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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/11/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. RG 1890 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Gabriella Citro Presidente
Dott. Niccolò Bencini Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORINI MILANI SABRINA presso il cui studio in Arona, Corso Repubblica 34 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BROGGINI KATIA, presso il cui studio in Borgomanero, via Pietra Scritta 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
PER LE PARTI: “Le parti aderiscono alla proposta conciliativa che prevede a) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
b) conferma delle condizioni previste nell'ordinanza Per_ presidenziale per quanto attiene all'affido di , al suo collocamento ed al diritto di visita del padre;
c) previsione di un contributo al mantenimento a favore della sig.ra di euro 550,00 Pt_1 mensili con decorrenza da ottobre del 2024; d) previsione di un contributo al mantenimento a Per_ favore di di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024; e) spese al 100% a carico del padre;
f) compensazione delle spese di lite;
le parti chiedono, inoltre, che venga dato atto dell'accordo per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024. A fronte di detta previsione, il sig. CP_1 dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
PER IL PM: “Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice Civile per le condizioni”.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.8.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al
[...] resistente e veder regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento della minore ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente.
Con comparsa depositata in data 12.2.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_ separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. avrà collocazione prevalente presso la madre. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al
30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre)
e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno
2022 con il padre). Durante il periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
nel periodo estivo (giugno- agosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il padre contribuisca indirettamente al Per_ mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 350,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo vita FOI. Le spese straordinarie per i due figli, come di seguito specificate, saranno a carico integrale del padre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge. DISPONE che il marito contribuisca indirettamente al mantenimento della moglie versandole in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo
2 di euro 350,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI! Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, con sentenza del 5.7.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti con sentenza parziale.
All'udienza del 10.9.2024, dopo discussione, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del
Giudice e precisato le proprie conclusioni conformemente, come meglio indicate in epigrafe.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte rassegnate non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare. Tenuto conto dell'invalidità e dell'incapacità lavorativa assoluta di parte ricorrente, affetta da grave patologia, pare conforme all'interesse della minore e del figlio maggiorenne porre a carico del solo padre le spese straordinarie.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al 30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre) e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno 2022 con il padre). Durante il periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
nel periodo estivo (giugno- agosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia Per_1 versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo vita FOI;
5. dispone che le spese straordinarie per i due figli, ed , come di Per_1 Per_2 seguito specificate, saranno a carico integrale del padre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali
3 non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
6. dispone che il marito contribuisca indirettamente al mantenimento della moglie versandole in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 550,00 con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita
FOI; 7. dà atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00
a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024; 8. dà atto che, a fronte di detta previsione, il sig. dichiara di rinunciare al CP_1 recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
9. dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosi deciso in Novara, nella Camera di Consiglio del 3.10.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Citro
Il Giudice Relatore Dott.ssa Veronica Zanin
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Gabriella Citro Presidente
Dott. Niccolò Bencini Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORINI MILANI SABRINA presso il cui studio in Arona, Corso Repubblica 34 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BROGGINI KATIA, presso il cui studio in Borgomanero, via Pietra Scritta 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
PER LE PARTI: “Le parti aderiscono alla proposta conciliativa che prevede a) rinuncia alle reciproche domande di addebito;
b) conferma delle condizioni previste nell'ordinanza Per_ presidenziale per quanto attiene all'affido di , al suo collocamento ed al diritto di visita del padre;
c) previsione di un contributo al mantenimento a favore della sig.ra di euro 550,00 Pt_1 mensili con decorrenza da ottobre del 2024; d) previsione di un contributo al mantenimento a Per_ favore di di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024; e) spese al 100% a carico del padre;
f) compensazione delle spese di lite;
le parti chiedono, inoltre, che venga dato atto dell'accordo per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00 a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024. A fronte di detta previsione, il sig. CP_1 dichiara di rinunciare al recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
PER IL PM: “Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice Civile per le condizioni”.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.8.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentir pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al
[...] resistente e veder regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento della minore ed il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente.
Con comparsa depositata in data 12.2.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha così disposto “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_ separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. avrà collocazione prevalente presso la madre. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al
30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre)
e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno
2022 con il padre). Durante il periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
nel periodo estivo (giugno- agosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il padre contribuisca indirettamente al Per_ mantenimento della figlia versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 350,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo vita FOI. Le spese straordinarie per i due figli, come di seguito specificate, saranno a carico integrale del padre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge. DISPONE che il marito contribuisca indirettamente al mantenimento della moglie versandole in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo
2 di euro 350,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI! Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, con sentenza del 5.7.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti con sentenza parziale.
All'udienza del 10.9.2024, dopo discussione, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del
Giudice e precisato le proprie conclusioni conformemente, come meglio indicate in epigrafe.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte rassegnate non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare. Tenuto conto dell'invalidità e dell'incapacità lavorativa assoluta di parte ricorrente, affetta da grave patologia, pare conforme all'interesse della minore e del figlio maggiorenne porre a carico del solo padre le spese straordinarie.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che avrà collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
3. dispone che il padre potrà vedere e tenere son sé la figlia secondo accordi con la madre e in difetto di accordo secondo il palinsesto di seguito riportato: - week end alternati dalle ore 18:00 del venerdì fino all'inizio della scuola il successivo lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali (a settimane alterne quando la minore non trascorrerà il week end con il padre) dalle ore 18:00 del mercoledì fino all'inizio della scuola il successivo venerdì mattina;
- la minore trascorrerà le festività di natale dal 24.12 al 30.12 negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre (Natale 2022 con la madre) e dal 31.12 al 06.01 negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre (Capodanno 2022 con il padre). Durante il periodo pasquale la minore trascorrerà tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
nel periodo estivo (giugno- agosto) la minore trascorrerà con il padre almeno 3 settimane, di cui almeno 8 giorni consecutivi, da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
4. dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia Per_1 versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 400,00 mensili con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo vita FOI;
5. dispone che le spese straordinarie per i due figli, ed , come di Per_1 Per_2 seguito specificate, saranno a carico integrale del padre: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali
3 non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
6. dispone che il marito contribuisca indirettamente al mantenimento della moglie versandole in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 550,00 con decorrenza da ottobre del 2024, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita
FOI; 7. dà atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento dell'importo di euro 3.000,00
a titolo di arretrati per il periodo relativo al settembre 2022-febbraio 2023 (antecedente, dunque, all'emissione di ordinanza presidenziale) per il mantenimento del coniuge e della figlia minore da versarsi in rate di euro 500,00 mensili a decorrere dal 5 novembre del 2024; 8. dà atto che, a fronte di detta previsione, il sig. dichiara di rinunciare al CP_1 recupero coattivo del proprio credito restitutorio per finanziamento contratto da entrambi i coniugi relativamente alle rate da settembre 2022 a febbraio 2023, già anticipate dal sig. CP_1
9. dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosi deciso in Novara, nella Camera di Consiglio del 3.10.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Citro
Il Giudice Relatore Dott.ssa Veronica Zanin
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