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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IL M. CU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11569/2023 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Landella, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 9454/2021, dei requisiti sanitari finalizzato ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984 e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel Persona_1 predetto procedimento, ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare che il ricorrente è affetto da patologie tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro;
2) per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. pagina 1 di 5 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass.
Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità
e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n.
15265 del 2007).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato, dott. nella fase di accertamento Persona_1 tecnico preventivo – dopo aver sottoposto nuovamente a visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Il paziente riporta un peggioramento clinico per peggioramento della patologia depressiva come da ultima certificazione del
14/06/2023. Parallelamente si visita anche il paziente clinicamente appurando un peggioramento clinico del quadro osteoarticolare. Si visiona la nuova documentazione psichiatrica, si effettua colloquio con il paziente, si esamina il caso alla presenza del CTP Dr. , esponendo che seppur vi sia un peggioramento della patologia depressiva con diagnosi Persona_2 di depressione maggiore grave, ad avviso del sottoscritto il rilievo di tale patologia a caratteri psichiatrico è minimo sull'espletamento di un lavoro ad impegno fisico, non trattandosi di lavoro intellettuale, e a tale conclusione conviene anche il
CTP Dr. , tutt'al più il peggioramento di tale patologia ha valore in un ambito di capacità lavorativa generica Persona_2
(quale l'invalidità civile generica), differentemente in tal caso dobbiamo valutare la capacità lavorativa specifica dell'istante in occupazioni confacenti le proprie attitudini, partendo dapprima della classificazione delle attività lavorativa (che dal punto di vista medico-legale si suddividono in mansioni intellettuali, commerciali o manuali) ed è di piana evidenza che la mansione del sig. rientri in quelle Manuali, si cui è lieve il rilievo di una patologia depressiva, pertanto non può essere considerata Pt_1 tale motivazione esposta nel ricorso di parte attrice. Parallelamente, però, alla presenza del CTP, conducendo l'esame clinico, si rileva un peggioramento del quadro osteoarticolare nell'odierna visita, tale da essere rilevante su una capacità lavorativa pagina 2 di 5 specifica in ambito di attività manuali. Si apprende, peraltro, che il quadro di meniscosi delle ginocchia del paziente è prossimo alla protesi. ESAME OBIETTIVO GENERALE: Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. APPARATO LINFOGHIANDOLARE: Linfonodi non visibili né palpabili nelle comuni sedi di repere. APPARATO CARDIOVASCOLARE: Aia cardiaca nei limiti. APPARATO RESPIRATORIO:
Emitoraci simmetrici noemoespansibili. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: si rileva un peggioramento del quadro osteoarticolare con limitazione rachidea con segni di irritazione radicolare con Lasegue positivo a 75° a destra, con riportate parestesie all'arto inferiore, si rileva, altresì una ipotonotrofia dell'arto inferiore destr con minus di 1 cm a destra, con rilievo alla circonferenza della coscia di una circonferenza di 44 cm a destra e 45 cm a sinistra. Presenza di gonalgia da ginocchio artrosico-meniscosico con difficoltà all'accovacciamento specie al lato destro. Sussistono anche problematiche di cervicobrachialgia. Il paziente lamenta anche vertigini alla mobilizzazione cervicale. APPARATO PSICHICO: paziente vigile, collaborante, presenta umore deflesso. Appare orientato in senso auto ed allo psichico, conserva capacità di ragionamento, capacità di comprendere e rispondere alle domande del CTU nell'eloquio formulato, capacità di astrazione e di giudizio. Appare una modica polarizzazione sulla propria situazione clinica, ma che comunque non inficia il ragionamento logico. VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE Sulla base degli odierni accertamenti e della documentazione esaminata il paziente risulta affetto da diagnosi di: “esiti eviscerazione bulbo oculare sinistro a seguito di scoppio traumatico con protesi oculare mal tollerata e controlateralmente VOD 8/10, cervicolombalgia in discopatia cervicolombare a moderato-rilevante impegno funzionale con segni di irritazione radicolare ed ipotonotrofia arto inferiore destro con minus di 1 cm della circonferenza della coscia e parestesie arto inferiore, cervicobrachialgia con concomitante sindrome vertiginosa, meniscosi bilaterale con limitazione dell'accovacciamento, depressione maggiore grave episodio ricorrente, ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo”. In merito allo specifico quesito formulato dall'Ill.mo Giudice, in relazione ad un aggravamento del quadro possiamo affermare che sicuramente sussiste un aggravamento delle patologie per quanto attiene il quadro articolare. Il quadro psichiatrico è scarsamente rilevante per le lavorazioni in oggetto afferenti alle capacità manuali. Il paziente presenta un aggravamento della situazione clinica complessiva per peggioramento delle patologie a carattere osteoarticolare con marcata difficoltà nell'accovacciamento e nella funzionalità rachidea, con ipotonotrofia dell'arto maggiormente interessato dalla sofferenza neurogena radicolare. Sussistono anche problematiche di cervicobrachialgia con concomitante sintomatologia vertiginosa. Orbene, espletiamo quindi la nostra valutazione. Sulla base di tale caratterizzazione del quadro di specie ripercorsa in sede di operazioni peritali, esaminata la nuova documentazione (che non è dirimente perché attinente l'ambito psichiatrico che non rileva grandemente sul lavoro del periziando) ed appurato l'esame clinico (che è dirimente per un peggioramento osteoarticolare), sulla base dell'esame clinico espletato, si ritiene il paziente meritevole del beneficio dell'assegno di invalidità ordinaria per peggioramento del quadro osteoarticolare per riduzione per più di due terzi della capacità lavorativa specifica in attività confacenti alle attitudini personali (ex l. 222 del 1984). Per quanto attiene la decorrenza del beneficio, avendo appurato il peggioramento clinicamente nella visita del 28/10/2024 e non essendovi antecedentemente documentazioni di nuova produzione a carattere ortopedico, ravvisandovi un peggioramento del pregresso quadro osteoarticolare (che non era così gravoso alla precedente valutazione), volendo retrodatare lo stesso quadro si può far risalire a qualche mese antecedente la pagina 3 di 5 visita peritale del 28/10/2024, facendo risalire una sovrapponibilità del quadro dal luglio 2024 (poiché è possibile affermare secondo scienza che nei 3 mesi antecedenti il quadro articolare possa ritenersi sovrapponibile per un peggioramento dello stesso appurato in sede di visita medico-legale del 28/10/2024). Il momento di decorrenza del beneficio si colloca dal luglio 2024, per sovrapponibilità a qualche mese antecedente del quadro rilevato in sede di visita peritale… Sulla base di tale caratterizzazione del quadro di specie ripercorsa in sede di operazioni peritali, esaminata la nuova documentazione (che non è dirimente perché attinente l'ambito psichiatrico che non rileva grandemente sul lavoro del periziando) ed appurato l'esame clinico (che è dirimente per un peggioramento osteoarticolare), sulla base dell'esame clinico espletato, si ritiene il paziente meritevole del beneficio dell'assegno di invalidità ordinaria per peggioramento del quadro osteoarticolare per riduzione per più di due terzi della capacità lavorativa specifica in attività confacenti alle attitudini personali (ex l. 222 del 1984). Il momento di decorrenza del beneficio si colloca dal luglio 2024 per sovrapponibilità a qualche mese antecedente del quadro rilevato in sede di visita peritale.” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 12.3.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto sussistenti in capo all'istante le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di luglio 2024.
Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, com'è evidente alla luce dell'anamnesi lavorativa puntualmente riportata nella relazione, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, avuto riguardo, in particolare, all'attività da costui esercitata.
Anche la decorrenza della suindicata condizione – fatta risalire a luglio 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso Parte_1 alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da luglio 2024.
Accertata, pertanto la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della pagina 4 di 5 domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n.
222/1984), a decorrere da luglio 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dalla fase di A.T.P.O.;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
IL M. CU
pagina 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IL M. CU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11569/2023 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Landella, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 9454/2021, dei requisiti sanitari finalizzato ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984 e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel Persona_1 predetto procedimento, ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare che il ricorrente è affetto da patologie tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro;
2) per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. pagina 1 di 5 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass.
Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità
e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n.
15265 del 2007).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato, dott. nella fase di accertamento Persona_1 tecnico preventivo – dopo aver sottoposto nuovamente a visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Il paziente riporta un peggioramento clinico per peggioramento della patologia depressiva come da ultima certificazione del
14/06/2023. Parallelamente si visita anche il paziente clinicamente appurando un peggioramento clinico del quadro osteoarticolare. Si visiona la nuova documentazione psichiatrica, si effettua colloquio con il paziente, si esamina il caso alla presenza del CTP Dr. , esponendo che seppur vi sia un peggioramento della patologia depressiva con diagnosi Persona_2 di depressione maggiore grave, ad avviso del sottoscritto il rilievo di tale patologia a caratteri psichiatrico è minimo sull'espletamento di un lavoro ad impegno fisico, non trattandosi di lavoro intellettuale, e a tale conclusione conviene anche il
CTP Dr. , tutt'al più il peggioramento di tale patologia ha valore in un ambito di capacità lavorativa generica Persona_2
(quale l'invalidità civile generica), differentemente in tal caso dobbiamo valutare la capacità lavorativa specifica dell'istante in occupazioni confacenti le proprie attitudini, partendo dapprima della classificazione delle attività lavorativa (che dal punto di vista medico-legale si suddividono in mansioni intellettuali, commerciali o manuali) ed è di piana evidenza che la mansione del sig. rientri in quelle Manuali, si cui è lieve il rilievo di una patologia depressiva, pertanto non può essere considerata Pt_1 tale motivazione esposta nel ricorso di parte attrice. Parallelamente, però, alla presenza del CTP, conducendo l'esame clinico, si rileva un peggioramento del quadro osteoarticolare nell'odierna visita, tale da essere rilevante su una capacità lavorativa pagina 2 di 5 specifica in ambito di attività manuali. Si apprende, peraltro, che il quadro di meniscosi delle ginocchia del paziente è prossimo alla protesi. ESAME OBIETTIVO GENERALE: Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. APPARATO LINFOGHIANDOLARE: Linfonodi non visibili né palpabili nelle comuni sedi di repere. APPARATO CARDIOVASCOLARE: Aia cardiaca nei limiti. APPARATO RESPIRATORIO:
Emitoraci simmetrici noemoespansibili. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: si rileva un peggioramento del quadro osteoarticolare con limitazione rachidea con segni di irritazione radicolare con Lasegue positivo a 75° a destra, con riportate parestesie all'arto inferiore, si rileva, altresì una ipotonotrofia dell'arto inferiore destr con minus di 1 cm a destra, con rilievo alla circonferenza della coscia di una circonferenza di 44 cm a destra e 45 cm a sinistra. Presenza di gonalgia da ginocchio artrosico-meniscosico con difficoltà all'accovacciamento specie al lato destro. Sussistono anche problematiche di cervicobrachialgia. Il paziente lamenta anche vertigini alla mobilizzazione cervicale. APPARATO PSICHICO: paziente vigile, collaborante, presenta umore deflesso. Appare orientato in senso auto ed allo psichico, conserva capacità di ragionamento, capacità di comprendere e rispondere alle domande del CTU nell'eloquio formulato, capacità di astrazione e di giudizio. Appare una modica polarizzazione sulla propria situazione clinica, ma che comunque non inficia il ragionamento logico. VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE Sulla base degli odierni accertamenti e della documentazione esaminata il paziente risulta affetto da diagnosi di: “esiti eviscerazione bulbo oculare sinistro a seguito di scoppio traumatico con protesi oculare mal tollerata e controlateralmente VOD 8/10, cervicolombalgia in discopatia cervicolombare a moderato-rilevante impegno funzionale con segni di irritazione radicolare ed ipotonotrofia arto inferiore destro con minus di 1 cm della circonferenza della coscia e parestesie arto inferiore, cervicobrachialgia con concomitante sindrome vertiginosa, meniscosi bilaterale con limitazione dell'accovacciamento, depressione maggiore grave episodio ricorrente, ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo”. In merito allo specifico quesito formulato dall'Ill.mo Giudice, in relazione ad un aggravamento del quadro possiamo affermare che sicuramente sussiste un aggravamento delle patologie per quanto attiene il quadro articolare. Il quadro psichiatrico è scarsamente rilevante per le lavorazioni in oggetto afferenti alle capacità manuali. Il paziente presenta un aggravamento della situazione clinica complessiva per peggioramento delle patologie a carattere osteoarticolare con marcata difficoltà nell'accovacciamento e nella funzionalità rachidea, con ipotonotrofia dell'arto maggiormente interessato dalla sofferenza neurogena radicolare. Sussistono anche problematiche di cervicobrachialgia con concomitante sintomatologia vertiginosa. Orbene, espletiamo quindi la nostra valutazione. Sulla base di tale caratterizzazione del quadro di specie ripercorsa in sede di operazioni peritali, esaminata la nuova documentazione (che non è dirimente perché attinente l'ambito psichiatrico che non rileva grandemente sul lavoro del periziando) ed appurato l'esame clinico (che è dirimente per un peggioramento osteoarticolare), sulla base dell'esame clinico espletato, si ritiene il paziente meritevole del beneficio dell'assegno di invalidità ordinaria per peggioramento del quadro osteoarticolare per riduzione per più di due terzi della capacità lavorativa specifica in attività confacenti alle attitudini personali (ex l. 222 del 1984). Per quanto attiene la decorrenza del beneficio, avendo appurato il peggioramento clinicamente nella visita del 28/10/2024 e non essendovi antecedentemente documentazioni di nuova produzione a carattere ortopedico, ravvisandovi un peggioramento del pregresso quadro osteoarticolare (che non era così gravoso alla precedente valutazione), volendo retrodatare lo stesso quadro si può far risalire a qualche mese antecedente la pagina 3 di 5 visita peritale del 28/10/2024, facendo risalire una sovrapponibilità del quadro dal luglio 2024 (poiché è possibile affermare secondo scienza che nei 3 mesi antecedenti il quadro articolare possa ritenersi sovrapponibile per un peggioramento dello stesso appurato in sede di visita medico-legale del 28/10/2024). Il momento di decorrenza del beneficio si colloca dal luglio 2024, per sovrapponibilità a qualche mese antecedente del quadro rilevato in sede di visita peritale… Sulla base di tale caratterizzazione del quadro di specie ripercorsa in sede di operazioni peritali, esaminata la nuova documentazione (che non è dirimente perché attinente l'ambito psichiatrico che non rileva grandemente sul lavoro del periziando) ed appurato l'esame clinico (che è dirimente per un peggioramento osteoarticolare), sulla base dell'esame clinico espletato, si ritiene il paziente meritevole del beneficio dell'assegno di invalidità ordinaria per peggioramento del quadro osteoarticolare per riduzione per più di due terzi della capacità lavorativa specifica in attività confacenti alle attitudini personali (ex l. 222 del 1984). Il momento di decorrenza del beneficio si colloca dal luglio 2024 per sovrapponibilità a qualche mese antecedente del quadro rilevato in sede di visita peritale.” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 12.3.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto sussistenti in capo all'istante le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di luglio 2024.
Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, com'è evidente alla luce dell'anamnesi lavorativa puntualmente riportata nella relazione, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, avuto riguardo, in particolare, all'attività da costui esercitata.
Anche la decorrenza della suindicata condizione – fatta risalire a luglio 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso Parte_1 alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da luglio 2024.
Accertata, pertanto la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della pagina 4 di 5 domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n.
222/1984), a decorrere da luglio 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dalla fase di A.T.P.O.;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
IL M. CU
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