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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 5948/2024, promosso con ricorso depositato in data 16.12.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Giovanetti giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Cavour n. 36;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Castiglioni e dall'avv. Moreno Rossetto giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, via Pastro n. 8/1;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronuncia sullo status;
2) affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3) assegnazione della casa familiare alla resistente;
4) regolamentazione dei turni di responsabilità secondo il seguente schema:
SETTIMANA A:
Il signor terrà con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a Pt_1
scuola il martedì mattina (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore 16:30 e il riaccompagnamento del martedì mattina avverrà alle ore 8:00).
Il signor inoltre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina con Pt_1
riaccompagnamento a scuola (si rinvia a quanto sopra per gli orari nei periodi non scolastici).
SETTIMANA B
Il padre terrà con sé i figli dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì sera alle 20:30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore
16:30).
Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di vacanza (consecutive oppure non consecutive), accordandosi rispetto al periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Dopo la fine della scuola, e al di fuori dei soggiorni di vacanza, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. In occasione di qualsiasi spostamento da casa per periodi di vacanza, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove porteranno i figli.
2 Le festività natalizie verranno divise come segue: dalla conclusione delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore
10,00 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 10,00 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Tali periodi verranno alternati di anno in anno.
Le festività pasquali verranno alternate di anno in anno tra i genitori, salvo diverso accordo per il pomeriggio di pasquetta.
Quanto alle ricorrenze e altre festività, quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto Ognissanti e Immacolata varrà il principio dell'alternanza.
5) Il signor corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di € Pt_1
580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, somma da versarsi entro il giorno 22 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note.
6) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio all'elencazione e alla disciplina contenuta nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora . CP_1
8) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Il fascicolo è stato trasmesso al P.M. per il suo intervento in data 21.12.2024 e nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Pt_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la signora in data CP_1
19.5.2018 a San Vendemiano. Dalla loro unione erano nati figli il 30.6.2017 e il Per_1 Per_2
3.10.2019.
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora presentava ricorso per separazione personale davanti CP_1
al Tribunale di Treviso;
le parti addivenivano ad un accordo in sede presidenziale e la separazione veniva omologata con decreto del 27.10.2022.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
3 Il signor pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo, proponendo contestualmente istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ.
Con decreto del 20.12.2024, il Giudice relatore delegato – previo rigetto dell'istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. per insussistenza dei presupposti di indifferibilità – fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 10.2.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.3.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 2 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a San Vendemiano in data 19.5.2018 e che l'atto è stato trascritto al n. 3, parte II, serie A, anno 2018 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
4 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli minori e . Per_1 Per_2
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato il Parte_1
2.11.1972 a Conegliano, e , nata il [...] a [...], sposatisi in data 19.5.2018 Controparte_1
in San Vendemiano, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2018.
2) Dispone l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
3) Dispone l'assegnazione della casa familiare alla resistente.
4) Dispone che i turni di responsabilità siano disciplinati secondo il seguente schema:
SETTIMANA A:
Il signor terrà con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernottamento e Pt_1
riaccompagnamento a scuola il martedì mattina (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore 16:30 e il riaccompagnamento del martedì mattina avverrà alle ore 8:00).
Il signor inoltre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina con Pt_1
riaccompagnamento a scuola (si rinvia a quanto sopra per gli orari nei periodi non scolastici).
SETTIMANA B:
Il padre terrà con sé i figli dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì sera alle 20:30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore 16:30).
5 Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di vacanza
(consecutive oppure non consecutive), accordandosi rispetto al periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Dopo la fine della scuola, e al di fuori dei soggiorni di vacanza, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. In occasione di qualsiasi spostamento da casa per periodi di vacanza, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove porteranno i figli.
Le festività natalizie verranno divise come segue: dalla conclusione delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 10,00 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 10,00 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Tali periodi verranno alternati di anno in anno.
Le festività pasquali verranno alternate di anno in anno tra i genitori, salvo diverso accordo per il pomeriggio di pasquetta.
Quanto alle ricorrenze e altre festività, quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto Ognissanti e
Immacolata varrà il principio dell'alternanza.
5) Dispone che il signor corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Pt_1
l'importo complessivo di € 580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, somma da versarsi entro il giorno 22 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note.
6) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio all'elencazione e alla disciplina contenuta nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora . CP_1
8) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vendemiano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
6 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 5948/2024, promosso con ricorso depositato in data 16.12.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Giovanetti giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Cavour n. 36;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Castiglioni e dall'avv. Moreno Rossetto giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, via Pastro n. 8/1;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronuncia sullo status;
2) affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3) assegnazione della casa familiare alla resistente;
4) regolamentazione dei turni di responsabilità secondo il seguente schema:
SETTIMANA A:
Il signor terrà con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a Pt_1
scuola il martedì mattina (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore 16:30 e il riaccompagnamento del martedì mattina avverrà alle ore 8:00).
Il signor inoltre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina con Pt_1
riaccompagnamento a scuola (si rinvia a quanto sopra per gli orari nei periodi non scolastici).
SETTIMANA B
Il padre terrà con sé i figli dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì sera alle 20:30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore
16:30).
Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di vacanza (consecutive oppure non consecutive), accordandosi rispetto al periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Dopo la fine della scuola, e al di fuori dei soggiorni di vacanza, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. In occasione di qualsiasi spostamento da casa per periodi di vacanza, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove porteranno i figli.
2 Le festività natalizie verranno divise come segue: dalla conclusione delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore
10,00 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 10,00 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Tali periodi verranno alternati di anno in anno.
Le festività pasquali verranno alternate di anno in anno tra i genitori, salvo diverso accordo per il pomeriggio di pasquetta.
Quanto alle ricorrenze e altre festività, quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto Ognissanti e Immacolata varrà il principio dell'alternanza.
5) Il signor corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di € Pt_1
580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, somma da versarsi entro il giorno 22 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note.
6) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio all'elencazione e alla disciplina contenuta nel
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora . CP_1
8) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Il fascicolo è stato trasmesso al P.M. per il suo intervento in data 21.12.2024 e nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Pt_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la signora in data CP_1
19.5.2018 a San Vendemiano. Dalla loro unione erano nati figli il 30.6.2017 e il Per_1 Per_2
3.10.2019.
Venuta meno l'affectio maritalis, la signora presentava ricorso per separazione personale davanti CP_1
al Tribunale di Treviso;
le parti addivenivano ad un accordo in sede presidenziale e la separazione veniva omologata con decreto del 27.10.2022.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
3 Il signor pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo, proponendo contestualmente istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ.
Con decreto del 20.12.2024, il Giudice relatore delegato – previo rigetto dell'istanza ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. per insussistenza dei presupposti di indifferibilità – fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 10.2.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile presentata dal marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione.
Le parti, quindi, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 12.3.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano una soluzione concordata della vertenza e i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 2 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a San Vendemiano in data 19.5.2018 e che l'atto è stato trascritto al n. 3, parte II, serie A, anno 2018 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
4 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli minori e . Per_1 Per_2
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato il Parte_1
2.11.1972 a Conegliano, e , nata il [...] a [...], sposatisi in data 19.5.2018 Controparte_1
in San Vendemiano, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2018.
2) Dispone l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
3) Dispone l'assegnazione della casa familiare alla resistente.
4) Dispone che i turni di responsabilità siano disciplinati secondo il seguente schema:
SETTIMANA A:
Il signor terrà con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernottamento e Pt_1
riaccompagnamento a scuola il martedì mattina (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore 16:30 e il riaccompagnamento del martedì mattina avverrà alle ore 8:00).
Il signor inoltre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina con Pt_1
riaccompagnamento a scuola (si rinvia a quanto sopra per gli orari nei periodi non scolastici).
SETTIMANA B:
Il padre terrà con sé i figli dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì sera alle 20:30 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (nei periodi non scolastici, il turno di competenza del padre inizia alle ore 16:30).
5 Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di vacanza
(consecutive oppure non consecutive), accordandosi rispetto al periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Dopo la fine della scuola, e al di fuori dei soggiorni di vacanza, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico. In occasione di qualsiasi spostamento da casa per periodi di vacanza, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove porteranno i figli.
Le festività natalizie verranno divise come segue: dalla conclusione delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 10,00 con un genitore e dal 30 dicembre alle ore 10,00 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Tali periodi verranno alternati di anno in anno.
Le festività pasquali verranno alternate di anno in anno tra i genitori, salvo diverso accordo per il pomeriggio di pasquetta.
Quanto alle ricorrenze e altre festività, quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto Ognissanti e
Immacolata varrà il principio dell'alternanza.
5) Dispone che il signor corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Pt_1
l'importo complessivo di € 580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, somma da versarsi entro il giorno 22 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate note.
6) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio all'elencazione e alla disciplina contenuta nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora . CP_1
8) Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vendemiano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
6 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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