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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1829/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3911/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027368479000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027368479000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6703/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-3-25, Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 3911/2025, Sez. 19, pronunciata il 16/12/2024, depositata in data 03/03/2025, mai notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027368479000, notificata a mezzo raccomandata postale in data
14.06.2024, per l'importo complessivo di € 5.591,50, al netto di sanzioni e interessi, deducendo l'omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento n. 07120180080305718000 e n. 07120190125661692000, relative a ruoli emessi dalla Dir. Prov. II di Napoli riportanti l'omesso versamento dell'IRPEF anni 2015 e
2016, la nullità derivata dell'intimazione di pagamento, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione degli artt. 25 comma 2, 50 del dpr 602/1973, 29 comma 3 d.l. 78/2010, la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, ed infine la prescrizione dei crediti tributari.
La Corte di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato solo al concessionario e non anche all'ente impositore, in violazione della nuova fattispecie di litisconsorzio necessario introdotta dal d.lgs. 30.12.2023 n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024, mediante la novella dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'appellante contestava l'esistenza di un litisconsorzio necessario e, rilevato che l'Agenzia Riscossione era rimasta contumace, insisteva sui motivi proposti con il ricorso di I grado e concludeva per l'annullamento dell'atto di intimazione impugnato.
Agenzia Riscossione non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va preliminarmente confermato che deve trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma
6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che nella specie la ricorrente non ha contestato l'omessa notifica di avvisi di accertamento da parte dell'ente impositore che ha emesso il ruolo bensì l'omessa notifica di due cartelle esattoriali che costituiscono già atti della riscossione di competenza dell'Agenzia Riscossione convenuta in giudizio.
Per mera completezza va rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Venendo al merito, Agenzia Riscossione, rimanendo contumace, non ha provato la notifica delle cartelle esattoriale presupposte dell'intimazione impugnata.
Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (pignoramento, iscrizione di ipoteca, avviso di intimazione, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto nell'ordine inverso, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Nel primo caso occorrerà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
L'appellante ha chiesto l'annullamento della sola intimazione;
alla mancata notifica delle cartelle presupposte consegue pertanto la nullità dell'atto di intimazione impugnato.
Per le suesposte considerazioni l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
La condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna Agenzia Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 610,00, per il primo grado ed in € 980,00 per il secondo, oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1829/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3911/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027368479000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027368479000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6703/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-3-25, Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 3911/2025, Sez. 19, pronunciata il 16/12/2024, depositata in data 03/03/2025, mai notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027368479000, notificata a mezzo raccomandata postale in data
14.06.2024, per l'importo complessivo di € 5.591,50, al netto di sanzioni e interessi, deducendo l'omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento n. 07120180080305718000 e n. 07120190125661692000, relative a ruoli emessi dalla Dir. Prov. II di Napoli riportanti l'omesso versamento dell'IRPEF anni 2015 e
2016, la nullità derivata dell'intimazione di pagamento, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione degli artt. 25 comma 2, 50 del dpr 602/1973, 29 comma 3 d.l. 78/2010, la violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, ed infine la prescrizione dei crediti tributari.
La Corte di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato solo al concessionario e non anche all'ente impositore, in violazione della nuova fattispecie di litisconsorzio necessario introdotta dal d.lgs. 30.12.2023 n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024, mediante la novella dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'appellante contestava l'esistenza di un litisconsorzio necessario e, rilevato che l'Agenzia Riscossione era rimasta contumace, insisteva sui motivi proposti con il ricorso di I grado e concludeva per l'annullamento dell'atto di intimazione impugnato.
Agenzia Riscossione non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va preliminarmente confermato che deve trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma
6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che nella specie la ricorrente non ha contestato l'omessa notifica di avvisi di accertamento da parte dell'ente impositore che ha emesso il ruolo bensì l'omessa notifica di due cartelle esattoriali che costituiscono già atti della riscossione di competenza dell'Agenzia Riscossione convenuta in giudizio.
Per mera completezza va rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Venendo al merito, Agenzia Riscossione, rimanendo contumace, non ha provato la notifica delle cartelle esattoriale presupposte dell'intimazione impugnata.
Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (pignoramento, iscrizione di ipoteca, avviso di intimazione, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto nell'ordine inverso, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Nel primo caso occorrerà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
L'appellante ha chiesto l'annullamento della sola intimazione;
alla mancata notifica delle cartelle presupposte consegue pertanto la nullità dell'atto di intimazione impugnato.
Per le suesposte considerazioni l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
La condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna Agenzia Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 610,00, per il primo grado ed in € 980,00 per il secondo, oltre CU e accessori come per legge, con attribuzione.