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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/07/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 544 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza del 10.12.2024 e vertente
TRA
, C.F. , nato l'[...] a Parte_1 C.F._1
RA (BN), rappresentato e difeso dall'Avv. IANNOTTA FAUSTINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
opponente
E
, P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE SIMONE ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
FATTO
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di opporsi alla procedura esecutiva n. Controparte_1
66/2017 RGE, pendente dinanzi al Tribunale di Benevento.
L'opponente – in particolare - eccepiva la nullità del contratto di mutuo stipulato unitamente alla sig.ra , ai sensi della legge sul credito fondiario ed Persona_1 edilizio, in data 01.06.1989 con l'istituto finanziario Credito Italiano s.p.a., per Notar
rep. 55946, racc. 5532 per la somma di £. 120.000.000 e Persona_2
1 successivo atto di erogazione e quietanza rep. 57825, raccolta n. 5729, del 04.08.1989.
Con tale documento i beneficiari venivano, altresì, edotti della circostanza tale per cui a fronte del mutuo, in data 14.07.1989 l'istituto stipulava un prestito denominato in ECU,
i cui patti e le cui condizioni si sarebbero applicati al rapporto finanziario concluso con i sig.ri . L'opponente asseriva che nel maggio del 1999 veniva versato Parte_1 all'istituto erogante, a titolo di rimborso del mutuo in questione, la somma di £.
193.519.779 comprensiva di capitale, interessi e spese. Tuttavia, a seguito delle diverse cessioni del credito intervenute, la riteneva di essere creditrice nei confronti CP_2 dei mutuatari di ulteriori somme a titolo di sorta capitale e interessi;
pertanto, notificava ai sig.ri l'atto di precetto, con cui intimava loro il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 69.266,03, quale credito residuo relativo al contratto di mutuo fondiario. Sicché, a fronte del prefato precetto, l'istituto intimante provvedeva a sottoporre a pignoramento immobiliare un fabbricato per uso civile abitazione, composto da piano seminterrato, rialzato e primo, distinto in catasto al foglio 5, particella 497, sub 2, sub 3 e sub 5. Iscritta la procedura esecutiva, il sig. Parte_1 proponeva opposizione, contestando la nullità del titolo esecutivo. In particolare, deduceva la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, limitatamente alle pattuizioni in materia di interessi convenzionali e alla mancanza del piano di ammortamento, nonché per difetto di causa. Inoltre, eccepiva l'inesistenza dell'ipoteca per impossibilità di iscrizione in base a clausola di valore ECU e conseguente violazione del principio di specialità prescritto dall'articolo 2809 c.c. e, per l'effetto, chiedeva la cancellazione del pignoramento immobiliare, previa sospensione della procedura esecutiva.
Si costitutiva in giudizio la cessionaria dei crediti della Controparte_1
cessionaria a sua volta dei crediti della CP_3 [...]
(già ), tramite la Controparte_4 Controparte_4 mandataria chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione spiegata. Controparte_5
Preliminarmente, parte opposta eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che la medesima contestazione era già stata oggetto di un altro procedimento, definito in primo grado con sentenza n.
1912/2016 del Tribunale di Benevento e in appello con sentenza n. 911/2021, avverso il quale pendeva ricorso in Corte di cassazione (RG 25420/2021). Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto ed in
2 diritto.
Assegnati i termini istruttori su istanza di parte opponente, all'udienza del 10.12.2024 la sola parte opposta precisava le proprie conclusioni (riportandosi ai propri scritti difensivi) e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di cui si avvaleva solo parte opposta).
DIRITTO
Alla luce della documentazione acquisita e di quanto dedotto dalle parti, occorre dichiarare la litispendenza, con consequenziale cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 c.p.c.
Nonostante il tempo decorso, infatti, con la propria comparsa conclusionale depositata il 7.2.2025 parte opposta precisava che per il ricorso avverso la sentenza n. 911/2021 depositata il 3/3/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli, iscritto a ruolo dall'odierno opponente al n RG 25420/2021, ancora non risultava fissata l'udienza ex art. 377 cpc, nulla veniva dedotto sul punto da parte opponente che ometteva di sia di precisare le proprie conclusioni all'udienza all'uopo prefissata che di depositare le comparse ex art. 190 c.p.c..
Stante la attuale pendenza dell'altro giudizio, quindi, non è possibile accogliere l'eccezione di giudicato spiegata da parte opposta, non potendosi ancora definire passato in giudicato il precedente;
come correttamente rilevato già dal G.E. con l'ordinanza del 3.12.2020, però, è ben possibile procedere alla dichiarazione di litispendenza.
Come compiutamente dedotto dalla società infatti, l'opponente - Controparte_1 nell'impugnare l'atto di precetto notificatogli - non ha fatto altro che reiterare questioni sulle quali si erano già pronunciati il Tribunale di Benevento prima (all. 7 e 8 – prod. parte opposta) e la Corte d'Appello di Napoli (all. 6 e 4– prod. parte opposta) dopo, rigettando in entrambi i casi la domanda e condannando i sig.ri alla refusione Parte_1 delle spese di lite.
Nelle note di trattazione depositate il 3.11.2021, parte opponente non contestava detta circostanza, che – anzi – ammetteva pacificamente così precisando “Le questioni prospettate in questa sede sono state portate all'attenzione della Corte di Cassazione con ricorso avverso la sentenza n. 911/2021. depositato telematicamente il
20/10/2021”, ciononostante – però – con le seconde memorie istruttorie depositate il
10.1.2022, l'odierno opponente chiedeva l'espletamento di una nuova CTU contabile
3 sulle medesime questioni che erano già state vagliate dai precedenti giudici di merito e per le quali pendeva ricorso per Cassazione.
La chiara e pacificamente ammessa sussistenza dell'identità del titolo, dell'identità dei soggetti e dell'identità di petita, compravano la sussistenza del rapporto di litispendenza tra le due domande, con consequenziale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 39
c.p.c. e condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del DM 147/2022 (poiché l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore) tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2. Condanna a corrispondere in favore della Parte_1 CP_6 le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
€ 3.896,00 (di cui € 919,00,00 per la fase di studio, € 777,00,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 02/07/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
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