Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Davide Nistri
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Oreste Manzi
- Convenuto -
OGGETTO: “RICONOSCIMENTO BENEFICI EX ART. 13, CO. 8, L. N° 257/92.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2024 l'istante – premesso di avere presentato due domande di segnalazione contributiva al fine di ottenere l'aggiornamento del conto assicurativo ha adito questo
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali (rivalutazione dei periodi contributivi ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni) derivanti dall'esposizione all'amianto per i periodi dal 08.03.1982 al 31.12.1992 (attestata dall' ) e dal 01.01.1993 al 30.11.1998 (accertata con sentenza), con conseguente CP_2
aggiornamento dell'estratto conto previdenziale.
L si è costituito (tempestivamente) eccependo l'infondatezza della domanda per difetto CP_1 dell'esposizione ultradecennale all'amianto, attesa la presenza, emergente dall'estratto contributivo del ricorrente, di numerose settimane di Cassa Integrazione. Guadagni da non considerare ai fini del conteggio dei 521 contributi.
Sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza e
1
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato.
Invero, la norma di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, richiede una esposizione non occasionale né sporadica, bensì continuativa, con l'unica “eccezione” costituita dalla valutabilità anche delle c.d. pause “fisiologiche” (quali riposi, ferie e festività): mentre, per i periodi di cassa integrazione e per quelli in cui il lavoratore sia stato assente per malattia o in dipendenza da un infortunio sul lavoro, occorre una valutazione caso per caso, in concreto, per verificare se essi abbiano avuto significativa durata e se, in ragione loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, abbiano comportato, in concreto,
l'effettivo venir meno del rischio tutelato (cfr. Cass. Lav. 29 settembre 2015 n° 19280).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che effettivamente dall'estratto contributivo allegato dalla stessa parte ricorrente emerge che, nei periodi di interesse, numerose sono state le settimane di sospensione della prestazione lavorativa per varie ragioni (Cassa
Integrazione, servizio militare, malattia/infortunio). Tali periodi, di significativa durata, non possono essere dunque computati ai fini previdenziali suddetti, non essendoci alcuna prova, durante gli stessi, dell'esposizione al rischio.
Pertanto, correttamente l' ha rigettato le istanze del 24.07.2023 stante l'insussistenza nei CP_1 periodi considerati, del requisito dell'esposizione continuativa decennale all'amianto.
Il ricorso dunque deve essere rigettato.
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa.
Ed allora deve prendersi atto che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in ordine alle quali, dunque, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-rigetta il ricorso
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- nulla per le spese.
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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