Art. 11. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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1 aprile 1973
1 aprile 1973
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/1986, n. 7477Provvedimento: […] Al termine decennale di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali dovuti all'i.N.P.S. ma tale equiparazione opera, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 44 del 1973, dall'entrata in vigore di questa stessa legge e non già dall'entrata in vigore (della citata norma) della legge del 1969, senza che per ciò sia configurabile alcuna irragionevole disparità di trattamento, atteso che gli ordinamenti generali dei due istituti previdenziali sono del tutto autonomi e riguardano posizioni assicurative di lavoratori le quali non sono affatto raffrontabili o paragonabili fra loro.*Leggi di più...
- configurabilità·
- disparità di trattamento·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- art. 41 della legge n. 153 del 1969·
- prescrizione·
- dei contributi assicurativi·
- operatività dall'entrata in vigore della legge n. 44 del 1973·
- esclusione