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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2962/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. AN UC TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2962/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA STATO MILANO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATURO Controparte_1 C.F._1 RENATO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente appellante In riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dal ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di nel giudizio con r.g. 790/2024, con vittoria di spese e competenze. Pt_1
Per il resistente appellato
1. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del presente ricorso in ragione della proposizione tardiva rispetto ai termini ex artt. 325 e 326 c.p.c.;
2. In via principale, rigettare nel merito l'appello confermando la sentenza del Giudice di Pace di
Pt_1 In entrambi i casi con condanna di parte appellante alle spese.
3. In via subordinata, qualora dovesse riformare la sentenza appellata, limitare ciò alla previsione in capo all'appellato dell'onere di sostenere nuovo esame teorico e pratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/9/2025, l' proponeva appello alla Parte_2 sentenza n. 148/2025 del Giudice di Pace di pubblicata in data 11 luglio 2025 e notificata il 14 Pt_1 successivo, che in accoglimento del ricorso di aveva annullato il decreto del Controparte_1
Prefetto di revoca della patente di guida, autorizzandolo a conseguire una nuova patente di guida, senza pagina 1 di 4 sostenere il relativo esame. Deduceva che era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. CP_1
186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/1, causa anche di un incidente stradale, in ore notturne) con sentenza n. 544/2021 emessa il 22.4.2021 dal Tribunale di Como, poi confermata in appello, che aveva disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Impugnava pertanto la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
• il provvedimento di revoca era espressione di un potere vincolato del prefetto, tenuto a dare esecuzione al giudicato penale di condanna;
• esulava dal sindacato del giudice dell'opposizione alla revoca della patente, limitato alla sola legittimità del provvedimento, la controversia relativa alla decorrenza del termine dilatorio successivo all'atto, spirato il quale poteva essere conseguita una nuova patente;
• spettava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente al rilascio di una nuova patente di guida, la legittimazione passiva nei giudizi relativi al rilascio di una nuova patente successiva alla revoca, anche in caso di contestazione del decorso del termine triennale dilatorio di cui all'art. 219 co. 3 ter Cds.
Integrato il contraddittorio, si costituiva che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, depositato il 15/9/2025 sebbene il termine ex artt 325 e 326 cpc fosse scaduto il 13 precedente, e nel merito, deduceva che in base all'art 219 co 3-ter Cds la “data di accertamento del reato” da cui aveva inizio il triennio ostativo al conseguimento di una nuova patente di guida, nelle ipotesi di revoca disposta per le violazioni ex artt. 186, 186-bis e 187 Cds, doveva essere quella del fatto e non del passaggio in giudicato della condanna. Deduceva inoltre, l'erronea interpretazione dell'art 224 Cds in quanto il termine dell'inibizione collegata alla revoca, doveva essere ridotto per il precedente periodo di sospensione disposta dal Prefetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Inammissibilità dell'appello
Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, depositato il
15/9/2025.
Lo stesso resistente ha riconosciuto che l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso di appello, era il
13/9/2025.
Tuttavia, essendo sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo ex art 155 co 5 cpc, cioè il 15/9/2025, data del deposito del ricorso dell'Avvocatura dello Stato
La revoca della patente di guida
L' ha ritenuto errata la decisione del Giudice di Pace - che aveva annullato Parte_2 la revoca della patente di guida, per non aver il Prefetto tenuto conto del periodo pre-sofferto di pagina 2 di 4 sospensione della patente e del successivo periodo della sua mancata disponibilità da parte di e quindi, dal 14/12/2017 - in quanto la revoca della patente era per il Prefetto, in caso di CP_1 condanna penale, un atto dovuto, con il solo limite della prescrizione. Ha contestato inoltre, anche la violazione dell'art 116 Cds in quanto il Giudice di Pace, ordinando che fosse data al ricorrente l'immediata possibilità di conseguire una nuova patente, senza sostenere un nuovo esame, teorico e pratico, aveva preso tale decisione in assenza del legittimato passivo, la Motorizzazione civile e quindi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ciò premesso, occorre osservare che la revoca della patente di guida di è stata disposta dal CP_1
Prefetto il 1/3/2023, una volta divenuta definitiva la sentenza penale di condanna n. 544/2021 del
22.4.2021 del Tribunale di Como, che l'aveva espressamente ordinata, quale sanzione amministrativa accessoria conseguente all'accertamento del reato contestatogli.
Si tratta pertanto di un atto dovuto, imposto sia dall'art 224 Cds, sia dal giudicato penale, per cui al
Prefetto non è consentita alcuna valutazione discrezionale, anche nel caso in cui la revoca sia eventualmente disposta a distanza di tempo dalla commissione del fatto e quindi, dalla sospensione provvisoria della patente, con il solo limite della prescrizione.
L'art 219 co 3-ter consente la possibilità di conseguire una nuova patente di guida non prima di tre anni a decorrere “dalla data di accertamento del reato” di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 Cds, anche se ai fini del calcolo, deve tenersi conto del precedente periodo di sospensione della patente.
Posto che nel provvedimento di revoca della patente di nulla veniva precisato sul tempo in CP_1 cui avrebbe potuto conseguire la nuova patente, la decisione del Giudice di Pace che ha annullato “il provvedimento emesso dalla Prefettura di prot-174/2023/AREA 3/C.T. stante il già decorso Pt_1 termine triennale dal ritiro della patente e per l'effetto autorizza[to] il ricorrente a conseguire nuova patente di guida”, senza sostenere il relativo esame, non è corretta.
Infatti, come già detto, la revoca della patente, nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) Cds, è un atto dovuto, perché la legge richiede che sia nuovamente valutata l'idoneità alla guida di un soggetto responsabile di un reato ritenuto evidentemente grave, a prescindere dalla durata del pregresso periodo di sospensione, che rileva ai soli fini del calcolo del decorso del successivo termine di tre anni, dal passaggio in giudicato della sentenza penale (CdS 11323/2022), previsto per poter sostenere l'esame per il conseguimento di una nuova patente di guida.
Posto che non è il Prefetto, ma la Motorizzazione Civile, organo di una diversa amministrazione,
l'autorità legittimata a decidere il completo decorso del termine di tre anni per il conseguimento di una nuova patente, dev'essere annullata anche la decisione finale del Giudice di Pace, adottata in violazione del principio del contraddittorio, stabilito dall'art 101 cpc - rilevabile di ufficio, trattandosi di una condizione della domanda - non contenendo il provvedimento del Prefetto alcuna statuizione sul pagina 3 di 4 termine dopo il quale avrebbe potuto conseguire la nuova patente. CP_1
In conclusione, in totale riforma della sentenza appellata, il ricorso di dev'essere Controparte_1 respinto.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo (tabella 1, III scaglione, per il primo grado e tabella 2, III scaglione, per il secondo grado, senza la fase 3, non svolta, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza dell'appellato.
PQM
1. in totale riforma della sentenza n. 148/2025 emessa il 6/6/2025 dal Giudice di Pace di Pt_1 respinge l'opposizione di al decreto di revoca della patente di guida del Controparte_1
1/3/2023;
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, liquidate in €
545,00 per spese ed € 2.746,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa se dovuti.
Como, 25/11/2025
Il giudice
(AN UC TO)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. AN UC TO, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2962/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA STATO MILANO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATURO Controparte_1 C.F._1 RENATO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente appellante In riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dal ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di nel giudizio con r.g. 790/2024, con vittoria di spese e competenze. Pt_1
Per il resistente appellato
1. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del presente ricorso in ragione della proposizione tardiva rispetto ai termini ex artt. 325 e 326 c.p.c.;
2. In via principale, rigettare nel merito l'appello confermando la sentenza del Giudice di Pace di
Pt_1 In entrambi i casi con condanna di parte appellante alle spese.
3. In via subordinata, qualora dovesse riformare la sentenza appellata, limitare ciò alla previsione in capo all'appellato dell'onere di sostenere nuovo esame teorico e pratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/9/2025, l' proponeva appello alla Parte_2 sentenza n. 148/2025 del Giudice di Pace di pubblicata in data 11 luglio 2025 e notificata il 14 Pt_1 successivo, che in accoglimento del ricorso di aveva annullato il decreto del Controparte_1
Prefetto di revoca della patente di guida, autorizzandolo a conseguire una nuova patente di guida, senza pagina 1 di 4 sostenere il relativo esame. Deduceva che era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. CP_1
186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/1, causa anche di un incidente stradale, in ore notturne) con sentenza n. 544/2021 emessa il 22.4.2021 dal Tribunale di Como, poi confermata in appello, che aveva disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Impugnava pertanto la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
• il provvedimento di revoca era espressione di un potere vincolato del prefetto, tenuto a dare esecuzione al giudicato penale di condanna;
• esulava dal sindacato del giudice dell'opposizione alla revoca della patente, limitato alla sola legittimità del provvedimento, la controversia relativa alla decorrenza del termine dilatorio successivo all'atto, spirato il quale poteva essere conseguita una nuova patente;
• spettava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente al rilascio di una nuova patente di guida, la legittimazione passiva nei giudizi relativi al rilascio di una nuova patente successiva alla revoca, anche in caso di contestazione del decorso del termine triennale dilatorio di cui all'art. 219 co. 3 ter Cds.
Integrato il contraddittorio, si costituiva che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, depositato il 15/9/2025 sebbene il termine ex artt 325 e 326 cpc fosse scaduto il 13 precedente, e nel merito, deduceva che in base all'art 219 co 3-ter Cds la “data di accertamento del reato” da cui aveva inizio il triennio ostativo al conseguimento di una nuova patente di guida, nelle ipotesi di revoca disposta per le violazioni ex artt. 186, 186-bis e 187 Cds, doveva essere quella del fatto e non del passaggio in giudicato della condanna. Deduceva inoltre, l'erronea interpretazione dell'art 224 Cds in quanto il termine dell'inibizione collegata alla revoca, doveva essere ridotto per il precedente periodo di sospensione disposta dal Prefetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Inammissibilità dell'appello
Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, depositato il
15/9/2025.
Lo stesso resistente ha riconosciuto che l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso di appello, era il
13/9/2025.
Tuttavia, essendo sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo ex art 155 co 5 cpc, cioè il 15/9/2025, data del deposito del ricorso dell'Avvocatura dello Stato
La revoca della patente di guida
L' ha ritenuto errata la decisione del Giudice di Pace - che aveva annullato Parte_2 la revoca della patente di guida, per non aver il Prefetto tenuto conto del periodo pre-sofferto di pagina 2 di 4 sospensione della patente e del successivo periodo della sua mancata disponibilità da parte di e quindi, dal 14/12/2017 - in quanto la revoca della patente era per il Prefetto, in caso di CP_1 condanna penale, un atto dovuto, con il solo limite della prescrizione. Ha contestato inoltre, anche la violazione dell'art 116 Cds in quanto il Giudice di Pace, ordinando che fosse data al ricorrente l'immediata possibilità di conseguire una nuova patente, senza sostenere un nuovo esame, teorico e pratico, aveva preso tale decisione in assenza del legittimato passivo, la Motorizzazione civile e quindi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ciò premesso, occorre osservare che la revoca della patente di guida di è stata disposta dal CP_1
Prefetto il 1/3/2023, una volta divenuta definitiva la sentenza penale di condanna n. 544/2021 del
22.4.2021 del Tribunale di Como, che l'aveva espressamente ordinata, quale sanzione amministrativa accessoria conseguente all'accertamento del reato contestatogli.
Si tratta pertanto di un atto dovuto, imposto sia dall'art 224 Cds, sia dal giudicato penale, per cui al
Prefetto non è consentita alcuna valutazione discrezionale, anche nel caso in cui la revoca sia eventualmente disposta a distanza di tempo dalla commissione del fatto e quindi, dalla sospensione provvisoria della patente, con il solo limite della prescrizione.
L'art 219 co 3-ter consente la possibilità di conseguire una nuova patente di guida non prima di tre anni a decorrere “dalla data di accertamento del reato” di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 Cds, anche se ai fini del calcolo, deve tenersi conto del precedente periodo di sospensione della patente.
Posto che nel provvedimento di revoca della patente di nulla veniva precisato sul tempo in CP_1 cui avrebbe potuto conseguire la nuova patente, la decisione del Giudice di Pace che ha annullato “il provvedimento emesso dalla Prefettura di prot-174/2023/AREA 3/C.T. stante il già decorso Pt_1 termine triennale dal ritiro della patente e per l'effetto autorizza[to] il ricorrente a conseguire nuova patente di guida”, senza sostenere il relativo esame, non è corretta.
Infatti, come già detto, la revoca della patente, nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) Cds, è un atto dovuto, perché la legge richiede che sia nuovamente valutata l'idoneità alla guida di un soggetto responsabile di un reato ritenuto evidentemente grave, a prescindere dalla durata del pregresso periodo di sospensione, che rileva ai soli fini del calcolo del decorso del successivo termine di tre anni, dal passaggio in giudicato della sentenza penale (CdS 11323/2022), previsto per poter sostenere l'esame per il conseguimento di una nuova patente di guida.
Posto che non è il Prefetto, ma la Motorizzazione Civile, organo di una diversa amministrazione,
l'autorità legittimata a decidere il completo decorso del termine di tre anni per il conseguimento di una nuova patente, dev'essere annullata anche la decisione finale del Giudice di Pace, adottata in violazione del principio del contraddittorio, stabilito dall'art 101 cpc - rilevabile di ufficio, trattandosi di una condizione della domanda - non contenendo il provvedimento del Prefetto alcuna statuizione sul pagina 3 di 4 termine dopo il quale avrebbe potuto conseguire la nuova patente. CP_1
In conclusione, in totale riforma della sentenza appellata, il ricorso di dev'essere Controparte_1 respinto.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo (tabella 1, III scaglione, per il primo grado e tabella 2, III scaglione, per il secondo grado, senza la fase 3, non svolta, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza dell'appellato.
PQM
1. in totale riforma della sentenza n. 148/2025 emessa il 6/6/2025 dal Giudice di Pace di Pt_1 respinge l'opposizione di al decreto di revoca della patente di guida del Controparte_1
1/3/2023;
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, liquidate in €
545,00 per spese ed € 2.746,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa se dovuti.
Como, 25/11/2025
Il giudice
(AN UC TO)
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