
Con riguardo alle ulteriori condizioni della separazione, aderiva alle domande avversarie in ordine all'affidamento e alla collocazione preferenziale materna da destinare alle figlie minorenni, nonché al godimento della casa familiare da parte della moglie.
Per altro verso, valorizzando la condizione di indipendenza economica di e Parte_1 deducendo che il tenore di vita familiare era stato tanto elevato quanto, in realtà, funzionale a una strategia aziendale di rafforzamento del fattore umano, chiedeva il rigetto dell'altrui domanda intesa alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e limitarsi il proprio contributo monetario al mantenimento delle figlie alla misura mensile di Euro 500,00 ciascuna, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa in comproprietà.
Depositata da parte ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. (con la quale eccepiva la tardività della costituzione di controparte, con ogni conseguente decadenza di legge, e l'inammissibilità della domanda riguardante gli obblighi derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare), all'udienza di comparizione celebrata il 7 febbraio 2024 le parti escludevano personalmente possibilità di conciliazione.
Con ordinanza depositata il seguente 14 febbraio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito mediante CTU contabile e con l'assunzione di prove orali (escussione dei testimoni , , , ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Il 3 giugno 2024 era pubblicata sentenza non definitiva (n. 841/2024) dichiarativa della separazione giudiziale dei coniugi.
Rigettata l'istanza di sostituzione del CTU proposta da parte ricorrente, erano acquisite le risultanze peritali ed era disposta officiosamente l'esibizione in giudizio, da parte del convenuto, di ulteriori documenti afferenti ai suoi redditi pregressi.
Senza ulteriori incombenti, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, depositando poi comparse conclusionali e memorie di replica. Indi, all'udienza del 24 giugno 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ribadito incidentalmente che questo Tribunale, con sentenza n. 841/2024 pubblicata il 3 giugno 2024, ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, va anzitutto presa in disamina la domanda formulata da finalizzata ad addebitare al marito la responsabilità della Parte_1 separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale alla condotta specifica del coniuge il quale, Controparte_1 nell'aprile dell'anno 2023, avrebbe lasciato definitivamente la casa familiare per coltivare la sua relazione sentimentale con altra donna, con ciò causando alla stessa uno stato di Parte_1 grave sofferenza e pregiudizi anche di natura patrimoniale.
Il convenuto, replicando sul punto, non ha affatto contestato di avere cessato di propria iniziativa il legame di coabitazione, ma ha dedotto che tale scelta era stata imposta dal definitivo logoramento del rapporto matrimoniale, ormai contrassegnato da una conflittualità insopportabile pure per le esigenze di serena ed equilibrata crescita delle figlie.
Tanto premesso, è principio consolidato quello secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza (cfr., in termini, Cass., sez. 1, ord. n. 11032 del 24 aprile 2024), ovvero secondo cui l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa provando che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 11792 del 5 maggio 2021).
Senonché, dando applicazione a tali insegnamenti, riguardanti anche le regole d'onere probatorio, va rimarcato che nulla ha provato o offerto di provare nel corso del Controparte_1 procedimento.
Né, per vero, l'eventuale intollerabilità della convivenza matrimoniale al momento del suo abbandono del tetto coniugale (appunto, dell'aprile 2023) può essere ricavata in via presuntiva dalle risultanze probatorie altrimenti raccolte, se è vero che, tra l'altro, le parti avevano formalizzato la costituzione di un fondo patrimoniale nel giugno 2021, la famiglia aveva trascorso durevoli periodi di villeggiatura al mare e in montagna fino all'anno 2022 e la stessa Parte_1 aveva prestato la sua attività professionale per l'impresa del marito fino all'estate del 2023.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, la separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto per violazione del dovere di coabitazione di cui all'art. 143 comma 2 c.c. In relazione alla disamina delle ulteriori domande, ancora, si osserva che la figlia primogenita delle parti, (nata il [...]), è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, sicché Persona_2 ogni determinazione in tema di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni genitoriali non può che riguardare ora la sola OR (nata il [...]). Per_1
Ebbene, rispetto ai profili d'interesse, non v'è contestazione alcuna ed è conforme ad un generale principio di effettiva bigenitorialità (da cui la manifesta superfluità dell'ascolto della minore) che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e abbia preferenziale collocazione Per_1 presso la madre . Parte_1
Il padre , a propria volta, potrà tenere con sé la figlia secondo tempi da Controparte_1 concordare con la madre e, comunque, compatibilmente con le volontà di e con le sue Per_1 esigenze scolastiche e personali.
E' incontroverso, d'altra parte, che , in quanto collocataria della suddetta minore e Parte_1 stabilmente convivente con la maggiorenne , dovrà mantenere il godimento della Persona_2 casa familiare sita in Parma, Via L. Lama, n. 5, ex art. 337 sexies c.c.
Oggetto di particolare contenzioso è invece la commisurazione degli obblighi monetari di mantenimento della prole – sebbene non via sia contestazione alcuna sul fatto che entrambe le figlie siano prive di indipendenza economica – e sulla spettanza di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore della ricorrente.
Ai fini d'interesse vanno senz'altro considerate, anche ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., le risorse economiche di entrambe le parti.
Piuttosto lineare ed esente da rilevanti censure è la ricostruzione della posizione riguardante emersa all'esito della CTU. Parte_1
Ella, geometra libero professionista, ha conseguito redditi netti pari ad Euro 22.415,00 quanto all'anno d'imposta 2021, pari ad Euro 36.275,00 quanto all'anno 2022 e pari ad Euro 28.762,00 quanto all'anno 2023.
Il suo reddito netto mensile medio dell'ultimo triennio è quindi pari ad Euro 2.429,22.
Non è stimabile preventivamente quale sarà il prossimo andamento reddituale dell'interessata a seguito della cessazione della collaborazione con la società del marito, né, per altro verso, è computabile in questa sede il suo obbligo restitutorio (per Euro 98,28 al mese) derivante da un prestito personale contratto nell'anno 2020 (la cui causa non è stata infatti spiegata in alcun modo).
Si può invece considerare il costo della polizza assicurativa per l'autovettura di sua titolarità (pari ad Euro 33,33 al mese).
Il costo di restituzione del mutuo un tempo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà (per ratei mensili pari ad Euro 1.238,79), sebbene gravante su entrambi i coniugi, è per ora sopportato integralmente da per quanto anche riscontrato Controparte_1 documentalmente dal CTU.
Il patrimonio mobiliare e immobiliare della ricorrente, al lordo delle esposizioni debitorie, è risultato pari ad un controvalore di Euro 300.043,09.
Ben più articolata e foriera di osservazioni critiche è invece la ricostruzione delle risorse del convenuto , esercente attività di ingegnere libero professionista, il quale, a Controparte_1 seguito della costituzione della società (del 16 aprile 2019), ha Controparte_2 fatturato quasi tutte le prestazioni rese a terzi per il tramite della sua società (partecipata al 90% dall'aprile 2022, tempo in cui è stata perfezionata la cessione del residuo 10%), limitandosi a fatturare in proprio il solo compenso amministratori percepito dalla società medesima (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
Dal 4 ottobre 2023, si rileva incidentalmente, egli è anche titolare del 45% delle quote di
[...]
Controparte_3
Le risultanze documentali necessariamente acquisite rispetto ad un più lungo periodo – comprensivo di anni in cui la società non era stata ancora costituita e Controparte_2 in cui non era stata ancora emanata la legislazione in materia di superbonus edilizio, ossia il D.L. n. 34/2020, oggetto di conversione con L. n. 77/2020, poi in parte modificato e prorogato) – hanno comprovato che ha dichiarato redditi personali netti pari ad Euro 83.065,00 Controparte_1 quanto all'anno d'imposta 2017, Euro 107.498,00 quanto al 2018, Euro 97.727,00 per il 2019, Euro 68.719,00 per il 2020, Euro 42.143,00 per il 2021, Euro 72.232,00 per il 2022 ed Euro 76.921,00 per il 2023.
Il reddito medio rispetto a tali annualità è stato quindi pari ad Euro 78.329,28 (Euro 71.548,40 dalla costituzione della società . Controparte_2
Questa prima disamina merita evidentemente ulteriori analisi e riflessioni.
Come anticipato, invero, le prestazioni rese a terzi vengono ora (dal 2021 in poi, salvi Euro 11.064,00 nel 2021 ed Euro 33.000,00 nel 2022 ancora fatturati in proprio dalla persona fisica) fatturate esclusivamente dalla società partecipata al 90%.
I relativi utili, commisurati alla suddetta partecipazione e individuati come dividendi da partecipazione e cedole, sono stati computati dal CTU quali redditi da lavoro autonomo del convenuto (sebbene non ancora concretamente distribuiti, ma, tuttavia, suscettibili di effettiva distribuzione per volontà anche del solo socio di maggioranza).
Per gli otto mesi circa del 2019 tali utili di spettanza del resistente, al netto dell'imposizione fiscale, sono stati pari ad Euro 50.942,00, per il 2020 sono stati pari ad Euro 35.952,00, per il 2021 pari ad Euro 140.359,00, per il 2022 pari ad Euro 268.850,88 e per il 2023 pari ad Euro 373.976,32.
Senonchè, come evocato in precedenza, l'attività fatturata in conseguenza della menzionata legislazione in materia di superbonus 110% ha avuto una incidenza rilevante per l'anno 2021 (circa il 50%) e del tutto assorbente per gli anni 2022 e 2023.
Il CTU, in ragione dell'anomalia di siffatti utili, ha illustrato una ipotesi di calcolo secondo cui, escluso il fatturato da attività superbonus 110%, gli utili netti conseguiti da Controparte_1 per il tramite della società sarebbero stati pari ad Euro 74.066,93 quanto al 2021, pari ad Euro 18.953,99 quanto al 2022 e pari ad Euro 37.135,85 quanto al 2023 (per una media annuale, quindi, sostanzialmente in linea con le annualità 2019 e 2020 e pari ad Euro 43.385,59).
Sempre alla luce di tale prospettiva, risulta dunque che il convenuto – direttamente o indirettamente – ha conseguito redditi netti medi pari a circa Euro 115.000 annui (quasi Euro 10.000,00 al mese) dal momento della costituzione della sua società in poi (e ciò senza considerare gli utili particolari correlati alla normativa di favore introduttiva del superbonus 110%).
E, tuttavia, occorre ulteriormente dare risalto alle seguenti circostanze.
In primo luogo, a stimare quali redditi anomali (ossia esulanti da un quadro di ordinaria e abituale redditività) quelli da superbonus 110%, resta comunque il fatto che il convenuto ha incrementato il suo patrimonio per oltre Euro 600.000,00 nel triennio 2021-2023. In secondo luogo, ancora, va rimarcato che fatturerà anche nel Controparte_2 prossimo futuro, seppure in via progressivamente calante, prestazioni legate al suddetto beneficio fiscale eccezionale, come peraltro già rilevato dal CTU quanto all'anno 2024 (cfr. pag. 39 della relazione).
In terzo luogo, non può ignorarsi che, prima di dedicarsi in via sostanzialmente esclusiva alle procedure da superbonus 110%, la società aveva già mostrato un sensibile incremento dei redditi da altre prestazioni (cfr. anno d'imposta 2021).
Per altro verso, poi, va apprezzata empiricamente l'espansione aziendale e l'incremento del bacino di utenza goduti dalla società per effetto della legislazione sul Controparte_2 superbonus 110%.
Fattori questi che valgono tutti complessivamente ad incrementare positivamente la capacità reddituale effettiva del convenuto.
Tanto considerato, va ulteriormente osservato che è obbligato al versamento Controparte_1 di premi assicurativi pari ad Euro 167,83 al mese, al pagamento dei ratei del finanziamento concessogli per l'acquisto della sua autovettura (Euro 846,34 al mese) e dei canoni di locazione pari ad Euro 900,00 al mese.
Egli, come già osservato, si sta facendo carico integralmente della restituzione rateale (per esborsi mensili pari ad Euro 1.238,79) del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà.
Come per la ricorrente, non possono valorizzarsi in questa sede gli obblighi restitutori (per complessivi Euro 1.466,87) relativi al mutuo chirografario e al prestito personale ottenuti (rispettivamente, nell'anno 2020 e nell'anno 2023) da Banca Popolare di Sondrio, non essendo stata spiegata in atti la ragione di tali ricorsi al credito.
In ogni caso, una siffatta esposizione debitoria su base volontaria vale a confermare la consistente capacità di spesa dell'interessato.
Soto il profilo strettamente patrimoniale, poi, il valore dei cespiti del convenuto, al lordo delle posizioni debitorie, è stato stimato in sede peritale pari ad Euro 483.241,19.
A tale valore non può non aggiungersi il menzionato importo monetario di oltre Euro 600.000,00, laddove espunto dalla base propriamente reddituale.
Ponderati complessivamente gli elementi così compendiati, considerate le esigenze delle figlie in ragione della loro età, del loro percorso di studi e delle loro condizioni di salute, incontroverso l'elevato tenore di vita (di cui si dirà infra) goduto in costanza di coabitazione genitoriale e valorizzato il fatto che le stesse interessate vivono e vivranno in misura del tutto prevalente con la madre , si ha fondata ragione per confermare le vigenti condizioni e, dunque, per Parte_1 porre a carico del padre , fin dall'introduzione del procedimento (novembre Controparte_1
2023), l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione mensile, in favore della madre, di un importo pari ad Euro 2.400,00 (Euro 1.200,00 per ciascuna figlia), soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui alla parte dispositiva.
La sbilanciata ripartizione delle spese straordinarie va qui confermata alla luce dell'evidente squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le parti. Con riguardo a tale ultima materia, invero, va disattesa la domanda formulata da parte ricorrente intesa a porre a carico del padre l'intera debenza delle spese per le sedute con la psicologa e per le lezioni private di latino e greco di e delle spese per il tutor privato di . Persona_2 Per_1
Oltre a non ravvisarsi particolari ragioni per destinare a tali spese un regime diverso e separato, si osserva, invero, che in termini conformi alla domanda della ricorrente non è stato provveduto nemmeno in via temporanea e urgente (cfr. dispositivo della suddetta ordinanza), sebbene fosse stato dato effettivamente atto nella parte motivazionale che “il padre si è dichiarato disponibile a provvedere direttamente e integralmente a tutte le spese per le figlie”; disponibilità questa evidentemente venuta meno nel corso del procedimento.
Sotto altro profilo, ancora, va rigettata la domanda del convenuto volta a corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne quanto dovuto per il suo mantenimento, per un Persona_2 verso non essendo stata citata in giudizio la medesima interessata, per altro verso non essendo stato allegato, né, tanto meno, provato che vi siano eventuali spese da lei stessa (e non dalla madre convivente) anticipate o, comunque, sostenute.
Non v'è invece contestazione alcuna che l'assegno unico universale per i figli debba essere corrisposto integralmente a , in quanto genitore collocatario delle figlie. Parte_1
Va infine accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre, la domanda intesa alla percezione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dalla ricorrente.
Ai fini d'interesse è regola generale quella secondo cui, pronunciando la separazione, occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
L'assegno accordato in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice accerti positivamente la sussistenza del corrispondente diritto sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza, in capo al coniuge richiedente l'assegno, di adeguati redditi propri idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
Si ha fondata ragione di ravvisare, nel caso di specie, tutti i requisiti in oggetto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione a , si osserva inoltre che costei è Parte_1 sprovvista di condizioni economiche compatibili con il pregresso tenore di vita (reale, se non anche potenziale), contraddistinto, per quanto incontroverso, dall'avvalimento del bancomat del marito per spese minori mensili (nell'ordine di Euro 1.500,00), dall'assunzione di una collaboratrice domestica (e da altri costi sostenuti dal coniuge con particolare riguardo alla gestione della casa di loro abitazione), dalla ricezione di regali costosi e da periodiche spese di famiglia per durevoli villeggiature al mare e in montagna.
Per converso, le risultanze istruttorie valutate in sede peritale hanno comprovato una evidente sperequazione tra i redditi e tra le disponibilità patrimoniali delle odierne parti. Tenuto conto della ricostruzione già operata sulle rispettive condizioni economiche, e sempre sul presupposto che sia il convenuto a sostenere integralmente i costi di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà, attualmente assegnata alla ricorrente, si stima congruo che, sempre con decorrenza dal novembre 2023, Controparte_1 sia obbligato a contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di importi monetari mensili pari ad Euro 2.800,00, sempre soggetti a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza nettamente prevalente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, orientati invece ai medi tabellari per le fasi istruttoria e decisionale).
Vanno poste infine, definitivamente, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per la CTU già liquidate come da separato decreto del 12 febbraio 2025 (trattandosi di incombente disposto officiosamente anche nel comune interesse delle figlie delle parti).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo in seguito alla sentenza non definitiva n. 841/2024, pubblicata il 3 giugno 2024, dichiarativa della separazione dei coniugi:
1) addebita la separazione a;
Controparte_1
2) affida ad entrambi i genitori la figlia OR , nata il [...]; Persona_3
3) dispone che la suddetta OR abbia collocazione preferenziale presso la madre PT
;
[...]
4) dispone che il padre possa tenere con sé la figlia secondo tempi da Controparte_1 concordare con la madre e, comunque, compatibilmente con le volontà di e con le sue Per_1 esigenze scolastiche e personali;
5) attribuisce a il godimento della casa familiare sita in Parma, Via L. Lama n. 5; Parte_1
6) a decorrere dal novembre 2023 pone a carico del padre l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento delle figlie e versando alla moglie Persona_2 Per_1 PT
, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 2.400,00 (Euro 1.200,00 per ogni figlia),
[...] rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente intesa a porre a carico del padre l'intera debenza delle spese per le sedute con la psicologa e per le lezioni private di latino e greco di Per_2
e delle spese per il tutor privato di;
[...] Per_1
8) rigetta la domanda del convenuto volta a corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne quanto dovuto per il suo mantenimento;
Persona_2
9) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a;
Parte_1
10) a decorrere dal novembre 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno Parte_1 di Euro 2.800,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
11) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
12) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per le CTU, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3905/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raimonda Parte_1
Pesci Ferrari e Mirco Sassi, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Controparte_1
Laurenti e Vittorio Anelli, elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 23 aprile 2025, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva del 28 maggio 2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, 1) Dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile al marito, signor per violazione degli obblighi derivanti dal Controparte_1 matrimonio previsti dall'art. 143, 2° comma, c.c.; 2) Affidare la figlia , nata il 17 febbraio Per_1
2009, ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di frequentare il padre ogni qual volta lo desideri compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e personali;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Parma, Via L. Lama, n.5 alla signora in quanto genitore Parte_1 convivente con le figlie e , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Persona_2 indipendente;
4) Disporre in capo al signor l'obbligo di corrispondere entro il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese alla signora a titolo di concorso al mantenimento delle Parte_1 figlie e la somma di euro 2.500,00 per ciascuna, annualmente soggetta a Persona_2 Per_1 rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita a decorrere da novembre 2023 e di provvedere integralmente alle seguenti spese extra assegno: spese per le sedute con psicologa e lezioni private di latino e greco di;
spese per tutor privato di Costanza e nella misura Persona_2 del 75% alle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di Parma del 20 dicembre 2023; Disporre altresì che l'assegno unico familiare sia attribuito al genitore collocatario;
5) Disporre in capo al signor ex art. 156 c.c. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 signora entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2023, la Parte_1 somma di euro 8.000,00 annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
6) Respingere siccome inammissibile, infondata e non provata, anche a seguito delle intervenute decadenze per la tardiva costituzione, ogni diversa domanda del resistente;
7) Condannare al pagamento di tutte le spese legali, incluse quelle di CTU, oltre Controparte_1 il 15% di rimborso forfettario, CPA ed IVA di legge”.
Parte resistente, depositando note scritte il 18 aprile 2025, ha precisato le conclusioni chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca in parte qua dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'Ordinanza Presidenziale del 14/02/2024 n. 1598/2024 e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, - dato atto della intervenuta Sentenza parziale di separazione dei coniugi n. 841/2024 e pronunciata dal Tribunale di Parma, riunito in Camera di Consiglio, in data 03/06/2024; - respingere le domande tutte, anche di addebito, proposte dalla Signora PT in quanto del tutto illegittime, non provate ed infondate, - accogliere le seguenti
[...]
CONCLUSIONI: “A. Dando atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi, B. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Il padre potrà Per_1 frequentare la figlia , anche per periodi prolungati in accordo con la madre, ogni qualvolta Per_1
lo desideri, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e personali, ovvero in quelle Per_1 diverse modalità ritenute di opportunità, equità e prudente determinazione da parte di chi giudica. C. Assegnare la casa coniugale, sita in Parma, Via Lama n. 5, alla Signora in quanto Parte_1 genitore convivente con le figlie. In punto al mantenimento della moglie: D. Rigettare - previa revoca in parte qua dei provvedimenti provvisori 14/02/2024 - la domanda di erogazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, non ricorrendone i presupposti per il suo riconoscimento;
In punto al mantenimento delle figlie e : E. Previa revoca, in Persona_2 Per_1 parte qua, dei provvedimenti provvisori ed urgenti giusta Ordinanza Presidenziale del 14/02/2024 n. 1598/2024, disporre che il Signor versi a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1 figlie e un importo non superiore ad Euro 1.000,00= mensili per ciascuna Persona_2 Per_1 figlia, con rivalutazione monetaria, con le seguenti modalità: - versamento a favore della madre del contributo per il mantenimento della figlia minore;
versamento ex art. 337 septies c.c. Per_1 del contributo a favore della figlia maggiorenne;
In punto alle spese straordinarie: F. Persona_2
Previa revoca in parte qua dei provvedimenti provvisori 14/02/2024, dichiarare tenuti entrambi i genitori a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie a favore delle figlie, come da Prot. n. 38665/2023 “Protocollo d'intesa spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare – Ordine degli Avvocati di Parma”, ivi comprese ed in tale misura le spese mediche specialistiche, le sedute, e le spese per lezioni e corsi privati. I genitori contribuiranno altresì nella misura della metà ciascuno al pagamento delle spese straordinarie rappresentate dalle eventuali tasse e rette universitarie, nonché dell'eventuale canone di locazione dell'alloggio fuori sede. L'assegno unico familiare sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla Signora quale genitore collocatario. La detrazione fiscale ai fini Parte_1
Irpef delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 novembre 2023 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 6 settembre 2003, in Parma, e che dalla loro unione sono Controparte_1 nate (rispettivamente, il 5 febbraio 2006 e il 17 febbraio 2009) le figlie e . Persona_2 Per_1 Esponeva che il legame di convivenza era cessato nell'aprile 2023 allorquando il marito aveva lasciato la casa familiare per coltivare la sua relazione sentimentale con altra donna.
Sotto altro profilo, ancora, forniva indicazioni specifiche sulle condizioni e sulle esigenze di vita delle figlie, oltre che sulle disponibilità economiche delle parti, a tale riguardo deducendo che il nucleo familiare aveva goduto di un alto tenore di vita valendosi prevalentemente degli elevati redditi di . Controparte_1
In ragioni di siffatte premesse la stessa ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal marito con altrui addebito, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso sé medesima, delle figlie minorenni, assegnare in proprio favore la casa familiare, porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 prole mediante la corresponsione di un importo complessivo mensile pari ad Euro 5.000,00, nonché l'obbligo di versare un assegno ex art. 156 c.c. nella misura di Euro 8.000,00 al mese.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il 9 gennaio 2024. Controparte_1
Proponendo a propria volta domanda di separazione, chiedeva anzitutto il rigetto della domanda di addebito formulata da controparte, assumendo di avere lasciato la casa coniugale in un contesto matrimoniale ormai alla deriva e per porre termine a uno stato di insopportabile contrapposizione con la moglie, nocivo anche per l'equilibrio delle figlie.
Con riguardo alle ulteriori condizioni della separazione, aderiva alle domande avversarie in ordine all'affidamento e alla collocazione preferenziale materna da destinare alle figlie minorenni, nonché al godimento della casa familiare da parte della moglie.
Per altro verso, valorizzando la condizione di indipendenza economica di e Parte_1 deducendo che il tenore di vita familiare era stato tanto elevato quanto, in realtà, funzionale a una strategia aziendale di rafforzamento del fattore umano, chiedeva il rigetto dell'altrui domanda intesa alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e limitarsi il proprio contributo monetario al mantenimento delle figlie alla misura mensile di Euro 500,00 ciascuna, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa in comproprietà.
Depositata da parte ricorrente la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. (con la quale eccepiva la tardività della costituzione di controparte, con ogni conseguente decadenza di legge, e l'inammissibilità della domanda riguardante gli obblighi derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare), all'udienza di comparizione celebrata il 7 febbraio 2024 le parti escludevano personalmente possibilità di conciliazione.
Con ordinanza depositata il seguente 14 febbraio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti.
Il processo era quindi istruito mediante CTU contabile e con l'assunzione di prove orali (escussione dei testimoni , , , ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Il 3 giugno 2024 era pubblicata sentenza non definitiva (n. 841/2024) dichiarativa della separazione giudiziale dei coniugi.
Rigettata l'istanza di sostituzione del CTU proposta da parte ricorrente, erano acquisite le risultanze peritali ed era disposta officiosamente l'esibizione in giudizio, da parte del convenuto, di ulteriori documenti afferenti ai suoi redditi pregressi.
Senza ulteriori incombenti, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, depositando poi comparse conclusionali e memorie di replica. Indi, all'udienza del 24 giugno 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ribadito incidentalmente che questo Tribunale, con sentenza n. 841/2024 pubblicata il 3 giugno 2024, ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, va anzitutto presa in disamina la domanda formulata da finalizzata ad addebitare al marito la responsabilità della Parte_1 separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale alla condotta specifica del coniuge il quale, Controparte_1 nell'aprile dell'anno 2023, avrebbe lasciato definitivamente la casa familiare per coltivare la sua relazione sentimentale con altra donna, con ciò causando alla stessa uno stato di Parte_1 grave sofferenza e pregiudizi anche di natura patrimoniale.
Il convenuto, replicando sul punto, non ha affatto contestato di avere cessato di propria iniziativa il legame di coabitazione, ma ha dedotto che tale scelta era stata imposta dal definitivo logoramento del rapporto matrimoniale, ormai contrassegnato da una conflittualità insopportabile pure per le esigenze di serena ed equilibrata crescita delle figlie.
Tanto premesso, è principio consolidato quello secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza (cfr., in termini, Cass., sez. 1, ord. n. 11032 del 24 aprile 2024), ovvero secondo cui l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa provando che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 11792 del 5 maggio 2021).
Senonché, dando applicazione a tali insegnamenti, riguardanti anche le regole d'onere probatorio, va rimarcato che nulla ha provato o offerto di provare nel corso del Controparte_1 procedimento.
Né, per vero, l'eventuale intollerabilità della convivenza matrimoniale al momento del suo abbandono del tetto coniugale (appunto, dell'aprile 2023) può essere ricavata in via presuntiva dalle risultanze probatorie altrimenti raccolte, se è vero che, tra l'altro, le parti avevano formalizzato la costituzione di un fondo patrimoniale nel giugno 2021, la famiglia aveva trascorso durevoli periodi di villeggiatura al mare e in montagna fino all'anno 2022 e la stessa Parte_1 aveva prestato la sua attività professionale per l'impresa del marito fino all'estate del 2023.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, la separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto per violazione del dovere di coabitazione di cui all'art. 143 comma 2 c.c. In relazione alla disamina delle ulteriori domande, ancora, si osserva che la figlia primogenita delle parti, (nata il [...]), è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, sicché Persona_2 ogni determinazione in tema di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni genitoriali non può che riguardare ora la sola OR (nata il [...]). Per_1
Ebbene, rispetto ai profili d'interesse, non v'è contestazione alcuna ed è conforme ad un generale principio di effettiva bigenitorialità (da cui la manifesta superfluità dell'ascolto della minore) che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e abbia preferenziale collocazione Per_1 presso la madre . Parte_1
Il padre , a propria volta, potrà tenere con sé la figlia secondo tempi da Controparte_1 concordare con la madre e, comunque, compatibilmente con le volontà di e con le sue Per_1 esigenze scolastiche e personali.
E' incontroverso, d'altra parte, che , in quanto collocataria della suddetta minore e Parte_1 stabilmente convivente con la maggiorenne , dovrà mantenere il godimento della Persona_2 casa familiare sita in Parma, Via L. Lama, n. 5, ex art. 337 sexies c.c.
Oggetto di particolare contenzioso è invece la commisurazione degli obblighi monetari di mantenimento della prole – sebbene non via sia contestazione alcuna sul fatto che entrambe le figlie siano prive di indipendenza economica – e sulla spettanza di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore della ricorrente.
Ai fini d'interesse vanno senz'altro considerate, anche ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., le risorse economiche di entrambe le parti.
Piuttosto lineare ed esente da rilevanti censure è la ricostruzione della posizione riguardante emersa all'esito della CTU. Parte_1
Ella, geometra libero professionista, ha conseguito redditi netti pari ad Euro 22.415,00 quanto all'anno d'imposta 2021, pari ad Euro 36.275,00 quanto all'anno 2022 e pari ad Euro 28.762,00 quanto all'anno 2023.
Il suo reddito netto mensile medio dell'ultimo triennio è quindi pari ad Euro 2.429,22.
Non è stimabile preventivamente quale sarà il prossimo andamento reddituale dell'interessata a seguito della cessazione della collaborazione con la società del marito, né, per altro verso, è computabile in questa sede il suo obbligo restitutorio (per Euro 98,28 al mese) derivante da un prestito personale contratto nell'anno 2020 (la cui causa non è stata infatti spiegata in alcun modo).
Si può invece considerare il costo della polizza assicurativa per l'autovettura di sua titolarità (pari ad Euro 33,33 al mese).
Il costo di restituzione del mutuo un tempo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà (per ratei mensili pari ad Euro 1.238,79), sebbene gravante su entrambi i coniugi, è per ora sopportato integralmente da per quanto anche riscontrato Controparte_1 documentalmente dal CTU.
Il patrimonio mobiliare e immobiliare della ricorrente, al lordo delle esposizioni debitorie, è risultato pari ad un controvalore di Euro 300.043,09.
Ben più articolata e foriera di osservazioni critiche è invece la ricostruzione delle risorse del convenuto , esercente attività di ingegnere libero professionista, il quale, a Controparte_1 seguito della costituzione della società (del 16 aprile 2019), ha Controparte_2 fatturato quasi tutte le prestazioni rese a terzi per il tramite della sua società (partecipata al 90% dall'aprile 2022, tempo in cui è stata perfezionata la cessione del residuo 10%), limitandosi a fatturare in proprio il solo compenso amministratori percepito dalla società medesima (cfr. pag. 7 della relazione peritale).
Dal 4 ottobre 2023, si rileva incidentalmente, egli è anche titolare del 45% delle quote di
[...]
Controparte_3
Le risultanze documentali necessariamente acquisite rispetto ad un più lungo periodo – comprensivo di anni in cui la società non era stata ancora costituita e Controparte_2 in cui non era stata ancora emanata la legislazione in materia di superbonus edilizio, ossia il D.L. n. 34/2020, oggetto di conversione con L. n. 77/2020, poi in parte modificato e prorogato) – hanno comprovato che ha dichiarato redditi personali netti pari ad Euro 83.065,00 Controparte_1 quanto all'anno d'imposta 2017, Euro 107.498,00 quanto al 2018, Euro 97.727,00 per il 2019, Euro 68.719,00 per il 2020, Euro 42.143,00 per il 2021, Euro 72.232,00 per il 2022 ed Euro 76.921,00 per il 2023.
Il reddito medio rispetto a tali annualità è stato quindi pari ad Euro 78.329,28 (Euro 71.548,40 dalla costituzione della società . Controparte_2
Questa prima disamina merita evidentemente ulteriori analisi e riflessioni.
Come anticipato, invero, le prestazioni rese a terzi vengono ora (dal 2021 in poi, salvi Euro 11.064,00 nel 2021 ed Euro 33.000,00 nel 2022 ancora fatturati in proprio dalla persona fisica) fatturate esclusivamente dalla società partecipata al 90%.
I relativi utili, commisurati alla suddetta partecipazione e individuati come dividendi da partecipazione e cedole, sono stati computati dal CTU quali redditi da lavoro autonomo del convenuto (sebbene non ancora concretamente distribuiti, ma, tuttavia, suscettibili di effettiva distribuzione per volontà anche del solo socio di maggioranza).
Per gli otto mesi circa del 2019 tali utili di spettanza del resistente, al netto dell'imposizione fiscale, sono stati pari ad Euro 50.942,00, per il 2020 sono stati pari ad Euro 35.952,00, per il 2021 pari ad Euro 140.359,00, per il 2022 pari ad Euro 268.850,88 e per il 2023 pari ad Euro 373.976,32.
Senonchè, come evocato in precedenza, l'attività fatturata in conseguenza della menzionata legislazione in materia di superbonus 110% ha avuto una incidenza rilevante per l'anno 2021 (circa il 50%) e del tutto assorbente per gli anni 2022 e 2023.
Il CTU, in ragione dell'anomalia di siffatti utili, ha illustrato una ipotesi di calcolo secondo cui, escluso il fatturato da attività superbonus 110%, gli utili netti conseguiti da Controparte_1 per il tramite della società sarebbero stati pari ad Euro 74.066,93 quanto al 2021, pari ad Euro 18.953,99 quanto al 2022 e pari ad Euro 37.135,85 quanto al 2023 (per una media annuale, quindi, sostanzialmente in linea con le annualità 2019 e 2020 e pari ad Euro 43.385,59).
Sempre alla luce di tale prospettiva, risulta dunque che il convenuto – direttamente o indirettamente – ha conseguito redditi netti medi pari a circa Euro 115.000 annui (quasi Euro 10.000,00 al mese) dal momento della costituzione della sua società in poi (e ciò senza considerare gli utili particolari correlati alla normativa di favore introduttiva del superbonus 110%).
E, tuttavia, occorre ulteriormente dare risalto alle seguenti circostanze.
In primo luogo, a stimare quali redditi anomali (ossia esulanti da un quadro di ordinaria e abituale redditività) quelli da superbonus 110%, resta comunque il fatto che il convenuto ha incrementato il suo patrimonio per oltre Euro 600.000,00 nel triennio 2021-2023. In secondo luogo, ancora, va rimarcato che fatturerà anche nel Controparte_2 prossimo futuro, seppure in via progressivamente calante, prestazioni legate al suddetto beneficio fiscale eccezionale, come peraltro già rilevato dal CTU quanto all'anno 2024 (cfr. pag. 39 della relazione).
In terzo luogo, non può ignorarsi che, prima di dedicarsi in via sostanzialmente esclusiva alle procedure da superbonus 110%, la società aveva già mostrato un sensibile incremento dei redditi da altre prestazioni (cfr. anno d'imposta 2021).
Per altro verso, poi, va apprezzata empiricamente l'espansione aziendale e l'incremento del bacino di utenza goduti dalla società per effetto della legislazione sul Controparte_2 superbonus 110%.
Fattori questi che valgono tutti complessivamente ad incrementare positivamente la capacità reddituale effettiva del convenuto.
Tanto considerato, va ulteriormente osservato che è obbligato al versamento Controparte_1 di premi assicurativi pari ad Euro 167,83 al mese, al pagamento dei ratei del finanziamento concessogli per l'acquisto della sua autovettura (Euro 846,34 al mese) e dei canoni di locazione pari ad Euro 900,00 al mese.
Egli, come già osservato, si sta facendo carico integralmente della restituzione rateale (per esborsi mensili pari ad Euro 1.238,79) del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà.
Come per la ricorrente, non possono valorizzarsi in questa sede gli obblighi restitutori (per complessivi Euro 1.466,87) relativi al mutuo chirografario e al prestito personale ottenuti (rispettivamente, nell'anno 2020 e nell'anno 2023) da Banca Popolare di Sondrio, non essendo stata spiegata in atti la ragione di tali ricorsi al credito.
In ogni caso, una siffatta esposizione debitoria su base volontaria vale a confermare la consistente capacità di spesa dell'interessato.
Soto il profilo strettamente patrimoniale, poi, il valore dei cespiti del convenuto, al lordo delle posizioni debitorie, è stato stimato in sede peritale pari ad Euro 483.241,19.
A tale valore non può non aggiungersi il menzionato importo monetario di oltre Euro 600.000,00, laddove espunto dalla base propriamente reddituale.
Ponderati complessivamente gli elementi così compendiati, considerate le esigenze delle figlie in ragione della loro età, del loro percorso di studi e delle loro condizioni di salute, incontroverso l'elevato tenore di vita (di cui si dirà infra) goduto in costanza di coabitazione genitoriale e valorizzato il fatto che le stesse interessate vivono e vivranno in misura del tutto prevalente con la madre , si ha fondata ragione per confermare le vigenti condizioni e, dunque, per Parte_1 porre a carico del padre , fin dall'introduzione del procedimento (novembre Controparte_1
2023), l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione mensile, in favore della madre, di un importo pari ad Euro 2.400,00 (Euro 1.200,00 per ciascuna figlia), soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui alla parte dispositiva.
La sbilanciata ripartizione delle spese straordinarie va qui confermata alla luce dell'evidente squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le parti. Con riguardo a tale ultima materia, invero, va disattesa la domanda formulata da parte ricorrente intesa a porre a carico del padre l'intera debenza delle spese per le sedute con la psicologa e per le lezioni private di latino e greco di e delle spese per il tutor privato di . Persona_2 Per_1
Oltre a non ravvisarsi particolari ragioni per destinare a tali spese un regime diverso e separato, si osserva, invero, che in termini conformi alla domanda della ricorrente non è stato provveduto nemmeno in via temporanea e urgente (cfr. dispositivo della suddetta ordinanza), sebbene fosse stato dato effettivamente atto nella parte motivazionale che “il padre si è dichiarato disponibile a provvedere direttamente e integralmente a tutte le spese per le figlie”; disponibilità questa evidentemente venuta meno nel corso del procedimento.
Sotto altro profilo, ancora, va rigettata la domanda del convenuto volta a corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne quanto dovuto per il suo mantenimento, per un Persona_2 verso non essendo stata citata in giudizio la medesima interessata, per altro verso non essendo stato allegato, né, tanto meno, provato che vi siano eventuali spese da lei stessa (e non dalla madre convivente) anticipate o, comunque, sostenute.
Non v'è invece contestazione alcuna che l'assegno unico universale per i figli debba essere corrisposto integralmente a , in quanto genitore collocatario delle figlie. Parte_1
Va infine accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre, la domanda intesa alla percezione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dalla ricorrente.
Ai fini d'interesse è regola generale quella secondo cui, pronunciando la separazione, occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
L'assegno accordato in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice accerti positivamente la sussistenza del corrispondente diritto sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza, in capo al coniuge richiedente l'assegno, di adeguati redditi propri idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
Si ha fondata ragione di ravvisare, nel caso di specie, tutti i requisiti in oggetto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione a , si osserva inoltre che costei è Parte_1 sprovvista di condizioni economiche compatibili con il pregresso tenore di vita (reale, se non anche potenziale), contraddistinto, per quanto incontroverso, dall'avvalimento del bancomat del marito per spese minori mensili (nell'ordine di Euro 1.500,00), dall'assunzione di una collaboratrice domestica (e da altri costi sostenuti dal coniuge con particolare riguardo alla gestione della casa di loro abitazione), dalla ricezione di regali costosi e da periodiche spese di famiglia per durevoli villeggiature al mare e in montagna.
Per converso, le risultanze istruttorie valutate in sede peritale hanno comprovato una evidente sperequazione tra i redditi e tra le disponibilità patrimoniali delle odierne parti. Tenuto conto della ricostruzione già operata sulle rispettive condizioni economiche, e sempre sul presupposto che sia il convenuto a sostenere integralmente i costi di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà, attualmente assegnata alla ricorrente, si stima congruo che, sempre con decorrenza dal novembre 2023, Controparte_1 sia obbligato a contribuire al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di importi monetari mensili pari ad Euro 2.800,00, sempre soggetti a rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza nettamente prevalente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per le fasi di studio e introduttiva, orientati invece ai medi tabellari per le fasi istruttoria e decisionale).
Vanno poste infine, definitivamente, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per la CTU già liquidate come da separato decreto del 12 febbraio 2025 (trattandosi di incombente disposto officiosamente anche nel comune interesse delle figlie delle parti).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo in seguito alla sentenza non definitiva n. 841/2024, pubblicata il 3 giugno 2024, dichiarativa della separazione dei coniugi:
1) addebita la separazione a;
Controparte_1
2) affida ad entrambi i genitori la figlia OR , nata il [...]; Persona_3
3) dispone che la suddetta OR abbia collocazione preferenziale presso la madre PT
;
[...]
4) dispone che il padre possa tenere con sé la figlia secondo tempi da Controparte_1 concordare con la madre e, comunque, compatibilmente con le volontà di e con le sue Per_1 esigenze scolastiche e personali;
5) attribuisce a il godimento della casa familiare sita in Parma, Via L. Lama n. 5; Parte_1
6) a decorrere dal novembre 2023 pone a carico del padre l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento delle figlie e versando alla moglie Persona_2 Per_1 PT
, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 2.400,00 (Euro 1.200,00 per ogni figlia),
[...] rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente intesa a porre a carico del padre l'intera debenza delle spese per le sedute con la psicologa e per le lezioni private di latino e greco di Per_2
e delle spese per il tutor privato di;
[...] Per_1
8) rigetta la domanda del convenuto volta a corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne quanto dovuto per il suo mantenimento;
Persona_2
9) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a;
Parte_1
10) a decorrere dal novembre 2023 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno Parte_1 di Euro 2.800,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
11) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate in Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
12) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per le CTU, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Parma il 2 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto