Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 189. Poteri di indagine 1. L' ((IVASS)) puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ((ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6)) nonche' ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.
2. L' ((IVASS)) puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, ((...)) e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione. ((Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa.
L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.))
2. L' ((IVASS)) puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, ((...)) e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione. ((Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa.
L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.))
Commentari • 2
- 1. Investe un pedone, scende, lo affronta e riparte: è fugaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 ottobre 2026 · 1
Il pedone resta in piedi, l'auto non ha graffi: il giudice assolve. La Cassazione annulla: conta aver capito l'urto, non le lesioni. Una strada di città, un'auto che tocca un pedone. L'uomo al volante frena, apre la portiera, scende. Si rivolge alla persona che ha appena urtato, e da quel che si legge non per chiederle come sta: reagisce contro di lei. Poi gira intorno alla macchina, controlla che non ci siano danni, risale e se ne va. Il pedone è rimasto in piedi. Più tardi, in ospedale, i medici documenteranno lesioni di un certo peso. Il giudice di primo grado assolve il conducente: l'urto era lieve, l'auto intatta, la vittima non era caduta, quindi l'automobilista poteva non rendersi …
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Giurisprudenza • 18
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 22/07/2010, n. 27763Provvedimento: […] Nel corso dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, reg. cit., AP è abilitata a chiedere notizie, dati e documenti, oltre che al reclamente, ai sensi dell'art. 189 cod. ass., anche ai soggetti su cui esercita la vigilanza, che sono tenuti a fornire riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. […] L'art. 189, comma 1, cod. ass., riguarderebbe soltanto l'esercizio delle funzioni di vigilanza ma non quelle inerenti la gestione dei reclami.Leggi di più...
- art. 126 d.lgs. 209/2005·
- contraddittorio procedurale·
- art. 326 d.lgs. 209/2005·
- art. 9 d.lgs. 209/2005·
- art. 27 l. 689/1981·
- art. 190 d.lgs. 209/2005·
- regolamento ISVAP n. 1/2006·
- principio di irretroattività delle leggi·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- regolamenti ISVAP·
- principio di tassatività delle sanzioni·
- principio di buona amministrazione·
- art. 24 legge 262/2005·
- regolamento ISVAP n. 24/2008·
- accesso agli atti amministrativi