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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1801/2022
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1801/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 24/03/2022 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PASE GIORGIO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. MARCON EMILIO e con l'Avv. PARLANTE CECILIA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 4.12.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e
“NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Signora dal Signor e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 respingere la domanda avversaria di assegno divorzile e condannare la Signora a restituire al Signor Controparte_1 quanto medio tempore dalla stessa percepito sulla base dei provvedimenti provvisori – in subordine, Parte_1 anche parzialmente – oltre rivalutazione monetaria e interessi.
1
2. Condannare la Signora al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver detto Controparte_1
e contraddetto in giudizio con mala fede, con liquidazione anche d'ufficio e anche in relazione ad una somma equitativamente determinata, nonché a una somma da versarsi in favore della cassa ammende.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di giudizio maggiorate degli accessori di legge (spese generali, IVA, CPA).”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e
“Nel merito:
• Porsi a carico di un assegno divorzile per il mantenimento della resistente pari Parte_1 Controparte_1 ad Euro 600,00 mensili a decorrere dalla data della sentenza ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
• Con vittoria delle spese giudiziali.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 26.8.2010.
[...]
Dal matrimonio non nascevano figli.
Allegava:
- essere ancora in corso il procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. R.G. 6488/2020 dell'intestato Tribunale, nell'ambito del quale veniva emessa sentenza parziale sullo status il
20.7.2021, passata in giudicato e veniva riconosciuto alla resistente in sede presidenziale un assegno di € 1.000,00 mensili;
- essersi ininterrottamente protratta la separazione;
- che le parti stabilivano la residenza coniugale presso l'immobile di propria titolarità esclusiva sito a Postioma di Paese (TV), rilasciato dalla resistente solo nel settembre 2021;
- che a seguito della separazione la resistente non manifestava il dovuto rispetto nei confronti del marito e si appropriava illegittimamente di quasi tutti i beni di proprietà comune;
- difettare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente avendo la stessa risparmi e proprietà immobiliari oltre che capacità lavorativa e non avendo la stessa sacrificato alcunché alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune anche alla luce della durata del matrimonio e dell'assenza di figli.
Chiedeva, quindi, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
− Si costituiva il 23.6.2022 aderendo alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio ma chiedendo il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile di € 1.800,00 mensili. 2 Allegava:
- di aver lasciato il proprio lavoro - dopo vent'anni- , poco dopo il matrimonio, su insistenza del marito che riteneva eccessivi i costi e le ore di trasferta giornaliera per recarsi al lavoro, e soprattutto visto il progetto di una gravidanza a stretto giro stanti i quaranta anni della resistente,
; Controparte_1
- che la gravidanza esitò in un parto abortivo con prognosi infausta per altre gravidanze con conseguente decisione della coppia di avviare le pratiche per l'adozione nazionale di minore;
- di non aver più avuto redditi propri durante il matrimonio salvo quelli derivanti da un'attività di rivendita abbigliamento, Cristy Mode, chiusa nel 2014 dopo meno di due anni dall'apertura per mancanza di guadagni, un trimestre come commessa nel corso del 2016 e saltuarie mansioni di baby sitter e di aver comunque versato tutti i propri guadagni nel conto del coniuge e di aver successivamente rinunciato ad un progetto di apertura di un negozio di abbigliamento usato per bambini in franchising per l'opposizione del marito;
Per_
- di essersi sempre occupata di seguire la crescita della figlia , avuta da precedente matrimonio, oltre che le incombenze domestiche;
- che ad agosto 2020 il coniuge, dopo aver reperito un nuovo lavoro a Milano, le comunicava la volontà di separarsi;
- di aver successivamente rilasciato l'immobile familiare a seguito delle azioni legali intraprese dal marito che il 24.1.2022 procedeva alla vendita per la somma di Euro 136.000,00, con la contestuale estinzione del mutuo ipotecario ed introito di una differenza di oltre 93.0000 Euro;
- di aver reperito nuovo immobile in locazione grazie all'aiuto del padre, con canone mensile di €
480,00, oltre a € 30,00 mensili per spese condominiali, versato dai genitori per aiutarla;
- di aver sofferto a causa dell'improvvisa separazione e della relazione di relazione extraconiugale del coniuge di sindrome ansioso-depressiva con difficoltà ad intraprendere relazioni intersoggettive e sconsiglia l'avvio di rapporti professionali che presuppongano attenzione e concentrazione;
- di soffrire di malattia artrosica insorta durante il matrimonio, con ripercussioni sulla propria capacità lavorativa;
- di essere disoccupata e priva di fonti di reddito oltre che priva di una competenza professionale spendibile sul mercato per un lavoro stabile, avendo perso ogni qualifica per riprendere il lavoro di impiegata commerciale che aveva svolto per quasi 20 anni;
- di essersi inutilmente attivata per cercare lavoro;
- di aver presentato domanda di invalidità civile all'INPS per usufruire di collocamento mirato;
- essere l'immobile sito ad Asolo già occupato dai propri genitori.
− Le parti comparivano avanti al Presidente all'udienza del 5.7.2022 e venivano sentite.
3 − Con ordinanza di pari data il presidente “rilevato che non si sono modificate le condizioni reddituali, patrimoniali, già valutate al momento dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti in tema di separazione” e “considerato che i presupposti per il conseguimento di un assegno divorzile verranno accertati solo all'esito dell'istruttoria del presente giudizio” confermava i provvedimenti provvisori e urgenti emessi in sede di separazione, fissando udienza per la prosecuzione avanti al G.I.
− Con sentenza parziale del 21.12.2022 veniva emessa sentenza sullo status con contestuale rimessione della causa in istruttoria, rigetto da parte del Giudice istruttore delle istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali nel frattempo avanzate dalle parti – in quanto peraltro non reclamati – e concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il reclamo avverso tale ultima ordinanza veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello che rimetteva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese.
− Con ordinanza del 18.10.2023 il Giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie delle parti ed
“effettuata una delibazione sommaria di atti e documenti di causa e delle questioni ancora controverse, al fine di procedere ad una possibile conciliazione tra le parti;
considerato che
appare sussistere squilibrio reddituale tra le parti;
considerato, nondimeno, che nel corso del matrimonio non appaiono comprovate inequivoche rinunce e sacrifici nell'interesse della famiglia (si rammenta che non sono nati figli e che la stessa resistente non appare dare conto della perdita di particolari occasioni di sviluppo professionale in ragione delle dimissioni dal lavoro) tali da aver consentito al ricorrente di migliorare la propria posizione lavorativa;
osservato, sommariamente, che non appare in tal senso ex se di decisivo rilievo la mera decisione di dimettersi da attività lavorativa per la quale percepiva retribuzione di € 1.200,00 netti mensili circa (ciò anche al fine di occuparsi di figlia avuta da precedente rapporto sentimentale); osservato, nondimeno, che appaiono sussistere in capo alla resistente delle documentate problematiche di salute tali da rendere difficoltoso, allo stato, il reperimento di attività lavorativa quantomeno a tempo pieno, per quanto la resistente non risulti inabile al lavoro (non risultando, inoltre, che la resistente abbia altre entrate in aggiunta a quella per il suo mantenimento); ritenuto, per quanto sopra esposto, che possa essere formalizzata una proposta ex art. 185 bis c.p.c. che tenga conto delle questioni allo stato emerse e preveda la corresponsione di assegno con finalità assistenziale in misura tendenzialmente parametrata all'attuale importo di una pensione minima”, formulava la seguente proposta di conciliazione, allo stato degli atti e con riserva di ogni più ampia, ulteriore e diversa valutazione, sotto ogni profilo oggetto di preliminare disamina:
“1) determinazione di assegno divorzile con finalità assistenziale in misura pari ad € 600,00 mensili, con decorrenza da novembre 2023, oltre rivalutazione Istat come per legge, fermo per l'arco temporale precedente quanto previsto in via provvisoria ed urgente, a fini conciliativi;
2) spese compensate, in ottica conciliativa ed ove entrambe le parti aderiscano a tale ipotesi di soluzione”. 4 − La proposta veniva accettata dalla sola resistente.
− Con successiva ordinanza dell'11.11.2024 il Giudice rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti in essere avanzata dal ricorrente ex art. 4, comma 8, L. 898/1970 (nel testo vigente ratione temporis) considerata la prossima fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e ritenuta l'inopportunità di una pronuncia in limine rispetto alla complessiva valutazione dei presupposti e della misura dell'assegno da svolgersi in sede di decisione finale da parte del Collegio.
− Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di divorzio
- Il divorzio tra le parti è già stato pronunciato dall'intestato Tribunale con sentenza n. 2141/2022 depositata il 23.12.2022 e da intendersi qui richiamata.
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Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente
- In sede di separazione (procedimento R.G. 6488/2020 dell'intestato Tribunale) il Presidente con provvedimento del 16.2.2021 emettendo i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) “valutate le condizioni reddituali del convenuto e la potenzialità lavorativa della ricorrente che dovrà comunque reperire una nuova soluzione abitativa”, e ritenuti quindi sussistere i presupposti, disponeva l'obbligo per di versare a a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a far data da ottobre 2020 (doc. 2 ricorrente).
- L'ordinanza veniva reclamata dall'odierno ricorrente e, in via incidentale, dalla resistente.
Entrambi i reclami venivano rigettati (doc. 29 ricorrente).
- Nell'odierno giudizio il Presidente con ordinanza del 5.7.2022 – non reclamata – confermava in via provvisoria i provvedimenti in essere, emessi in sede di separazione.
- L'istanza di modifica degli stessi avanzata al Giudice istruttore veniva da questo rigettata con provvedimento il cui reclamo veniva dichiarato inammissibile con provvedimento del 25.9.2023 della
Corte d'Appello di Venezia che rimetteva all'esito del giudizio il regolamento delle spese processuali
(doc. 40 ricorrente).
- Il ricorrente riproponeva il 10.10.2024 istanza di modifica dei provvedimenti economici in essere che il Giudice rigettava con ordinanza dell'11.11.2024 ritenendo l'opportunità di rimettere la questione alla complessiva valutazione del Collegio dato il prossimo trattenimento in decisione (avvenuto con ordinanza del 4.12.2024).
*
5 - Ciò premesso, va rilevato quanto segue.
- La resistente ha motivato la propria richiesta di assegno sia sotto il profilo assistenziale, sia sulla base dello squilibrio reddituale dall'ex coniuge, lamentando, sotto lo specifico profilo perequativo, che tale squilibrio sarebbe riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare e al sacrificio delle proprie aspettative professionali oltre che al supporto fornito al coniuge spingendolo a mettersi alla prova in un nuovo settore lavorativo, lasciando che lavorasse fuori sede per anni, metà settimana, anche nei periodi peggiori, quali la gravidanza patologica e il successivo lutto seguito alla perdita.
In prospettiva futura lamentava, inoltre, un proprio presumibile trattamento pensionistico di soli €
680,00 mensili a partire dall'1.1.2040 (doc. 33) allegandone la dipendenza dalle scelte coniugali comuni.
- Ciò premesso, quanto alle rispettive condizioni economiche va rilevato quanto segue.
- La resistente ha allegato di essere in locazione con canone medio mensile di € 480,00, documentandone il versamento fino al settembre 2024 (docc. 26, 32, 33, 82-85 resistente) da parte dei propri genitori.
Solo da ottobre 2024 (doc. 86-88 resistente) risulta essere riuscita a farsene carico in proprio.
La resistente risultava titolare nel 2022 di reddito medio netto mensile di circa € 1.000,00 (doc. 68).
Successivamente, risulta essere stata assunta da dall'8.3.2023 con contratto di lavoro Controparte_2
a tempo pieno e determinato come impiegata d'ordine (doc. 69 e 92 resistente), con reddito medio mensile di circa € 1.300,00.
La scadenza del contratto era prevista a marzo 2024 ma dalle buste paga prodotte (doc. 70) risulta essere proseguito anche oltre.
Il reddito medio mensile netto per il 2024 risulta pari a circa € 1.600,00 (doc. 70), con significativo aumento rispetto a quello precedente.
Alla stessa è stata riconosciuta un'incapacità lavorativa del 50 % in data 27.7.2022 (doc. 1 resistente).
Sul punto, la resistente ha documentato di aver recentemente depositato richiesta di aggravamento.
Infine, la resistente risulta titolare di beni immobili su cui insiste parzialmente il diritto di usufrutto del padre (doc. 12 ricorrente).
- L'odierno ricorrente nel proprio atto introduttivo in sede di separazione allegava un reddito medio netto mensile di circa € 3.450,00 (doc. 16 ricorrente) a seguito di reperimento di nuovo lavoro a far data dall'1.9.2020 con assunzione da parte della (doc. 17 ricorrente). Parte_2
Lo stesso, inoltre, ha documentato di sostenere rata di mutuo di circa € 700,00 mensili che però risultava in essere già precedentemente all'instaurazione del giudizio di separazione e che risulta nel frattempo essere venuta meno in seguito alla vendita dell'ex casa coniugale.
Risultava titolare nel 2023 di reddito medio netto mensile di € 5.000,00 (doc. 51 ricorrente), in netto aumento rispetto al momento del ricorso per separazione. 6 Attualmente lo stesso ha documentato di essere in disoccupazione dal 24.1.2025 (doc. 50) con prevista percezione a tale titolo dell'importo massimo di € 1.550,42 mensili.
***
- Ciò posto, va ricordato che, in tema di assegno divorzile, il riconoscimento dello stesso presuppone l'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e va quantificato in considerazione della sua natura composita assistenziale, compensativa e perequativa: nello specifico, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (ex multis, Cassazione civile , sez. I , 13/12/2024 , n.
32354).
- Sotto il profilo perequativo non risultano sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente, considerato che all'esito dell'istruttoria non sono risultati provati a carico della stessa rinunce e sacrifici nell'interesse della famiglia: va infatti considerato che non è provato che la decisione della stessa di abbandonare la precedente occupazione lavorativa sia stata concordata con il coniuge e che la resistente non ha allegato la perdita di particolari occasioni di sviluppo professionale tali da aver consentito al ricorrente di migliorare la propria posizione lavorativa.
- Deve inoltre essere considerato, oltre alla durata limitata del vincolo, che dall'unione non sono nati figli essendo tale progetto delle parti naufragato già agli inizi del matrimonio e che la resistente ha dato atto di essersi occupata nel corso della vita coniugale della figlia avuta da precedente rapporto sentimentale.
- Alla luce di quanto sopra, non sussistono allo stato i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto dalla resistente, che viene revocato con decorrenza dalla data della pronuncia intervenendo il relativo accertamento in questa sede ed essendo valorizzati ai fini della revoca fatti sopravvenuti rispetto alle precedenti valutazioni effettuate in sede presidenziale (non reclamate), oltre che confermate anche dal G.I. con successivo reclamo alla C.App. dichiarato da questa inammissibile nel settembre 2023.
- Nel caso di specie, infatti, all'attualità risulta venuto meno anche il precedente squilibrio reddituale tra le parti in seguito al reperimento di un'occupazione lavorativa stabile da parte della resistente nel corso del 2024 con reddito che – fermo il versamento da parte della stessa di canone di locazione – risulta adeguato a garantirne la sussistenza. Risulta, inoltre, l'intervenuta, recente, perdita della propria occupazione da parte del ricorrente.
***
Sulle spese di lite
7 - Le spese di lite liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod. (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria in considerazione dell'attività effettivamente espletata) seguono la soccombenza della resistente sulla domanda di divorzio per 2/3 e vengono compensate per il rimanente 1/3 tenuto conto dell'inammissibilità del reclamo proposto dal ricorrente la regolamentazione delle cui spese era stata rimessa dalla Corte di Appello a questa sede.
- Per quanto sopra, non sussistono infine i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1801/2022 R.G., richiamata la propria sentenza n. 2141/2022 del 23.12.2022 con cui è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti:
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, revocando l'obbligo di versamento con decorrenza dalla presente pronuncia;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente;
- compensa per 1/3 le spese di lite che pone per i restanti 2/3 a carico di liquidandoli Controparte_1 per tale quota in € 4.475,50 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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