Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Il Consigliere delegato dott. Michele De Maria ha pronunciato il seguente
DECRETO Nel procedimento camerale iscritto al n. 91/2025 R.G.V.G. promosso d a rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Fisichella Parte_1 contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
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Letto il ricorso depositato il 14 marzo 2025 con il quale il ricorrente indicato in epigrafe, domanda- ai sensi della Legge 89/2001, come modificata e integrata dall'art.1, comma 777, della Legge n. 208/2015 - l'indennizzo per la non ragionevole durata della procedura fallimentare a carico di “ ” dichiarata fallita Parte_2 con sentenza del Tribunale di Sciacca del 19-21/12/2016 proc. n. 12/2016 Reg. Fall., nella quale il ricorrente è stato coinvolto quale creditore ammesso al passivo fallimentare;
Rilevato che l'istante riferisce e documenta che la procedura fallimentare de qua è ancora pendente alla data di deposito dell'odierno ricorso (cfr all. n. 4);
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 aprile 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
Considerato che, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile al ricorrente per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. n. 25804/15) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo pari ad € 23.505,34 pos. 821 (cfr. all. n. 2);
Ritenuto, che la procedura in questione ha avuto, relativamente alla posizione processuale del ricorrente una durata complessiva di anni 6 anni, 10 mesi e 28 giorni (arrotondati ad anni 7), calcolati dalla data di ammissione al passivo fallimentare (19/04/2018) alla data di
Valutati la complessità del giudizio, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Ritenuto che in considerazione degli interessi coinvolti e del valore della causa debba essere riconosciuto al ricorrente, a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, con gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo, l'importo complessivo di € 400,00, calcolato sulla base di € 400,00 per ogni anno di ritardo;
Liquidate le spese come in dispositivo tenuto conto, con riferimento ai criteri di cui al DM n. 37/18, che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato) con il quale il giudizio ex lege IN condivide la prima fase monitoria (Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassissima, non comporta la valutazione di particolari questioni di fatto o di diritto e pertanto vanno applicati i valori minimi, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, così come aggiornate dal D.M. 147/22, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr Cass. N. 16512/2020, e vanno poste a carico del soccombente;
CP_1
P.Q.M
. visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001
INGIUNGE al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore di della somma di € 400,00, oltre Parte_1 interessi legali calcolati come in motivazione, dalla data di deposito del ricorso sino al pagamento;
e delle spese legali liquidate in € 237,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, ed € 27,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
DISPONE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 5 aprile 2025 Il Consigliere delegato
Michele De Maria