Versione
2 maggio 2001
2 maggio 2001
Art. 21. (Condono previdenziale agricolo)
I soggetti di cui all' articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.
Nota all'art. 21:
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , il cui titolo e' riportato in nota all'art. 5:
"Art. 76 (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonche' gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'l per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .".
I soggetti di cui all' articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.
Nota all'art. 21:
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , il cui titolo e' riportato in nota all'art. 5:
"Art. 76 (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonche' gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'l per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .".
Giurisprudenza • 1
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