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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 4500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.06.2023, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
17.04.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BANDIERA ANNACHIARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso ex art. 473 bis n. 49 cpc
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alle domande sullo status in relazione alla nazionalità straniera di parte ricorrente (nato in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a sub i del reg. UE 2019/1111 visto che la residenza abituale di entrambi i coniugi si trova in Italia.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10 visto che ancora una volta la residenza abituale di entrambi i coniugi al momento del deposito del ricorso è in Italia.
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio civile in Verona (VR) in data 12.12.2019, risultano separati in forza della sentenza n. 2053/2023 del Tribunale di Verona, depositata in data 30.10.2023.
Nell'ambito del ricorso introduttivo parte ricorrente ha fin dall'inizio chiesto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 473 bis n. 49 cpc di cui ricorrono tutti i presupposti, essendo comparse le parti davanti alla Giudice delegata per la separazione in data 26.10.2023 e avendo concluso per il divorzio in data 17.04.2025, risultando pertanto decorso il termine previsto dalla legge, e risultando passata in giudicato la sentenza di separazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia e l'assenza di richieste in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
2 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.12.2019 in Verona tra ed iscritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Verona nell'anno 2019, Numero 322, Parte
I, Serie /.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.06.2023, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
17.04.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BANDIERA ANNACHIARA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso ex art. 473 bis n. 49 cpc
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alle domande sullo status in relazione alla nazionalità straniera di parte ricorrente (nato in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a sub i del reg. UE 2019/1111 visto che la residenza abituale di entrambi i coniugi si trova in Italia.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10 visto che ancora una volta la residenza abituale di entrambi i coniugi al momento del deposito del ricorso è in Italia.
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio civile in Verona (VR) in data 12.12.2019, risultano separati in forza della sentenza n. 2053/2023 del Tribunale di Verona, depositata in data 30.10.2023.
Nell'ambito del ricorso introduttivo parte ricorrente ha fin dall'inizio chiesto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 473 bis n. 49 cpc di cui ricorrono tutti i presupposti, essendo comparse le parti davanti alla Giudice delegata per la separazione in data 26.10.2023 e avendo concluso per il divorzio in data 17.04.2025, risultando pertanto decorso il termine previsto dalla legge, e risultando passata in giudicato la sentenza di separazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia e l'assenza di richieste in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
2 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.12.2019 in Verona tra ed iscritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Verona nell'anno 2019, Numero 322, Parte
I, Serie /.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3