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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore.
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6595/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione in data 11.06.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) E_ C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gabriele
Boni, C.F.:( ), che la rappresenta e difende giusta procura alle C.F._2 liti rilasciata su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c., da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011 -
APPELLANTE PRINCIPALE-
E
(c.f. ) _1 C.F._3 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Alessandro
Cardelli (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLANTE INCIDENTALE-
E
(c.f. ) CP_2 C.F._5 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Daniele
Marini (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._6
APPELLANTE INCIDENTALE-
E
RT
(c.f. ) in persona dei Curatori pro tempore
[...] P.IVA_1
r.g. n. 1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato AR
Bussoletti (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._7
-APPELLATO -
oggetto: appello principale di;
appello incidentale di e E_ _1 appello incidentale di anche nei confronti di CP_2 RT avverso la sentenza, del Tribunale Ordinario di Latina, n.1559/2022, in data 28.07.2022, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 129/2019 promosso da nei confronti di RT
, , – azione in surrogazione per la riduzione di E_ CP_2 _1 disposizioni testamentarie -
IN FATTO E IN DIRITTO
Il conviene Controparte_4 in giudizio, dinanzi il primo Giudice, , e , E_ _1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare che la SI.ra è erede legittimaria della SI.ra _1
; per l'effetto, ridurre le disposizioni di ultima volontà di Persona_1 quest'ultima, di cui al testamento olografo dell'8 giugno 1995, nella misura idonea a reintegrare la quota di legittima ad essa spettante, condannando le convenute
[...]
e quali eredi testamentarie, alla restituzione dei beni in favore di Pt_1 CP_2
fino alla concorrenza della quota ad essa spettante.
2. Qualora non risulti _1 possibile la restituzione di tali beni in natura, piaccia (…) condannare le eredi testamentarie al pagamento in favore della SI.ra dell'equivalente _1 pecuniario della quota di legittima ad essa spettante, nella misura che sarà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle riportate conclusioni, il Fallimento allega:
- Con sentenza n. 4/2012, il Tribunale di Latina dichiara il fallimento di
. RT
- La Curatela fallimentare propone azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.
Fall. nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del
Collegio Sindacale della società in bonis, nonché nei confronti di , _1 amministratore unico della società dal 2011, e nei confronti della figlia E_
, per il risarcimento di un danno di circa euro 40.000.000,00.
[...]
r.g. n. 2 - è pretermessa dalla successione testamentaria della di lei madre, _1
con conseguente riduzione della sua garanzia Persona_1 patrimoniale e rischio di pregiudizio delle ragioni dei creditori del CP_3
in ipotesi di accoglimento dell'azione di responsabilità.
[...]
- Per testamento olografo pubblicato il 15.12.2009, Persona_1 deceduta il 06.01.2009, lascia alla nipote, (figlia di ) E_ _1 la quota disponibile comprensiva degli immobili in Napoli meglio descritti in atti e lascia alla nipote , in rappresentazione di CP_2 [...]
figlio premorto della de cuius, la quota di legittima Controparte_5 comprensiva della quota di spettanza della de cuius sulla società S.a.s.
IN IZ di IO e AR.
- , pretermessa nel testamento e consapevole della lesione subìta, _1 rimane inerte rispetto alla tutela dei propri diritti successori.
- Il fallimento ha diritto di agire, in surrogazione, per la reintegra dei diritti successori di , ai sensi dell'art. 2900 cc. _1
Con comparsa depositata il 12.04.2019, si costituisce;
oppone che E_ [...] ha ricevuto, dalla de cuius ancora in vita, il corrispondente valore della quota _1 di legittima e chiede il rigetto della domanda del . CP_3
Con comparsa depositata il 15.04.2019, si costituisce;
contesta la CP_2 domanda attorea e rassegna le seguenti conclusioni:
“- In via pregiudiziale, accertare il difetto di legittimazione processuale della
[...]
e per Controparte_6
l'effetto rigettare in toto la domanda attorea, per tutti i motivi suesposti;
- Sempre in via pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione passiva della SI.ra e, CP_2 per l'effetto, rigettare in toto la domanda attorea, per tutti i motivi suesposti;
- In via preliminare, rientrando la materia del contendere tra le successioni ereditarie dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento e disporre il procedimento di mediazione ai sensi del Dlgs n.28 del 04.03.2010; - In via principale, rigettare in toto la domanda attoree proposte nell'atto di citazione in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondate in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti;
(…)”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allega il difetto di legittimazione CP_2 processuale del fallimento, in mancanza della autorizzazione del G.D.; la improcedibilità della domanda per l'omessa attivazione del procedimento di mediazione r.g. n. 3 obbligatoria;
il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, erede della de cuius per la sola quota di legittima.
Con comparsa depositata in data 16.04.2019, si costituisce contesta la _1 domanda del , di cui chiede il rigetto;
dichiara di avere ricevuto, dalla madre CP_3 in vita, somme di denaro corrispondenti alla propria quota di legittima (proventi spettanti, alla madre, per le cariche sociali ricoperte nella e nelle società ad CP_3 essa collegate;
quote di beni e rendite entrate a far parte del patrimonio della de cuius in seguito alla morte del di lei marito IZ IO).
Alle parti è assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria e con ordinanza del 17.10.2019, il Fallimento è onerato della acquisizione della autorizzazione del GD anche rispetto alla proposizione dell'azione nei confronti di
[...]
. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è istruita anche mediante
C.t.u.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) in accoglimento della domanda proposta in via surrogatoria dal
[...]
, accerta e dichiara che la RT
SI.ra _1
è erede legittimaria della SI.ra e, per l'effetto, riduce le
[...] Persona_1 disposizioni di ultima volontà di quest'ultima di cui al testamento olografo dell'8 giugno 1995, nella misura idonea a reintegrare la quota di legittima ad essa spettante, disponendo l'assegnazione alla stessa dell'appartamento sito in Napoli zona Vomero, via A. Falcone n.96 distinto al foglio 14, particella 60 subalterno 32 della superficie lorda di mq. 209,
- dispone che venga versato da il conguaglio di € 83.643,98 in favore di _1
, E_
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della
Consulenza tecnica d'ufficio espletata;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che liquida in € 600,00 di spese, € 2.500,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 9.500,00 per la fase istruttoria e € 7.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. - dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore con esonero da responsabilità>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
r.g. n.
4 - L'azione di riduzione è azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità; per l'art. 557 c.c., co. 1.
- La riduzione può essere domandata dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa;
in quanto azione avente natura patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi, mentre è discusso quale sia l'esatta perimetrazione dei soggetti ricompresi nell'alveo degli "aventi causa".
- Rientrano nella categoria degli “aventi causa” anche i creditori personali del legittimario pretermesso.
- E' ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., considerato l'indubbio pregiudizio passibile dai creditori del per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale RT generica di , pretermessa dal testamento della defunta madre che _1 non ha coltivato, personalmente, l'azione di riduzione a tutela della sua qualità di legittimaria, ai sensi dell'art. 536 c.c., rispetto alla successione di
[...]
. Persona_1
- La pretermissione di risulta dal testamento olografo depositato in _1 atti, nel quale gli unici soggetti beneficiari sono e . CP_2 E_
- La allegazione attorea in punto di proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. avverso, tra gli altri, e di copertura della carica di Persona_2 amministratrice unica della società da parte della medesima CP_3 Persona_2 sono incontestate e dunque provate.
- La pretermissione di dal testamento della madre concretizza rischio _1 di pregiudizio per la massa di creditori del fallimento della società.
- La domanda surrogatoria è ammissibile, avendo, il , proposto azione CP_3 di responsabilità ex art. 146 L.Fall. anche nei confronti anche di , _1 amministratore unico della dal 2011, per ottenere il RT risarcimento del danno per l'importo di circa euro 40.000.000,00.
- Il legittimario che propone azione di riduzione deve allegare e provare la lesione della quota di legittima e l'inesistenza, nel patrimonio del de cuius, di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione;
di ciò è onerato il
, attore in via surrogatoria. CP_3
- La denuncia dell'avvenuta lesione della legittima, ancorché implichi l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli r.g. n. 5 elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, non richiede anche un'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione - ben potendo l'attore, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
- Il ha assolto a tale onere nel corpo dell'atto di citazione e nella RT prima memoria ex art. 183 cpc, menzionando tutti i beni immobili oggetto di eredità, le disposizioni lesive, la consistenza dell'asse e la misura della lesione e della quota riservata per legge all'erede.
- Completa l'onere del , la produzione della consulenza tecnica in cui CP_3 sono indicati tutti i beni appartenenti in vita alla de cuius con il relativo valore.
- Con la memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricostruisce CP_3 idealmente l'asse ereditario della de cuius, composto dai beni oggetto della disposizione testamentaria e da immobili in Fondi, questi caduti nella successione legittima in quanto esclusi da quella testamentaria, dunque in quota spettanti anche a . _1
- Può dirsi assolto anche l'onere probatorio circa la necessaria indicazione della CP_ quota di legittima spettante alla pregiudicata per effetto delle disposizioni testamentarie: “nella medesima memoria ex art. 183 c.p.c., anche per il tramite di consulenze tecniche di parte (all.ti nn. 11 e 12), l'attore ha chiarito il valore della massa ereditaria, precisando che al 16% del capitale sociale della
IN IZ di IO e AR IZ S.a.s. doveva riconoscersi un valore pari ad euro 707.200,00 e che al compendio immobiliare sito in Napoli, alla Via
Falcone, poteva attribuirsi un valore di mercato pari ad euro 1.662.000,00.
Quanto, infine, agli immobili siti in Fondi, di proprietà della de cuius per una quota pari a 3/18, il loro valore, secondo un'ulteriore perizia allegata in atti, doveva attestarsi in euro 16.613,33 (all.to n. 13)”.
- Anche per l'art. 537 co. 2, c.c., la quota di riserva spettante a è _1 individuata in 1/3 dei beni che costituivano il patrimonio della de cuius all'apertura della successione.
- A tale quota di 1/3, secondo le stime del , deve riconoscersi il valore CP_3 di euro 789.733,34, tenuto conto altresì della necessaria sottrazione dell'importo r.g. n. 6 di euro 5.537,77, quale valore della quota dei beni siti in Fondi devoluti a
[...] per effetto della successione legittima. _1
- Le allegazioni del trovano riscontro nella Consulenza tecnica CP_3
d'ufficio.
- Prive di riscontri probatori sono le difese dalle convenute sulla soddisfazione della quota di legittima spettante a nel periodo antecedente alla _1 morte della di lei madre.
- Il patrimonio della de cuius al momento della apertura della successione e il valore di tale complesso di beni (euro 1.786.055,83) alla data del decesso della
(06.01.2009) si accerta come da c.t.u. Per_1
- Per il grado di parentela tra la de cuius e le convenute legittimarie, ai sensi dell'art. 536 c.c., legittimarie, la quota di riserva è pari a 2/3 dell'intero asse ereditario e la quota di disponibile è pari al restante 1/3 dell'asse ereditario.
- Il valore delle quote riservate alle legittimarie e , in CP_2 _1 confronto a quella disponibile da destinare a terzi (e quindi alla convenuta
), ammonta ad euro 595.351,94 (alla data del 06.01.2009). E_
- Considerate le attribuzioni testamentarie e la successione legittima aperta in relazione ai soli beni siti in Fondi, la lesione della quota di legittima spettante a
, è pari a euro 589.856,02, da reintegrare, secondo le valutazioni dei _1
Consulenti tecnici, attingendo alle attribuzioni disposte in favore delle restanti convenute.
- Per la riduzione proporzionale delle attribuzioni disposte in favore di E_
e , si condivide la relazione peritale.
[...] CP_2
- La partecipazione societaria non è frazionabile.
- Gli immobili in Napoli non sono frazionabili, pena il loro deprezzamento.
- L'unica soluzione è quella di attribuire ad l'appartamento sito in _1
Napoli zona Vomero, via A. Falcone n.96 distinto al foglio 14, particella 60 subalterno 32 della superficie lorda di mq. 209, valore stimato, al momento dell'apertura della successione, di euro 673.500,00)
- La quota di legittima spettante all'attrice è di euro 595.351,94.
- I conguagli in denaro sono i seguenti: mantiene la proprietà E_ dell'appartamento sito in Napoli zona Vomero, via A. Falcone n.96 distinto al foglio 14, particella 60 subalterno 32 della superficie lorda di mq.89, al valore r.g. n. 7 attribuito di euro 242.856,00 e deve ricevere da , euro 133.343,98 e CP_2 da , euro 83.643,98. _1
- La consulenza d'ufficio non è esplorativa, essendo stato assolto l'onere di allegazione da parte del . CP_3
- Per le contestazioni di natura tecnica alla relazione peritale, si rinvia alle osservazioni contenute nell'elaborato peritale in risposta alle eccezioni spiegate dalle parti e dai loro consulenti.
- Spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate in base del valore della domanda.
- Spese di c.t.u., liquidate in atti e poste a carico, in via solidale, delle convenute.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. E_
<< (…): 1) Rigettare tutte le domande svolte dal nei confronti RT della SI.ra in quanto infondate e non provate;
E_
2) In subordine ammettere, in via istruttoria, l'ordine di esibizione alla banca BNL, filiale di , Via Fabio Filzi, dell'estratto conto del conto corrente n.17650 CP_3 intestato alla SI.ra , fino alla data del decesso, ex art. 210 Persona_1
c.p.c., formulato già in primo grado dalla SI.ra e rigettato dal E_
Tribunale e, all'esito, rigettare la domanda attrice;
3) In ulteriore subordine adottare il progetto divisionale suggerito dal CTU, mantenendo la proprietà in capo alla SI.ra dell'immobile sito in Napoli E_
Via A. Falcone, n.96 distinto al foglio 14, particella 60 subalterno 32 della superficie lorda di mq. 209, con versamento alla SI.ra di una somma in denaro a _1 conguaglio.
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>>.
si costituisce con comparsa depositata il 26.07.2023 e rassegna le seguenti _1 conclusioni.
< (…):
A) In via principale ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad causam del fallimento attore, ovvero accertare e dichiarare improcedibile, ovvero inammissibile, comunque rigettare l'azione surrogatoria proposta dalla curatela del Fallimento della soc. per i motivi di CP_3 appello esposti sub 1) e 2) presente atto in via concorrente, alternativa ovvero subordinata tra loro.
r.g. n. 8 B) In via subordinata ed in riforma della sentenza impugnata, accertare la sussistenza di vizio di extrapetizione/ultrapetizione della medesima sentenza e per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e per l'effetto inammissibile ovvero improcedibile ovvero comunque rigettare l'azione surrogatoria proposta dalla curatela del Fallimento della soc. per il motivo di appello esposto sub 3) presente atto. CP_3
C)In via di estremo subordine dichiarare ed accertare insussistente la violazione della legittima della quota di riserva della sig.ra e per l'effetto rigettare _1
l'azione surrogatoria proposta dalla curatela del Fallimento della soc. per il CP_3 motivo di appello esposto sub 4) presente atto, ovvero in via di estremo ed ultimo subordine, salvo gravame, dichiarare ed accertare che la violazione della legittima della quota di riserva della sig.ra ammonta ad euro 284,559.61, o la _1 diversa individuata dalla ecc.ma Corte adita con eccedenza per quanto riguarda a carico della sola sig.ra . E_
D)In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori del doppio grado di giudizio. In via istruttoria disporre CTU che tenga conto anche dei valori espressi come da confessione della sig.ra di cui sub 4, a, b e c) presente _1 atto ed attualizzati alla data della successione ai fini della ricostruzione ex. Art. 556
c.c. della massa della fu e per la determinazione della Persona_1 insussistenza della ipotizzata lesione della quota di riserva della legittima in capo alla sig.ra ovvero per la sua rideterminazione>>. _1
si costituisce con comparsa depositata in data 01.09.2023 e rassegna le CP_2 seguenti conclusioni.
<< (…):
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale svolta dal nei confronti di per RT CP_2 omesso svolgimento della mediazione obbligatoria o comunque per difetto di rappresentanza nel procedimento di mediazione n. 159/2019, atteso che l'integrazione dell'autorizzazione del Giudice Delegato ad agire anche nei confronti di CP_2
è intervenuta solo dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, nella denegata ipotesi in cui la domanda giudiziale del fallimento si ritenesse procedibile, in riforma della sentenza CP_3 impugnata, accertare il difetto di allegazione del fallimento dichiarando CP_3 inammissibile l'azione surrogatoria o comunque operare la esatta ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius includendo i beni relitti e le donazioni ricevute dalla
r.g. n. 9 e, per l'effetto, escludere qualsivoglia lesione della legittima alla stessa _1 spettante;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile l'azione surrogatoria del fallimento in riforma della CP_3 sentenza impugnata, accertare i gravi vizi della relazione peritale svolta dal collegio composto dal Dott. e dall'Ing. nella parte relativa alla stima Per_3 Per_4 dell'immobile di Fondi, da rivalutarsi secondo i criteri tecnici esposti nelle note critiche che si richiamano integralmente e così escludendo da qualsivoglia CP_2 lesione di legittima subita dalla;
_1
IN VIA SUBORDINATA, in accoglimento delle motivazioni di cui al quarto motivo, confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale Ordinario di Latina in data
25.07.2022 e pubblicata il 28.07.2022, ivi inclusa la parte in cui non dispone la condanna di al pagamento del conguaglio in denaro a favore di CP_2 E_
, ad eccezione della parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento
[...] delle spese di lite e di consulenza, per tutti i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio>>.
si costituisce RT con comparsa depositata il 04.09.2023 e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…):
1. rigettare l'appello della SI.ra perché infondato in fatto e in E_ diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1559/2022 emessa inter-partes dal
Tribunale di Latina in data 25 luglio 2022 e pubblicata in data 28 luglio 2022, a definizione del giudizio di primo grado sub R.G. 129/2019;
2. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA del presente grado di appello>>.
A sostegno delle riportate conclusioni, articola tre motivi di appello. E_
I) Rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto assolto dalla parte attrice l'onere di allegazione e ricostruzione dell'intero asse ereditario della de cuius anche oltre il termine di fase della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.”. Vi si censura la decisione nella parte i cui accerta la pretermissione di dalla successione testamentaria _1 per la sola esclusione dalla successione testamentaria che, invece, non equivale alla esclusione dalla successione in questo caso, dato che il testamento dispone solo di parte dei beni dell'asse ereditario.
r.g. n. 10 Vi si censura la decisione nella parte in cui considera assolti oneri di allegazione e prova.
II) Rubricato: “Erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la richiesta dell'odierna appellante di ordinare alla Banca l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al conto corrente intestato alla de cuius”. Vi si censura la decisione nella parte in cui respinge la richiesta ex art. 210 cpc. A tal fine allega che non essendo erede non avrebbe potuto chiedere informazioni alla banca e di aver indicato, nella istanza istruttoria, banca e numero di c/c.
III) Rubricato: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha formato un diverso progetto divisionale rispetto a quello suggerito dai CCTTUU”.
Articolato in via subordinata, vi si censura la decisione nella parte in cui si discosta dal progetto divisionale delineato dal Collegio peritale, attribuendo a l'appartamento dal valore più consistente e il versamento da _1 parte di quest'ultima di un conguaglio in denaro alla figlia . E_
A sostegno delle riportate conclusioni, articola quattro motivi di appello _1 incidentale.
1) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2900 c.c. inammissibilità - improcedibilità dell'azione essendo il credito inesistente al momento dell'apertura della successione e tutt'ora sub judice, difetto sostanziale originario e permanente di legittimazione ad agire, quale condizione di ammissibilità dell'azione, inammissibilità – improcedibilità, omesso esame e pronuncia ovvero pronuncia in violazione dell'art. 2900 c.c.”. Vi si lamenta la omessa valutazione del fatto che le pretese creditorie del fallimento sono sub iudice, con la conseguenza che l'azione avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per difetto sostanziale, originario e permanente di legittimazione ad agire.
2) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2900 c.c. primo comma.
Sussistenza di rinuncia all' azione di riduzione da parte della sig.ra _1
insussistenza di inerzia quale condizione dell'azione, comportamento
[...] concludente pacificamente ricavabile agli atti, inammissibilità – improcedibilità dell'azione”. Vi si censura la decisione per omesso rilievo dell'assenza del presupposto dell'inerzia. A tal fine, l'appellante incidentale sostiene che dalle stesse difese del , emerge che ha agito quale CP_3 _1
r.g. n. 11 procuratrice speciale della figlia accettando, in luogo della figlia, E_
l'eredità della madre e così rinunciando all'azione di riduzione, con ciò dovendosi escludere l'inerzia della titolare del diritto.
3) Rubricato: “Vizio di extra petizione violazione dell'art. 112 del cpc, nullità della sentenza, in ogni caso omessa pronuncia”. Vi si censura la decisione nella parte in cui assegna un bene immobile a favore di con conguagli in _1 denaro in favore di . A tal fine, sostiene vizio di ultrapetizione, E_ avendo il Fallimento chiesto, in surrogatoria, la sola riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, con attribuzione di bene in natura ove possibile o in denaro e non avendo nessuna delle parti chiesto di procedersi a divisione.
4) Rubricato: “Inesistenza di violazione della legittima, violazione per disapplicazione dell'art. 556 c.c., rilascio di confessione ex. Art. 2733 del
Codice civile”. Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta la lesione della legittima. A tal fine, l'appellante incidentale ribadisce di aver ricevuto, dalla madre in vita, elargizioni e donazioni tali da assorbire completamente la quota di riserva e deposita perizia di parte che determinata la consistenza dell'asse ereditario tenendo conto di dette elargizioni e donazioni.
Questi, i motivi di appello incidentale articolati da . CP_2
1) Rubricato: “Omesso esame del difetto di legittimazione processuale del fallimento nel procedimento di mediazione obbligatoria – pronuncia della CP_3 sentenza in violazione della condizione di procedibilità - improcedibilità della domanda nei confronti di ”, Vi si censura la decisione nella parte CP_2 in cui sembra dare atto dell'intervenuto espletamento del procedimento di mediazione, laddove il procedimento è stato esperito nei confronti di
[...]
prima che il GD ne autorizzasse la citazione in giudizio, con CP_2 conseguente improcedibilità della domanda.
2) Rubricato: “Violazione dell'onere di allegazione – inammissibilità dell'azione surrogatoria”. Vi si censura la decisione nella parte in cui ritiene che il abbia assolto ai propri oneri di allegazione, laddove si è limitato ad CP_3 allegare genericamente la violazione della legittima, richiamando il contenuto del testamento, in mancanza di qualsivoglia riferimento all' esistenza dei beni relitti diversi da quelli indicati nell'atto di ultima volontà. Lamenta la errata ricostruzione dell'asse ereditario, che non tiene conto delle allegazioni di
[...]
confermate da , sulla esistenza di donazioni disposte in _1 E_
r.g. n. 12 vita dalla de cuius. Allega il carattere esplorativo della consulenza disposta dall'ufficio.
3) Rubricato: “Inammissibilità della Ctu assunta in violazione dell'onere di allegazione – erroneità dell'elaborato peritale con riferimento alla stima dell'immobile di fondi”. Vi si sostiene la natura esplorativa della consulenza, in difetto di una adeguata allegazione del , nonché vizi di formazione del CP_3 parere tecnico.
4) Rubricato: “Omogeneità delle porzioni nel progetto di divisione – conferma, in via subordinata, della sentenza impugnata ad eccezione delle spese di giudizio”.
Premesso che il criterio di formazione delle porzioni adottato dal primo giudice
è conforme ai criteri dell'art. 727 c.c., in via subordinata e per la ipotesi di rigetto degli altri motivi di appello proposti, chiede la conferma della sentenza impugnata, anche nella parte in cui non pone, a carico di , il CP_2 pagamento di un conguaglio in favore di . Censura la E_ regolamentazione delle spese di lite, da cui chiede di essere esonerata.
La sentenza deve essere riformata e la domanda del respinta, in CP_3 accoglimento del primo dei motivi di appello proposti in via incidentale da
[...]
in punto di insussistenza dei presupposti di legge per la proposizione _1 della domanda.
Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria, infatti, è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione.
Non può agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza in quanto oggetto di accertamento giudiziale.
Per la funzione di garanzia e di conservazione della garanzia patrimoniale svolta da tale azione, si ritiene legittimato il creditore anche in presenza di un credito illiquido (cfr. Cass. 72/7 e 10353/92), o di un credito non esigibile ovvero sottoposto a termine o condizione (cfr. Cass. 3437/59), in linea con la stessa
"Relazione" al Codice civile (n. 1181), per la quale legittimati ad agire in surrogatoria sono i creditori a termine o sotto condizione, ma nel concreto non ricorre alcuna delle ipotesi indicate.
Il , secondo sua stessa prospettazione (cfr. cap. III punto 19 dell'atto CP_3 introduttivo del giudizio di primo grado), alla data di introduzione del presente giudizio, aveva solo incardinato una azione di accertamento della responsabilità
r.g. n. 13 di sostenendo che in esito a tale azione di responsabilità, _1 [...]
“potrebbe essere ritenuta responsabile dei danni derivati alla società _1
a causa delle condotte illegittime ascrivibili agli amministratore (…)”. CP_3
Solo in ragione di tale possibilità, qualificabile come mera aspettativa di fatto e non di diritto, della valutazione favorevole della domanda di accertamento della responsabilità proposta, e della collegata domanda di condanna a _1 risarcire tali danni alla Curatela, questa ha introdotto la domanda di cui si discute in questa sede, diretta a ripristinare la integrità della garanzia patrimoniale di , per l'appunto convenuta nel separato giudizio per _1
l'accertamento di un credito risarcitorio nei confronti della Curatela stessa.
Tuttavia, tale speranza di accoglimento della domanda risarcitoria proposta in diversa sede, non concretizza, per il , la qualità di creditore necessaria CP_3 per promuovere l'azione surrogatoria che, ripetesi, presuppone la esistenza un credito certo, seppure sottoposto a termine o condizione, non essendo idoneo presupposto per la introduzione di tale domanda una mera aspettativa di credito.
Il , dunque, ha agito a tutela di un credito contestato giudizialmente, CP_3 rispetto al quale è configurabile unicamente una mera aspettativa di fatto (e non di diritto), che, risolvendosi nella speranza dell'accoglimento dell'azione proposta, non consente di ritenere sussistente la qualità di creditore necessaria per agire in surrogatoria (Cass. n. 10428 del 21/10/1998; Cass. n. 27841 del
28/10/2024)
Ciò detto, la domanda del fallimento, in riforma della sentenza impugnata, è improponibile.
Resta assorbita la valutazione delle ulteriori censure proposte in via principale e incidentale e anche la istanza di ammissione e deferimento di giuramento decisorio formulata da , nei confronti di . E_ _1
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
r.g. n. 14 Per il doppio grado di giudizio si compensano in ragione della controvertibilità delle questioni e delle difese in concreto svolte dalle parti in ordine alla questione che ha definito la controversia, ad eccezione delle spese di c.t.u. che seguono la soccombenza e sono liquidate come in atti.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di;
E_ sull'appello incidentale di e sull'appello incidentale di anche _1 CP_2 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale RT
Ordinario di Latina, n.1559/2022, in data 28.07.2022, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 129/2019 promosso da RT [...]
nei confronti di , , RT E_ CP_2 [...]
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: _1
- Accoglie l'appello di e in riforma della sentenza impugnata dichiara _1 improponibile la domanda del Controparte_7
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
- Pone a carico del le spese della espletata c.t.u., liquidate in atti. CP_3
Roma,24.09.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 15