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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/11/2024, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1257/2021 R.G., tra:
nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcoleo, C.F._1 elettivamente domiciliata a Palermo, Via della Libertà n. 103, presso lo studio del difensore (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
nata il [...] in [...] (c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Rossi, C.F._2 elettivamente domiciliata a Palermo, Via Gabriele D'Annunzio n. 52, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sbacchi (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 12 gennaio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Antonella Arcoleo, per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda eccezione e difesa, nel ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto accogliere l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA ISTRUTTORIA, nell'insistere in tutte le deduzioni e richieste già proposte, chiede
- ammettere la produzione documentale dei documenti sopravvenuti alla chiusura dell'istruttoria in primo grado, come sopra richiamati, nonché dell'ulteriore e sopravvenuta documentazione in sede di appello penale e civile (sopra ALL. N. 1 e N. 2), nonché in sede di cassazione civile (ALL.N.3). NEL MERITO
- ritenere e dichiarare che l'attrice è erede universale della de cuius Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 23.10.2011, in forza Persona_1 delle disposizioni testamentarie contenute nel suo testamento olografo redatto il 10 aprile 2007 e pubblicato in Notar di SC in data 28/11/2011, rep. n.° Persona_2
29870/8851;
- condannare la convenuta posseditrice alla restituzione, in natura ovvero per CP_1 equivalente in denaro secondo il valore di mercato, pro quota nella misura del 50 % dei beni indicati nell'atto di citazione e segnatamente di:
1) una unità immobiliare relativa ad un appartamento di civile abitazione ubicata al piano secondo di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n/. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 670 sub 3, ctg A/3, classe, consistenza 10 vani, rendita €.480,82;
2) una unità immobiliare pertinenziale al sub2) c.d. box/garage ubicata al piano terra di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 258 sub 5, ctg C/2, classe 1, consistenza 12 mg, rendita € 47,72;
3) una unità immobiliare relativo ad un appezzamento di terreno, coltivato ad uliveto, ubicato in contrada Carbone, in SC al NCT al FM 86, p.11a 89, classe 3, consistenza superficie 5340 mg, reddito dom.le € 30,64, agrario € 23,44;
2 - condannare la convenuta che li possiede, alla restituzione per intero, quindi, CP_1 del 100 % di tutti i beni mobili rinvenuti e rinvenibili e di pertinenza della de cuius alla data del decesso e segnatamente delle somme, contanti, titoli, depositi ovvero delle disponibilità riconducibili ai rapporti bancari intrattenuti con la banca e CP_2 CP_3 di SC;
[...]
- sempre in via principale e nel merito, condannare la convenuta alla CP_1 restituzione in favore dell'attrice di tutti i frutti civili e naturali maturati dal giorno della proposizione della richiesta con lettera raccomandata con a.r. del 4 dicembre 2011, ricevuta il 14/12/11, ovvero dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
avv. Aldo Rossi, per CP_1
“…si precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti della parte appellata, chiedendo il rigetto dell'atto di appello. Si chiede il rigetto della richiesta di nullità della sentenza di primo grado in relazione al motivo n.1 per le ragioni meglio indicate in narrativa. In ogni caso rigettare o dichiarare inammissibili o irrituali tutte le domande e conclusioni formulate nell'atto di appello per le ragioni indicate in atti. Confermare integralmente e con ogni statuizione la sentenza n.20/2021 emessa dal Tribunale di SC”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 20/2021 Reg. Sent., del 19 gennaio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di SC.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 gennaio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di SC esponendo che:
[...]
- in data 23 ottobre 2011, era deceduta la quale, con Persona_1 testamento olografo del 10 aprile 2007, pubblicato con atto per Notaio
3 rep. 29870/8851 del 28 novembre 2011, aveva disposto Persona_2 dei suoi beni come segue: “nomino ed istituisco mia erede universale di tutti i miei beni immobili, mobili, denaro ed in generale di ogni spese e natura, presenti e futuri la Signora nata a [...] il [...]”; Parte_1
- con lettera raccomanda del 04 dicembre 2011, in virtù della sua qualità di erede universale, aveva chiesto alla figlia della , la Per_1 CP_1 consegna di tutti i beni mobili e immobili riconducibili alla de cuius, in suo possesso, e che tale richiesta era rimasta disattesa,
e chiedendo al giudice adito di dichiararla erede universale della de cuius in forza del predetto testamento e di condannare la convenuta alla restituzione di una serie di beni immobili, specificamente indicati, “in natura ovvero per equivalente in denaro secondo il valore di mercato, pro quota nella misura del 50%”, nonché di “tutti i beni mobili rinvenuti e rinvenibili e di pertinenza della de cuius alla data del decesso e segnatamente delle somme, contanti, titoli, depositi ovvero delle disponibilità riconducibili ai rapporti bancari intrattenuti con la banca e di CP_2 Controparte_3
SC”, oltre che “di tutti frutti civili e naturali maturati dal giorno della proposizione della richiesta con lettera raccomandata con ar. Del 4 dicembre 2011, ricevuta il 14/12/11, ovvero dalla data di proposizione della domanda giudiziale”.
Instaurato, su istanza della convenuta, giudizio incidentale di querela di falso riguardante il testamento olografo, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di SC così statuiva;
“Rigetta le domande formulate da parte attrice;
- Dichiara che l'eredità di nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1
a SC il 23 ottobre 2011, si è devoluta per successione legittima a favore di CP_1
- Rigetta la domanda ex art. 2059 c.c. ed ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- Rigetta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la cancellazione di eventuali trascrizioni illegittimamente eseguite da parte attrice;
- Condanna parte attrice al versamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.613,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
In sintesi, il Tribunale, qualificata l'azione come di petizione ereditaria, in cui l'agente, a differenza della azione di rivendica, può limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, ha rigettato la domanda sulla scorta delle risultanze del giudizio di primo grado riguardante la querela di falso presentata
4 in via incidentale da esitato con la sentenza n. 172/2019, CP_1 pubblicata il 03 maggio 2019 (erroneamente indicata come n. 376/2018 del 21 giugno 2018, estremi invece riferibili alla sentenza emessa dal Tribunale di SC nel parallelo procedimento a carico della per il reato di cui agli Parte_1 artt. 485 e 491 c.p.), con cui era stata dichiarata la falsità del testamento olografo.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza a causa della mancata astensione del giudice istruttore ed estensore, nonché per violazione del principio di imparzialità del giudice sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Contesta le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, deducendo che sia la sentenza n. 172/2019, emessa in sede civile all'esito del giudizio di primo grado riguardante la querela di falso, che quella n. 376/2018, con cui la è Parte_1 stata condannata, sempre in primo grado, per il reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p., sono state impugnate e che la perizia, successivamente disposta dalla Corte di Appello di Palermo in sede penale, sconfessando le risultanze della c.t.u. redatta in sede civile dal dottor e la consulenza tecnica Controparte_4 prodotta dalla parte civile a firma della dott.ssa , ha Persona_3 affermato che il testamento in questione risulta per intero opera grafica di
Persona_1
Contesta la mancata sospensione del procedimento di primo grado.
Invoca la integrale compensazione delle spese del precedente grado di giudizio
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento, per quanto di ragione.
Vanno preliminarmente disattese le doglianze riguardanti la mancata astensione del giudice di primo grado e la presunta, correlata, violazione del principio di imparzialità.
Posto che, come ampiamente argomentato dal Tribunale, nella fattispecie non ricorrevano cause di astensione obbligatoria, né facoltativa, opera, in ogni caso, al riguardo, il principio per cui “la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi
5 si concreta nella violazione di una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validità della sentenza. La causa di astensione, pertanto, non può essere invocata, in sede di gravame, come motivo di nullità della sentenza” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29260/2022) e, ancora, “la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astensione è deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell'articolo 52 del Cpc, e non in sede di impugnazione, come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi” (Cass. Civ., sez. I, n. 28789/2022).
Quanto alla censura riguardante il mancato accoglimento delle reiterate istanze di sospensione della causa a seguito della definizione del giudizio riguardante la querela di falso e di impugnazione della relativa sentenza, va registrata la carenza di interesse dell'appellante, la quale non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni (rassegnate con le note scritte del 10-11 gennaio 2024) la richiesta di sospensione.
L'appello merita, invece, accoglimento, in forza della sopravvenuta sentenza n. 69/2022 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata in data 18 gennaio 2022, la cui produzione nel presente giudizio è evidentemente pienamente ammissibile ed, anzi, necessaria.
Con tale provvedimento, la Corte di Appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta da ha riformato la sentenza di Parte_1 primo grado, rigettando la domanda di querela di falso presentata da CP_1 avverso il testamento olografo redatto da
[...] Persona_1
Tale pronuncia, pur risultando oggetto di ricorso in Cassazione, allo stato non definito, deve essere necessariamente applicata nel giudizio di merito (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 15601/2015), senza possibilità di essere qui sindacata.
D'altro canto, l'esito del parallelo processo penale senza una sentenza di condanna o assoluzione per il reato di falso preclude ogni possibile effetto del giudicato penale nel giudizio civile.
Se così è, deve concludersi che ha pieno titolo, derivante Parte_1 dalla istituzione come erede universale di in virtù del Persona_1 testamento olografo da questa redatto, a conseguire la consegna degli immobili oggetto della domanda - nella misura della quota del 50% appartenuta alla de cuius - pacificamente detenuti indebitamente da (la quale non CP_1
6 ha reiterato in sede di impugnazione la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima).
Non meritano, invece, accoglimento le ulteriori domande.
Del tutto generica ed indeterminata risulta, infatti, l'indicazione di “tutti i beni mobili rinvenuti e rinvenibili e di pertinenza della de cuius alla data del decesso e segnatamente delle somme, contanti, titoli, depositi ovvero delle disponibilità riconducibili ai rapporti bancari intrattenuti con la banca e ”. CP_2 Parte_2
A tal fine, occorre rilevare che l'istanza di emissione di ordine di esibizione nei confronti degli istituti bancari, originariamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è stata più specificamente reiterata né in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., né in sede di precisazione conclusioni del giudizio di primo grado e, soprattutto, non ha costituito oggetto di specifica e puntuale richiesta con l'atto di impugnazione - ove l'appellante ha compiuto un generico richiamo alle richieste istruttorie formulate in sede di p.c. nel giudizio di primo grado - e non è stata in alcun modo riproposta in sede di p.c. nel presente grado di giudizio, ove la difesa della si è limitata a chiedere l'ammissione della produzione documentale. Parte_1
Ad ogni modo, simile richiesta risulterebbe inammissibile, non avendo la istante allegato, né tanto meno provato, di avere in precedenza compulsato le banche, come era suo diritto fare in forza del testamento olografo in suo favore, al fine di ottenere le informazioni del caso in ordine ai depositi, investimenti, risparmi riconducibili alla de cuius, sicchè non è stata dimostrata la indispensabilità della emissione dell'ordine giudiziale di esibizione.
Altrettanto generica risulta l'ulteriore domanda, tesa alla corresponsione dei frutti naturali e civili riconducibili agli immobili pro quota detenuti dalla convenuta, nulla avendo allegato l'attrice in ordine alla concreta individuazione e quantificazione degli stessi.
Assorbito risulta, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, attinente alle spese del primo grado di giudizio, stante la necessità, a seguito dell'accoglimento dell'appello, di procedere ad una nuova regolamentazione delle stesse.
******
7 In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Ciò posto, ricorrono le condizioni, in presenza del rigetto di alcune domande, articolate su differenti capi, per configurare una condizione di soccombenza reciproca e, in ossequio all'art. 92, comma 2, c.p.c., disporre la compensazione fra le parti per un terzo delle spese di lite, con condanna di , CP_1 soccombente in maggior misura (attesa la superiore importanza della domanda di restituzione dei beni immobili rispetto alle altre), al pagamento, in favore dell'attrice, dei residui due terzi, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.905,00, di cui €4.600,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€1.000,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.800,00 per la fase decisionale) ed €305,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€5.100,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.100,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato per il giudizio di appello, va disposto che il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio venga eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 20/2021 Reg. Sent., del Parte_1
19 gennaio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di SC, così
8 provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che è erede universale di Parte_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta il 23 ottobre 2011, in forza del testamento olografo redatto il 10 aprile 2007 e pubblicato per notar di SC in data 28 novembre 2011, rep. n. Persona_2
29870/8851;
- condanna al rilascio, in favore di CP_1 Parte_1 nella misura della quota del 50% appartenuta alla de cuius, dei seguenti beni immobili:
- 1) appartamento di civile abitazione ubicato al piano secondo di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n/. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 670 sub 3, ctg A/3, classe, consistenza 10 vani, rendita €.480,82;
- 2) unità immobiliare pertinenziale al sub2) c.d. box/garage ubicata al piano terra di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 258 sub 5, ctg C/2, classe 1, consistenza 12 mg, rendita € 47,72;
- 3) appezzamento di terreno, coltivato ad uliveto, ubicato in contrada Carbone, in SC al NCT al FM 86, p.11a 89, classe 3, consistenza superficie 5340 mg, reddito dom.le € 30,64, agrario € 23,44;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara compensate fra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
dei residui due terzi, che si liquidano, per il primo grado, in
[...] complessivi €4.905,00, di cui €4.600,00 per compensi ed €305,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €5.100,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dispone che il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
9
Il Cons. Est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1257/2021 R.G., tra:
nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcoleo, C.F._1 elettivamente domiciliata a Palermo, Via della Libertà n. 103, presso lo studio del difensore (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
nata il [...] in [...] (c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Rossi, C.F._2 elettivamente domiciliata a Palermo, Via Gabriele D'Annunzio n. 52, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sbacchi (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 12 gennaio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Antonella Arcoleo, per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda eccezione e difesa, nel ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto accogliere l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA ISTRUTTORIA, nell'insistere in tutte le deduzioni e richieste già proposte, chiede
- ammettere la produzione documentale dei documenti sopravvenuti alla chiusura dell'istruttoria in primo grado, come sopra richiamati, nonché dell'ulteriore e sopravvenuta documentazione in sede di appello penale e civile (sopra ALL. N. 1 e N. 2), nonché in sede di cassazione civile (ALL.N.3). NEL MERITO
- ritenere e dichiarare che l'attrice è erede universale della de cuius Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 23.10.2011, in forza Persona_1 delle disposizioni testamentarie contenute nel suo testamento olografo redatto il 10 aprile 2007 e pubblicato in Notar di SC in data 28/11/2011, rep. n.° Persona_2
29870/8851;
- condannare la convenuta posseditrice alla restituzione, in natura ovvero per CP_1 equivalente in denaro secondo il valore di mercato, pro quota nella misura del 50 % dei beni indicati nell'atto di citazione e segnatamente di:
1) una unità immobiliare relativa ad un appartamento di civile abitazione ubicata al piano secondo di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n/. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 670 sub 3, ctg A/3, classe, consistenza 10 vani, rendita €.480,82;
2) una unità immobiliare pertinenziale al sub2) c.d. box/garage ubicata al piano terra di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 258 sub 5, ctg C/2, classe 1, consistenza 12 mg, rendita € 47,72;
3) una unità immobiliare relativo ad un appezzamento di terreno, coltivato ad uliveto, ubicato in contrada Carbone, in SC al NCT al FM 86, p.11a 89, classe 3, consistenza superficie 5340 mg, reddito dom.le € 30,64, agrario € 23,44;
2 - condannare la convenuta che li possiede, alla restituzione per intero, quindi, CP_1 del 100 % di tutti i beni mobili rinvenuti e rinvenibili e di pertinenza della de cuius alla data del decesso e segnatamente delle somme, contanti, titoli, depositi ovvero delle disponibilità riconducibili ai rapporti bancari intrattenuti con la banca e CP_2 CP_3 di SC;
[...]
- sempre in via principale e nel merito, condannare la convenuta alla CP_1 restituzione in favore dell'attrice di tutti i frutti civili e naturali maturati dal giorno della proposizione della richiesta con lettera raccomandata con a.r. del 4 dicembre 2011, ricevuta il 14/12/11, ovvero dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
avv. Aldo Rossi, per CP_1
“…si precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti della parte appellata, chiedendo il rigetto dell'atto di appello. Si chiede il rigetto della richiesta di nullità della sentenza di primo grado in relazione al motivo n.1 per le ragioni meglio indicate in narrativa. In ogni caso rigettare o dichiarare inammissibili o irrituali tutte le domande e conclusioni formulate nell'atto di appello per le ragioni indicate in atti. Confermare integralmente e con ogni statuizione la sentenza n.20/2021 emessa dal Tribunale di SC”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 20/2021 Reg. Sent., del 19 gennaio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di SC.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 gennaio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di SC esponendo che:
[...]
- in data 23 ottobre 2011, era deceduta la quale, con Persona_1 testamento olografo del 10 aprile 2007, pubblicato con atto per Notaio
3 rep. 29870/8851 del 28 novembre 2011, aveva disposto Persona_2 dei suoi beni come segue: “nomino ed istituisco mia erede universale di tutti i miei beni immobili, mobili, denaro ed in generale di ogni spese e natura, presenti e futuri la Signora nata a [...] il [...]”; Parte_1
- con lettera raccomanda del 04 dicembre 2011, in virtù della sua qualità di erede universale, aveva chiesto alla figlia della , la Per_1 CP_1 consegna di tutti i beni mobili e immobili riconducibili alla de cuius, in suo possesso, e che tale richiesta era rimasta disattesa,
e chiedendo al giudice adito di dichiararla erede universale della de cuius in forza del predetto testamento e di condannare la convenuta alla restituzione di una serie di beni immobili, specificamente indicati, “in natura ovvero per equivalente in denaro secondo il valore di mercato, pro quota nella misura del 50%”, nonché di “tutti i beni mobili rinvenuti e rinvenibili e di pertinenza della de cuius alla data del decesso e segnatamente delle somme, contanti, titoli, depositi ovvero delle disponibilità riconducibili ai rapporti bancari intrattenuti con la banca e di CP_2 Controparte_3
SC”, oltre che “di tutti frutti civili e naturali maturati dal giorno della proposizione della richiesta con lettera raccomandata con ar. Del 4 dicembre 2011, ricevuta il 14/12/11, ovvero dalla data di proposizione della domanda giudiziale”.
Instaurato, su istanza della convenuta, giudizio incidentale di querela di falso riguardante il testamento olografo, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di SC così statuiva;
“Rigetta le domande formulate da parte attrice;
- Dichiara che l'eredità di nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1
a SC il 23 ottobre 2011, si è devoluta per successione legittima a favore di CP_1
- Rigetta la domanda ex art. 2059 c.c. ed ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- Rigetta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la cancellazione di eventuali trascrizioni illegittimamente eseguite da parte attrice;
- Condanna parte attrice al versamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.613,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
In sintesi, il Tribunale, qualificata l'azione come di petizione ereditaria, in cui l'agente, a differenza della azione di rivendica, può limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, ha rigettato la domanda sulla scorta delle risultanze del giudizio di primo grado riguardante la querela di falso presentata
4 in via incidentale da esitato con la sentenza n. 172/2019, CP_1 pubblicata il 03 maggio 2019 (erroneamente indicata come n. 376/2018 del 21 giugno 2018, estremi invece riferibili alla sentenza emessa dal Tribunale di SC nel parallelo procedimento a carico della per il reato di cui agli Parte_1 artt. 485 e 491 c.p.), con cui era stata dichiarata la falsità del testamento olografo.
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Proponendo impugnazione, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza a causa della mancata astensione del giudice istruttore ed estensore, nonché per violazione del principio di imparzialità del giudice sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Contesta le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, deducendo che sia la sentenza n. 172/2019, emessa in sede civile all'esito del giudizio di primo grado riguardante la querela di falso, che quella n. 376/2018, con cui la è Parte_1 stata condannata, sempre in primo grado, per il reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p., sono state impugnate e che la perizia, successivamente disposta dalla Corte di Appello di Palermo in sede penale, sconfessando le risultanze della c.t.u. redatta in sede civile dal dottor e la consulenza tecnica Controparte_4 prodotta dalla parte civile a firma della dott.ssa , ha Persona_3 affermato che il testamento in questione risulta per intero opera grafica di
Persona_1
Contesta la mancata sospensione del procedimento di primo grado.
Invoca la integrale compensazione delle spese del precedente grado di giudizio
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento, per quanto di ragione.
Vanno preliminarmente disattese le doglianze riguardanti la mancata astensione del giudice di primo grado e la presunta, correlata, violazione del principio di imparzialità.
Posto che, come ampiamente argomentato dal Tribunale, nella fattispecie non ricorrevano cause di astensione obbligatoria, né facoltativa, opera, in ogni caso, al riguardo, il principio per cui “la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi
5 si concreta nella violazione di una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validità della sentenza. La causa di astensione, pertanto, non può essere invocata, in sede di gravame, come motivo di nullità della sentenza” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29260/2022) e, ancora, “la violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astensione è deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell'articolo 52 del Cpc, e non in sede di impugnazione, come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi” (Cass. Civ., sez. I, n. 28789/2022).
Quanto alla censura riguardante il mancato accoglimento delle reiterate istanze di sospensione della causa a seguito della definizione del giudizio riguardante la querela di falso e di impugnazione della relativa sentenza, va registrata la carenza di interesse dell'appellante, la quale non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni (rassegnate con le note scritte del 10-11 gennaio 2024) la richiesta di sospensione.
L'appello merita, invece, accoglimento, in forza della sopravvenuta sentenza n. 69/2022 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata in data 18 gennaio 2022, la cui produzione nel presente giudizio è evidentemente pienamente ammissibile ed, anzi, necessaria.
Con tale provvedimento, la Corte di Appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta da ha riformato la sentenza di Parte_1 primo grado, rigettando la domanda di querela di falso presentata da CP_1 avverso il testamento olografo redatto da
[...] Persona_1
Tale pronuncia, pur risultando oggetto di ricorso in Cassazione, allo stato non definito, deve essere necessariamente applicata nel giudizio di merito (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 15601/2015), senza possibilità di essere qui sindacata.
D'altro canto, l'esito del parallelo processo penale senza una sentenza di condanna o assoluzione per il reato di falso preclude ogni possibile effetto del giudicato penale nel giudizio civile.
Se così è, deve concludersi che ha pieno titolo, derivante Parte_1 dalla istituzione come erede universale di in virtù del Persona_1 testamento olografo da questa redatto, a conseguire la consegna degli immobili oggetto della domanda - nella misura della quota del 50% appartenuta alla de cuius - pacificamente detenuti indebitamente da (la quale non CP_1
6 ha reiterato in sede di impugnazione la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima).
Non meritano, invece, accoglimento le ulteriori domande.
Del tutto generica ed indeterminata risulta, infatti, l'indicazione di “tutti i beni mobili rinvenuti e rinvenibili e di pertinenza della de cuius alla data del decesso e segnatamente delle somme, contanti, titoli, depositi ovvero delle disponibilità riconducibili ai rapporti bancari intrattenuti con la banca e ”. CP_2 Parte_2
A tal fine, occorre rilevare che l'istanza di emissione di ordine di esibizione nei confronti degli istituti bancari, originariamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non è stata più specificamente reiterata né in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., né in sede di precisazione conclusioni del giudizio di primo grado e, soprattutto, non ha costituito oggetto di specifica e puntuale richiesta con l'atto di impugnazione - ove l'appellante ha compiuto un generico richiamo alle richieste istruttorie formulate in sede di p.c. nel giudizio di primo grado - e non è stata in alcun modo riproposta in sede di p.c. nel presente grado di giudizio, ove la difesa della si è limitata a chiedere l'ammissione della produzione documentale. Parte_1
Ad ogni modo, simile richiesta risulterebbe inammissibile, non avendo la istante allegato, né tanto meno provato, di avere in precedenza compulsato le banche, come era suo diritto fare in forza del testamento olografo in suo favore, al fine di ottenere le informazioni del caso in ordine ai depositi, investimenti, risparmi riconducibili alla de cuius, sicchè non è stata dimostrata la indispensabilità della emissione dell'ordine giudiziale di esibizione.
Altrettanto generica risulta l'ulteriore domanda, tesa alla corresponsione dei frutti naturali e civili riconducibili agli immobili pro quota detenuti dalla convenuta, nulla avendo allegato l'attrice in ordine alla concreta individuazione e quantificazione degli stessi.
Assorbito risulta, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, attinente alle spese del primo grado di giudizio, stante la necessità, a seguito dell'accoglimento dell'appello, di procedere ad una nuova regolamentazione delle stesse.
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7 In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Ciò posto, ricorrono le condizioni, in presenza del rigetto di alcune domande, articolate su differenti capi, per configurare una condizione di soccombenza reciproca e, in ossequio all'art. 92, comma 2, c.p.c., disporre la compensazione fra le parti per un terzo delle spese di lite, con condanna di , CP_1 soccombente in maggior misura (attesa la superiore importanza della domanda di restituzione dei beni immobili rispetto alle altre), al pagamento, in favore dell'attrice, dei residui due terzi, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.905,00, di cui €4.600,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€1.000,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.800,00 per la fase decisionale) ed €305,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€5.100,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.100,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato per il giudizio di appello, va disposto che il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio venga eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 20/2021 Reg. Sent., del Parte_1
19 gennaio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di SC, così
8 provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che è erede universale di Parte_1 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta il 23 ottobre 2011, in forza del testamento olografo redatto il 10 aprile 2007 e pubblicato per notar di SC in data 28 novembre 2011, rep. n. Persona_2
29870/8851;
- condanna al rilascio, in favore di CP_1 Parte_1 nella misura della quota del 50% appartenuta alla de cuius, dei seguenti beni immobili:
- 1) appartamento di civile abitazione ubicato al piano secondo di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n/. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 670 sub 3, ctg A/3, classe, consistenza 10 vani, rendita €.480,82;
- 2) unità immobiliare pertinenziale al sub2) c.d. box/garage ubicata al piano terra di un edificio condominiale posto al corso A. Miraglia n. 90, in SC al NCEU al FM 110, p.lla 258 sub 5, ctg C/2, classe 1, consistenza 12 mg, rendita € 47,72;
- 3) appezzamento di terreno, coltivato ad uliveto, ubicato in contrada Carbone, in SC al NCT al FM 86, p.11a 89, classe 3, consistenza superficie 5340 mg, reddito dom.le € 30,64, agrario € 23,44;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara compensate fra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
dei residui due terzi, che si liquidano, per il primo grado, in
[...] complessivi €4.905,00, di cui €4.600,00 per compensi ed €305,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €5.100,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dispone che il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
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Il Cons. Est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
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