Sentenza 19 agosto 2016
Massime • 1
L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. Ne consegue che, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie, siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l'illecito su cui si fonda la domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/08/2016, n. 17197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17197 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2016 |
Testo completo
17 197.16 R.G.N. 2557/2011 Cron. 17197 Rep. C Ud. 28.6.2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: amministratore di fatto - azione di responsabilità sociale competenza per - Sezione Prima Civile territorio danno liquidazione. Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati Dott. Aniello Nappi Presidente Dott. Rosa Maria Di Virgilio Consigliere Dott. Magda Cristiano Consigliere Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro Dott. Mauro Di Marzio Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: EN RI, (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colaiacovo, elettivamente domiciliato in Roma, via Piero Foscari 40, come da procura in calce al ricorso. -ricorrente -
contro
Fallimento della Cooperativa Avezzano '91 s.c.ar.l., in persona del curatore p.t.. -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila, depositata il 25.11.2009, nel giudizio iscritto al n. 1621/2005 r.g.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 giugno 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi per il ricorrente l'avv. Colaiacovo;
1284 16. 20 Pagina 1 di 4 - RGN 2557/2011 estensore cons. m. ferro udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. IL PROCESSO IO LE impugna la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila 25.11.2009, che ebbe a respingere il gravame interposto dal medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano 10.8.2004, con la quale era stato condannato, su domanda del curatore del fallimento della Cooperativa Avezzano '91 s.c.ar.l., al risarcimento dei danni arrecati alla società, per avere distratto dalle casse sociali, profittando della sua veste di amministratore di fatto, i versamenti effettuati dai soci per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale. La corte d'appello, ribadita la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano, sede della cooperativa fallita e foro alternativo ex art. 20 cod.proc.civ., trattandosi di causa in materia di obbligazioni, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenne dimostrata la qualità di amministratore di fatto del LE sulla scorta del complesso quadro indiziario acquisito e, in particolare, avuto riguardo alle testimonianze rese da amministratori e soci, corroborate dai verbali di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza. Confermò poi il giudice del gravame la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno quantificato in misura pari alle somme versate dai soci per la costruzione degli alloggi e successivamente sottratte al perseguimento dello scopo sociale, restando irrilevante la circostanza che i singoli soci avessero, almeno in parte, ottenuto la restituzione degli importi corrisposti alla società. Il ricorso è affidato a cinque motivi. I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18 cod.proc.civ., essendo competente per territorio a decidere sull'azione promossa il Tribunale di Sulmona, suo luogo di residenza al momento della proposizione della domanda. Con il secondo motivo il ricorrente assume vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), cod.proc.civ. avendo il giudice di merito motivato in maniera contraddittoria e insufficiente in ordine all'eccepita incompetenza per territorio del primo giudice. Con il terzo motivo il ricorrente assume vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), cod.proc.civ., palesandosi contraddittorio ed insufficiente il ragionamento che ha condotto il giudice di merito a ritenere provato il suo ruolo di amministratore di fatto della cooperativa Avezzano '91. Con il quarto motivo censura il ricorrente la violazione degli artt. 2392 e 2394 cod.civ., avendo la corte confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno subito dalla cooperativa, pure in carenza di prova del danno e della sua riconducibilità eziologica alla condotta del suo amministratore di fatto. Con il quinto motivo si duole il ricorrente della violazione dell'art. 2697 cod.civ., poiché il giudice di merito ha ritenuto provato il pregiudizio subito dalla società nella misura pari agli esborsi effettuati dai soci, nonostante non vi fosse prova che le Pagina 2 di 4 RGN 2557/2011 estensore cf .ferro somme erano state incassate da esso ricorrente bensì da un terzo, mentre risultava che, almeno in parte, le quote versate erano state restituite ai soci.
1. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati. Invero, com'è noto il curatore fallimentare, in forza dell'art. 146 l.f., quando promuove azione nei confronti degli amministratori della fallita, cumula in sé sia l'azione sociale ex art. 2392 cod.civ. che l'azione dei creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 cod.civ.; dunque, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale), ai sensi dell'art. 20 cod.proc.civ. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l'illecito su cui si fonda la domanda (Cass. 14.12.1989, n. 5625). E nella vicenda all'esame di questa Corte è all'evidenza che la condotta del LE, concretizzatasi nel compimento di atti di mala gestio ai danni della cooperativa Avezzano '91, è stata posta in essere proprio nel territorio di Avezzano ove aveva sede detta società, dovendosi ritenere esattamente individuata la competenza dell'adito ufficio giudiziario, ai sensi della citata disposizione di cui all'art. 20 cod.proc.civ., ove riferita al luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria.
2. Il terzo motivo è inammissibile. Com'è noto, il motivo di ricorso con cui ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ. – nel testo vigente dopo la novella - introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ratione temporis applicabile – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto” non una “questione" o un “punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod.civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805). Nella vicenda all'esame della Corte, invece, il ricorrente si è limitato a denunciare la mancata o insufficiente motivazione da parte del giudice sulla prova della sua qualità di amministratore di fatto, senza poi esporre quali siano stati i “fatti specifici" effettivamente dedotti nella lite e che si sarebbero mostrati decisivi ai fini del giudizio sulla detta qualità, in relazione ai quali pertanto sussisterebbe il denunciato vizio di omessa o contraddittoria motivazione. Va soggiunto che, per costante orientamento di questa Corte, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato del Giudice di legittimità (Cass. 10.6.2014, n. 13054; Cass. 1.8.2007, n. 16955; Cass. 28.8.2006, n. 18377; Cass. 13.12.2005, n. 27405). Pagina 3 di 4 RGN 2557/2011 - estensore con's m ferro 3. Il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme stante la comune sorte, sono inammissibili. Censurando la violazione delle norme in tema di azione di responsabilità sociale nelle società per azioni nel testo applicabile ratione temporis precedente alla riforma del d.lgs. 17.1.2003, n. 6 e di onere della prova, in realtà il ricorrente non coglie la ― ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fatto esatta applicazione della disciplina codicistica relativa ad entrambi gli istituti. Il ricorrente invero, in maniera inammissibile, intende sottoporre a nuovo esame di merito il giudizio espresso dalla corte d'appello, in ordine alla imputabilità del danno subito dalla cooperativa a seguito della sua condotta di amministratore, nonché alla sua quantificazione in misura pari alle somme distratte dalle casse sociali. Ma il giudice del merito, acclarato il ruolo gestorio rivestito dal LE all'interno della compagine sociale, in modo del tutto convincente e con ragionamento privo di vizi, ha esattamente evidenziato come proprio grazie all'ingerenza esercitata dall'odierno ricorrente sull'amministrazione della Cooperativa Avezzano '91, è stato consentito il trasferimento senza alcuna adeguata motivazione economica - di ingenti somme direttamente dalle casse sociali in favore suo, ovvero del terzo SNIALL s.r.l., di cui l'odierno ricorrente era amministratore unico e sostanziale dominus, rendendosi così manifesto il necessario nesso eziologico tra le condotte di mala gestio perpetrate e il danno subito. Quanto all'entità del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale della cooperativa, non appare meritevole di censura il ragionamento della corte d'appello ove essa ha parametrato l'entità del quantum risarcibile alle somme distratte dalle casse sociali, restando irrilevante la circostanza che i singoli soci della cooperativa abbiano ottenuto in thesi - in tutto o in parte il rimborso dei versamenti effettuati. - Non può, infatti, dubitarsi che una volta incamerate determinate somme versate dai singoli soci per il perseguimento degli scopi sociali (la costruzione di alloggi sociali), l'erogazione a terzi, priva di qualsivoglia giustificazione, di una tale liquidità, costituisce di per sé un danno diretto per la società, suscettibile di risarcimento in misura corrispondente alla conseguente riduzione dell'attivo patrimoniale. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto, mentre nulla va statuito sulle spese del giudizio, attesa la mancanza di attività difensiva del fallimento intimato.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2016. il presidente il consigliere estensore dott. Anello Nappi dott. Massimo Ferro amati Depositato in Cancelleria IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Caldarpla il 19 AGO 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO estensore cons. m.ferro Pagina 4 di 4 - RGN 2557/2011 Pranca Caldaroja