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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4976 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Amato, presso il cui studio a Palermo, via Giuseppe
Arcoleo n. 39, è elettivamente domiciliata
E
nato a [...] in data [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Di Miceli, presso il cui C.F._2 studio a RE (PA), via Venero n. 131, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 05/07/2014 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (04/02/2025);
1 • con sentenza n. 215/2025 emessa da questo Tribunale il 26/02/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 03/11/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
22/10/2025, con cui hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione che si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto, restando in attesa del decreto di omologazione, da parte del Tribunale di Palermo, delle pattuizioni nel presente atto tra essi convenute;
1. La signora stante l'impossibilità di convivenza con il marito, si è trasferita dai Pt_1 genitori in via Mulinello, insieme alle figlie minori.
Con il presente atto la sig.ra dichiara di volere prendere in locazione un immobile Pt_1 ove andare a vivere con le figlie e, non appena lo avrà trovato, comunicherà al sig. CP_1
l'indirizzo e provvederà a ivi trasferire la propria residenza e quella delle minori;
2. il Sig. continuerà ad abitare nell'immobile adibito a casa coniugale sito in CP_1
RE nella via Strada Ferrata n. 28;
3. Le figlie resteranno affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e scelte di cure sanitarie.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili dei figli.
4. In merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie i coniugi convengono di comune accordo quanto segue:
a) Le figlie potranno essere preso da casa e lasciato e/o preso da scuola o dalla palestra dal padre, durante la settimana dal lunedì al venerdì sempre previo accordo dei genitori e previa comunicazione di almeno 24 ore prima della madre, ogni qualvolta il figlio lo desideri e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e salvi gli impegni scolastici o attività sportive o attività ludiche o religiose di Agostino;
pertanto lo stesso potrà essere presi dall'uscita della scuola ed il padre si obbliga a riportare il figlio a casa per l'ora di cena;
2 b) il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con l'altro coniuge, con i figli;
in particolare dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
c) per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con le figlie 10 giorni anche non consecutivi (anche da dividere tra luglio ed agosto), e da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio e sempre in base alle esigenze ed alla volontà delle figlie;
d) entrambi i coniugi si impegnano a comunicare eventuali spostamenti fuori città con i figli;
e) per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua), seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, queste saranno trascorse dai figli alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi e previa volontà degli stessi;
f) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento delle figlie la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 250,00 omnia mediante bonifico bancario sul conto corrente, o a mezzo post pay, entro giorno 30 di ogni mese e per dodici mesi;
il sig. rinunzia, inoltre al CP_1
50% dell'assegno unico che sarà erogato unicamente alla sig.ra al 100% in favore Pt_1 delle figlie;
g) Sull'importo del mantenimento, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione
Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo di separazione.
I genitori concorreranno, nella misura del 50% delle spese extra assegno, secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019, non comprese nell'assegno di mantenimento.
5. La sig.ra rinuncia a tutti i mobili presenti all'interno della casa coniugale ad Pt_1 esclusione dei mobili presenti nella cameretta delle bambine;
di contro il sig. si CP_1 impegna a versare la somma di € 2.000,00 in favore della sig.ra a compensazione Pt_1 della detenzione degli stessi.
6. Entrambi i coniugi consentono alle autorità competenti il rilascio, a ciascuno di essi, del passaporto per solo scopo turistico.
I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni forma di mantenimento l'uno in favore dell'altro essendo entrambi autonomi”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 05/07/2014 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a RE (PA) in [...] C.F._1 Controparte_1
08/10/1984 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
22/10/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 198, parte II, serie A, dell'anno 2014).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA MA ES EL
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