Art. 41. (Abrogazione di norme incompatibili)
Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45 le seguenti disposizioni:
articolo 2 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562;
articolo 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 , modificato dall' articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242 , salvo per quanto riguarda l'iscrizione del personale alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;
articolo 14, commi quarto e quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ;
articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349;
articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901 , per quanto in contrasto con la presente legge;
articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337 ;
legge 20 febbraio 1968, n. 100 ;
legge 30 giugno 1971, n. 518 ;
legge 15 novembre 1973, n. 732;
articolo 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ;
ogni altra norma che risulti incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3.
Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45 le seguenti disposizioni:
articolo 2 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562;
articolo 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 , modificato dall' articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242 , salvo per quanto riguarda l'iscrizione del personale alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;
articolo 14, commi quarto e quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ;
articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349;
articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901 , per quanto in contrasto con la presente legge;
articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337 ;
legge 20 febbraio 1968, n. 100 ;
legge 30 giugno 1971, n. 518 ;
legge 15 novembre 1973, n. 732;
articolo 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ;
ogni altra norma che risulti incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3.